Ambiente

Monday 04 October 2004

Anche gli animali domestici avranno il passaporto. REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003

Anche gli animali domestici avranno il passaporto

REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni
di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva
92/65/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 37 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle
regioni,

deliberando secondo la procedura di cui
all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato
di conciliazione il 18 febbraio 2003, considerando quanto segue:

È necessario armonizzare le
condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi
carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli
Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a
livello comunitario possono consentire di realizzare tale obiettivo.

Il presente regolamento
si applica ai movimenti di animali vivi di cui all’allegato I del trattato.
Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla
rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre
altre riguardano esclusivamente la salute degli animali.

L’articolo 37 e l’articolo
152, paragrafo 4, lettera b), del trattato costituiscono pertanto la
base giuridica adeguata.

Nell’ultimo decennio la situazione
sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità
del territorio comunitario, grazie all’attuazione di programmi di vaccinazione
orale delle volpi nelle regioni colpite dall’epidemia di rabbia della volpe che
ha imperversato nell’Europa nordorientale a partire dagli anni ’60.

Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il
sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un
grado di sicurezza equivalente. È pertanto opportuno prevedere, a livello
comunitario, l’applicazione di un regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per un
periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce
dell’esperienza acquisita e del parere scientifico dell’autorità europea per la
sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione corredata delle
opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura rapida per
decidere la proroga temporanea del regime transitorio di cui sopra, in
particolare se la valutazione scientifica dell’esperienza acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono
prevedere ora.

La maggior parte dei casi di rabbia
osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità
riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad
essere endemica nelle città. È quindi opportuno rendere più rigorose le
condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati
membri all’introduzione di animali carnivori da
compagnia provenienti da tali paesi terzi.

Tuttavia, è opportuno prevedere
deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista
sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene
la Comunità.

L’articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del
trattato e il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio ,
del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle
Isole normanne e all’isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti
agricoli, prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi
alle Isole normanne e all’isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno
Unito ai fini del presente regolamento.

(8) È altresì opportuno definire il
quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non
commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente
non significative per quanto riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni
cui sono sensibili le specie di animali di cui all’allegato 1.

(9) È opportuno che il presente
regolamento sia applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

(10) Le misure necessarie per
l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio], del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(11) Le disposizioni comunitarie
esistenti in materia di polizia sanitaria e più in particolare la direttiva
92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per
gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e
embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria,
alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della
direttiva 90/425/CEE, si applicano generalmente soltanto agli scambi di natura
commerciale.

Al fine di evitare che movimenti
commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente regolamento, è
opportuno modificare le disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai
movimenti degli animali delle specie indicate nelle parti A e B dell’allegato
I, allo scopo di garantirne l’uniformazione con le disposizioni del presente
regolamento. È opportuno altresì prevedere la possibilità di fissare il numero
massimo di animali che possono essere oggetto di un
movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si applicano le
norme relative agli scambi.

(12) Le misure di cui al presente
regolamento intendono garantire un livello di sicurezza sufficiente per i
rischi sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai
movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione
in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in
merito, in particolare sulla relazione del Comitato scientifico veterinario del
16 settembre 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le
condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia, nonché le regole
relative al controllo di tali movimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento
si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli
animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I.

Esso si applica fatto salvo il
regolamento (CE) n. 338/97.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su considerazioni
diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune
specie o razze di animali da compagnia.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "animali da compagnia":
gli animali delle specie elencate nell’allegato I
accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la
responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati
alla vendita o al trasferimento di proprietà;

b) "passaporto" qualsiasi
documento che consenta di identificare chiaramente l’animale da compagnia e che
contenga le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento, documento che deve
essere elaborato a norma dell’articolo 17, secondo comma;

c)
"movimento": qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati
membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un
paese terzo.

Articolo 4

1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente
regolamento gli animali delle specie di cui all’allegato I, parti A e B, si
considerano identificati se dotati:

a) di un tatuaggio chiaramente
leggibile, oppure

b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui al primo comma,
lettera b), se il trasponditore non è conforme alla
norma ISO 11784 o all’allegato A della norma ISO 11785 il proprietario o la
persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per
conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i
mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

2. Qualsiasi sistema di identificazione dell’animale deve essere accompagnato
dall’indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e all’indirizzo
del proprietario dell’animale.

3. Gli Stati membri i quali
richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio senza essere
sottoposti a quarantena siano identificati a norma del paragrafo 1, primo
comma, lettera b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.

4. Dopo il periodo transitorio, solo
il metodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), è accettato quale
mezzo di identificazione di un animale.

CAPITOLO II

Disposizioni relative
ai movimenti tra Stati membri

Articolo 5

1.
In
occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di cui
all’allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i
requisiti previsti all’articolo 6:

a) essere identificati a norma
dell’articolo 4, e

b) essere muniti di un passaporto
rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante
l’esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione
antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del
laboratorio di fabbricazione, realizzata sull’animale in questione con un vaccino
inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS

2. Gli Stati membri possono
autorizzare i movimenti degli animali di cui all’allegato I, parti
A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto
e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare
in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione
o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

Articolo 6

1. Per un periodo transitorio di
cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento,
l’introduzione degli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, nel territorio dell’Irlanda, della Svezia e del
Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:

– devono essere identificati a norma
dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno
che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l’identificazione a
norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e

– devono essere muniti di un
passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente,
attestante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 5,
paragrafo 1, lettera b), l’esecuzione di una titolazione di anticorpi
neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata in
un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i termini fissati
dalle norme nazionali in vigore alla data di cui all’articolo 25, secondo
comma.

Tale titolazione di
anticorpi non dev’essere rinnovata su animali
che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli
previsti all’articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di
vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

Lo Stato membro di destinazione può
esonerare i movimenti degli animali da compagnia tra i suddetti tre Stati
membri dalle condizioni di vaccinazione e di titolazione di anticorpi
di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alle norme nazionali
in vigore alla data di cui all’articolo 25, secondo comma.

2. Salvo deroga concessa
dall’autorità competente per tener conto di casi specifici, gli animali di meno
di tre mesi delle specie di cui all’allegato I, parte
A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l’età richiesta
per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle
disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi. 3.
Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su
proposta della Commissione, in conformità del trattato.

Articolo 7

I movimenti tra Stati membri o
provenienti da un territorio di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all’allegato I, parte C, non
sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se
necessario, condizioni particolari, compresa
un’eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato di
cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per altre
malattie secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

CAPITOLO III

Disposizioni relative
ai movimenti provenienti da paesi terzi

Articolo 8

1. Gli animali da compagnia delle
specie di cui all’allegato I, parti A e B, devono, in
occasione di un movimento:

a) quando provengono da un paese
terzo di cui all’allegato II, parte B, sezione 2 e parte
C, e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui
all’allegato II, parte B, sezione 1, soddisfare i requisiti di cui all’articolo
5, paragrafo 1;

ii) in uno degli Stati membri di cui
all’allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori
di cui all’allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6;

b) quando provengono da un altro paese
terzo e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui
all’allegato II, parte B, sezione 1:

– essere identificati mediante il
sistema di identificazione definito all’articolo 4, e

– aver formato oggetto:

– di una vaccinazione antirabbica conforme
al disposto dell’articolo 5 e

– di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario
abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del
movimento.

Non è necessario effettuare
nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi
oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all’articolo 5, paragrafo 1.

Tale termine di tre mesi non si
applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto
attesti che la titolazione è stata effettuata con
risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio
della Comunità;

ii) direttamente oppure previo transito
in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, in uno degli Stati membri
di cui all’allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a meno che
soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 dopo la loro introduzione nella
Comunità.

2. Gli animali da compagnia devono
essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale
oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l’osservanza
delle disposizioni del paragrafo 1.

3.
In
deroga alle disposizioni precedenti:

a) gli animali da compagnia che provengono
dai territori di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato
constatato secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, che tali
territori applicano norme almeno equivalenti alle norme
comunitarie di cui al presente capitolo, sono soggetti alle norme del capitolo
II;

b) i movimenti di animali
da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l’Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare
alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti alla data di cui
all’articolo 25, secondo comma;

c) secondo la procedura di cui
all’articolo 24, paragrafo 2, e secondo condizioni da determinare,
l’introduzione di animali da compagnia di età
inferiore a tre mesi delle specie di cui all’allegato I, parte A, non
vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi
nell’elenco dell’allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese
interessato in materia di malattia della rabbia lo giustifichi.

4. Le modalità di applicazione
del presente articolo e, in particolare, il modello di certificato sono
adottati secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 9

Le condizioni applicabili ai
movimenti di animali delle specie di cui all’allegato
I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di certificato che
deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui
all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 10

Prima della data di
cui all’articolo 25, secondo comma, e secondo la procedura di cui all’articolo
24, paragrafo 2, è stabilito l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato II,
parte C. Per
figurare in tale elenco, un paese terzo deve
comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della
rabbia e gli elementi seguenti:

a) obbligatorietà
della notifica alle autorità del sospetto della malattia della rabbia;

b) istituzione da
almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace;

c) capacità della
struttura e dell’organizzazione dei servizi veterinari di garantire la validità
dei certificati;

d) attuazione di tutte le misure
regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia, comprese le norme
concernenti le importazioni;

e) esistenza di una normativa per
quanto riguarda l’immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei
vaccini autorizzati e dei laboratori).

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in
merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale
di animali da compagnia nel territorio comunitario e in merito alle condizioni
della loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio.

Essi garantiscono altresì che il
personale ai posti di frontiera sia pienamente informato
di tale regolamentazione e in grado di applicarla.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio
comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi
di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, siano sottoposti:

a) se il numero di animali
da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un controllo documentale e ad un
controllo di identità da parte dell’autorità competente del luogo di ingresso
dei viaggiatori nel territorio comunitario;

b) se il numero di animali
da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e ai controlli della direttiva
92/65/CEE.

Gli Stati membri designano l’autorità
responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro stabilisce
l’elenco dei luoghi di ingresso di cui all’articolo 12
e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Per ogni movimento dell’animale il
proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell’animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai
controlli un passaporto o il certificato di cui all’articolo 8, paragrafo 2,
attestante la conformità dell’animale alle condizioni previste per il movimento
di cui trattasi.

In particolare, nel caso di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o
all’allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che
assume la responsabilità dell’animale da compagnia deve, ad ogni controllo,
fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

Qualora da tali controlli risulti che l’animale non soddisfa i requisiti previsti dal
presente regolamento, l’autorità competente in consultazione con il veterinario
ufficiale decide:

a) di rispedire l’animale verso il
paese di origine, ovvero

b) di isolarlo sotto controllo
ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti,
a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume
la responsabilità, oppure

c) in ultima istanza,
la soppressione dell’animale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l’isolamento in quarantena non siano
realizzabili.

Gli Stati membri devono controllare
che gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è
autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo
ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni
altra decisione amministrativa.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni e finali

Articolo 15

Per quanto riguarda la rabbia, se le
condizioni applicabili a un movimento prevedono una
titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da un veterinario
abilitato e il test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai
sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa
un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla
standardizzazione dei test sierologici di controllo
dell’azione dei vaccini antirabbici.

Articolo 16

Durante un periodo transitorio di
cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli
Stati membri che dispongono di norme specifiche di
controllo dell’echinococcosi e delle zecche alla data
di entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare
l’introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei
medesimi requisiti.

A tal fine essi trasmettono alla
Commissione una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi che
giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per prevenire il rischio
di penetrazione della malattia stessa.

La Commissione informa gli Stati
membri nell’ambito del comitato di cui all’articolo 24
di dette garanzie complementari.

Articolo 17

Per i movimenti di animali
delle specie di cui all’allegato I, parti A e B, possono essere fissati,
secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, requisiti di
carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.

I modelli del passaporto di cui
devono essere muniti gli animali delle specie di cui all’allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati
secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18

Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE del
Consiglio , del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici
applicabili negli scambi intracomunitari di taluni
animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della
realizzazione del mercato interno, e 91/496/CEE del Consiglip,
del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei
controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/ 425/CEE e
90/675/CEE.

In particolare, su
richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione qualora la
situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo lo
giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui
all’articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui
all’allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione
soddisfino i requisiti previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 19

L’allegato I,
parte C e l’allegato II, parti B e C, possono essere modificati secondo la
procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere conto
dell’evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione
relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente
regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente
regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare
oggetto di un movimento.

Articolo 20

Le disposizioni di applicazione
di carattere tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 24,
paragrafo 2.

Articolo 21

Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere adottate secondo
la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, per consentire il passaggio dal
regime attuale a quello fissato dal presente regolamento.

Articolo 22

La direttiva 92/65/CEE è modificata
come segue:

1) All’articolo 10:

a) al paragrafo 1, il termine
"furetto" è soppresso;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti
dal testo seguente:

"2. Per formare oggetto di
scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli
articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria
applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali
da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Il certificato di cui devono essere
muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame
clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario
abilitato dall’autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di
buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.

3.
In deroga
al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all’Irlanda, al Regno Unito o alla
Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli
articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003.

Il certificato di cui devono essere
muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame
clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario
abilitato dall’autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di
buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.

c) al paragrafo 4, dopo il termine
"carnivori" sono aggiunti i termini
seguenti:

"eccettuate le specie di cui ai
paragrafi 2 e 3";

d) il paragrafo 8 è soppresso;

2) all’articolo 16 sono aggiunti i
commi seguenti:

"Per quanto riguarda i gatti, i
cani e i furetti, le condizioni di importazione devono
essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo III del regolamento (CE)
n. 998/2003.

Il certificato di cui devono essere
muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame
clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario
abilitato dall’autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di
buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla
destinazione."

Articolo 23

Anteriormente al 1o febbraio 2007 la Commissione,
previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità
di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull’esperienza
acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate
per definire il regime da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 per gli
articoli 6, 8 e 16.

Articolo 24

1. La Commissione è
assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5,
paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a
tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6,
della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici
giorni.

4. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3
luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

ALLEGATO I

SPECIE ANIMALI

PARTE A

Cani

Gatti

PARTE B

Furetti

PARTE C

Invertebrati (escluse le api e i
crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili.

Uccelli: tutte le specie [esclusi i
volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE].

Mammiferi: roditori e conigli
domestici.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

Svezia

Irlanda

Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

Stati membri diversi da quelli di cui
alla parte A

Sezione 2

Andorra

Islanda

Liechtenstein

Monaco

Norvegia

San Marino

Svizzera

Vaticano

PARTE C

Elenco dei paesi
terzi o parti di territori di cui all’articolo 10.