Civile

Tuesday 12 July 2005

Anche la consulenza tecnica d’ ufficio può essere fonte di prova e di accertamento del danno nei giudizi per il risarcimento Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 26 aprile-22 giugno 2005, n. 13401

Anche la consulenza tecnica d’ufficio può essere fonte di prova e di accertamento del danno nei giudizi per il risarcimento

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 26 aprile-22 giugno 2005, n. 13401

Presidente Nicastro
–relatore Durante

Pm Scardaccione
– parzialmente conforme – ricorrente ministero delle Finanze ed altri

Svolgimento del processo

L’amministrazione dei monopoli di
Stato conveniva innanzi al tribunale di Cagliari i comuni di Quartucciu, Selargius, Quartu Sant’Elena, Cagliari per
sentirli dichiarare responsabili dell’inquinamento della salina di Cagliari
dovuto al riversamento di liquami fognarí di origine urbana non depurati né convogliati ed ottenerne
la condanna solidale al risarcimento del danno emergente (spese per rendere
funzionante la salina) e del lucro cessante (mancata produzione di sale) con
interessi e rivalutazione.

I comuni convenuti si difendevano, addebitando la responsabilità dell’inquinamento al
comportamento dell’amministrazione dei monopoli e della Regione Sardegna che,
previa autorizzazione, chiamavano in causa per essere garantiti.

La Regione eccepiva il proprio
difetto di legittimazione e contestava la fondatezza della domanda di garanzia.

Il tribunale riteneva la
responsabilità esclusiva dei comuni in quanto tenuti ex lege
ad assicurare il corretto funzionamento degli impianti fognari e li condannava al risarcimento del danno emergente, che
quantificava in lire 7.665.000.000, con gli interessi fino al saldo;
disattendeva la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante; rigettava
le domande concernenti la
Regione.

Su gravame di tutte le parti ad
eccezione della Regione la corte di appello di
Cagliari, con sentenza resa il 6.10.2000, condannava i comuni al pagamento di
lire 9.088.871.680 con gli interessi dalla data della pronuncia, motivando come
segue sui punti ancora in discussione.

Non è ravvisabíle
responsabilità della Regione in relazione all’installazione
di 1Isfioratore” per mantenere il livello degli stagni ad altezza costantemente
elevata in quanto l’installazione ha costituito il mezzo per adempiere gli
accordi internazionalí, con i quali lo stato italiano
si è obbligato a garantire un habitat” ideale per gli uccelli acquatici
dell’oasi di Molentargíus, e nessun obbligo aveva la Regione di realizzare un
piano di risanamento degli stagni se non di natura politica, come tale privo di
tutela giudiziaria; il fatto che con legge statale (la legge finanziaria
dell’anno 1988) si siano stanziate somme per la realizzazione di un programma
di salvaguardia del litorale e delle zone umide retrostanti di interesse
internazionale dell’area metropolitana di Cagliari non esclude la rìsarcibilità del danno da parte dei comuni, atteso che il
programma non riguarda la salina e non è, comunque, concepibile che l’obbligazìone risarcìtorìa rimanga
assorbita fino a scomparire; il rifacimento delle strutture della salina
comporta un ingiusto profitto dell’amministrazione statale pari alla differenza
tra il valore delle vecchie strutture, fatiscenti e superate, e quello
delle nuove, moderne e più
efficienti; poiché il risarcimento del danno deve essere determinato sulla base
di un giudizio equitativo, appare
evidente la necessità di adottare un correttivo nella quantificazione dei costi
di ripristino della salina; considerato che le strutture preesistenti, seppure
tecnicamente superate, erano funzionali ed
idonee al perseguimento delle loro finalità, è equa una riduzione del
40% dei costi calcolati dal c.t.u.; trattandosi di
obbligazione dì valore, deve applicarsi un coefficiente che consenta di
adeguare ai tassi attuali il pregiudizio stimato all’epoca della c.t.u.; in aggiunta è dovuto il danno dipendente dalla
mancata disponibilità della somma da valutare in via equitativa “sulla base
della presunzione di un investìmento medio con un
incremento costante”; la parte che pretenda il risarcimento del danno da lucro
cessante ha l’onere di provarne l’esistenza; tale prova deve essere fornita con
mezzi diversi dalla c.t., che può essere utilizzata
per la determinazione dell’entità del danno e non per l’accertamento della sua
esistenza; il principio vale pure quando, come nella specie, il pregiudizio
possa essere accertato solo sulla base
di un’analisi economica e contabile; l’amministrazìone
statale non ha fornito elementi per la ricostruzione della situazione economica
dell’azienda prima e dopo il fatto dannoso; il c.t.u.
ha utilizzato ai fini delle indagini elementi che ha acquisito autonomamente e
non sono stati allegati dalle parti, sicchè è rimasto
violato il contraddittorio; le conclusioni del c.t.u.sono
a tal punto opinabili che non è possibile desumerne neppure elementi indiziari
circa l’esistenza del danno; “non possono essere assolutamente condivisi né
l’impostazione concettuale né il metodo di lavoro adottati dal c.t.u.; pertanto, le conclusioni cui egli è pervenuto non
possono essere ritenute utili per la decisione; anzi, i pochi elementi che
appaiono connotati da una certa attendibilità inducono, semmai, a ritenere
provata in via presuntiva la tesi delle controparti sulla totale inesistenza
del pregiudizio lamentato”; in conclusione, l’interruzione dell’attività
dell’impianto ha consentito un vantaggio in termini di consistenti risparmi
nella gestione di un’azíenda pubblica pesantemente
passiva e l’esistenza del danno da lucro cessante va esclusa; la percentuale di
responsabilità a carico dei singoli comuni è stata determinata dal giudice di
primo grado sulla base della c.t.u. espletata in
quella fase processuale con valutazione che si sottrae a censura.

Avverso tale
sentenza ha
proposto ricorso per cassazione il Ministero delle finanze ‑
gestione autonoma dei monopoli di Stato; hanno resistito i comuni di Selargius, Cagliari, Quartucciu e
Quartu SantI Elena ed hanno proposto ricorso
incidentale; la Regione Sardegna ha resistito a tutti i ricorsi incidentali ed
il comune di Cagliari a quello del comune di Quartucciu;
il comune di Selargius ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. I ricorsi, proposti contro la
medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell’articolo 335 c.p.c..

2. Il ricorso incidentale del comune
di Quartucciu è inammissibile in quanto non contiene
l’esposizione sommaria dei fatti di causa, costituente requisito autonomo del
ricorso incidentale (articolo 371 c.p.c.), la cui
mancanza comporta inammissibilità (ex plurìmis Cass.
28.8.2002, n. 12599; Cass. 17.5.2002, n. 7257).

Rimane fermo il controricorso,
per l’ammissibilità del quale è sufficiente il rinvio
(anche implicito) all’esposìzione contenuta nella
sentenza impugnata o nel ricorso (ex plurimis Cass.
4.2.1997, n. 1049; Cass. 15.12.1999, n. 14070).

3. Precede per ragioni di ordine logico l’esame dell’eccezione di inammissibilità
del ricorso principale.

Sostengono i comuni di Selargius e di Cagliari (anche nell’ambito del ricorso
incidentale) che a seguito del trasferimento a titolo gratuito al demanio della
Regione Sardegna dei beni immobili compresi nella salina di Cagliari in uso
all’amministrazíone autonoma dei monopoli di Stato,
disposta con L. 388/2000, è venuto meno l’interesse
del Ministero delle finanze a proporre ricorso.

3.1. L’eccezione è infondata.

3.2. vale
considerare in proposito che, qualora il trasferimento del diritto controverso
da un ente ad un altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione,
si produce successione nel diritto stesso non gia a titolo universale ex
articolo 110 c.p.c., bensi
a titolo particolare a norma del successivo articolo 111, sempre ‑ si
intende ‑ che l’ente trasferente non si estingua per soppressione o
altra causa, sicchè quest’ultimo
ente conserva la qualità di parte nei giudizi pendenti e rimane titolare
dell’interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione (Cass. 9656/01
7945/03; 7258/01).

Ricorso principale

4. Con il primo motivo si denuncia
l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia (articolo 360, n. 5, c.p.c.); violazione
e falsa applicazione di norma di diritto (articolo 360, n. 3,Cpc)”, la corte di merito ha ridotto il risarcimento del
danno emergente in base al principio ‑ non pacificamente applicato ‑
della “compensatio lucri cum
damno” senza tenere conto di una serie di elementi di
fatto; in primo luogo, il risanamento della salina mediante il rifacimento di
vasche ed argini e la bonifica dei canali si è reso necessario per la pervasività dei liquami fognari e l’impraticabilìtà
di altri rimedi; in secondo luogo, la creazione di strutture nuove non solo
rappresentava l’unica soluzione possibile alla stregua delle tecniche attuali,
ma era anche quella economicamente più vantaggiosa, essendo il restauro delle
vecchie strutture notevolmente più costoso; a norma dell’articolo 1223 c.c. si
tiene conto dei vantaggi prodottisi nella sfera giuridica del danneggiato solo
se ed in quanto derivino direttamente ed immediatamente dal fatto illecito; si
è, pertanto, esclusa la compensazione quando il vantaggio non sia dovuto al
fatto illecito, bensi alla condizione oggettiva della
cosa; nella specie l’esigenza di creare strutture nuove invece di rícorrere ad interventi riparatori è dipesa dalle
caratteristiche del bene danneggiato (impianto produttivo sistemato in ambiente
naturale); l’opera di risanamento si è tradotta in una riqualificazione del
territorio quale bene indivisibile della collettività.

4.1. Il motivo non può essere
accolto.

4.2. Occorre rilevare che il
risarcimento tende a ristabilire il patrimonio del danneggiato nella situazione
in cui si sarebbe trovato, se il fatto dannoso non si fosse verificato; esso,
tuttavia, non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, sicchè, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se
ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo dal
risarcimento.

Ricorre in questa ipotesi
la cosiddetta “compensatio lucri cum
damno”, che la giurisprudenza colloca nell’ambito del
rapporto di causalità, con la precisazione che trova applicazione solo quando
sia il danno che il vantaggio sono conseguenza diretta ed immediata dello
stesso fatto che abbia l’ídoneità a produrli entrambi.

In applicazione dei richiamati
concetti questa Corte ha escluso che l’obbligazione risarcitoria possa subire riduzione se il vantaggio sia da porre in
connessione con una particolare condizione della cosa, come quando il
depositario subisca il furto della cosa depositata ed il depositante
danneggiato ottenga l’indennizzo dell’ assicuratore, ricollegandosi in tale
caso il vantaggio non al fatto dannoso, ma alla condizione (assìcurata)
della cosa (Cass. 7.3.1992, n. 2752).

Va, peraltro, chiarito che, contrariamente
a quanto prospettato nel motivo in esame, l’essere la salina situata in un
ambiente naturale non costituisce condizione tale da rendere irrilevante il
vantaggio.

Se, pertanto, la cosa danneggiata per
effetto della riparazione acquisti maggiore valore 0, trattandosi di cosa
produttiva, diminuiscano le spese di gestione, il
relativo vantaggio ‑ che può essere determinato dal
giudice in via equitativa ‑ va detratto dal risarcimento,
risolvendosi altrimenti in una indebita locupletazione;
a nulla rileva in questo ambito che non siano praticabili altri modi di
risarcimento in forma specifica del danno o che i mezzi di riparazione
adoperati siano i meno dispendiosi.

In conclusione, la corte di merito
non merita censura per avere detratto dal risarcimento il beneficio goduto dal
danneggiato, mentre è generica e perciò inammissibile la deduzione che la
detrazione è talmente elevata da svilire la funzione dei principi risarcitori.

5. Con il secondo motivo si denuncia
“violazione e falsa applicazione di norma di diritto (articolo 360, n. 3, c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia (articolo 360, n. 5, c.p.c.)
relativamente a più parti del capo di sentenza concernente il rigetto della
domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante”; diversamente da quanto rìtenuto dalla corte dì merìto,
il lucro cessante, costituito dal mancato introito del prezzo di vendita del
sale, pur in costanza di passività ugualmente sostenute, è stato allegato e
provato; in particolare, il blocco dell’attività di produzione del sale per
l’impossibilità di usare gli impianti è risultato sia dall’accertamento tecnico
preventivo che dalle c.t.u. espletate in corso di
causa; occorre evidenziare a questo proposito che la c.t.
costituisce fonte oggettiva di prova quando, come nella specie, ne formino
oggetto situazioni di fatto accertabili solo in base a specifiche competenze di
natura tecnica, sicchè il giudice non può negare la
tutela richiesta per carenza di prova, ove la prova sia desumibile dagli
accertamenti tecnici; ben vero che i poteri equitativi del giudice sono
spendibili nell’ambito della liquidazione e presuppongono la prova del danno;
nella specie, tuttavia. la corte di merito ha
pretermesso la circostanza che fin dall’accertamento tecnico preventivo è
risultato il blocco della produzione del sale con conseguenti perdite
patrimoniali, incorrendo in un palese vizio di motivazione; la peculìarìtà del caso consiste nel fatto che
l’amministrazione dei monopoli, a differenza di un imprenditore privato, ha
continuato a sopportare i costi di gestione della salina, esponendosi a spese
enormi a fronte di risparmi modesti; insomma, ricorrevano le condizioni per
fare luogo alla liquidazione equitatíva del danno da
lucro cessante; in materia di esame contabìle
l’articolo 198 c.p.c. conferisce al c.t.u. ampi
poteri dì indagine, consentendogli di esaminare documenti e registri non
prodotti nel corso del giudizio e di tenerne conto nella relazione, purché sia
rispettato il contraddittorio; comunque, l’insussistenza di tali poteri o il
loro scorretto esercizio avrebbe dato vita a nullìtà
che sarebbe rìmasta sanata per la mancata deduzione
nella prima istanza o difesa successiva; il giudice può non aderire alle
conclusioni del c.t.u., ma in tale caso è tenuto a
fornire congrua motivazione, trovando il principio “iudex
peritus peritorum” lìmite nell’obbligo di contrapporre ai risultati della c.t.u. argomentazioni improntate a cognizioni tecniche; la
corte di merito ha fondato la decìsìone sulla
presunzione che, essendo emersa dall’esame del rendiconto relativo all’anno
1984 una situazione di passività, nonostante le conclusioni del Ctu, l’ammìnistrazione dei monopolì a seguito del fermo dell’attività produttiva ha
subito non già una perdita, ma ha conseguito addirittura un vantaggio
consistente nel risparmio di spesa; la regola di giudizio o massimadi
esperienza applicata potrebbe essere valida per un imprenditore che agisse in
un mercato a concorrenza

perfetta anche dal punto di vista della
produzione, ma certamente non lo è per un’azienda statale,che obbedisce a
principi diversi; inoltre i dati contabili

dimostrano che, pur in presenza di un parziale
risparmio di costi, si è verificata una differenza negativa in danno dell’amministrazione dei
monopoli; la corte di merito avrebbe dovuto, comunque, disporre la integrazione
o rinnovazione delle indagini tecniche.

5.1. Il motivo è fondato nei lìmiti che risultano da quanto
appresso.

5.2. Se il giudice affida al
consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesístenti, la funzione del consulente è deducente e la
sua attività non può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito
l’incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili che con l’impiego di tecniche
particolari, il consulente è percipiente, la
consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo (ex plurimis Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 21.7.2003, n.
11332).

In nessun caso, tuttavia, la
consulenza tecnica può servire ad esonerare la parte dal fornire la prova che
le spetta fornire in base ai principi che regolano l’onere relativo; solo che
nel caso di fatti, il cui accertamento richieda l’impiego di un sapere tecnico qualificato,
l’onere si riduce all’allegazione, spettando, poi, al giudice decidere se
ricorrono o meno le condizioni per ammettere la
consulenza tecnica (Cass. 4.11.1996, n. 9522).

Viola, pertanto, gli articoli 61 e
116 c.p.c. il giudice che non ammetta la consulenza
tecnica per il solo fatto che non è stato adempiuto l’onere probatorio, alla
stessa maniera in cui li viola il giudice che, ammessa ed espletata la
consulenza tecnica, rifiuti per il medesimo fatto di tenerne conto (Cass.
14.1.1999, n. 321).

5.3. Il c.t.u. può utilizzare documenti che non siano
ritualmente prodotti in causa solo se le parti lo consentano e ciò anche
nell’ambito dell’esame contabile (Cass. 14.8.1999, n. 8659); se ne tiene conto
in mancanza di consenso, la consulenza è nulla con possibilità di sanatoria per
effetto della mancata deduzione nella prima istanza o difesa successiva al
deposito (Cass. 19.8.2002, n. 12231).

5.4. La motivazione, con la quale il
giudice di merito disattende la consulenza tecnica espletata nel corso del
giudizio, è soggetta al sìndacato del giudice di
legittimità nei limiti della congruità e correttezza logico ‑
giuridica.

5.5. Nella specie la corte di merito
non ha verificato se si vertesse in un’ipotesi, nella quale la prova dei fatti
potesse essere acquisita solo con l’impiego di particolari cognizioni tecniche,
ed, in caso affermativo, se la parte gravata dell’onere di provarli, ne avesse allegato l’esistenza.

Solo se la verifica si fosse conclusa negativamente, avrebbe potuto escludere che
la c.t. espletata costituisse valida fonte di prova;
avrebbe dovuto inoltre considerare che, specie in materia di accertamento
contabile, quale è nella sostanza quello espletato, il c.t.u.
può estendere la propria valutazione a documenti non ritualmente prodotti,
purché concorra il consenso delle parti, ed avrebbe dovuto quindi accertare
l’esistenza o meno di tale consenso; in ogni caso avrebbe dovuto verificare se
la nullità dipendente dal superamento dei limiti delle indagini fosse stata
tempestivamente eccepita o fosse rimasta sanata per difetto di eccezione.

5.6. Le rilevate omissioni rimangono,
peraltro, superate dall’avere la corte di merito portato egualmente la propria
valutazione sulla consulenza, sicchè si tratta di
stabilire se siano o meno fondate le censure di
insufficienza e contraddittorietà dì motivazione che vengono mosse alla
sentenza impugnata per essersi discostata dalle conclusioni della c.t.u..

5.7. Va rilevato in proposito che la
corte di merito ha dato atto che il c.t.u.
ha stimato il valore complessivo della mancata produzione al 1997 in 26,6 miliardi di
lire ed i costi di produzione in 13, 3 miliardi di lire, ottenendo per
sottrazione del secondo valore dal primo il danno da mancato guadagno subito al
1997.

Secondo la corte di merito, invece,
il c.t.u. avrebbe dovuto
sottrarre il costo del lavoro dal valore complessivo del risparmio di spesa (40
miliardi di lire) per ottenere il valore netto del risparmio di spesa,
ancorché, come la stessa corte non manca di rilevare, il c.t.u.
avesse inizialmente fissato in 40 miliardi di lire il risparmio sul costo del
lavoro, riducendolo a 13,3 miliardi di lire per precise ragioni specificamente
indicate.

La corte di merito non ha inoltre
chiarito se il c.t.u. abbia
o meno tenuto conto degli altri costi di produzione ed, in caso positivo, in
quale misura, limitandosi ad affermare che il c.t.u.
avrebbe “omesso pressoché completamente di procedere ad una ricostruzione degli
altri costi di gestione”, ed ha ritenuto superfluo disporre un supplemento di
indagini tecniche o addirittura una nuova consulenza sulla base dell’erroneo
presupposto che mancasse la prova del mancato guadagno.

5.8. Sono, perciò, fondate nei limiti
di cui sopra le censure mosse alla sentenza impugnata, che va cassata in relazione a tali censure per quanto riguarda il lucro
cessante con rinvio alla corte di appello di Cagliari ‑
sezione distaccata di Sassari ‑ affinché proceda a nuovo esame
sulla, base dei principi sopra esposti e motivi adeguatamente la propria
decisione; il giudice di rinvio è inoltre incaricato di provvedere sulle spese
del giudizio di cassazione.

Ricorso incidentale del comune di Selargius

6. Con il primo motivo si lamenta
violazione degli articoli 99, 112, 345 c.p.c.,
24 Cost. in relazione all’articolo 360, n. 3, c.p.c. per avere la corte di
merito rivalutato la somma liquidata a titolo risarcitorio e riconosciuto il
danno da mancata disponibilità della somma in difetto di domanda.

7. con il secondo motivo si denuncia
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo,
censurandosi la corte di merito per non avere accertato l’esistenza di concause
riconducibili, come è dato desumere dalla L. 67/1988, a fatti che superano gli scarichi provenienti
dai comuni e per non essersi fatto carico dell’eccezione di inesistenza di
nesso causale tra condotta del comune e fatto dannoso.

8. Il terzo motivo contiene censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per
non avere la corte di merito considerato che, come accertato dal c.t.u. nominato nel primo grado del giudizio, “l’abolizione
dello sfioratore fra il Bellarosa minore ed il Terramaini o quanto meno l’adozione di paratie regolabili”
avrebbe consentito di evitare quasi completamente i danni.

9. Il quarto motivo costituisce
sviluppo di quello precedente in quanto si addebita alla corte di merito di non
avere considerato che la realizzazione dello
sfioratore ha notevolmente concorso alla tracimazione dei liquami e che la Regione Sardegna,
pur nell’ambito di un’attività lecita. per andare
esente da responsabilità avrebbe dovuto adottare opportune cautele a
salvaguardia dei terzi.

10. con il quinto motivo si denuncia
violazione e falsa applicazione dell’articolo 2055 c.c. nonché
omessa motivazione su punto decisivo, censurandosi la corte di merito per avere
stabilito il concorso di colpa del comune di Selargius
sulla base della dotazione idrica e del numero degli abitanti, ancorché a
parere del c.t.u. né l’una né l’altro fossero
utilizzabili per il suddetto comune.

11. Il sesto motivo pone la
questione, già esaminata, del difetto di interesse del
Ministero delle finanze alla proposizione del ricorso in relazione all’avvenuto
trasferimento con L. 388/2000 dell’intera area alla
Regione Sardegna.

Ricorso incidentale del comune di Cagliari

12. Con il primo motivo si lamenta
che la corte di merito non abbia tenuto conto della circostanza, emersa in sede
di accertamento tecnico preventivo, che gli scarichi
provenienti dalla città di Cagliari non si potevano riversare nello stagno di Bellarosa minore e concorrere alla tracimazione delle acque
nelle vasche della salina.

13. Con il secondo motivo si censura
la corte di merito per non avere considerato che nella specie non ricorrevano
le condizioni per riconoscere la solidarietà.

14. Con il terzo motivo si muove alla
corte di merito la medesima censura che le è stata mossa con il primo morivo del
ricorso incidentale del comune di selargius e, cioè, che ha rivalutato la somma liquidata a titolo
risarcitorio e riconosciuto il danno da mancata disponibilità della somma in
difetto di domanda.

15. Con il quarto motivo si censura
la corte di merito per avere escluso la sussistenza di profili di
responsabilità a carico della Regione.

Ricorso incidentale del comune di Quartu Sant’Elena

16. Il ricorso sviluppa una serie di
censure in un contesto nel quale le censure si
alternano ai rilievi ed alle considerazioni volti a dimostrare l’infondatezza
del ricorso principale.

Quello che nella sostanza si addebita
alla corte di merito è 1) di avere rívalutato
la somma e riconosciuto il danno da ritardato pagamento in mancanza di domanda;
2) di avere omesso di considerare che l’amministrazione dei monopoli di Stato
ha precise responsabilità nella produzione dell’evento dannoso, avendo
modificato lo stato dei luoghi, di tal che la misura del concorso risulta
modificata; 3) di non avere ravvisato responsabilità a carico dei comuni
limitrofi, Sinnai, Maracalagonis,
Settimo san Pietro; 4) di avere escluso profili di responsabilità nei confronti
della Regione.

17. 1 ricorsi
incidentali, che vanno esaminati congiuntamente perché pongono le
medesime questioni o questioni connesse, sono infondati e vanno rigettati.

18. Premesso che l’accertamento relativo all’esìstenza del nesso
causale tra fatto illecito ed evento dannoso è rimesso, al pari di quello
concernente la misura del contributo causale dì ciascuno dei soggetti che
concorrono con la loro condotta alla produzione dell’evento medesimo, al
giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità per vizi di
motivazione ai sensi dell’articolo 360, n. 5, c.p.c. (ex plurimis
Cass. 2.10.1998, n. 9794), va rilevato che la corte di merito 1) ha confermato
il giudizio di sussistenza della responsabilità di ogni singolo comune espresso
dal primo giudice, rilevando che esso trova riscontro nella c.t.U.,
cui ha assegnato evidentemente ‑ maggiore efficacia probatoria
rispetto all’accertamento tecnico preventivo; 2) ha escluso il contributo
causale della Regione, osservando che, una volta realizzato lo “sfioratore”,
per adempiere accordi internazionalí, i comuni
avrebbero dovuto adeguare gli impianti fognari alla mutata situazione; 3) ha
avallato ìl sistema di percentualizzazione
del contributo causale di ciascun comune adottato dal primo giudice (quantità
degli scarichi fognari provenienti da ciascun comune confinante con gli stagni,
compreso il comune di Cagliari, in funzione dei rispettivi consumi di acqua), puntualìzzando che tale sistema è conforme agli
accertamenti tecnici ed a criteri logici; 4) ha convenuto con il primo giudice
che non è ravvisabile responsabilità nei confronti dell’amministrazione
statale, indicandone diffusamente le ragioni.

E, pertanto, la corte di merito ha
fornito appagante motivazione della decisione adottata in
ordine alla responsabilità dei comuni e si sottrae alle censure che
investono il punto.

19. Per quanto concerne le rimanenti
censure è sufficiente osservare che l’obbligo di risarcire il danno aquìlìano costituisce tipica obbligazione di valore, con la
conseguenza che l’adeguamento della reintegrazione patrimoniale all’effettivo
valore monetario del momento della decisione ‑ mediante la rivalutazione ed il
risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla
perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro avrebbe
consentito ‑ può essere compiuto di ufficio in
grado di appello, salvo che il danneggiato non abbia manifestato inequivoca
volontà contraria (Cass. 18.3.2003, n. 3994; Cass. 17.9.2003, n. 13666; Cass.
18.12.1998, n. 12686).

Non viene qui
in considerazione il modo di determinazione del danno.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il
secondo motivo del ricorso principale; rigetta il priMo Motivo dello stesso
ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del comune di Quartucciu; rigetta gli altri ricorsi incidentali; cassa in
relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla sezione distaccata di Sassari