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Monday 09 June 2003

Anche lo straniero sottoposto a tutela può ottenere il permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni. Corte costituzionale – sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 198

Anche lo straniero sottoposto a tutela può ottenere il permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni

Corte costituzionale sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 198

Presidente Chieppa relatore De Siervo

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 maggio 2002 la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per lEmilia-Romagna ha sollevato, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 32 del decreto legislativo286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Cc.

2. Premette il remittente di essere chiamato a giudicare su un ricorso proposto avverso un provvedimento con il quale è stata rigettata listanza di rinnovo del permesso di soggiorno e contestuale conversione da minore età a lavoro. Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per affidamento in seguito alla nomina del cognato quale tutore; raggiunta successivamente la maggiore età, aveva presentato istanza per ottenere il rinnovo del permesso, con conversione del motivo a lavoro, disponendo di una regolare attività lavorativa. Lamministrazione competente ha ritenuto di rigettare tale istanza, in quanto la trasformazione in lavoro sarebbe consentita solo qualora il permesso di soggiorno per affidamento sia stato disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983.

3. Il remittente evidenzia come il diniego opposto dallamministrazione si fondi sul disposto di cui allarticolo 32 del decreto legislativo 286/98, che non comprende fra coloro a cui può essere convertito il permesso di soggiorno i minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Cc.

Nellordinanza si mostra di essere a conoscenza di come questa disposizione sia stata interpretata da alcuni organi giurisdizionali in senso estensivo, in modo da ricomprendere non solo il caso ivi espressamente previsto ossia quello dei vari tipi di affidamento contemplati dallarticolo 2 della legge 184/83 (Diritto del minore a una famiglia)- ma anche la tutela prevista dagli articoli 343 e segg. del Cc.

Malgrado che il remittente reputi una simile lettura della norma lunica conforme alle prescrizioni costituzionali, tuttavia non ritiene possibile il percorso interpretativo utilizzato dalla giurisprudenza sopra citata, in quanto non conforme al tenore letterale della disposizione de qua, e dunque nemmeno al fondamentale canone ermeneutico posto dal comma 1 dellarticolo 12 delle cosiddette preleggi. Il legislatore avrebbe infatti fatto riferimento a tutti i tipi di affidamento previsti dalla legge 184, ma non ad istituti diversi.

Tale conclusione interpretativa sarebbe avvalorata anche da considerazioni di ordine sistematico.

4. Lordinanza afferma tuttavia lesistenza di seri dubbi in ordine allintrinseca conformità a Costituzione dellarticolo 32, secondo linterpretazione che  ritiene di dover accogliere.

I parametri di questa possibile illegittimità costituzionale sono indicati nel canone di uguaglianza ed in quello di ragionevolezza, entrambi riferibili allarticolo 3 della Costituzione.

A tal fine, lordinanza di rimessione compie una ricostruzione degli istituti della tutela e dellaffidamento: si evidenzia, innanzi tutto, come al tutore spetterebbe una potestà comprensiva di poteri che attengono così al patrimonio come alla persona del minore; in secondo luogo si sottolinea che  i presupposti in presenza dei quali è possibile dare apertura alla tutela attengono a situazioni di definitività (quale la morte di entrambi i genitori) ovvero comunque provviste assai più dei caratteri di una certa permanenza piuttosto che della provvisorietà.

Viceversa, listituto dellaffidamento si fonderebbe sul presupposto che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, avendo lo scopo di provvedere ai bisogni del minore senza far venir meno il legame di costui con la famiglia dorigine.

Sia la tutela che laffido, dunque, sarebbero istituti caratterizzati da fondamentali funzioni di cura, educazione ed istruzione del minore: da questo punto di vista, sarebbero ampiamente assimilabili. Viceversa, la differenza maggiore che separerebbe la tutela dallaffido sarebbe individuabile nel carattere dichiaratamente temporaneo e reversibile dellaffido, a fronte della tendenziale stabilità della tutela. Ciò nonostante nota il remittente è invece il primo ad essere valorizzato dal legislatore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.

La sostanziale assimilabilità dei due istituti, in relazione agli aspetti maggiormente rilevanti nel caso in questione, dovrebbe, invece, portare ad una equiparazione degli stessi in relazione alla disciplina oggetto del giudizio.

5. – LAvvocatura generale dello Stato, nel suo atto di intervento, conclude nel senso dellinfondatezza della questione di legittimità costituzionale.

In via preliminare, si rileva che lordinanza di rimessione non avrebbe tenuto adeguatamente conto dellinterpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in questione che pure la giurisprudenza, in varie occasioni, ha mostrato di accogliere.

Nel merito, lAvvocatura generale dello Stato ricostruisce i caratteri dellaffidamento e della tutela in modo decisamente differente rispetto alla prospettazione del remittente. Infatti ad essere provvisorio e strettamente temporaneo sarebbe listituto della tutela, mentre laffidamento determinerebbe un nuovo legame personale e di stabilità nei riguardi del territorio nazionale. Tali argomentazioni, conseguentemente, dovrebbero portare a ritenere non irragionevole la scelta legislativa.

Considerato in diritto

1. La prima sezione del Tar per lEmilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dellarticolo 32 del decreto legislativo 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Cc.

Lillegittimità deriverebbe dallirragionevole disparità di trattamento rispetto ai minori stranieri che siano stati dati in affidamento, a cui appunto si riferisce larticolo 32 del decreto legislativo 286/98 (rectius: articolo 32, comma 1, essendo stato questo articolo, originariamente composto da un unico comma, integrato, successivamente allordinanza di rimessione, da altri tre commi ad opera dellarticolo 25 della legge 189/02, relativa a Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

2. – La questione è infondata, nei termini di seguito precisati.  

Il comma 1 dellarticolo 32 del decreto legislativo 286/98, prevede che possa essere rilasciato un permesso di

soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura ai soggetti stranieri che compiano la maggiore età e che siano in condizione di affidamento ai sensi dello articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 184/83 (Diritto del minore a una famiglia).

Questa disposizione viene pacificamente interpretata, secondo quanto riconosce anche lorgano remittente, come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 184/83, e cioè sia allaffidamento amministrativo di cui al primo comma dellarticolo 4, che allaffidamento giudiziario di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche allaffidamento di fatto, di cui allarticolo 9 della medesima legge.     

Lorgano remittente conosce, ma non condivide, lulteriore orientamento interpretativo presente nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa che ha esteso la disciplina di cui allarticolo 32 del decreto legislativo 286/98, anche ai minori stranieri sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Cc; malgrado il riconoscimento che in tal modo si può giungere ad uninterpretazione della norma conforme a Costituzione, largomentato dissenso della prima sezione del Tar dellEmilia-Romagna muove dallasserita impossibilità di adottare nel caso di specie tecniche interpretative di tipo estensivo.

La disposizione di cui allarticolo 32, comma 1, del decreto legislativo 286/98, indubbiamente lacunosa nel mancato riferimento ai minori soggetti a tutela, può essere se non interpretata estensivamente comunque integrata in via analogica, sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento.

I due istituti infatti, pur avendo presupposti diversi (la tutela si apre con la morte o lassenza di entrambi i genitori o limpossibilità di questi di esercitare la potestà, laffidamento può essere disposto allorché la famiglia di origine sia temporaneamente inidonea ad offrire al minore un adeguato ambiente familiare), sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore.

Infatti laffidamento disciplinato dalla legge 184/83 ha il fine di favorire il reingresso del minore nella famiglia di origine, ma compito dellaffidatario è quello di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori (articolo 5, della legge 184/83).

Allo stesso modo, il tutore, oltre ad amministrare il patrimonio, deve prendersi cura dei bisogni del pupillo e della sua istruzione ed educazione, sotto il controllo del giudice tutelare (articoli 357 e 371 del Cc).

3. – I profili che invece differenziano la tutela dallaffidamento ineriscono, come già detto, ai differenti presupposti in presenza dei quali si può fare ricorso ai due istituti, nonché alla tendenziale definitività della prima a fronte della temporaneità del secondo. Ciò, peraltro, conformemente alla funzione di sostituzione dei genitori che lordinamento assegna al tutore.

La sussistenza di profili di analogia, rilevanti ai fini della presente decisione, tra il tutore e i genitori è del resto mostrata proprio dalla legge 184/83, che nel suo articolo 4 stabilisce che laffidamento familiare è disposto previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore.

Proprio il ruolo analogo a quello dei genitori che ha il tutore nella legislazione sullaffidamento familiare mette bene in evidenza una ulteriore incongruenza che deriverebbe da una interpretazione meramente letterale dell articolo 32 del decreto legislativo 286/98: rientrerebbero nella previsione di questo articolo sia il minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore, sia il minore straniero comunque affidato, mentre ne sarebbe escluso il solo minore straniero sottoposto a tutela, e cioè ad un istituto giuridico assimilato dalla stessa legislazione in parola al vincolo familiare e spesso originato da situazioni di bisogno anche più gravi di quelle che originano laffidamento familiare.

Se le analogie rilevate tra affidamento e tutela giustificano una applicazione della disposizione impugnata al caso del minore straniero sottoposto a tutela, ad identica conseguenza conduce la considerazione della sostanziale eguaglianza delle situazioni di fatto nelle quali si trovano i minori stranieri posti in affidamento o sottoposti a tutela.

4. – A conferma di quanto appena argomentato può anche considerarsi che larticolo 25 della legge 189/02, successiva allordinanza di rimessione, ha integrato larticolo 32 del decreto legislativo 286/98, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato avente alcune caratteristiche determinate dalle disposizioni legislative. Come è evidente, sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela.

Appare quindi chiaro che una interpretazione meramente letterale dell articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 286/98, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dallarticolo 30, secondo comma, e dallarticolo 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza.

Questa Corte ha evidenziato più volte che eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone allinterprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione (sentenze 316/01 e 113/00 nonché, in senso analogo, ordinanza 277/00).

Non resta quindi che concludere che la disposizione del comma 1 dell articolo 32 del decreto legislativo 286/98, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Cc, e che pertanto non si pone un problema di costituzionalità di questa disposizione.

PQM

La Corte costituzionale

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 32,  comma 1, del decreto legislativo 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale dellEmilia-Romagna con lordinanza in epigrafe.