Ambiente

Thursday 20 January 2005

Ambiente. La P.A. non può sfuggire all’ obbligo di motivare specificamente le ragioni fondanti la concessione dell’ autorizzazione paesaggistica

Ambiente. La P.A. non può sfuggire allobbligo di motivare specificamente le ragioni fondanti la concessione dellautorizzazione paesaggistica

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, sentenza n.711/2004

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia,

nelle persone dei magistrati:

Enzo Di Sciascio Presidente f.f.

Oria Settesoldi – Consigliere

Vincenzo Farina Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

sul ricorso n. 139/04 proposto dal W.W.F. Associazione italiana per il world wide fund for nature O.N.L.U.S e da Italia Nostra O.N.L.U.S., in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Ceruti ed Alessandro Tudor, domiciliati presso lo studio di questultimo in Trieste, Via San Nicolò n. 30;

c o n t r o

– il Comune di Duino Aurisina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Sampietro e Giuseppe Sbisà , domiciliato presso il loro studio in Trieste, Via San Francesco n. 11;

– la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dallavv. Vinicio Martini, domiciliata presso lUfficio Legislativo e Legale della Regione in Trieste, Via Carducci n. 6;

e nei confronti

– della SGP Immobiliare S.S. G.& P. s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dallavv. Renato Fusco, domiciliata presso il suo studio in Trieste, Via di Donota n. 3;

– della S.T.-Sviluppo turistico Sistiana s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

p e r lannullamento dei seguenti atti:

– del provvedimento del Direttore Regionale della Pianificazione territoriale della Regione Autonoma Friuli in data 28.11.2003 prot. n. P.T./15711/1.410- LTR recante autorizzazione paesaggistica ex art. 151 del d.lgs. 490/1999 alle ditte Immobiliare SS. G. e P.s.r.l. e S.T. Sistiana – Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a. per “opere di modellamento del fronte e del fondo della ex cava di Sistiana – Località Baia di Sistiana – PRPC Ambito A8 Baia di Sistiana in Comune di Duino Aurisina”;

– del presupposto parere del Servizio regionale della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali in data 27.11.2003;

– della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Duino Aurisina in data 11.2.2004 prot. n. 3415 alle ditte Immobiliare SS. G. e P. s.r.l. e S.T, Sistiana – Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a. relativa alla realizzazione dell’ opera di modellamento della ex cava di Sistiana preordinata alla realizzazione di interventi edilizi, e del preventivo parere della Commissione edilizia comunale integrata del 23.12.2003;

– di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

Visti tutti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 17.11.2004 – relatore il Consigliere Vincenzo Farina – i difensori delle parti presenti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Le associazioni ricorrenti premettono di aver interesse al ricorso e di essere legittimate allimpugnazione perché gli atti impugnati sono suscettibili di arrecare un grave pregiudizio ambientale e paesaggistico ad un territorio plurivincolato e pluritutelato (in particolare dal D.M 29 maggio 1981).

Entrambe avevano partecipato al procedimento, sia in relazione alla variante n. 21 al PRGC che al PRPC dellambito 8, impugnate con il ricorso n. 414/2003 avanti questo T.A.R., conclusosi con la sentenza n. 287 del 22.5.2004 di accoglimento del ricorso stesso.

E opportuno riepilogare i termini essenziali di questultimo.

Le ricorrenti avevano chiesto lannullamento:

1) del decreto n. 0137/Pres. del 16.5.2003 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (pubblicato sul BUR n. 24 dell11.6.2003) di conferma dellesecutività della delibera consiliare n. 4 del 2.4.2003 del Comune di Duino Aurisina di approvazione della variante n. 21 del PRGC;

2) della delibera della Giunta regionale n. 1305 dell8.5.2003 avente ad oggetto la conferma dellesecutività della delibera consiliare n. 4 del 2.4.2003 del Comune di Duino Aurisina di approvazione della variante n. 21 del PRGC;

3) della nota n. 5569 del 30.4.2003 del Direttore regionale della pianificazione territoriale recante parere n. 063/03;

4) della delibera del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 4 del 2.4.2003 recante approvazione, con modifica, della variante parziale n. 21 del PRGC;

5) della delibera della Giunta regionale n. 243 del 3.2.2003 recante proposizione di riserve regionali vincolanti alla variante parziale n. 21 del PRGC di Duino Aurisina;

6) del parere della Commissione consiliare urbanistica del Comune di Duino Aurisina (di cui si ignorano gli estremi) sulle osservazioni alla variante parziale n. 21 del PRGC;

7) della delibera del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 42 del 25.9.2002 recante modifica della delibera consiliare n. 28 del 25.7.2002;

8) della delibera del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 28 del 25.7.2002 recante adozione della variante parziale al PRGC;

9) del decreto del Direttore regionale dellambiente della Regione Friuli V.G. n. AMB/263 SIC/87 del 28.2.2003 recante valutazione favorevole, ai sensi dellart. 5, comma 6, del DPR 357/1997, della variante parziale al PRGC del Comune di Duino Aurisina;

10) della relazione istruttoria del Servizio per la valutazione di impatto ambientale del 25.2.2003 recante valutazione di incidenza della variante parziale al PRGC del Comune di Duino Aurisina;

11) della nota DP/7/5/578 del 6.6.2003 della Direzione regionale dei parchi recante parere, ai sensi della DGR n. 2600 del 18.7.2002, sulla variante parziale al PRGC del Comune di Duino Aurisina;

12) della delibera del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 9 del 30.5.2003 recante approvazione, con modifica, del PRPC di iniziativa privata “Ambito A8 Baia di Sistiana” (pubblicata allalbo pretorio dal 6.6.2003 per 15 giorni consecutivi);

13) del parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale della Regione Friuli VG n. 066/03 in data 9.5.2003;

14) della delibera del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 43 del 25.9.2002 recante modifica della deliberazione consiliare n. 29 del 25.7.2002;

15) della delibera del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 29 del 25.7.2002 recante adozione del PRPC di iniziativa privata “Ambito A8 -Baia di Sistiana”;

16) del decreto del Direttore regionale dellambiente della Regione Friuli V.G. n. AMB/264 SIC/69 del 28.2.2003 recante valutazione favorevole, ai sensi dellart. 5, comma 6, del DPR 357/1997, del PRPC di iniziativa privata relativa allambito A8 Baia di Sistiana in Comune di Duino Aurisina;

17) della relazione istruttoria del Servizio per la valutazione di impatto ambientale del 26.2.2003 recante valutazione di incidenza del PRPC di iniziativa privata relativa allambito A8 Baia di Sistiana in Comune di Duino Aurisina;

18) della nota DP/8/9/7035 del 9.12.2002 della Direzione regionale dei parchi recante parere, ai sensi della DGR n. 2600 del 18.7.2002, sul PRPC di iniziativa privata relativa allambito A8 Baia di Sistiana in Comune di Duino Aurisina;

Le ricorrenti esponevano che la Baia di Sistiana, stupendo tratto di costa in Comune di Duino Aurisina (TS) era minacciata da un progetto di presunta “valorizzazione turistica” predisposto dalle ditte proprietarie (la SGP Immobiliare SS. G. e P. SRL di Mantova, la IGM Mare s.r.l. e la Parrocchia di S. Francesco di Sistiana) che ne avrebbero stravolto definitivamente la morfologia, pregiudicandone in modo irreversibile i valori ambientali e paesistici e con notevoli costi ambientali.

Il progetto preliminare di valorizzazione turistica della Baia di Sistiana superava il vaglio della procedura di V.I.A. regionale. Tuttavia la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 18 luglio 2002, di espressione del giudizio di compatibilità ambientale, subordinava la realizzazione del progetto allapprovazione del piano particolareggiato di iniziativa privata relativo allAmbito A8, ed essendo questo in contrasto con lo stesso strumento urbanistico generale del Comune la sua approvazione presupponeva una variante del PRGC.

Così lo stesso giorno, il 25 luglio 2002, il Consiglio comunale di Duino Aurisina, con la delibera n. 28 adottava la “variante parziale al PRGC recante modifiche normative e cartografiche connesse alla trasformazioni previste nellambito A8 Baia di Sistiana” e, con la impugnata delibera n. 29, adottava anche il “PRPC di iniziativa privata Ambito A8 – Baia di Sistiana”.

Italia Nostra, WWF e Legambiente presentavano tempestive e puntuali osservazioni sulla variante n. 21 al PRGC, che non sarebbero state però portate allattenzione del Consiglio comunale, in quanto dichiarate inammissibili in una fantomatica riunione della Commissione consiliare urbanistica mai verbalizzata.

Anche il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio della Regione Friuli V.G. con la nota in data 21 novembre 2002 formulò un parere fortemente critico sulla variante n. 21 al PRGC, rilevando diversi profili di non compatibilità del programma progettuale di valorizzazione della Baia di Sistiana con i beni sottoposti al vincolo paesaggistico e a prossimo vincolo storico monumentale (la chiesetta settecentesca di San Giuseppe).

Con la impugnata delibera n. 243 del 3.2.2003 la Giunta regionale, pur prescindendo totalmente dal parere del Soprintendente (in quanto ritenuto competente ad esprimere le proprie valutazioni sulla variante al PRGC limitatamente alla compatibilità con i beni culturali, ma non con quelli paesaggistici), propose riserve motivate vincolanti alla variante parziale n. 21 del PRGC di Duino Aurisina.

Il Consiglio comunale, con la impugnata delibera n. 4 del 2 aprile 2003, approvò allora un “Documento unitario” sulle riserve regionali e sulle osservazioni presentate, dando mandato ad un professionista di redigere una nuova stesura degli elaborati cartografici e normativi.

Su conforme parere del direttore regionale della pianificazione territoriale, il Presidente della Regione, con il decreto impugnato sub 1 in epigrafe, confermò lesecutività della predetta delibera consiliare di Duino Aurisina n. 4/2003 di presunta approvazione della variante n. 21 al PRGC (con lintroduzione di talune modifiche dufficio).

Infine, con limpugnata delibera del 30 maggio 2003 n. 9 il Consiglio comunale, anche qui malgrado le osservazioni critiche formulate dalle associazioni ricorrenti e senza attendere il parere del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio (poi espresso in termini negativi in data 9 giugno 2003), approvava il PRPC di iniziativa privata dellAmbito A8 Baia di Sistiana.

Nel corso del procedimento di approvazione della variante 21 al PRGC e del PRPC, ma secondo percorsi paralleli e totalmente autonomi, si erano svolte presso gli uffici regionali le procedure di valutazione di incidenza degli stessi strumenti urbanistici (che interessano siti di importanza comunitaria) ai sensi dellart. 5 del DPR 357/1997, le quali si concludevano entrambe con giudizi favorevoli espressi dal Direttore regionale dellambiente con i gravati decreti nn. 263 e 264 del 28 febbraio 2003.

Come si è detto, il T.A.R accoglieva il ricorso n. 414/03, annullando (tra laltro) sia la variante n. 21 che il PRPC di iniziativa privata dellambito “A8 Baia di Sistiana”.

Ciò premesso, con il ricorso n. 139/04 in esame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 139, 146, 151 DEL D. LGS. 490/1999 VIOLAZIONE DEL D.M. 29.5.1981 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ MANIFESTA E SVIAMENTO DALL ’INTERESSE PUBBLICO

Dopo aver sottolineato che gli impugnati provvedimenti hanno il loro presupposto su quelli impugnati con il ricorso n. 414/2003 di cui si è detto, i ricorrenti ricordano che l’area interessata dall’intervento estrattivo de quo è sottoposta al vincolo paesaggistico di cui all’art. l39 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, imposto con D.M. 29 maggio 1981, recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Duino Aurisina” (in G.U. n. 225 del 18.8.1981) che, ribadendo il vincolo delle bellezze naturali d’insieme e già imposto dall’ex Governo militare alleato di Trieste nel l953, dichiarò la zona costiera sita nel Comune di Duino Aurisina di notevole interesse pubblico ai sensi dell’ art. l, numeri 3 e 4 della legge1497/1939, sottolineando tra l’altro che “la zona predetta ha notevole interesse pubblico per l’importanza paesaggistica della fascia costiera stessa, nella quale si riscontra un susseguirsi di quadri digradanti, o a picco, sul mare, sia in quelle intercluse, che dal ciglione carsico prospettano verso l’ entroterra con alternanze di boschi, macchie e, non di meno, zone brulle o prative con colline e affioramenti di roccia calcarea”.

Inoltre la zona che verrebbe aggredita dal progetto in esame proseguono gli istanti – risulta altresì sottoposta al vincolo paesistico ex lege previsto dall’art. 146, comma l, del d. lgs. 490/1999 sia in quanto è ricompreso nella fascia costiera di 300 metri dalla linea di battigia (lett. a), sia in quanto interessa un territorio coperto da boschi (lett. g).

Orbene, l’intervento assentito con i provvedimenti impugnati, di asserito “modellamento” dell’ex cava di Sistiana, in realtà denunciano i ricorrenti si sostanzia in un consistente sbancamento dell’area, che prevede:

– l’estrazione di ben 780.000 metri cubi di pietra calcarea,

– la distruzione di 16.000 mq. di area boscata di elevato pregio naturalistico (come ammesso anche nello studio di impatto ambientale presentato dagli stessi committenti),

– l’arretramento del “ciglio naturale” di circa 30 metri, nonché una pesante modifica del profilo morfologico attuale.

Ciò malgrado la Direzione regionale della pianificazione territoriale emetteva l’autorizzazione paesaggistica del 28.11.2003 qui avversata sulla base di un parere, rectius di una “scheda istruttoria” datata 27.11.2003 del Servizio per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali in cui si esprimeva una valutazione favorevole all’intervento in quanto “si ritiene che l’intervento proposto, consistente nel modellamento e nella messa in sicurezza dei versanti della ex cava della baia di Sistiana al fine di predisporli per successivi interventi edilizi in conformità alle previsioni del vigente PRPC relativo all’Ambito A8 – Baia di Sistiana, interessando un’area che di fatto già si presenta degradata da precedenti attività e garantendo, attraverso adeguati interventi di risistemazione a verde un recupero naturale delle parti non direttamente interessate all’edificazione, è compatibile sotto il profilo paesaggistico ed ambientale con la situazione dei luoghi oggetto di tutela “.

Tali ultime conclusioni, poste a base dell’autorizzazione paesaggistica regionale, risultano in evidentissimo contrasto con i pareri, le prescrizioni e le valutazioni da sempre ripetutamente espresse dall’Amministrazione statale di controllo, sia dai suoi organi centrali sia da quelli periferici, sul progetto di valorizzazione turistica della Baia.

Basti in proposito rammentare continuano i deducenti – che il Ministero per i beni e le attività culturali (Ufficio centrale per i beni ambientali,architettonici, archeologici, artistici e storici – Divisione II), nel parere n. 885 II S del 3 aprile 1992, stabilì tra l’altro che: “il ciglio naturale alla sommità del costone roccioso,costituente l’attuale fronte di cava, dev’essere conservato nel suo profilo attuale con l’esistente coronamento di alberature e di verde (piano boscato) da sistemare, reintegrare e migliorare. Pertanto, la costruzione edilizia da realizzare dovrà essere contenuta, in altezza al di sotto del ciglio suddetto.E ciò al fine di garantire la continuità dei profili paesaggistici naturali dell’intero comprensorio e di ridurre l’invadenza visiva del costruito nelle visuali da media e lunga distanza “.

Tali ultime valutazioni venivano ribadite dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Friuli V.G. con il parere in data 21.11.2002 prot. 4867 inviato alla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale (relativo alla variante n. 21 del PRGC) ove, in relazione all’intervento de quo si precisava: “non è chiaro se la progettata riprofilatura del pendio e dei fianchi della ex cava causi, di fatto, un ampliamento del fronte e dell’estensione dello stesso a spese dei terreni adiacenti, o se la sistemazione venga realizzata all’interno del perimetro attuale. Si ritiene che gli interventi debbano essere mantenuti nell’attuale sedime di cava, senza estensione dello stesso, perché l’ampliamento avverrebbe a spese di aree boscate interessate da fenomeni di carsismo superficiale” e si aggiungeva poi che “le variazioni del fronte di cava non devono produrre rimodellamenti del ciglio superiore, ma solo di quello inferiore “.

Concetti ulteriormente ribaditi e precisati anche nella successiva nota della Soprintendenza del 9 giugno 2003, prot.2374 inviata al Comune di Duino Aurisina e alla Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale (di osservazioni al PRPC dell’ Ambito A8) ove si affermava testualmente (vds. la seconda osservazione):

“Si rileva nuovamente la necessità, per rispettare il vincolo ambientale, di mantenere intatto il ciglione superiore della cava,evitando di procedere ad ulteriori escavazioni nella massa rocciosa finalizzate all’interramento della parte sommitale del nuovo albergo e dell’adiacente parcheggio, perché ciò comprometterebbe il mantenimento di un ’area boscata d’interesse ambientale, in cui sono presenti anche fenomeni carsici epigei”.

Nell’area della cava dismessa la progettazione non tiene conto del Parere ministeriale espresso dal Comitato di settore per i Beni Ambientali e Architettonici, il quale con nota prot. 885 d.d. 03.04.1992 ha comunicato che ’il ciglio naturale ala sommità del costone roccioso, costituente l’attuale fronte di cava, dev’essere conservato nel suo profilo attuale, con l’esistente coronamento di alberature e di verde (piano boscato) da sistemare, reintegrare e migliorare opportunamente. Pertanto, la costruzione edilizia da realizzare dovrà essere contenuta, in altezza al di sotto del ciglio suddetto’.

Con ciò veniva inequivocabilmente confermata la necessità di non procedere ad ulteriori escavazioni che eliminerebbero la superiore area verde, ma di concepire il progetto mediante l’”apporto” di nuovi materiali, con il sistema costruttivo dei “pastini”, caratteristico del Carso Triestino in zone a forte acclività. I pastini sono costituiti dall’alternanza di fasce pianeggianti, talvolta coltivate, sostenute da muretti a secco in pietra carsica o arenacea.

Parere contrario alla realizzazione di un complesso di edifici a coronamento della cava, era del resto già stato espresso dalla Soprintendenza con nota prot. 1220/27 d.d. 07.02.1991 in occasione dell’esame del progetto di valorizzazione turistica presentato dalla FIN. TUR. S.p.a. In tale parere veniva inoltre indicata “la necessità di occupare la cava dismessa, che si presenta come una grave ferita nel territorio, con una corretta progettazione in grado di conferire nuova dignità a quella parte del territorio, mediante la ricucitura dello strappo nel continuum costituito dal ciglione della fascia costiera. Le indicazioni di quel parere non sono state recepite dal progetto presentato, che prevede sensibili arretramenti del fronte di scavo, con l’eliminazione della fascia boscata retrostante.

Si segnala pertanto la necessità di limitare l’intervento alla parte interna dell’invaso di cava, già compromesso dall’attività estrattiva, senza ulteriori arretramenti “.

Di qui l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione in quanto l’atto autorizzatorio regionale dimostra un’assoluta e totale mancanza della benché minima considerazione delle sopra rammentate valutazioni negative sul progetto di “modellamento” ripetutamente espresse dagli organi centrali e periferici della competente amministrazione statale,oltre che una non adeguata ponderazione degli interessi ambientali coinvolti.

Inoltre l’autorizzazione paesaggistica avversata è stata evidentemente rilasciata in palese violazione del combinato disposto degli art!. 139, 146, 151 del d.lgs. 490/1999 e risulta altresì affetta da eccesso di potere per sviamento ove solo si consideri che la Baia di Sistiana, che per di più risulta inclusa nel Sito di Importanza Comunitaria delle “Falesie di Duino”, e in particolare la soprastante area, mantiene caratteri di elevatissima valenza paesaggistica e ciò anche per la presenza della zona boscata, e l’intervento autorizzato determinerebbe, come detto, la distruzione di 16.000 mq. del bosco oggetto della tutela paesaggistica, oltre che una devastante trasformazione morfologica del territorio carsico, attuata attraverso asportazione di un ingente quantitativo di materiale (ben 780.000 metri cubi di pietra calcarea) che comporterebbe l’arretramento dell’attuale ciglio naturale di 30 metri, determinando quindi di fatto la distruzione e l’alterazione irreversibile dei beni oggetto della tutela paesaggistica imposta con il D.M. 29 maggio 1981.

Aggiungasi che, come ha già avuto occasione di precisare il Giudice amministrativo, la semplice circostanza che l’apertura di una cava comporti, alla fine, anche una ricomposizione ambientale del sito degradato a causa di vecchie escavazioni, non costituisce, da sola, una adeguata motivazione di un intervento di ulteriore escavazione (cfr. ad es. TAR Veneto, Sez. II, n.1414/1998).

Pertanto l’autorizzazione regionale in questione contrasta con le finalità di cui al d.lgs. 490/1990, Titolo II, in quanto la realizzazione del progetto assentito recherebbe un gravissimo pregiudizio alle cose e ai luoghi protetti alterando la visione panoramica e, comunque, estetica, offerta dalla natura mediante una sostanziale modificazione morfologica e strutturale del paesaggio, nonché recherebbe deturpazione e stravolgimento dell’ecosistema naturale giacché, pur prevedendosi la risistemazione di un’area degradata da una passata attività estrattiva, determinerebbe gravissimi ed irreversibili impatti, nel tempo e nello spazio, allo specifico sito oggetto della tutela paesaggistica della Baia di Sistiana ed al contesto ambientale di alta valenza della fascia costiera.

Nella specie l’autorizzazione regionale annullata è dunque manifestamente carente di adeguata motivazione circa la compatibilità dell’apertura della cava e del consistente asporto di materiale (tale da modificare ed arretrare il profilo dell’area) con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo di cui al D.M. 29 maggio 1981.

2. VIOLAZIONE DEL PRGC DI DUINO AURlSINA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA MANCATA PREDISPOSIZIONE DI UN INTERVENTO UNITARIO.

Peraltro i provvedimenti regionali e comunali impugnati di assenso all’intervento in esame risultano asseriscono gli istanti – in contrasto anche con Io strumento urbanistico comunale vigente. Invero, in base alla normativa del vigente PRGC di Duino-Aurisina, tra le trasformazioni fisiche ammesse nellambito A8 “Baia di Sistiana” rientrano “Le operazioni di rimodellamento del fronte e del fondo della cava, sulla base di un progetto unitario, ove sia conseguito al relativo progetto il parere favorevole del Comune e delle ulteriori autorità competenti” (scheda dell’Ambito A 8,parte II, punto 5).

Ebbene, tale “progetto unitario”, evidentemente comprensivo di tutti gli interventi edilizi, infrastrutturali, ecc.,previsti nell’ area, non risulta esistere, né tanto meno ha mai ottenuto i prescritti pareri favorevoli.

In assenza di tale imprescindibile presupposto, prescritto dal vigente strumento urbanistico comunale, l’autorizzazione paesaggistica regionale ed il titolo edilizio comunale ivi avversati non avrebbero dovuto essere rilasciati per un progetto di “modellamento” (rectius sbancamento) preliminare rispetto all’ edificazione del!’ area, eppure espressamente concepito come “intervento autonomo rispetto al progetto edilizio” (vds. ad es.relazione tecnica illustrativa, elaborato Al, pag. 5). Non par dubbioinfatti che la mancanza del “progetto unitario”, comprendente quindi anche la parte edilizia ed infrastrutturale delle opere previste nel PRPC e l’aspetto definitivo previsto per i luoghi, impedisce una corretta valutazione paesaggistica e tanto più edilizia dell’intervento in questione. La valutazione sul “rimodellamento” non può infatti prescindere -trattandosi di opere preliminari all’esecuzione di quanto previsto dal PRPC – da una considerazione complessiva dell’insieme delle opere unitariamente considerate.

ln proposito va ad esempio ricordato che il PRPC dell’Ambito A 8 prevede, tra l’altro, la realizzazione di un parcheggio interrato, adiacente al ciglio dell’ex cava, il quale verrebbe ad incidere anch’esso sull’area boscata soprastante e quindi comporterebbe un rilevante impatto visivo (oltre che naturalistico, come già detto sopra).

Analoghe considerazioni si possono formulare in relazione ad altre strutture previste dal PRPC, come ad esempio l’albergo previsto nell’ex cava, per il quale le norme del PRPC stesso -modificate in fase di approvazione- consentono (v. art. 5, comma l, delle N.T.A.) un’altezza pari a quella del ciglio dell’ex cava,mentre in precedenza (proprio al fine di ridurre l’impatto paesaggistico) era prevista un’altezza massima inferiore di lO m al piano del ciglio stesso. In aggiunta a ciò, il medesimo articolo delle N.T.A. consente di superare in altezza per m. lO il profilo di massima altezza per “manufatti a forte caratterizzazione architettonica quali torri, torrioni, campanili, fari ed altri impianti tecnologici”. Risulta perciò evidente che limpatto visivo complessivo risultante da tali norme può essere devastante.

La riduzione dell’escavazione, prevista nel progetto autorizzato rispetto a quanto previsto, deriva esclusivamente dalla citata modifica attraverso l’aumento dell’ altezza dell’ ex cava. Il che, si ribadisce ulteriormente,rende ancor più indispensabile una valutazione dell’ intervento alla luce del PRPC.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 SS. DELLA LEGGE 241/1990 E DELL’ ART. 13 DELLA L.R. 7/2000.

Ai sensi degli arti. 7 ss. della legge 241/1990 e dell’art. 13 della L.R. 7/2000 la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo dev’essere inviata ai soggetti individuati o facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.

Se è pur vero puntualizzano gli istanti – che la giurisprudenza amministrativa appare alquanto restia nel riconoscere l’obbligo della notizia di avvio del procedimento nei confronti di soggetti terzi rispetto ai richiedenti la concessione edilizia, è altresì vero che nel caso di specie non par dubbio che in capo alle associazioni ricorrenti debba essere riconosciuta natura di soggetti facilmente individuabili, rectius esattamente individuati, cui dal provvedimento deriva un pregiudizìo giuridicamente rilevante.

All’uopo si consideri soltanto che Italìa Nostra e W.W.F. hanno presentato osservazioni sia nel corso della procedura di V.l.A. cui è stato sottoposto il progetto di valorizzazione turistica cui risulterebbe funzionale l’intervento ora assentito, sia nell’ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali (PRGC e PRPC) che prevedono l’asserito “modellamento” contestandone la realizzazione. Ma soprattutto si ponga mente puntualizzano gli istanti – alla circostanza che entrambe le associazioni hanno proposto il ricorso n. 414/2003 R.G. pendente avanti codesto T.A.R., con cui si è chiesto lannullamento dei predetti atti di pianificazione locale di cui l’ assentito progetto di escavazione costituirebbe attuazione.

Ne consegue l’evidente illegittimità dei provvedimenti regionali e comunali avversati che sono stati adottati senza previamente informare le associazioni di protezione ambientale e quindi senza acquisire il relativo apporto partecipativo, malgrado le medesime risultino direttamente lese dai suddetti provvedimenti in un interesse giuridicamente rilevante, ben noto alle amministrazioni procedenti e già azionato dinanzi a codesto Giudice amministrativo.

4, VIOLAZIONE DELL’ART. 138 DEL L.R. 52/1.991 – ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI.

Come si desume dalle premesse dell’impugnata concessione edilizia comunale, la stessa è stata rilasciata sulla base del presupposto che sul progetto di “modellamento” fosse stata rilasciata una valida ed efficace autorizzazione paesaggistica.

In realtà invece, in ossequio alle previsioni di cui all’art.138 della L.R. 52/1991, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Direttore Regionale della Pianificazione Territoriale il 28.11.2003 prevede espressamente la sospensione della propria efficacia: cosicché alla data di rilascio della concessione edilizia comunale dell’ Il.2.2004 il nulla osta paesaggistico evidentemente non era ancora efficace.

Di qui l’evidente illegittimità del titolo edilizio comunale che invece presuppone l’esistenza di un nulla osta paesaggistico valido ed efficace.

5. INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 107 DEL D. LGS. 267/2000 E DELL’ART. 13 DEL D.P.R. 380/2001.

Com’ è noto, il principio generale della separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa affermato dall’art. 3 del d.lgs. 29/1993 e, per gli enti locali, dall’art. 51 della legge142/1990 (nel testo novellato dall’art. 6 della legge n. 127/1997 ed integrato dall’art. 2 della legge 191/1998), poi trasfuso nell’art. 107 del T.U. degli enti locali di cui al d.lgs. 267/2000, ha comportato un generalizzato trasferimento delle competenze del sindaco agli organi dirigenziali del Comune (o, nei comuni sprovvisti di detta qualifica, ai responsabili degli uffici o dei.

servizi) in ordine al rilascio dei provvedimenti concessori in materia edilizia che costituiscono tipici atti gestionali sostanzialmente privi di spazi di discrezionalità amministrativa.

Con la precisazione che la portata generale del principio è stata affermata anche in relazione alle Regioni a statuto speciale (così ad es. TAR Sardegna, 13 maggio 1998, n. 665), va ricordato che il T.U. dell’edilizia di cui al DPR 380/2001, allart. 13 chiarisce in termini inequivoci e con disposizione non derogabile che “il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Poiché nel caso di specie l’impugnata concessione edilizia è stata rilasciata dal Sindaco di Duino Aurisina, essa risulta chiaramente affetta da incompetenza relativa.

6.- VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. Il SS, DELLA L.R. 35/1996 E DELL’ART. 12 BIS DELLA L.R. 25/1992.

Come già precisato in fatto, lintervento configura, in realtà, una vera e propria attività estrattiva soggetta alla procedura della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35: che nella fattispecie è stata completamente disattesa.

Si sono costituiti in giudizio i soggetti intimati ut supra – chiedendo il rigetto del gravame.

Questultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 17.11.2004.

DIRITTO

Il ricorso è volto alla caducazione:

– del provvedimento del Direttore Regionale della Pianificazione territoriale della Regione Autonoma Friuli in data 28.11.2003 prot. n. P.T./15711/1.410- LTR recante autorizzazione paesaggistica ex art. 151 del d.lgs. 490/1999 [1] alle ditte Immobiliare SS. G. e P. s.r.l. e S.T. Sistiana – Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a. per “opere di modellamento del fronte e del fondo della ex cava di Sistiana – Località Baia di Sistiana – PRPC Ambito A8 Baia di Sistiana in Comune di Duino Aurisina”;

– del presupposto parere del Servizio regionale della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali in data 27.11.2003;

– della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Duino Aurisina in data 11.2.2004 prot. n. 3415 alle ditte Immobiliare SS. G. e P. s.r.l. e S.T. Sistiana – Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a. relativa alla realizzazione dell’opera di modellamento della ex cava di Sistiana preordinata alla realizzazione di interventi edilizi, e del preventivo parere della Commissione edilizia comunale integrata del 23.12.2003;

– di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato.

In rito, va disattesa la eccezione regionale di inammissibilità del ricorso cumulativo proposto dai ricorrenti.

E, infatti, ius receptum quello per cui l’ammissibilità del ricorso cumulativo va verificata sulla base di criteri di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, senza formalismi privi di fondamento logico e di per sé inidonei a giustificare una maggiore gravosità degli oneri procedurali e, quindi, col solo limite della necessità che il cumulo delle domande non determini confusione fra controversie del tutto diverse, come nel caso in cui in un solo giudizio confluiscano atti che promanano da autorità differenti, che difettano di ogni collegamento e attengono a rapporti diversi; pertanto, ai fini dell’ ammissibilità del ricorso cumulativo, è sufficiente che sussista analogia oppure collegamento funzionale fra i provvedimenti impugnati o anche che le domande siano riconducibili ad un medesimo rapporto e sequenza procedimentale o caratterizzate da un nesso di preordinazione funzionale (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 13 febbraio 1993, n. 245 e Csi, 1 luglio 1993,n. 250; T.A.R. Puglia, II, 10 settembre 1999, n. 533).Nel caso di specie non è revocabile in dubbio come sarà meglio chiarito più avanti – che sussiste sia un collegamento funzionale fra i provvedimenti impugnati, che un nesso di preordinazione funzionale (Cfr. per un caso del tutto analogo, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, n. 287 del 22.5.2004 cit.).

Passando ai profili di merito, ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i motivi del gravame.

Giova prendere le mosse dai provvedimenti impugnati.

Il primo è quello del Direttore Regionale della Pianificazione territoriale della Regione Autonoma Friuli in data 28.11.2003 prot. n. P.T./15711/1.410- LTR recante autorizzazione paesaggistica ex art. 151 del d.lgs. 490/1999 alle ditte Immobiliare SS. G. e P. s.r.l. e S.T. Sistiana – Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a. per “opere di modellamento del fronte e del fondo della ex cava di Sistiana – Località Baia di Sistiana – PRPC Ambito A8 Baia di Sistiana in Comune di Duino Aurisina”.

Esso è stato adottato in base al combinato disposto degli artt. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e 131, comma 1, lett. b) e c) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

Lart. 151 (Alterazione dello stato dei luoghi) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), dispone che: ” 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o nelle categorie elencate all’articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione”.

Lart. 131( Competenze regionali e comunali) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 così recita: “1. Con riguardo ai beni e alle località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell’articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall’articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, rimangono di competenza regionale:

a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o ad interventi di demolizione e ricostruzione ed ampliamento di edifici, posti all’esterno di PRPC esaminati dal Comitato tecnico regionale, sezione prima, con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale;

b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;

c) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all’articolo 72 che rimangono di competenza comunale;

d) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea;

e) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi che implichino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;[&&]”.

Nella fattispecie le “opere di modellamento del fronte e del fondo della ex cava di Sistiana – Località Baia di Sistiana – PRPC Ambito A8 Baia di Sistiana” interessano, come si è visto, immobili sottoposti a tutela paesaggistica di cui all’art. 139 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, imposta con D.M. 29 maggio 1981.

Questo decreto, recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Duino Aurisina” (in G.U. n. 225 del 18.8.1981) ribadiva il vincolo delle bellezze naturali d’insieme già imposto dall’ex Governo militare alleato di Trieste nel 1953, dichiarando la zona costiera sita nel Comune di Duino Aurisina di notevole interesse pubblico ai sensi dell’ art. 1, numeri 3 e 4 della legge1497/1939; esso sottolineava, in particolare, che “la zona predetta ha notevole interesse pubblico per l’importanza paesaggistica della fascia costiera stessa, nella quale si riscontra un susseguirsi di quadri digradanti, o a picco, sul mare, sia in quelle intercluse, che dal ciglione carsico prospettano verso l’ entroterra con alternanze di boschi, macchie e, non di meno, zone brulle o prative con colline e affioramenti di roccia calcarea”.

I medesimi immobili sono sottoposti al vincolo paesistico ex lege previsto dall’art. 146, comma 1, del d.lgs. 490/1999 [2], in quanto ricompresi nella fascia costiera di 300 metri dalla linea di battigia (lett. a), e coperti da boschi (lett. g).

Ciò posto, il provvedimento del Direttore Regionale della Pianificazione territoriale della Regione Autonoma Friuli in data 28.11.2003 prot. n. P.T./15711/1.410- LTR recante autorizzazione paesaggistica ex art. 151 del d.lgs. 490/1999, nelle premesse, richiamava (in particolare, per quello che qui rileva):

la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 18.7.2002, con la quale era stato “ritenuto compatibile con lambiente, ai sensi della legge regionale n. 43 del 1990 (V.I.A.), nonché valutato favorevolmente ai sensi dellart. 5, comma 6 del D.P.R. n. 357/1997 (S.I.C.) il progetto preliminare di valorizzazione turistica del comprensorio della Baia di Sistiana (Ambito A8-Baia di Sistiana soggetto a pianificazione particolareggiata), comprendente anche il presente intervento di modellamento e messa in sicurezza dei versanti della ex cava di Sistiana per un loro utilizzo edilizio”;

il P.R.P.C. Ambito A8 Baia di Sistiana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 9 del 30.5.2003;

il parere in data 27.11.2003 del Servizio regionale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, in cui si esprimeva una valutazione favorevole all’intervento in quanto “si ritiene che l’intervento proposto, consistente nel modellamento e nella messa in sicurezza dei versanti della ex cava della baia di Sistiana al fine di predisporli per successivi interventi edilizi in conformità alle previsioni del vigente PRPC relativo all’Ambito A8 – Baia di Sistiana, interessando un’area che di fatto già si presenta degradata da precedenti attività e garantendo, attraverso adeguati interventi di risistemazione a verde un recupero naturale delle parti non direttamente interessate all’edificazione, è compatibile sotto il profilo paesaggistico ed ambientale con la situazione dei luoghi oggetto di tutela “.

Il medesimo parere dettava alcune indicazioni operative in ordine alla esecuzione dei lavori.

Il gravato parere in data 27.11.2003 del Servizio regionale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali richiamava anchesso il P.R.P.C. Ambito A8 Baia di Sistiana, oltre che la deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 18.7.2002.

La impugnata concessione edilizia rilasciata dal Comune di Duino Aurisina in data 11.2.2004 prot. n. 3415 alle ditte Immobiliare SS. G. e P. s.r.l. e S.T. Sistiana – Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a., a sua volta, richiamava il parere in data 27.11.2003 del Servizio regionale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

Se questo è lessenziale quadro fattuale e normativo di riferimento, coglie nel segno la censura, appena delineata nel ricorso, ma sviluppata nelle successive memorie difensive, in base alla quale lannullamento giurisdizionale della variante n. 21 al P.R.G.C. e, soprattutto, del P.R.P.C. Ambito A8 Baia di Sistiana (di cui si è detto sopra) ha fatto venir meno un presupposto per ladozione degli atti impugnati.

Che il P.R.P.C. Ambito A8 Baia di Sistiana fungesse da presupposto lo si evince non solo dal tenore degli stessi atti impugnati, ma anche dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 18.7.2002, “comprendente anche il presente intervento di modellamento e messa in sicurezza dei versanti della ex cava di Sistiana per un loro utilizzo edilizio”: la quale, come si è visto sopra, prevedeva che “la realizzazione del progetto è subordinata allapprovazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo allAmbito A8”; del tutto significativo è, poi, che nella relazione tecnico illustrativa del progetto di modellamento si dà atto che il progetto di modellamento della ex cava di Sistiana è conforme al P.R.P.C. Ambito A8 Baia di Sistiana.

Sotto un secondo profilo, merita condivisione la doglianza incentrata sulle carenze motivazionali del parere in data 27.11.2003 del Servizio regionale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

Come si è visto, esso così si esprimeva: “si ritiene che l’intervento proposto, consistente nel modellamento e nella messa in sicurezza dei versanti della ex cava della baia di Sistiana al fine di predisporli per successivi interventi edilizi in conformità alle previsioni del vigente PRPC relativo all’Ambito A8 – Baia di Sistiana, interessando un’area che di fatto già si presenta degradata da precedenti attività e garantendo, attraverso adeguati interventi di risistemazione a verde un recupero naturale delle parti non direttamente interessate all’edificazione, è compatibile sotto il profilo paesaggistico ed ambientale con la situazione dei luoghi oggetto di tutela “.

Ora, non può fondatamente disconoscersi in linea di principio – che il provvedimento adottato a mente dell art. 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, sia esso positivo che negativo, deve essere pacificamente supportato da un congruo apparato giustificativo, attesi gli interessi in giuoco, riannodati a valori di assoluto rilievo (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, VI Sez., 8 agosto 2000, n. 4345 e 6 luglio 2000, n. 3793).

In questo contesto è duopo ricordare che nel procedimento per la valutazione della compatibilità ambientale di un’opera la tutela del paesaggio costituisce un interesse pubblico di rilievo costituzionale (art. 9 Cost.), prevalente su qualunque altro interesse pubblico e privato, tale da non richiedere comparazione con quest’ultimo, anche se preesistente (Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 20 marzo 1996, n. 482; T.A.R. Piemonte,16 gennaio 1997, n. 15).

Ritiene il Collegio che, seguendo questa direttrice, vada confermato il pregresso consolidato indirizzo giurisprudenziale che postulava, in sede di autorizzazione a norma dell’art. 7 della legge n. 1497 del 1939, una adeguata motivazione anche dei provvedimenti positivi (cfr. Cons. St., VI Sez., 15 dicembre 1981, n. 751 e 19 maggio 1981, n. 221): i quali, nel caso di autorizzazioni concernenti interventi in zone paesisticamente protette, devono essere congruamente motivati, con l’indicazione della ricostruzione dell’iter logico seguito in ordine alle ragioni di compatibilità effettive che – in riferimento agli specifici valori paesistici dei luoghi – possano, ove sussistenti, consentire tutti i progettati lavori, considerati nella loro globalità (cfr. Cons. St., VI Sez., 15 dicembre 1981, n. 751 e 19 maggio 1981, n. 221).

Più specificatamente, va detto, che in materia di tutela delle bellezze naturali, essendo il provvedimento autorizzatorio regionale di costruzione edilizia atto applicativo di gestione del vincolo e non modificativo di esso, la sua funzione è quella di verificare la compatibilità dell’opera con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha assunto le caratteristiche ambientali come valori specifici della zona.

In particolare, con riferimento al caso di specie, il provvedimento regionale che autorizza l’edificazione in zona protetta deve contenere la precisa indicazione delle ragioni per le quali l’opera progettata si adegua alle caratteristiche ambientali .Questo anche se, doverosamente, è duopo aggiungere che non possono trovare ingresso, nei giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti positivi o negativi relativi alla autorizzazione paesaggistica, censure che impingono nel merito dellapprezzamento compiuto dall’organo regionale in ordine alla compatibilità ambientale dell’opera da realizzare.

Facendo applicazione dei suesposti principi nel caso di specie, il Collegio osserva che, sotto un profilo squisitamente motivazionale, prescindendo da qualsivoglia considerazione trasmodante nel merito, il parere in data 27.11.2003 del Servizio regionale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali non si sottrae ai rilievi attorei.

Ed invero, avuto riguardo alla importanza dellintervento, alle perspicue caratteristiche ambientali surriferite ed ai pregnanti vincoli normativi sulla zona in questione, si rendeva necessario ritiene il Collegio un apparato giustificativo ben più congruo di quello che risulta dal parere.

Non occorre fornire alcuna più dettagliata dimostrazione circa il fatto che la scarna motivazione addotta, fatta propria nel provvedimento autorizzatorio impugnato, non può di certo soddisfare i tradizionali principi in tema di motivazione, ora codificati dallart. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sotto il profilo considerato le doglianze attoree, nella parte in cui denunciano la inadeguatezza dei referti motivazionali del parere, trasfuso nellautorizzazione regionale, vanno condivise.

Merita accoglimento, altresì, il quarto mezzo, con il quale le ricorrenti hanno denunciato la violazione dellart. 138 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, che inficia la gravata concessione edilizia rilasciata dal Comune di Duino Aurisina in data 11.2.2004 prot. n. 3415 alle ditte Immobiliare SS. G. e P. s.r.l. e S.T. Sistiana – Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a.

La norma in parola così recita: ” Annullamento delle autorizzazioni.

1. Ai sensi dell’articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l’annullamento delle autorizzazioni rilasciate deve essere emesso nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento.

2. L’efficacia delle autorizzazioni rimane comunque sospesa per il termine di novanta giorni decorrente dall’invio alle Amministrazioni cui compete il potere di annullamento sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti. La medesima disciplina si applica ai provvedimenti di cui all’articolo 131, comma 1, lettera f)”.

Nel caso di specie, il termine di novanta giorni non è stato rispettato, posto che la autorizzazione paesaggistica che richiamava espressamente lart. 138 – risale al 28.11.2003, mentre la gravata concessione edilizia è stata rilasciata l11.2.2004.

Ne consegue che la concessione edilizia risulta affetta sia da invalidità derivata, stante la accertata illegittimità dei due atti autorizzazione paesaggistica e parere regionale del 27.11.2003 che da un vizio intrinseco.

Per i medesimi motivi si appalesa illegittimo il gravato parere della Commissione edilizia comunale integrata del 23.12.2003.

In conclusione, il ricorso assorbiti gli altri mezzi – è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,

lo accoglie e per leffetto annulla gli atti impugnati, come in epigrafe indicati.

Condanna i resistenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti delle ricorrenti, che liquida in euro 2582 (duemilacinquecentottantadue) a favore di ciascuna ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 17.11. 2004.

f.to Enzo Di Sciascio – Presidente f.f.

f.to Oria Settesoldi – Estensore

f.to Eliana Nardon – Segretario

Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2004