Penale

Thursday 28 September 2006

Anche i vigili del fuoco volontari sono pubblici ufficiali.

Anche i vigili del fuoco
volontari sono pubblici ufficiali.

Cassazione – Sezione sesta penale
– sentenza 10 maggio-6 settembre 2006, n. 29772

Presidente Criscuolo – Relatore
Carcano

Ritenuto che Enzo Brini propone
ricorso contro la sentenza 10 dicembre 2004 del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Vigevano con la quale è stata applicata ex
articolo 444 Cpp la pena di anni due e mesi otto di reclusione, come
determinata dalle parti in anni due di reclusione quale pena base stabilità per
il più grave delitto di peculato di cui al capo n. 3
unificato nel vincolo della continuazione con gli altri reati satelliti
per i quali si è determinato un ulteriore aumento di mesi otto di reclusione;

che il
ricorrente, con un primo motivo, deduce la nullità dell’impugnata sentenza per
erronea applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 314 Cp di
cui al capo n. 8 della richiesta di rinvio a giudizio, per avere, quale vigile del
fuoco in servizio volontario, utilizzato il telefono d’ufficio, effettuando una
conversazione privata con l’amico Antonio Duca per ragioni del tutto estranee
al servizio;

che la
difesa del ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla qualifica
di pubblico ufficiale riconosciuta a Enzo Brini, in quanto non è tale un vigile
del fuoco in servizio volontario, in mancanza di un atto normativo dal quale
fare discendere tale qualifica ed essendo il rapporto, oltre di natura
occasionale, privo di contenuto economico e istaurato con la Caserma;

che, con
un secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per
violazione di legge. in quanto erroneamente non è
stata riconosciuta l’attenuante prevista dall’articolo 323bis Cpp in relazione
alle imputazioni di peculato di cui ai capi nn. 3 e 8;

che i
beni, dei quali Enzo Brini si é impossessato, sono di particolare tenuità, come
tali, hanno arrecato al soggetto passivo un danno di minima entità, e,
pertanto, vi erano le condizioni per applicare la norma invocata, introdotta
per mitigare in tali ipotesi la pena per il delitto di peculato;

che, con
un terzo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione
della legge penale in quanto erroneamente configurato il fatto contestato quale
delitto di peculato, potendosi in quadrare in quello di abuso d’ufficio;

che tale
è la sintesi ex articolo 173, comma 1, disp. att. Cpp
delle questioni poste.

Considerato che il ricorso è
inammissibile per manifesta infondatezza; che il primo motivo è manifestatemene
infondato, in quanto l’indubbia funzione pubblica svolta dai vigili del fuoco,
nei cui compiti tra l’altro rientra anche il potere di verificare la idoneità delle misure per prevenire gli incendi e di
impartire prescrizioni in proposito, non può che essere indipendente dalle
modalità di instaurazione del rapporto organico e dall’ulteriore profilo
sottostante del collegamento o meno a un rapporto di servizio o a un “servizio
di volontariato”;

che,
come noto, elemento imprescindibile è l’esercizio, anche di fatto, di pubbliche
funzioni, poiché tale oggettiva situazione vale a riconoscere, in ogni caso, Pa
relativa qualifica al soggetto agente nell’ambito delle figure funzionali
previste dall’articolo 357 Cp;

che il
principio di diritto in questione va ricondotto al consolidato indirizzo
espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la qualifica di
pubblico ufficiale ‑ ai sensi dell’articolo 357 Cp, come novellato dalle
leggi 86/1990 e 181/92 deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici
dipendenti o “semplici privati”, quale che sia la loro posizione soggettiva,
possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico,
esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi,
deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati
(Su, 27 marzo 1992, Delogu, rv. 191171); che il secondo
motivo e il terzo motivo sono altrettanto manifestamente infondati e, in ogni
caso, riconducibili a questioni non censurabili in sede di legittimità avverso
sentenze pronunciate ex articolo 444 Cpp;

che,
come noto, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal
giudice con la sentenza di patteggiamento, non è consentito, fuori dei casi di
palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione
giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo
della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica
motivazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una modifica
dell’originaria imputazione (Cassazione 32004/03);

che
l’attenuante della particolare tenuità prevista dall’articolo 323bis Cp non è
solo correlata all’entità del vantaggio o del danno e concerne, invece, il
fatto illecito in tutti i suoi profili, compreso quello psicologico, e possono
di conseguenza rilevare anche i motivi sottesi alla condotta dell’agente
(Cassazione 26998/03), accertamento, ancorato a profili fattuali, per il quale
vi è stato accordo tra le parti;

che è
ormai diritto vivente che l’indebito uso, da parte del pubblico ufficiale o
dell’incaricato dì pubblico servizio, dell’utenza telefonica intestata alla
pubblica amministrazione, di cui egli abbia la disponibilità, costituisce
peculato, comportando la suddetta condotta l’appropriazione delle energie,
entrate nelle sfera di disponibilità della Pa, occorrenti per le conversazioni
telefoniche, salvo per le telefonate a propri famigliari per ragioni d’urgenza
autorizzabili dal dirigente dell’ufficio (ex plurimis, Cassazione 7772/03;
3879/00);

che il
ricorso è, dunque, inammissibile e il ricorrente, a norma dell’articolo 616
Cpp, va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche
a pagare una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo
determinare nella misura di euro 1000, 00, non ricorrendo le condizioni
richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 186/00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della
somma di euro mille a favore della cassa ammende.