Civile

Tuesday 22 July 2003

Anche il Tribunale di Roma riconosce la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata. Tribunale di Roma – Sezione nona civile – sentenza 19 maggio 2003

Anche il Tribunale di Roma riconosce la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata

Tribunale di Roma Sezione nona civile sentenza 19 maggio 2003

Giudice Orlandi

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 9.02.1999, i coniugi *** e *** ed i loro figli ***, convenivano in giudizio lagenzia di viaggio *** per sentirla condannare al risarcimento dei danni morali e non, derivanti dallinadempimento degli obblighi assunti con il contratto di vendita di un soggiorno turistico presso il *** sito a Villasimius (Ca), danni che quantificavano in £ 80.000.000, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in applicazione dellarticolo 14 del decreto legislativo 111/95, norma che prevede lobbligo degli organizzatori e venditori di pacchetti turistici di risarcire il danno in caso di mancato o inesatto adempimento.

Gli attori riferivano di aver prenotato una vacanza presso il villaggio sopra citato per il periodo dal 25.07.1998 all8.08.1998; di aver espressamente richiesto una camera adatta ad una persona disabile, essendo *** affetta da un grave handicap che le impedisce di deambulare. Tuttavia, pur avendo la convenuta garantito la sistemazione in camere denominate Domus, adatte ai disabili, allarrivo nel villaggio venivano alloggiati in camere diverse da quelle prenotate e non adatte ad una portatrice di handicap, stante la presenza di diversi gradini, la mancanza di aria condizionata ed i servizi igienici non facilmente accessibili.

Deducevano che tali inconvenienti e disagi avevano rovinato il soggiorno turistico allintera famiglia.

Con comparsa depositata il 19.04.1999 *** si costituiva in giudizio, sollevando in via preliminare leccezione di nullità dellatto di citazione, contestandone la genericità; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, deducendone linfondatezza, e la condanna dellattrice al pagamento delle spese processuali. Riferiva, infatti, di aver già provveduto a rimborsare alla famiglia *** la somma di lire 966.000 a titolo di differenza di prezzo tra la camera prenotata e quella effettivamente assegnata. Rilevava, inoltre, che linesattezza delladempimento non le era imputabile, avendo fatto il possibile per soddisfare le richieste dei clienti e dovendo si addebitare gli inconvenienti al Tour operator *** oppure al ***; chiedeva quindi di essere autorizzata a chiamarli in causa.

Autorizzata la chiamata dei terzi, non veniva notificato nei termini assegnati latto di citazione ed il giudice istruttore non concedeva la rimessione in termini, dato atto della mancanza dei presupposti di cui allarticolo 184bis Cpc.

Nel corso dellistruttoria, il legale rappresentante della società convenuta non rispondeva allinterrogatorio formale, venivano acquisiti documenti ed assunta prova testimoniale.

Esaurita listruttoria, nelludienza di precisazione delle conclusioni dell8.01.2003 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione con termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, occorre esaminare leccezione di nullità dellatto di citazione sollevata dalla convenuta per indeterminatezza del petitum.

Leccezione è del tutto infondata: nellatto introduttivo è sufficientemente e chiaramente indicato loggetto della domanda, consistente nella richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e morali, patiti in conseguenza del dedotto inadempimento negoziale.

2. Nel merito, la domanda proposta da *** è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.

Non è contestato che il sig. *** ha acquistato un pacchetto turistico per sé e per i suoi familiari relativo ad un soggiorno presso il *** di *** dallAgenzia di viaggio *** di ***, richiedendo specificamente una stanza adatta ad una persona disabile. È provato il fatto che lattrice non ha potuto godere dei servizi per i quali era stato pagato il soggiorno, essendo stata alloggiata in una camera non adatta alle sue personali esigenze (la testimone *** ha riferito che allingresso del bungalow vi era uno scalino e che lo stesso era sprovvisto di servizio igienici adatti ai disabili).

Ne consegue che lagenzia si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte e che la signora ***, in quanto terzo beneficiario del contratto, è legittimata ai sensi dellarticolo 1411 Cc ad esercitare lazione risarcitoria nei confronti della promittente.

La responsabilità della convenuta non è esclusa dal fatto di aver fornito la prova (documenti da 2 a 6 del fascicolo della convenuta) della diligenza impiegata nellesecuzione degli impegni contrattuali.

Nel caso di specie, infatti, è applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo 111/95 (attuativo della direttiva n. 90/314/ Cee ) sussistendone i presupposti sia soggettivi che oggettivi, fissati rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 5. Si tratta, infatti, di un contratto concluso tra un consumatore ed un venditore, avente ad oggetto lacquisto di un pacchetto turistico, essendo prevista non solo la sistemazione in alloggi ma anche altri servizi aggiuntivi, quali la mezza pensione e lanimazione.

In base allarticolo 14 capoverso del citato decreto, lorganizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto a rivalersi nei loro confronti.

Inoltre, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12.03.2002 (in causa C 168/00) tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento anche del danno morale derivante dallinadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione del contratto turistico.

Alla luce di questa sentenza, il danno da vacanza rovinata costituisce nel nostro ordinamento unulteriore ipotesi leglislativamente prevista in cui il danno morale è risarcibile.

Ciò posto, *** ha diritto al risarcimento del danno morale, consistente nello stress e nel minor godimento della vacanza, subito in conseguenza dei disagi provocati dallaltrui inadempimento.

Tale danno non può che essere risarcito in via equitativa; a tal fine occorre tener conto del fatto che la testimone *** ha riferito che il personale del villaggio era stato solerte nel fare il possibile per ridurre al minimo i disagi; che la maggior parte del tempo lattrice lo trascorreva allesterno del bungalow, infine, che la vacanza è stata portata a termine, essendo peraltro *** ritornata lanno successivo nello stesso villaggio. Per tutte queste considerazione si deve ritenere che lo stress subito dallattrice è stato ridotto, pertanto il danno morale subito può essere quantificato in ¬ 600,00.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la convenuta ha provato di aver versato la somma di lire 966.000, quale rimborso per la differenza economica tra la camera prenotata e quella assegnata (documento 7 del fascicolo di parte convenuta). Daltro canto lattrice non ha fornito alcuna prova di aver subito un danno patrimoniale ulteriore rispetto quello già risarcito.

Pertanto la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale derivante dallinadempimento va respinta in quanto non provata.

3. Infondata è invece la domanda risarcitoria proposta da ***, *** e ***.

Non è stata fornita la prova del danno patrimoniale derivante dalla diversa sistemazione, se non quello della differenza di prezzo tra le due tipologie di camere, che è stato, come sopra detto, prontamente rimborsato dalla convenuta. Per quanto concerne il danno morale, segnatamente il profilo del danno da vacanza rovinata, si può rilevare come non sia stata fornita alcuna prova di patimenti direttamente subiti in conseguenza dellinadempimento; al contrario dalla testimonianza assunta è emerso che gli attori hanno portato a termine il soggiorno, ritornando lanno successivo presso la stessa struttura alberghiera, né la teste escussa è stata in grado di confermare che nel bungalow assegnato ai signor *** mancasse laria condizionata.

Gli attori hanno dedotto, inoltre, di aver subito un patimento a livello psichico nel vedere la congiunta *** trovarsi in difficoltà nello svolgimento delle occupazioni personali e quotidiane. Tale danno non è stato in alcun modo provato, tenuto conto che gli attori non hanno neppure allegato di non avere fruito dei servizi e delle occasioni di animazione della vacanza a causa del disagio della loro congiunta, che, peraltro, in base a quanto sopra detto, venne assistita prontamente dagli organizzatori del villaggio, che fecero tutto il possibile per renderle più confortevole il soggiorno. Pertanto anche sotto questo profilo la domanda va disattesa.

Tenuto conto della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio.

PQM

– Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:

– condanna la società convenuta a pagare a favore di *** la somma di ¬ 600,00, con interessi al tasso legale decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo;

– rigetta la domanda proposta dagli altri attori.

compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.

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