Penale

Monday 20 December 2004

Anche gli evasori devono poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato? Lo deciderà la Corte CostituzionaleORDINANZA (Atto di promovimento) 6 Maggio 2004 – 6 Maggio 2004, n. 934

Anche gli evasori devono poter usufruire
del patrocinio a spese dello Stato? Lo deciderà la Corte Costituzionale

ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 Maggio 2004 – 6 Maggio 2004, n. 934

Ordinanza emessa il 6 maggio 2004 dal
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia nel procedimento
penale a carico di Del Fa’ Franco ed altro Processo
penale – Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti – Condizioni per
l’ammissione – Esclusione dal beneficio per l’indagato, l’imputato o il
condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto –
Violazione del principio di ragionevolezza – Disparita’
di trattamento – Lesione del diritto di difesa. – D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 91, comma 1, lett. a). – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 48 del 15-12-2004 )

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Sulla questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 91

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte
in cui esclude l’ammissione

al
patrocinio a spese
dello Stato per l’indagato, l’imputato o il

condannato
di reati commessi
in violazione delle
norme per la

repressione in materia di imposte sui redditi e
sul valore ggiunto in

relazione
agli artt. 3 e 24 Costituzione,
proposta dal difensore di

Del Fa’
Franco, imputato del
reato di cui
all’art. 8 d.lgs.

n. 74/2000 per aver emesso, al fine di consentire a
terzi l’evasione

fiscale, delle fatture relative ad
operazioni inesistenti;

Sentito il p.m.;

O s s e r v a

Va premesso che
a parere di questo giudice, contrariamente a

quanto
sostenuto dal p.m., la
questione ha decisiva rilevanza in

questo
processo dal momento che riguarda
il fondamentale diritto di

difesa dell’imputato.

E tale diritto di difesa e’ assolutamente tutelato
dall’art. 24

Costituzione non
solo dal
punto di vista procedurale ma anche sotto

l’aspetto economico.

Infatti, in generale
e’ chiaramente stabilita la
prescrizione

della
tutela difensiva ed
in particolare la
tutela per il non

abbiente
per cui le
norme non possono
creare una situazione di

disparita’
a danno del
cittadino indigente nei
confronti del

cittadino abbiente.

Il principio
era
gia’
stato evidenziato dalla
Corte

costituzionale
che aveva chiarito, a proposito di altra questione,

che
nella disposizione di cui
all’art. 24, primo comma, l’uso del

termine ýtuttiý ha chiaramente lo scopo di
ribadire la uguaglianza di

diritto e di fatto di tutti i cittadini per
quanto concerne la tutela

giurisdiziale, e, conseguentemente, il diritto di
difesa previsto dai

commi successivi (Corte cost., 3-31 marzo 1961, n. 21).

La norma costituzionale prescrive soltanto la tutela difensiva

dei
non abbienti senza alcuna
limitazione per cui non e’ consentito

al
legislatore escludere coloro
che si trovano
nelle relative

condizioni
economiche sol perche’ e’
stato loro ascritto
un

particolare tipo di reato.

Tanto crea
semplicemente una presunzione assoluta per cui chi e’

indagato
ovvero imputato di un reato
finanziario non puo’ essere in

condizioni
economiche disagiate o, comunque, non e’ meritevole della

tutela a spese dello Stato.

Cio’ non
solo e’ in
contrasto con altra
disposizione

costituzionale
per cui la
persona non puo’ essere
considerata

colpevole
fino alla condanna definitiva
(art. 27, secondo comma) ma

anche con un semplice criterio di
ragionevolezza giacche’ e’ evidente

che
taluno possa essere
incriminato erroneamente e
venire poi

assolutamente assolto.

La limitazione
introdotta dal legislatore crea un’ingiustificata

disparita’
di trattamento nei confronti degli indagati o imputati di

altre violazioni penali in violazione del
principio di cui all’art. 3

Costituzione.

Nel caso di
specie, inoltre, e’ stata
contestata non gia’ una

condotta
di vera e propria evasione
fiscale bensi’, per cosi’
dire,

una
condotta di favoreggiamento dell’evasione di altri. Pertanto, la

dedotta questione di legittimita’
non appare manifestamente infondata

e richiede una pronuncia da parte del
Giudice delle leggi.

Appare opportuna, come richiesto dal difensore del coimputato, la

trattazione
unitaria delle due posizioni processuali per la chiara

ipotesi di connessione di cui all’art. 12,
primo comma, lett. a), del

codice di procedura penale.

Del resto, ai
sensi del combinato disposto del secondo comma

dell’art. 23, legge
11 marzo 1953,
n. 87 e dell’ultima
parte

dell’art. 161 codice
penale, la sospensione della prescrizione ha

effetto anche per il coimputato.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata
la questione di

legittimita’
costituzionale dell’art. 91 d.P.R. 30
maggio 2002,

n. 115
per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione
come indicato

in
motivazione e dispone
l’immediata trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina alla cancelleria
di notificare la presente ordinanza al

Presidente del Consiglio dei ministri e di
comunicarla ai Presidenti

delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addi’
6 maggio 2004

Il giudice per le indagini
preliminari:

Gallo