Assicurazione ed Infortunistica

Thursday 26 May 2005

Anche al convivente more uxorio è riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni da lesioni subite dal compagno. Cassazione , sez. III civile, sentenza 29.04.2005 n° 8976

Anche al convivente more uxorio è riconosciuto
il diritto al risarcimento dei danni da lesioni subite dal compagno.

Cassazione ,
sez. III civile, sentenza 29.04.2005 n° 8976

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE
TERZA CIVILE – SENTENZA 29 aprile 2005, n. 8976 (Presidente Giuliano – relatore Chiarini)

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 16 aprile
1996 O. Bruno, unitamente a M. Anna e al figlio di costei, M. Antonio,
convenivano dinanzi al tribunale dì Milano R. Renato, R. Renzo e la Ras
Assicurazioni Spa chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni da essi subiti a seguito dell’incidente
verificatosi il 27 dicembre 1992,
in cui l’auto dell’O., condotta dalla sua convivente M.
Anna, era stata investita dall’auto condotta da R. Renato, di proprietà di R.
Renzo.

A causa della collisione la M. riportava gravi lesioni e
fratture,con conseguente invalidità temporanea totale
per quindici mesi, e postumi permanenti del 50%, incidenti sulla capacità
lavorativa al 100%, si che ad esso O. erano derivati, di riflesso, gravi danni,
morale e biologico, per complessive lire 250.000.000, oltre al danno
patrimoniale per l’autovettura.

Con sentenza dell’11 marzo 1998 il
tribunale di Milano rigettava la domanda dell’O. perché sfornita di prova in
mancanza di indicazione del periodo di convivenza,
delle conseguenze su di essa e sull’O. dopo l’incidente, nonché dell’anno di
immatricolazione e dello stato di conservazione dell’auto.

La
Corte di Appello di Milano, con sentenza del 29 settembre 2000,
accoglieva l’appello dell’O. limitatamente al risarcimento del danno all’auto.

Confermava per il resto il rigetto
del gravame sulla considerazione che la convivenza con la M. aveva avuto inizio da breve
tempo – nell’anno dell’incidente – e difettavano altri elementi probatori in
ordine ad aspetti rilevanti del rapporto, incidenti sui lamentati danni, non
avendo l’O. neppure dedotto una sua patologia conseguita alle lesioni della sua convivente. Analoghe considerazioni valevano per la
richiesta di risarcimento del danno morale.

Avverso questa
sentenza ricorre
per due motivi l’O., cui resiste la Spa Riunione
Adriatica di Sicurtà. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Gli altri
intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi dalla decisione

Preliminarmente va disposto lo
stralcio dei documenti allegati alla memoria dell’O. perché in Cassazione la
produzione dei documenti è ammissibile soltanto nei limiti indicati
dall’articolo 372 Cpc e con le formalità previste da
detta norma.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce: “violazione e falsa
applicazione degli articoli 2059, 2043 Cc; violazione
degli articoli 2697 e 143 Cc, in relazione agli
articoli 360 nn 3 e 5 Cpc”.

L’O. ha dimostrato la convivenza con la M. e tale stato è rilevante per
il nostro ordinamento ai fini anche del risarcimento del danno, si che aver condizionato questo diritto alla durata della
convivenza o ad altri aspetti del rapporto, viola gli articoli 2043 e 2059 Cc. Il convivente more uxorio ha
infatti diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale (analogo a quello
della famiglia legittima: articolo 2059 Cc),
patrimoniale (per il contributo alla vita quotidiana: articolo 2043 Cc), e biologico, come quello sofferto per la morte o
lesioni di prossimi congiunti.

2.-Con il
secondo motivo l’O. deduce: “Violazione e falsa applicazione degli articoli
2043 e 2059 Cc sotto un ulteriore profilo: diritto
dell’O. ad ottenere il risarcimento del danno biologico; violazione
dell’articolo 360 n. 5 Cpc”.

La Corte d’appello ha negato il
risarcimento del danno biologico che può sussistere tutte le volte che l’evento
incide sull’integrità psichica e sulle manifestazioni della vita, incrinando
l’equilibrio personale, e certamente il grado di invalidità
residuato alla M. (60%), ha leso lo status complessivo di convivente di esso
ricorrente.

I due motivi, che possono trattarsi
congiuntamente perché connessi, sono infondati.

Occorre preliminarmente considerare
che, dalla libera determinazione dei conviventi di fatto di non contrarre il
vincolo del matrimonio, e quindi di non assumere gli obblighi che l’ordinamento
impone vicendevolmente ai coniugi (coabitazione, fedeltà, solidarietà,
assistenza materiale e morale), consegue l’inesistenza di qualsiasi diritto, sia
di natura personale che patrimoniale, di un convivente
verso l’altro, ed infatti è pacifico che qualsiasi prestazione patrimoniale fra
loro, se non costituisce adempimento di una regolamentazione negoziale, non può
esser pretesa, ma determina soltanto l’effetto della soluti retentio
(articolo 2034 Cc). Da qui la difficoltà per
l’interprete, in assenza di disciplina normativa di carattere generale sui
requisiti indispensabili affinché un’unione di fatto – anche nell’ipotesi in
cui i conviventi, o uno di essi, non sia libero di
stato – sia meritevole di tutela giuridica di fronte ai terzi, di enucleare un
modello di convivenza dalla disciplina dettata da ragioni dì solidarietà
sociale (quali ad esempio i decreti luogotenenziali 968/16, articolo 8 e
1726/18, articolo 12, ispiratori della legge 313/68 in materia di pensioni di
guerra; il decreto luogotenenziale 1450/17, articolo 1, lett. b, in tema di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
in agricoltura, il Dpr 1124/65, in tema dì
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro, norme peraltro emanate in un’epoca in cui nel nostro ordinamento
non vi era il divorzio, ancorché le ragioni dì solidarietà sociale a cui esse
sono ispirate hanno indotto il giudice delle leggi – sentenza 404/88 – a dichiarare
l’illegittimità costituzionale dell’ articolo 6, comma 1, legge 392/78 nella
parte in cui non prevedeva, tra gli altri successibili
nella titolarità del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, in
caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio, al quale peraltro già
la legislazione vincolistica aveva esteso la fruibilità di alcuni benefici).

In relazione alla disciplina della responsabilità
civile dalla circolazione dei veicoli non è superfluo rilevare che il
legislatore, nell’estendere l’assicurazione obbligatoria per la RCA al convivente, aveva
previsto la risarcibilità del danno patrimoniale e
morale soltanto per il convivente superstite della vittima deceduta – così
regolamentando un’ipotesi che da tempo aveva trovato riconoscimento giuridico
nella giurisprudenza – ed aveva a tal fine disciplinato i requisiti della
convivenza (articolo 20 legge 12 gennaio 1992, tra cui la durata di essa per un periodo non inferiore a cinque anni) – in tal
modo consentendo all’interprete di superare ogni questione scaturente dalla
necessità di raccordare i principi in tema di responsabilità civile, tra cui
quello secondo il quale il fatto dannoso, a norma dell’articolo 2043 Cc, deve essere contra ius e cioè deve ledere un diritto, e l’esigenza sociale di
riconoscere rilevanza giuridica ad interessi e ragionevoli aspettative non in
contrasto con la legge, derivanti dalla convivenza – ma la legge non fu
promulgata proprio per la mancanza di criteri obbiettivi per la liquidazione
del danno biologico.

Comunque il dato comune che emerge dalla
legislazione vigente e dalle pronunce giurisprudenziali, è che la convivenza
assume rilevanza sociale, etica e giuridica in quanto somiglia al rapporto di
coniugio, anche nella continuità nel tempo.

Ne consegue che colui
che chiede il risarcimento dei danni derivatigli, quale vittima
secondaria, dalla lesione materiale, cagionata alla persona con cui convive
dalla condotta illecita del terzo, deve dimostrare l’esistenza e la portata
dell’equilibrio affettivo – patrimoniale instaurato con la medesima, e perciò,
per poter esser ravvisato il vulnus ingiusto a tale stato di fatto, deve esser
dimostrata l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con
vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tal fine
la prova di una relazione amorosa, per quanto possa esser caratterizzata da
serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la
prova della assimilabilità della convivenza di fatto
a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta
di analoga tutela giuridica di fronte ai terzi.

Quanto poi alla prova di tali
elementi strutturali e qualificativi, concreti e riconoscibili all’esterno, presupposti dì esistenza della convivenza more
uxorio e parametri caratterizzanti la stessa, può esser fornita con qualsiasi
mezzo (articolo 2697 Cc), mentre il certificato
anagrafico (Dpr 223/89) può tutt’al
più provare la coabitazione, insufficiente a provare altresì la condivisione di
pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione
domestica analoga a quella matrimoniale.

I giudici di appello,
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria
dell’O. in conseguenza delle lesioni riportate dalla M., non si sono discostati
da tali principi avendo riscontrato la mancanza di prova su alcuni requisiti
indispensabili, tra cui la stabilità della convivenza e la durata della
medesima al momento del fatto dannoso, la cui prova era altresì necessaria per
determinare il danno biologico e morale dell’O., perché la liquidazione dei
predetti tipi di danno deve esser personalizzata, e quindi va tenuto conto di
tutte le particolarità del caso concreto.

Quanto al danno patrimoniale dell’O.,
è appena il caso di aggiungere che dalla sentenza impugnata si desume che esso
nei precedenti gradi è stato chiesto limitatamente ai danni all’auto, e quindi
in ogni caso non può esser ampliato in questa sede.

Concludendo, il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per
dichiarare compensate le spese del giudizio di
Cassazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara
compensate le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite.

Così deciso in Roma il 14 gennaio
2005.

Depositato in cancelleria il 29
aprile 2005.