Penale
Anche il Tribunale di Sorveglianza può concedere la sopsensione condizionale della pena.
Anche il
Tribunale di Sorveglianza può concedere la sopsensione condizionale della pena.
Cassazione – Sezioni unite penali – sentenza 20 dicembre 2005 – 6 febbraio 2006,
n. 4687
Presidente Papadio – Relatore
Silvestri)
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 30.4.2004, la
Corte d’Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva
l’istanza presentata nell’interesse di Catanzaro
Antonio al fine di ottenere la revoca, ai sensi dell’articolo 673 Cpp, di varie
pronunce di condanna per sopravvenuta abolizione del reato di emissione di
assegni a vuoto: venivano, invece, respinte le istanze dello stesso condannato
intese a fare applicare in sede esecutiva la disciplina della continuazione tra
i reati depenalizzati e il delitto di ricettazione, oggetto della sentenza in
data 1.3.1997, e a fare estendere a quest’ultima condanna il beneficio della
sospensione condizionale della pena già concesso per le condanne relative alle
violazioni della normativa sull’assegno bancario.
Avverso detta ordinanza ha
proposto ricorso per cassazione il difensore del Catanzaro
denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, ai sensi dell’articolo
606, comma 1, lett. b) ed e) Cpp, sull’assunto che erroneamente era stata
esclusa la continuazione tra le violazioni depenalizzate e il reato non
depenalizzato, costituito dalla ricettazione di assegni rubati di cui alla
sentenza 10.3.1997 della Corte di Appello di Palermo, e che altrettanto
erroneamente era stata esclusa l’applicabilità alla pena inflitta con
quest’ultima sentenza della sospensione condizionale, già riconosciuta con un
precedente provvedimento di unificazione dei reati in materia di assegni emesso
prima della loro depenalizzazione. In via subordinata, per il caso di esclusione della disciplina del reato continuato di cui
all’articolo 671 Cpp, il ricorrente ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 673 Cpp in relazione agli articoli 3, 24 e 25
della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe la concedibilità in
executivis della sospensione condizionale della pena, anche quando questa sia
divenuta possibile a seguito della revoca di precedenti condanne per reati
depenalizzati.
Con ordinanza del 26.6.2003 la
Prima Sezione Penale di questa Corte, considerato che non poteva condividersi
la tesi del ricorrente riguardante la possibilità di riconoscere la continuazione
tra violazioni depenalizzate e violazioni costituenti tuttora reato, ha
ritenuto che – contrariamente a quanto sostenuto da una parte della
giurisprudenza di legittimità – la sospensione condizionale della pena in sede
esecutiva fosse concedibile solo in conseguenza dell’applicazione della
disciplina della continuazione a norma dell’articolo 671, comma 3, Cpp, e non
anche a seguito della revoca di precedenti condanne per abolitio criminis:
precisava altresì che la sospensione condizionale non poteva essere neppure
concessa attraverso l’interpretazione analogica del citato terzo comma
dell’articolo 671, stante la natura eccezionale della disposizione rispetto al
principio generale della intangibilità del giudicato.
Ciò premesso, la Prima Sezione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata,
in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 673 Cpp nella parte in
cui non prevede la possibilità per il giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione
condizionale della pena in relazione ad una sentenza per la quale
l’applicazione del beneficio era stata esclusa a causa dell’esistenza di
precedenti condanne successivamente revocate per l’intervenuta depenalizzazione
dei reati.
La Corte costituzionale, con
ordinanza 211/05, ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile,
osservando che l’incidente di costituzionalità era diretto a fare risolvere al
Giudice delle leggi un contrasto interpretativo interno alla giurisprudenza di
legittimità, attesa la riconosciuta presenza di un orientamento favorevole all’opzione ermeneutica considerata conforme al dettato
costituzionale.
A seguito di tale decisione, la
Prima Sezione, con ordinanza del 20.9.2005, ha riaffermato il principio della
“fisiologica impossibilità di applicare la continuazione tra fatti costituenti
reato e fatti non più previsti dalla legge come tali” ed ha disposto la
rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto.
In data 18.11.2005 il Procuratore
Generale presso questa Corte ha ribadito le
argomentazioni già sviluppate nella requisitoria scritta e nella successiva
nota integrativa per escludere l’applicazione della sospensione condizionale
della pena, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Primo Presidente ha assegnato
il ricorso alle Su fissando l’udienza del 20.12.2005
per la trattazione con le forme di cui all’articolo 611 Cpp
considerato
in diritto
1. – E’ necessario stabilire
preliminarmente se possa ammettersi la possibilità di
applicare la disciplina della continuazione, a norma dell’articolo 671 Cpp, tra
il delitto di ricettazione, oggetto della sentenza di condanna emessa il
10.3.1997 dalla Corte di Appello di Palermo, e i fatti di emissione di assegni
a vuoto non costituenti più reato, a seguito di intervenuta depenalizzazione,
per i quali il Catanzaro è stato condannato con le sentenze poi revocate ai
sensi dell’articolo 673 Cpp
La Prima Sezione Penale di questa
Corte si è già pronunciata in senso negativo con l’ordinanza in data 26.6.2003
e sulla base di tale opinione ha ritenuto rilevante
l’incidente di legittimità costituzionale dell’articolo 673 del codice di rito,
essendo chiaro che la questione rimessa al vaglio della Corte costituzionale
sarebbe stata ininfluente sulla decisione del ricorso qualora la sospensione
condizionale della pena fosse stata applicabile per effetto del vincolo della
continuazione, il cui riconoscimento avrebbe reso direttamente operante la
disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 671.
Le Su condividono l’opinione che
esclude la possibilità di applicare la disciplina della continuazione tra illeciti penali e illeciti amministrativi, anche se
questi ultimi corrispondevano in origine a fattispecie penali. La correttezza
dell’opinione contraria all’unificazione risulta
evidente quando si considera che la situazione configurata dall’articolo 81,
comma 2, Cp riguarda esclusivamente violazioni di norme incriminatici colpite
da sanzioni penali e, dunque, unicamente fatti costituenti reato, mentre quella
prevista dall’articolo 8, comma 2, della legge 689/81, si riferisce soltanto a
“più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”: di
talchè deve senz’altro negarsi che l’istituto della continuazione possa
comprendere illeciti di natura affatto eterogenea e che il relativo regime
giuridico possa risultare dalla fusione o dalla commistione di discipline
totalmente differenti nei presupposti e nei contenuti.
Va tenuto presente, inoltre, che,
ai fini del trattamento sanzionatorio, la continuazione dà origine ad un reato
unico punito con la pena prevista per il reato più grave accresciuta da tanti
aumenti, entro il limite globale del triplo, quanti
sono i reati satelliti, onde è stato correttamente osservato che i reati meno
gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e che il relativo trattamento
punitivo confluisce nella pena unica irrogata per tutti i reati concorrenti
(Cassazione, Su, 26 novembre 1997, Pg in proc. Varnelli). Ne deriva che
ammettere la continuazione tra reati e illeciti amministrativi equivale a ritenere possibile la trasformazione della
sanzione amministrativa in un frammento di sanzione penale che contribuisce a
determinare la pena complessiva per il reato continuato, in palese violazione
del principio di legalità della pena.
2. – Esclusa l’ammissibilità nel
caso di specie della continuazione quale presupposto dell’applicazione della
disposizione di cui all’articolo 671, comma 3, Cpp, occorre accertare se il
giudice dell’esecuzione possa pronunciare la
sospensione condizionale della pena in caso di revoca per abolitio criminis di
sentenze di condanna che avevano impedito, nel pregresso giudizio di
cognizione, la concessione del beneficio riguardo alla pena inflitta con una
successiva sentenza di condanna.
La questione, che ha determinato
la rimessione del ricorso alle Su, vede nettamente
divisa la giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, il
giudice dell’esecuzione ha il potere di concedere il beneficio della
sospensione condizionale solo quando ciò consegua al
riconoscimento del concorso formale o della continuazione, onde deve escludersi
la concedibilità, in sede esecutiva, del beneficio a seguito della revoca per
abolitio criminis, ai sensi dell’articolo 673 Cpp, di condanne che, in sede di
cognizione, ne avevano impedito l’applicazione (Cassazione, Sezione sesta, 3
dicembre 2003, Pirrottina, rv. 228374; Sezione prima, 21 settembre 2001,
Nicolao, rv. 220736). Una simile linea interpretativa è saldamente agganciata
al principio dell’intangibilità del giudicato e alla premessa generalmente
condivisa secondo cui il potere del giudice dell’esecuzione di
concedere la sospensione condizionale della pena, previsto dall’articolo 671,
comma 3, Cpp, ha natura eccezionale e non è operante al di fuori dei casi
tassativamente indicati dalla legge (Cassazione, Sezione prima, 18 novembre
2004, P.G. in proc. Zerbetto, rv. 230171; Sezione prima, 12 marzo 1997, P.G. in
proc. Clemente, rv. 208131; Sezione terza, 5 febbraio 1996,
Vanacore, rv. 204700). Si è altresì esclusa la possibilità della
sospensione condizionale della pena per la ragione che il giudice
dell’esecuzione è privo dei poteri di compiere la
valutazione prognostica e le attività istruttorie propri del giudice della
cognizione (Cassazione, Sezione terza, 18 giugno 1996, Ciaramella, rv. 206387).
Da tale indirizzo, rimasto per
molti anni incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, si è discostata
per prima una decisione pronunciata nel 2000 dalla Terza Sezione Penale con cui
è stato stabilito che, nell’ipotesi in cui vi sia stata sentenza di condanna
irrevocabile per più reati unificati dalla continuazione ad una pena
complessiva ostativa alla concessione del beneficio e successivamente
sia intervenuta una revoca parziale della sentenza in ordine ad alcuni dei
reati unificati, il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione
condizionale della pena, previa valutazione dei presupposti e dopo il
compimento del giudizio prognostico ex articolo 164 Cp che il giudice della
cognizione non aveva avuto motivo di effettuare, semprechè, ovviamente, la pena
per i reati residui venga rideterminata in una misura che ne consentirebbe la
concessione (Cassazione, Sezione terza, 30 marzo 2000, Micelli, rv. 219516). La
“ratio decidendi” della sentenza si articola nei seguenti passaggi: a)
l’abrogazione della norma incriminatrice, al pari della sopravvenuta declaratoria
di illegittimità costituzionale, determina la
cessazione di tutti gli effetti penali della sentenza di condanna, compreso
quello rappresentato dall’ostacolo che, nel giudizio di cognizione, aveva
impedito l’applicazione della sospensione condizionale della pena; b) la
disposizione di cui all’articolo 671, comma 3, Cpp è suscettibile di
applicazione analogica, di talchè il giudice dell’esecuzione può concedere la
sospensione condizionale della pena anche nel caso di revoca parziale della
sentenza di condanna che elimini uno o più reati giudicati in continuazione; c)
una diversa interpretazione porrebbe seri dubbi di legittimità costituzionale
dell’articolo 673 Cpp per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui
all’articolo 3 della Costituzione, giacchè dovrebbe considerarsi
“manifestamente illogica una disciplina che permetta la concessione del
beneficio in sede esecutiva nel caso di riconoscimento della continuazione fra
più reati giudicati con distinte sentenze di condanna irrevocabili e la
escluda, invece, nel caso di revoca della condanna per uno o più reati già
giudicati in continuazione con altri”.
Tale opzione
interpretativa è stata successivamente sviluppata ed estesa ad una fattispecie
diversa da quella esaminata nella sentenza Micelli, essendo stato ritenuto che
il giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della
pena anche quando le sentenze di condanna revocate non attengano a reati già
uniti dal vincolo della continuazione: si è, infatti, stabilito che, alla luce
dei più generali poteri d’intervento riconosciuti dagli articoli671 e 666,
comma 5, Cpp, il giudice dell’esecuzione può adottare la deliberazione relativa
all’esistenza dei presupposti normativi e prognostici del beneficio che sarebbe
stata compiuta dal giudice della cognizione in assenza delle condanne ostative poi
revocate per abolitio criminis (Cassazione, Sezione terza, 20 febbraio 2002,
P.G. in proc. De Filippo, rv. 221368).
A questa posizione si sono successivamente allineate varie sentenze di questa Corte
(Cassazione, Sezione quinta, 6 novembre 2002, Dell’Utri, RV 224112; Sezione
prima, 6 ottobre 2004, Merosi, rv. 230318; Sezione prima, 17 dicembre 2004, PM
in proc. Schiavone, rv. 230965).
3. – Così delineati
i termini del contrasto di giurisprudenza, devono essere assunte come chiave di
volta dell’indagine ermeneutica le indicazioni contenute nell’ordinanza 211/05
pronunciata dal Giudice delle leggi nel presente processo per definire
l’incidente di legittimità costituzionalità sollevato dalla Prima Sezione
Penale di questa Corte in ordine all’articolo 673 Cpp, nella parte in cui non
prevede che il giudice dell’esecuzione possa applicare la sospensione
condizionale della pena in caso di revoca per abolitio criminis di sentenze di
condanna che avevano impedito la concessione del beneficio per un diverso reato.
In tale decisione, dopo avere
dato atto dell’esistenza di divergenti posizioni all’interno della
giurisprudenza di legittimità, la Corte costituzionale ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione, precisando che “il giudice – quanto
meno in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato – ha il dovere
di seguire l’interpretazione da lui ritenuta più adeguata ai principi
costituzionali, configurandosi, altrimenti, la questione di costituzionalità
quale improprio strumento volto ad ottenere l’avallo della Corte a favore di
una determinata interpretazione della norma”.
La regola ermeneutica
dell’interpretazione adeguatrice è pienamente condivisa dalle Sezioni Unite,
che ne hanno più volte affermato il ruolo di imprescindibile
punto di riferimento dell’attività del giudice (Cassazione, Su, 31 marzo 2004,
Pezzella, rv. 227524; Su, 30 ottobre 2002, Vottari, rv. 222602;
Su, 23 febbraio 2000, D’Amuri, rv. 215841; Su, 24 gennaio 1996,
Panigoni, rv. 203966). In particolare, nella sentenza Pezzella è stato sottolineato che “l’interpretazione adeguatrice corrisponde
ad un preciso ed ineludibile dovere del giudice, il quale è tenuto a ricavare
dalle disposizioni interpretate, tutte le volte che ciò sia possibile, norme
compatibili con la Costituzione”, con la precisazione che simile direttiva
ermeneutica deve essere seguita “quando una disposizione abbia carattere
<<polisenso>> e da essa sia enucleabile, senza manipolare il
contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione attraverso
l’impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli articoli 12 e 14 delle
disposizioni sulla legge in generale”.
4. – La linea interpretativa che
esclude la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena in
caso di revoca della sentenza di condanna per abolitio
criminis conduce a risultati che appaiono disarmonici rispetto alla regola
fondamentale del sistema penale enunciata dall’articolo 2, comma 2, Cp, ed ai
valori costituzionali di ragionevolezza e di equilibrata simmetria dell’ordinamento.
Va sottolineato, in particolare, che la tesi negativa,
rifiutando, nella situazione esaminata, la concedibilità della sospensione
condizionale, lascia persistere la precedente valenza ostativa della sentenza
di condanna poi revocata, ponendosi in aperta collisione col precetto sancito
dal citato articolo 2, comma 2, che dispone la cessazione dell’esecuzione e
degli effetti penali della condanna per un fatto non più considerato reato da
una legge posteriore. Aggiungasi che – come è stato
esattamente osservato dalla Prima Sezione Penale di questa Corte nell’ordinanza
26.6.2003, che, sul punto, ha ripreso indicazioni contenute in altre decisioni
(Cassazione, Sezione terza, 30 marzo 2000, Micelli, cit.) – non può non
considerarsi manifestamente irragionevole una disciplina che permette al
giudice dell’esecuzione la concessione della sospensione condizionale della
pena in caso di riconoscimento della continuazione per più reati e la escluda,
invece, nell’ipotesi di revoca di sentenze di condanna per intervenuta
depenalizzazione, dato che in quest’ultima situazione il fatto incriminato è
divenuto penalmente irrilevante e del tutto inoffensivo a causa della mutata
valutazione sociale, mentre nella prima tutti i fatti di reato unificati per
continuazione mantengono intatto il disvalore criminale.
La palese discrasia cui conduce
la tesi negativa rende necessaria, dunque, la verifica
della praticabilità ermeneutica della posizione che attribuisce alla disciplina
una portata immune dagli inconvenienti segnalati e la rende sintonica al canone
della ragionevolezza.
5. – Le Sezioni Unite ritengono
che il principio dell’interpretazione adeguatrice giustifichi l’adesione
all’indirizzo favorevole alla concedibilità della sospensione condizionale
della pena nell’ipotesi di revoca di sentenze di condanna, per la ragione che
esso risulta maggiormente aderente alle linee
strutturali del sistema normativo ed appare come il più coerente risultato di
un’indagine ricostruttiva della disciplina di cui all’articolo 673 Cpp, che
coinvolge sia profili di diritto processuale riguardanti il principio del
giudicato e i limiti dei poteri decisori del giudice dell’esecuzione, sia
profili di diritto sostanziale, incidenti sull’ambito di operatività della
legge penale nel tempo, inquadrati nel contesto dei valori enunciati dalla
Carta costituzionale in riferimento ai principi di pari trattamento e di
legalità della pena (articoli 3, 25 e 27 Costituzione).
Gli itinerari argomentativi delle
decisioni che esprimono la posizione interpretativa qui condivisa
si snodano lungo due distinti percorsi, dato che in alcune sentenze la
possibilità di concedere il beneficio rappresenta il risultato
dell’applicazione analogica dell’articolo 671, comma 3, Cpp, volta ad eliminare
una lacuna ritenuta presente nella disciplina contenuta nell’articolo 673,
mentre in altre decisioni la questione dibattuta trova soluzione all’interno
della stessa normativa dell’articolo 673, della quale vengono sviluppate tutte
le potenzialità applicative.
Il primo itinerario ermeneutico è
precluso dallo sbarramento segnato dall’articolo 14 delle Disposizioni sulla
legge in generale, che vieta di applicare le leggi che fanno eccezione a regole
generali oltre i casi in esse considerate. Invero,
considerato che – conformemente all’opinione consolidata della giurisprudenza
di legittimità – l’immodificabilità del giudicato corrisponde ad un principio
generale dell’ordinamento derogabile sono nei casi
previsti dalla legge, il divieto dell’applicazione analogica dell’articolo 671,
comma 3, Cpp non può essere eluso in nome dell’interpretazione secundum
Constitutionem dell’articolo 673, la cui sfera precettiva può essere adeguata
dal giudice ai principi della Carta fondamentale soltanto quando la
ricostruzione della portata della disposizione risulti possibile con l’impiego
degli usuali mezzi dell’ermeneutica giuridica.
Oltre che trovare ostacolo nei
motivi ora indicati, il metodo ermeneutico dell’analogia deve essere escluso
per la ragione che nel tessuto normativo della disciplina contenuta
nell’articolo 673 Cpp sono presenti precisi spunti
interpretativi che permettono di ricondurre nell’ambito della stessa previsione
normativa la possibilità di concedere la sospensione condizionale nell’ipotesi
di revoca di una sentenza di condanna.
L’articolo 673 Cpp stabilisce che
“nel caso di abrogazione o di dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice
dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando
che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti”. In puntuale sintonia con l’articolo 2, comma 2, Cp, che fa discendere dall’abrogazione della norma incriminatrice la
cessazione di tutti gli effetti penali della condanna, la disposizione contenuta
nel codice di rito stabilisce che la revoca della sentenza deve essere
accompagnata dalla pronuncia dei “provvedimenti conseguenti”, per tali
intendendosi quelli destinati ad eliminare gli effetti giuridici comunque
pregiudizievoli che sono scaturiti dal giudicato: e tra tali effetti devono
indubbiamente annoverarsi anche gli effetti preclusivi eventualmente
determinati, ai sensi dell’articolo 164 Cp, dalle condanne poi revocate
(Cassazione, Sezione terza, 20 febbraio 2002, P.G. in proc. De Filippo, cit.).
Pertanto, l’estensione e la
flessibilità del valore semantico della locuzione “provvedimenti conseguenti”,
nonchè la coerenza razionale del sistema, consentono di scegliere l’opzione corrispondente all’interpretazione adeguatrice
dell’articolo 673, senza travalicare le regole ermeneutiche alle quali il
giudice deve attenersi, e di privilegiare la soluzione che, ammettendo la
possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale prima
precluso dalla sentenza revocata, risulta l’unica funzionale alla totale
rimozione degli effetti penali di una condanna che deve essere totalmente
cancellata in tutte la sue implicazioni negative perché riferentesi ad un fatto
che ha perduto ogni rilevanza penale.
6. – Mancano di pregio le
critiche rivolte a detta soluzione in nome del dogma dell’intangibilità del giudicato e attraverso il richiamo dei limiti
connaturati alla giurisdizione del giudice dell’esecuzione.
Va precisato, infatti, che, pur
conservando un ruolo insostituibile all’interno del sistema processuale penale
a presidio della certezza delle situazioni giuridiche accertate nel processo,
nel codice di rito vigente il principio della immutabilità
della cosa giudicata ha perduto valore assoluto, in quanto non rare risultano
le previsioni nelle quali la legge processuale riconosce la possibilità di
interventi integrativi o modificativi del giudicato ad opera del giudice
dell’esecuzione, al quale talora è attribuito il potere di incidere, con la sua
pronuncia, sulle statuizioni divenute irrevocabili. E’ sufficiente ricordare,
al riguardo, la disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede
esecutiva (articolo 671 Cpp), anche nel caso di sentenze di applicazione
della pena su richiesta delle parti (articolo 188 disp. att.
Cpp), la revoca di sentenze per abolizione di reati (articolo 673 Cpp), il
ricorso straordinario per errore di fatto (articolo 625-bis Cpp).
Il fatto che la disciplina
dell’articolo 673 Cpp corrisponda proprio ad uno dei casi in cui la legge
processuale introduce una specifica deroga alla regola tradizionale
dell’immodificabilità della res iudicata segnala l’inconsistenza delle
obiezioni mosse alla soluzione favorevole alla concedibilità della sospensione
condizionale, dal momento che la previsione di provvedimenti conseguenti alla
revoca della sentenza di condanna postula necessariamente l’esercizio di attività che traggono diretto e puntuale titolo dallo
stesso articolo 673: ed, infatti, la disposizione ivi contenuta, dato il suo
ruolo chiaramente strumentale rispetto alla norma di diritto sostanziale di cui
al secondo comma dell’articolo 2 Cp, implica l’attribuzione al giudice
dell’esecuzione del potere di adottare tutte le misure occorrenti per la totale
rimozione degli effetti penali della condanna. Di talchè risulterebbe
senz’altro contraddittorio ammettere la revoca di sentenze di condanna per
abolizione di reati e, nello stesso tempo, escludere che l’intervento
giurisdizionale del giudice dell’esecuzione non possa realizzarsi attraverso
provvedimenti idonei ad eliminare qualsiasi conseguenza negativa prodotta dalla
sentenza revocata, con il solo limite degli effetti divenuti nel frattempo
irreversibili (Cassazione, Sezione terza, 20 febbraio 2002, P.G. in proc. De
Filippo, cit.).
Dalle precedenti riflessioni si
evince che sono indubbiamente infondati, per
la loro portata generalizzata ed indiscriminatamente totalizzante, i rilevi
critici sollevati facendo riferimento alla supposta carenza
di poteri valutativi da parte del giudice dell’esecuzione. E’ agevole replicare,
in proposito, che evidenti esigenze di ordine logico,
coessenziali alla razionalità del sistema, inducono a ritenere che, una volta
dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata
funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri
necessari all’esercizio di quella medesima attribuzione: onde è consequenziale
inferirne che il riconoscimento della possibilità di eliminare l’effetto
ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena comporta
necessariamente la titolarità dei poteri necessari al conseguimento di tale
risultato.
Mette conto, peraltro, osservare
che l’affermazione della totale mancanza di poteri istruttori e valutativi del
giudice dell’esecuzione è smentita da precisi dati enucleabili dall’ordinamento
vigente. E’ significativo, difatti, che, proprio in
tema di revoca della sentenza a seguito di abolitio criminis, una parte della
giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il giudice dell’esecuzione
richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis a norma
dell’articolo 673 Cpp, pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è
stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza
irrevocabile, nè valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal
giudice della cognizione, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio
già acquisito elementi divenuti determinanti, alla luce del diritto
sopravvenuto, per la decisione sull’imputazione contestata (Cassazione, Sezione
prima, 24 maggio 2002, Mazzuoccolo, rv. 221646). In una simile ottica è stato
altresì precisato che il giudice dell’esecuzione può compiere proprie autonome
valutazioni, sempre che queste non contraddicano quelle del giudice della
cognizione (Cassazione, Sezione prima, 20 maggio 1994, Casagrande, rv. 198342; Sezione sesta, 14 marzo 1994, Zanardini, rv. 197801), anche, se necessario, mediante l’esame degli atti
processuali (Cassazione, Sezione sesta, 10 marzo 2003, Di Nardo, rv.
226196; Sezione quarta, 29 maggio 1996, Baluì, rv. 205415). E, d’altro canto,
la titolarità di poteri istruttori e valutativi trova esplicita conferma nella
disposizione di cui all’articolo 666, comma 5, Cpp, che autorizza
il giudice dell’esecuzione ad acquisire i documenti e le informazioni
necessari e, quando occorre, ad assumere prove nel rispetto del principio del
contraddittorio.
Inoltre, va riconosciuto che
l’attribuzione al giudice dell’esecuzione del potere di concedere la
sospensione condizionale in caso di revoca della condanna ex articolo
673 non scalfisce le statuizioni irrevocabili del giudice della cognizione ed
ha una funzione meramente integrativa del titolo esecutivo. Infatti, se nel
pregresso giudizio l’unico motivo della mancata applicazione del beneficio è
identificabile non nella presenza di una valutazione prognostica della
pericolosità dell’imputato, ma nel solo effetto preclusivo della sentenza di
condanna successivamente revocata per intervenuta
abolizione del reato, non può certamente ravvisarsi alcun reale vulnus al
giudicato qualora quel giudizio prognostico che non è stato compiuto dal
giudice della cognizione sia compiuto, poi, dal giudice dell’esecuzione.
Va precisato, infine, che la
deliberazione rimessa al giudice dell’esecuzione non può essere, ovviamente,
circoscritta all’apprezzamento della sola situazione esistente al momento
dell’irrogazione della pena della quale è stata
richiesta la sospensione, ma deve essere necessariamente estesa alla
valutazione di tutti i sopravvenuti elementi sintomatici che, allorché il giudice
dell’esecuzione formula il giudizio prognostico, contribuiscono a giustificare
il convincimento che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Alla luce di tutte le precedenti
considerazioni deve conclusivamente affermarsi il
seguente principio di diritto a norma dell’articolo 173, comma 3, delle
disposizioni di attuazione del codice di rito: “nell’adottare i provvedimenti
conseguenti alla revoca di condanne relative a fatti non costituenti più reato,
il giudice dell’esecuzione può disporre, a norma dell’articolo 673 Cpp, la
sospensione condizionale della pena inflitta con una successiva sentenza
qualora l’applicazione del beneficio, nel giudizio di cognizione, sia stata
negata a causa dell’impedimento costituito dalle condanne poi revocate e sia
giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui è
formulato il giudizio prognostico”.
Pertanto, deve pronunciarsi
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo, che, dopo avere revocato, ai sensi
dell’articolo 673 Cpp, le sentenze di condanna reputate ostative dal giudice
della cognizione alla concessione della sospensione condizionale della pena, ha
illegittimamente ritenuto che il giudice dell’esecuzione, in simili situazioni,
non possa mai concedere detto beneficio perché precluso dal giudicato.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, a Su, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di
Appello di Palermo per nuovo esame.