Penale

Thursday 06 April 2006

Anche in sede di giudizio abbreviato l’ imputato ha sempre diritto di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Anche in sede di giudizio abbreviato limputato ha sempre diritto di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Cassazione Sezione seconda penale sentenza 11 gennaio-2 marzo 2006, n. 7574

Presidente Nardi Relatore Monastero

Ricorrente Aiello

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata in data 19 novembre 2002, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con la quale il Giudice delludienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata, in data 27 giugno 2002, condannava Aiello Domenico alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 500,00 (cinquecento) di multa, per il reato di rapina aggravata, rideterminava la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 (trecento) di multa, confermando nel resto limpugnata sentenza.

La Corte territoriale, dopo aver preliminarmente rigettato leccezione di nullità della sentenza per non avere il giudice di primo grado, che procedeva con il rito abbreviato, accolto la richiesta dellimputato di .essere sottoposto a interrogatorio, riteneva accertata la responsabilità dellimputato in ordine al reato di rapina aggravata, e non di furto, come asserito dalla difesa, essendo rimasto accertato che lo stesso, dopo essersi impossessato del furgone di cui allimputazione, aveva ingaggiato una violenta colluttazione con le parti lese che lo avevano inseguito, sferrando testate e pugni a entrambi, per assicurarsi limpunità dal reato appena commesso o comunque, per impedire ai derubati di rientrare in possesso dellautomezzo.

La Corte territoriale accoglieva, invece, lappello, con riferimento al trattamento sanzionatorio operato dal primo giudice, riducendo la pena inflitta previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione limputato personalmente, riproponendo le considerazioni già esposte davanti al giudice di appello e sostenendo, come motivo nuovo, che la Corte territoriale non avrebbe «concesso la riduzione della pena di un terzo per la sua spontanea confessione».

In particolare, il ricorrente ripropone leccezione in rito, affermando che la disciplina del rito abbreviato, e segnatamente larticolo 441 Cpp, richiama le disposizioni previste per ludienza preliminare escludendo espressamente solo gli articoli 422 e 423, ma non già larticolo 421 che stabilisce che limputato può chiedere: di essere sottoposto ad interrogatorio: tale disposizione troverebbe, dunque, applicazione anche nel giudizio abbreviato non condizionato ad alcuna integrazione probatoria.

Nel merito, e con riferimento alla richiesta diversa qualificazione giuridica dei fatti, il ricorrente rileva che nei certificati medici prodotti dalle parte. offese non vi è alcun invito a proseguire gli accertamenti presso aziende ospedaliere, indice sintomatico della non particolare gravità dei danni cagionati dallimputato; infine, quanto al profilo sanzionatorio, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia disposto la riduzione della pena di un terzo per la spontanea confessione dellimputato.

Alludienza dell11 gennaio 1006, il Procuratore generale chiedeva lannullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta dellimputato di essere

interrogato dopo linstaurazione del giudizio abbreviato, riconoscendogli invece il diritto di rendere spontanee dichiarazioni: tale impostazione è stata ritenuta corretta dalla Corte territoriale in quanto il medesimo non aveva subordinato a detto incombente la propria istanza di procedere con rito abbreviato.

In tema di giudizio abbreviato, questo collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato (contra, pero, ifr., Cassazione, Sezione sesta, 6821/00, Pandolfo: la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dallimputato al giudice ai sensi dellarticolo 421, comma 2, Cpp) che limputato, nellambito del giudizio abbreviato, ha diritto a che si proceda al suo esame, anche se la relativa domanda non è stata da lui formulata al momento della scelta del rito in questione: «Invero deve ritenersi che laccettazione del giudizio allo stato degli atti, se implica rinuncia al diritto di difendersi provando, non comporta invece compressione del diritto di autodifesa di cui linterrogatorio costituisce principale espressione; alluopo va considerato che larticolo 441, comma 1, Cpp, non esclude espressamente lapplicabilità dellarticolo 421 Cpp, e che linterrogatorio è atto compatibile con qualsiasi procedimento, salvo quello a contraddittorio eventuale e posticipato» (Cassazione, Sezione quinta, 19103/04, Pirro).

La sostanziale differenza tra linterrogatorio e listituto delle spontanee dichiarazioni nonché la irragionevole compressione del diritto di difesa che altrimenti determinerebbe, induce questo collegio a propendere per la soluzione prospettata in premessa.

Da tale affermazione consegue, pertanto, che, qualora venga rigettata unistanza dellimputato di essere sottoposto ad interrogatorio, anche in sede di rito abbreviato, si verifica una nullità per violazione del diritto di difesa, nullità a regime intermedio che, ai sensi dellarticolo 182 Cpp, se limputato assiste al compimento dellatto, ossia alla pronuncia del provvedimento di rigetto, deve essere eccepita immediatamente.

Nel caso in esame risulta che leccezione non fu formulata tempestivamente, ma venne sollevata per la prima volta solo in sede di impugnazione della sentenza: e poiché limputato aveva reso spontanee dichiarazioni, dimostrando acquiescenza al provvedimento di rigetto della richiesta di essere interrogato e di contestuale ammissione a rendere dette dichiarazioni, deve ritenersi che correttamente la Corte territoriale ha rigettato leccezione.

Quanto al merito, va rilevato che questa Corte non può certo sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte.

Nella specie, peraltro, il ricorrente propone censure ai limiti dellammissibilità in quanto già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente e abbondantemente risposto.

Il motivo nuovo è manifestamente infondato: nessuna norma, ovviamente, prevede una automatica riduzione di un terzo della pena per la confessione, come richiesto dallimputato, e ciò soprattutto in sede di giudizio abbreviato in cui già è prevista una riduzione di un terzo della pena a fronte della sola scelta del rito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.