Penale
Anche qualche schiaffo va bene se la figlia rientra sempre a tarda notte e non segue le regole di vita impostile dai genitori. Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 27 maggio-26 settembre 2003, n. 37019
Anche qualche schiaffo va bene se la figlia rientra sempre a tarda notte e non segue le regole di vita impostile dai genitori
Cassazione Sezione sesta penale (up) sentenza 27 maggio-26 settembre 2003, n. 37019
Presidente Acquarone relatore Milo
Pm De Sandro ricorrente Caruso
Fatto e diritto
La Corte dAppello di Catania, con sentenza 8 gennaio 2002, confermava quella in data 25 gennaio 2001 del Tribunale di Siracusa, che aveva dichiarato Giuseppe Caruso colpevole del delitto di maltrattamenti in danno della moglie Dilaquia Concetta e della figlia Patrizia, commesso fino al febbraio 1998, e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, limputato e ha dedotto: 1) inosservanza della legge processuale per difetto di notifica del decreto di citazione in primo grado, non essendo stato rispettato il termine di comparizione di giorni 60 previsto dallarticolo 552/3° Cpp, e per mancata notifica dellavviso di cui allarticolo 415bis Cpp; 2) inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, quanto al mento della vicenda, non inquadrabile nello schema del delitto di maltrattamenti, di cui difettavano gli elementi costitutivi.
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo. Non hanno pregio le censure in rito.
Pur a volere ritenere che la notifica del decreto di citazione in primo grado, in particolare quella eseguita ex articolo 161/4° Cpp, non abbia rispettato il termine di comparizione (notifica eseguita il 28 marzo 2000 per ludienza del 18 maggio 2000), va rilevato che la dedotta nullità si è sanata, ex articolo 184/1° Cpp, con la successiva comparizione in dibattimento, alludienza del 18 ottobre 2000 (fino a tale data, nessuna concreta attività processuale era stata espletata), dellimputato, che, con tale comportamento concludente, rinunciò a fare valere la nullità; a nulla rileva che il difensore in precedenza (udienza del 18 maggio 2000), in assenza dellimputato, eccepì la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dellinteressato, che con la comparizione e senza nulla eccepire abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore, che invece abbia sollevato leccezione, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore.
Lomessa notifica dellavviso di cui allarticolo 415bis Cpp integra una nullità di ordine generale a regime intermedio e non può essere dedotta, per la prima volta, in questa sede (non risulta essere stata eccepita né nel corso del giudizio dì primo grado, né in quello dappello).
Quanto al merito della vicenda, la sentenza impugnata perviene. alla conclusione di condanna sulla base di argomenti meramente assertivi, senza offrire la dimostrazione della configurabilità, nella condotta addebitata allimputato, degli estremi del reato contestatogli.
Fa cenno a reiterati atti di prepotenza, di arroganza, impositivi e autoritari posti in essere dal prevenuto nei confronti sia della moglie che delle figlie, ma omette, per difetto evidentemente di adeguati elementi probatori, di apprezzare la portata concreta di tali atti e di dare il giusto rilievo alle ragioni di fondo che avevano determinato il comportamento dello stesso imputato.
Richiama genericamente le testimonianze della moglie e delle due figlie (Patrizia e Valeria) dellimputato, nonché quella de relato di tale Venusino Maria, per dimostrare il clima di tensione spesso presente in famiglia a causa, in particolare, dei litigi tra il Caruso e la figlia Patrizia, tanto che costei sola aveva assunto liniziativa della denunzia.
Precisa che tali litigi avevano avuto carattere episodico nel tempo e che comunque il Caruso non aveva mai fatto mancare il sostegno economico e la dovuta attenzione alle esigenze di tutti i membri della famiglia.
È evidente la palese contraddizione insita nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, che ha ricondotto semplicisticamente nel concetto di maltrattamenti gli atteggiamenti offensivi, minacciosi e, a volte, anche violenti del Caruso verso la figlia Patrizia, con inevitabili ed intuibili riverberi negativi sulla tranquillità dellintero nucleo familiare, senza porsi il problema dei motivi contingenti, pur emergenti per relationem dal testo della sentenza, che stavano alla base di tale comportamento essenzialmente reattivo.
Il Giudice a quo, infatti, non si è fatto carico di stabilire se i detti atteggiamenti erano stati tra loro uniti tanto da un legame di abitualità quanto da ununica intenzione criminosa, quella cioè di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche e morali, sì da rendere intollerabile il sistema di vita familiare in cui i medesimi erano inseriti.
Dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, anzi, emerge che la conflittualità tra il prevenuto e la figlia Patrizia aveva trovato probabilmente la sua genesi nella condotta non proprio esemplare della ragazza, insensibile al rispetto di qualunque regola di vita indicatale dal padre, arrogantemente determinata a difendere una qualsiasi propria scelta, anche se discutibile, e insofferente a qualsiasi richiamo del genitore, il che aveva indotto questultimo, in più occasioni e ciclicamente, ad avere reazioni non sempre ben controllate e, forse, poco autorevoli.
Di fronte a questa realtà di fatto, compiutamente accertata in sede di merito e non suscettibile, data la puntuale istruttoria espletata, di maggiore approfondimento processuale, è agevole rilevare:
a) nessuna prova risulta acquisita in ordine ai presunti maltrattamenti subiti dalla moglie, semplicemente coinvolta nelle esplosioni conflittuali tra il marito e la figlia Patrizia;
b) i maltrattamenti in danno della figlia Valeria, al di là anche in questo caso ‑ della assoluta mancanza di prova, non sono neppure oggetto di contestazione;
c) quanto alla figlia Patrizia, è innegabile, invece, che la stessa, a causa dellinsofferenza verso un certo rigore comportamentale preteso dal padre (in particolare, evitare rientri in casa a notte inoltrata), era stata destinataria delle rabbiose reazioni di costui, concretizzatesi in insulti, minacce e, a volte, atti di violenza fisica.
Lattenzione, quindi, va focalizzata su questultimo punto, unico ad assumere ‑ in tesi una qualche valenza.
Oggetto giuridico della tutela penale apprestata dallarticolo 572 c.p. non è o non è solo linteresse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma va individuato anche nella difesa dellincolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari. Non va sottaciuto, però, che il bene protetto non può ritenersi tout court compromesso ogniqualvolta si verifichino fatti che ledono o pongono in pericolo lincolumità personale, la libertà, lonore di una persona della famiglia, richiedendosi, altresì, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, proiettata ad imporre al soggetto passivo un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.
Il concetto di maltrattamenti, pur non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dellintegrità, della libertà, dellonore del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione allaltrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale allimposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dellintegrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana.
Fatti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nellambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sé sanzionati dallordinamento giuridico. In questo caso, colui che si rende responsabile di tali fatti non esprime una condotta abituale finalizzata ad alterare lequilibrio della normale tollerabilità della convivenza, ma dà semplicemente sfogo, in modo errato, alla sua potenzialità reattiva di fronte a situazioni o eventi che percepisce come ingiusti o non corretti e che provocano inevitabilmente in lui uno stato dì forte tensione, con leffetto che la sua azione e le relative conseguenze vanno apprezzate e valutate in quel particolare contesto in cui sono maturate e non come componenti di un insieme comportamentale più ampio, da considerarsi unitariamente.
Ritornando al caso specifico, osserva la Corte che le emergenze processuali, puntualmente indicate nella gravata sentenza, sono assolutamente silenti, quanto ai presunti maltrattamenti in danno della moglie e della figlia Valeria (per questultima, non vè neppure la contestazione), ed offrono elementi di prova insufficienti e contraddittori, quanto ai maltrattamenti in danno della figlia Patrizia. La conflittualità, di natura generazionale, tra costei e il padre e le scomposte reazioni del secondo verso la prima non si pongono come la sicura risultante di unabituale condotta di prevaricazione e di sopraffazione del soggetto attivo, con conseguente mortificazione e vessazione di quello passivo, ma ben possono essere interpretate come espressioni di un diverso modo di concepire le regole di vita e di pretenderne il rispetto: esercizio improprio da parte del genitore dello ius corrigendi. Sta di fatto che pacificamente il Caruso non ha mai fatto mancare il proprio sostegno morale ed economico alla sua famiglia, alla quale ha riservato sempre ogni attenzione, il che, già di per sé, appare incompatibile con lipotizzato reato di maltrattamenti.
Conclusivamente, il comportamento del Caruso, per quanto probatoriamente emerso, può avere integrato ipotesi criminose minori (ingiurie, minacce, percosse, lesioni lievi), ma non certamente il contestato reato di maltrattamenti.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.