Penale
Anche gli evasori devono poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato? Lo deciderà la Corte CostituzionaleORDINANZA (Atto di promovimento) 6 Maggio 2004 – 6 Maggio 2004, n. 934
Anche gli evasori devono poter usufruire
del patrocinio a spese dello Stato? Lo deciderà la Corte Costituzionale
ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 Maggio 2004 – 6 Maggio 2004, n. 934
Ordinanza emessa il 6 maggio 2004 dal
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia nel procedimento
penale a carico di Del Fa’ Franco ed altro Processo
penale – Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti – Condizioni per
l’ammissione – Esclusione dal beneficio per l’indagato, l’imputato o il
condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto –
Violazione del principio di ragionevolezza – Disparita’
di trattamento – Lesione del diritto di difesa. – D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 91, comma 1, lett. a). – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 48 del 15-12-2004 )
IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Sulla questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 91
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte
in cui esclude l’ammissione
al
patrocinio a spese
dello Stato per l’indagato, l’imputato o il
condannato
di reati commessi
in violazione delle
norme per la
repressione in materia di imposte sui redditi e
sul valore ggiunto in
relazione
agli artt. 3 e 24 Costituzione,
proposta dal difensore di
Del Fa’
Franco, imputato del
reato di cui
all’art. 8 d.lgs.
n. 74/2000 per aver emesso, al fine di consentire a
terzi l’evasione
fiscale, delle fatture relative ad
operazioni inesistenti;
Sentito il p.m.;
O s s e r v a
Va premesso che
a parere di questo giudice, contrariamente a
quanto
sostenuto dal p.m., la
questione ha decisiva rilevanza in
questo
processo dal momento che riguarda
il fondamentale diritto di
difesa dell’imputato.
E tale diritto di difesa e’ assolutamente tutelato
dall’art. 24
Costituzione non
solo dal
punto di vista procedurale ma anche sotto
l’aspetto economico.
Infatti, in generale
e’ chiaramente stabilita la
prescrizione
della
tutela difensiva ed
in particolare la
tutela per il non
abbiente
per cui le
norme non possono
creare una situazione di
disparita’
a danno del
cittadino indigente nei
confronti del
cittadino abbiente.
Il principio
era
gia’
stato evidenziato dalla
Corte
costituzionale
che aveva chiarito, a proposito di altra questione,
che
nella disposizione di cui
all’art. 24, primo comma, l’uso del
termine ýtuttiý ha chiaramente lo scopo di
ribadire la uguaglianza di
diritto e di fatto di tutti i cittadini per
quanto concerne la tutela
giurisdiziale, e, conseguentemente, il diritto di
difesa previsto dai
commi successivi (Corte cost., 3-31 marzo 1961, n. 21).
La norma costituzionale prescrive soltanto la tutela difensiva
dei
non abbienti senza alcuna
limitazione per cui non e’ consentito
al
legislatore escludere coloro
che si trovano
nelle relative
condizioni
economiche sol perche’ e’
stato loro ascritto
un
particolare tipo di reato.
Tanto crea
semplicemente una presunzione assoluta per cui chi e’
indagato
ovvero imputato di un reato
finanziario non puo’ essere in
condizioni
economiche disagiate o, comunque, non e’ meritevole della
tutela a spese dello Stato.
Cio’ non
solo e’ in
contrasto con altra
disposizione
costituzionale
per cui la
persona non puo’ essere
considerata
colpevole
fino alla condanna definitiva
(art. 27, secondo comma) ma
anche con un semplice criterio di
ragionevolezza giacche’ e’ evidente
che
taluno possa essere
incriminato erroneamente e
venire poi
assolutamente assolto.
La limitazione
introdotta dal legislatore crea un’ingiustificata
disparita’
di trattamento nei confronti degli indagati o imputati di
altre violazioni penali in violazione del
principio di cui all’art. 3
Costituzione.
Nel caso di
specie, inoltre, e’ stata
contestata non gia’ una
condotta
di vera e propria evasione
fiscale bensi’, per cosi’
dire,
una
condotta di favoreggiamento dell’evasione di altri. Pertanto, la
dedotta questione di legittimita’
non appare manifestamente infondata
e richiede una pronuncia da parte del
Giudice delle leggi.
Appare opportuna, come richiesto dal difensore del coimputato, la
trattazione
unitaria delle due posizioni processuali per la chiara
ipotesi di connessione di cui all’art. 12,
primo comma, lett. a), del
codice di procedura penale.
Del resto, ai
sensi del combinato disposto del secondo comma
dell’art. 23, legge
11 marzo 1953,
n. 87 e dell’ultima
parte
dell’art. 161 codice
penale, la sospensione della prescrizione ha
effetto anche per il coimputato.
P. Q. M.
Dichiara non manifestamente infondata
la questione di
legittimita’
costituzionale dell’art. 91 d.P.R. 30
maggio 2002,
n. 115
per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione
come indicato
in
motivazione e dispone
l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
Sospende il giudizio in corso.
Ordina alla cancelleria
di notificare la presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri e di
comunicarla ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Venezia, addi’
6 maggio 2004
Il giudice per le indagini
preliminari:
Gallo