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Tuesday 25 February 2003

Anche i chioschi metallici necessitano di concessione edilizia. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 24 febbraio 2003 n. 986

Anche i chioschi metallici necessitano di concessione edilizia.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 24 febbraio 2003 n. 986 – Pres. Elefante, Est. Deodato – Miscio (Avv. Paccione) c. Comune di San Giovanni Rotondo (Avv. Mescia) – (conferma T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 27 ottobre 1997, n. 697).

DIRITTO

Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dellart. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come novellato dallart. 9 comma 1 primo periodo della L. 10 agosto 2000 n. 205;

Rilevato, infatti, che, nel caso di manifesta infondatezza del ricorso, la decisione può essere assunta con le modalità semplificate sopra indicate anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268);

Rilevato che il ricorso in esame risulta manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni che seguono;

Ritenuto di poter prescindere dallesame delleccezione di irricevibilità dellappello e di definire il ricorso nel merito;

Considerato che lordinanza commissariale di demolizione del chiosco prefabbricato abusivamente installato dal Sig. Miscio (impugnata con il ricorso originario) si appalesa immune dai vizi denunciati dal ricorrente e coerente con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in ordine al regime edilizio dei manufatti del tipo di quello in questione;

Ritenuto, in particolare, che non pare dubbia la necessità della concessione edilizia per la legittima installazione del box colpito dal controverso ordine di rimozione, posto che, secondo un consolidato orientamento, soltanto le costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarieta’ strutturale e funzionale, cioe’ destinate fin dall’origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, sono esenti dall’assoggettamento alla concessione edilizia, mentre e’ sicuramente sottoposto al predetto regime un chiosco prefabbricato per lo svolgimento di attivita’ commerciale, in quanto esso, pur se non infisso al suolo ma solo aderente in modo stabile, e’ destinato ad un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talche’ l’alterazione del territorio non puo’ essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226);

Rilevato che la sicura soggezione del chiosco metallico in questione al regime concessorio e la pacifica mancanza del titolo prescritto esimono dalla disamina degli altri argomenti addotti a sostegno del primo motivo di gravame;

Considerato, inoltre, che la doglianza relativa allomessa acquisizione dei pareri obbligatori del Dirigente dellU.T.C. e della Commissione Edilizia Comunale, in presunta violazione dellart. 41 V comma L.R. Puglia n. 56/80, si rivela infondata in fatto, atteso che gli avvisi dei predetti organi in merito alla natura abusiva del manufatto ed alla necessità della sua rimozione risultano espressi nelle diverse forme delle relazioni del Dirigente dell Ufficio Tecnico prot. n. 4539 in data 23 febbraio 1996 e prot. n. 13585 in data 13 giugno 1996 (là dove si rileva la natura abusiva del chiosco prefabbricato) e della delibera della C.E.C. in data 4 gennaio 1996 (là dove si esprime espressamente parere favorevole alla demolizione con specifico riferimento allordinanza di sospensione n. 333 del 7.11.95 nei confronti della quale quella di demolizione si pone quale provvedimento consequenziale e necessitato);

Ritenuto che gli atti da ultimo citati, ancorchè non specificamente finalizzati a manifestare lavviso dei relativi organi in ordine al provvedimento definitivo di demolizione, si rivelano senzaltro idonei, per il merito delle valutazioni ivi contenute, ad integrare gli estremi dei pareri prescritti dalla disposizione legislativa asseritamente violata, sicchè va esclusa la sussistenza del vizio denunciato con il secondo motivo;

Rilevato in ordine alla terza censura, con la quale si critica il capo della decisione con cui è stata riconosciuta linidoneità della fissazione di un termine inferiore a novanta giorni per lottemperanza allordine di demolizione a determinare lillegittimità di questultimo, che, per univoco orientamento giurisprudenziale, l’assegnazione di un termine più breve di quello prescritto dall’art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47 per provvedere alla rimozione del manufatto abusivo si risolve in una violazione meramente formale, non lesiva per l’interessato, che conserva, comunque, un termine non inferiore a quello di legge per ottemperare allingiunzione (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2000, n. 597);

Considerato, da ultimo, che il motivo relativo allinapplicabilità al manufatto in questione della normativa antisismica è stato correttamente ritenuto dal T.A.R. irrilevante ai fini della decisione, posto che lordinanza di demolizione è stata principalmente, e legittimamente, adottata sulla base del rilievo della natura abusiva del chiosco e che leventuale accertamento dellerrata applicazione al caso di specie della L. n. 64/74 non implicherebbe lannullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe validamente sorretto dal motivo relativo alla violazione della normativa edilizia;

Ritenuto, pertanto, che deve respingersi lappello e che sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese processuali;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 22 ottobre 2002 e del 14 gennaio 2003, con l’intervento dei signori:

Agostino Elefante – Presidente

Corrado Allegretta – Consigliere

Paolo Buonvino – Consigliere

Francesco DOttavi – Consigliere

Carlo Deodato – Consigliere Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Carlo Deodato F.to Agostino Elefante

Depositata in segreteria in data 24 febbraio 2003.