Penale

Thursday 13 March 2003

Amministratore di condominio e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677 c.p.). Cassazione – Sezione prima penale – sentenza 8 gennaio-25 febbraio 2003, n. 9027

Amministratore di condominio e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677 c.p.)

Cassazione Sezione prima penale sentenza 8 gennaio-25 febbraio 2003, n. 9027

Osserva in fatto e in diritto

1. Con sentenza del 31.5.2002 il Tribunale di Brindisi dichiarava lArgentieri colpevole del reato di cui allarticolo 677 comma 3 Cp ﷓ perché, quale amministratore delledificio condominiale sito in via Taranto 6, non osservava lordinanza sindacale con cui gli si faceva obbligo di eseguire lavori urgenti sullo stabile in imminente pericolo di crollo sulla pubblica via ﷓ e lo condannava alla pena di euro 500 di ammenda. Rilevava il giudice che, accertata dalla polizia municipale la pur parziale inottemperanza a quanto disposto con lordinanza sindacale, era ascrivibile allimputato la violazione contestata, poiché lArgentieri, in qualità di amministratore del condominio, avrebbe dovuto immediatamente, nonostante linerzia dei singoli condomini e indipendentemente dalla risoluzione di eventuali controversie civili, attivarsi per lesecuzione in via durgenza dei lavori straordinari, indispensabili per scongiurare il pericolo di crollo di parti o tratti dellintonaco di rivestimento delledificio, così garantendo la pubblica incolumità degli ignari passanti.

Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il difensore dellimputato, eccependo la carenza in capo allamministratore del condominio della qualità di soggetto attivo della contravvenzione de qua (secondo i principi civilistici in materia di condominio, soltanto ai proprietari delledificio poteva essere rivolta lintimazione sindacale allesecuzione di opere edilizie urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità), considerato altresì che dalla prodotta documentazione si rilevava che lassemblea condominiale, pur recando allordine del giorno la questione, aveva omesso di adottare alcuna deliberazione in proposito nelle riunioni appositamente convocate dallamministratore.

2. Ritiene il collegio che sia destituito di fondamento il motivo di gravame fondato sullerroneo assunto del difetto, in capo allamministratore dei condominio, della qualità di destinatario dellintimazione sindacale ad eseguire i lavori necessari per far fronte alla situazione di pericolo e, conseguentemente, di soggetto attivo del reato contravvenzionale di cui allarticolo 677 comma 3 Cp.

Il giudice di merito, con adeguato apparato argomentativo, ha fatto invero corretta applicazione nella fattispecie concreta del principio di diritto più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui negli edifici condominiali ﷓ poiché larticolo 677 Cp prevede che anche persona diversa dal proprietario sia tenuta alla conservazione, manutenzione o riparazione delledificio ﷓ lobbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione incombe sullamministratore, pur potendo esso risorgere in via autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali (ad esempio: indisponibilità dei fondi necessari o rifiuto dei condomini di contribuire alla costituzione del fondo spese occorrente), lamministratore non possa adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria urgenza.

Lamministratore è infatti titolare ope legis salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni delledificio, ai sensi dellarticolo 1130 numeri 3 e 4 Cc, ma anche del potere di «ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente» con lobbligo di «riferirne nella prima assemblea dei condomini», ai sensi dellarticolo 1135 comma 2 Cc; di talché deve riconoscersi in capo allo stesso lobbligo giuridico di attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del neminem laedere (Cassazione, sezione prima, 4 marzo 1997, Cancelliere; 19 giugno 1996, Vitale; sezione quarta, 6 maggio 1983, Scarabelli, rv. 159977; sezione sesta, 22 aprile 1980, Lavagna, rv. 145901; 4 maggio 1973, Parisi, rv. 125614; sezione terza, 13 luglio 1962, La marca, rv. 98901).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.