Ambiente

Tuesday 15 February 2005

Ambiente: il testo del protocollo di Kyoto in vigore dal 16.2.2005.

Ambiente: il testo del protocollo
di Kyoto in vigore dal 16.2.2005.

Preambolo

1. Definizioni

2. Politiche e misure

3. Quantificazione degli impegni
in materia di limitazione e riduzione delle emissioni

4. Adempimento congiunto degli
impegni

5. Questioni metodologiche

6. Trasferimento e acquisto di unità di riduzione delle emissioni (applicazione congiunta)

7. Comunicazione delle informazioni

8. Esame delle informazioni

9. Esame del Protocollo

10. Progressi nell’applicazione
degli obblighi esistenti

11. Meccanismo finanziario

12. Meccanismo per uno sviluppo
"pulito"

13. Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del Protocollo

14. Segretariato

15. Organi sussidiari

16. Processo di consultazione
multilaterale

17. Commercio di
emissioni

18. Inadempimento delle
disposizioni

19. Risoluzione delle controversie

20. Emendamenti

21. Adozione ed emendamenti degli
allegati

22. Diritto di voto

23. Depositario

24. Firma e ratifica,
accettazione, approvazione o adesione

25. Entrata in vigore

26. Riserve

27. Ritiro

28. Testi autentici

Allegato A: Categorie e settori
delle fonti di emissioni di gas ad effetto serra

Allegato B:
Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni
delle Parti

La tavola e le tre decisioni
della Conferenza delle Parti che seguono non fanno parte
del Protocollo di Kyoto. Tuttavia sono state incluse
in questo fascicolo come informazioni utili
per l’adozione e l’applicazione del Protocollo.

Decisione
1/CP.3: Adozione del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici.

Decisione 2/CP.3:
Questioni metodologiche relative al Protocollo di Kyoto.

Decisione
3/CP.3: Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo 4 della Convenzione.

Tavola: Totale
delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti incluse all’Allegato I nel
1990, ai fini dell’articolo 25 del Protocollo di Kyoto.

PROTOCOLLO DI
KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Le Parti del presente Protocollo,

Essendo Parti
della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui
in avanti denominata "la Convenzione"), Perseguendo
l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo 2, Ricordando le
disposizioni della Convenzione, Guidate dall’articolo 3 della Convenzione, Nel
rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza
delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute
all’articolo 1 della Convenzione.

Inoltre:

1. Per "Conferenza delle
Parti" si intende la Conferenza delle Parti della
Convenzione.

2. Per "Convenzione" si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.

3. Per "Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico" si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica
Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, nel 1988.

4. Per "Protocollo di
Montreal" si intende il Protocollo di Montreal
relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il
16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.

5 5. Per
"Parti presenti e votanti" si intendono le
Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.

6. Per "Parte" si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente,
una Parte del presente Protocollo.

7. Per "Parte inclusa
nell’Allegato I" si intende una Parte che figura
nell’Allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o
la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2,
punto g), della Convenzione.

ARTICOLO 2

1. Ogni Parte inclusa
nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni di
limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo
3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:

a) Applicherà e/o elaborerà
politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale, come:

i) Miglioramento dell’efficacia
energetica in settori rilevanti dell’economia nazionale; ii) Protezione e
miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto
serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni
assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione
di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di
rimboschimento; iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce
delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici; iv) Ricerca,
promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili,
di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di
tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente; v) Riduzione
progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli
incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano 6 contrari
all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni
di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato; vi)
Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di
promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad
effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal; vii) Adozione di misure
volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi
nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti; viii) Limitazione e/o
riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione
nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il
trasporto e la distribuzione di energia; b) Coopererà con le altre Parti
incluse all’Allegato I per rafforzare l’efficacia individuale e combinata delle
politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente
all’articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti
dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni
su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la
loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente
come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà,
nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per
facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni
pertinenti.

2. Le Parti incluse nell’Allegato
I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non
inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel
trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione
Internazionale dell’Aviazione Civile e l’Organizzazione Internazionale
Marittima.

3. Le Parti incluse nell’Allegato
I si impegneranno ad attuare le politiche e misure
previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti
negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti
sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici
sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in
particolare, quelle menzionate nell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della
Convenzione, in considerazione dell’articolo 3 della Convenzione. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà
adottare, se opportuno, ulteriori misure per
promuovere l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste
nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse
situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed
i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e
misure.

ARTICOLO 3

1. Le Parti incluse nell’Allegato
I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni
antropiche aggregate, espresse in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad
effetto serra indicati nell’Allegato A, non superino
le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni
assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell’Allegato B
e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il
totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990,
nel periodo di adempimento 2008–2012.

2. Ogni Parte
inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell’adempimento
degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.

3. Le variazioni nette di gas ad
effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da
pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla
variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, limitatamente
all’imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate
come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni
periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I
per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi associati a
dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed
esaminati a norma degli articoli 7 e 8.

4. Precedentemente
alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell’Allegato I fornirà
all’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro
esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio
nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di
carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto
prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche
supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi
di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli,
nonché nelle categorie della variazione della destinazione d’uso dei terreni e
dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle
Parti incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità
di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del
Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle
raccomandazioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico, conformemente all’art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle
Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività
antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento
a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.

5. Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato ed
il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla
decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda
sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione
degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa
nell’Allegato I in transizione verso una economia di
mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale,
in conformità dell’articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare
alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di
riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del
presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo si pronuncerà sulla
accettazione di tale notifica.

6. Tenendo conto dell’articolo 4,
paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo concederà alle Parti incluse nell’Allegato
I in transizione verso una economia di mercato un
certo grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi da
quelli previsti nel presente articolo.

7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la
limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità
attribuita a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I sarà uguale alla
percentuale ad essa assegnata, indicata nell’Allegato B, delle emissioni
antropiche aggregate, espresse in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad
effetto serra indicate all’Allegato A e relative al 1990, o nel corso dell’anno
o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per
cinque. Le Parti incluse nell’Allegato I, per le quali
la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi costituivano
nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno
nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le
emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio,
meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all’anno 1990, derivanti
dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni.

8. Tutte le Parti incluse
nell’Allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli
idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione di calcolo di cui al paragrafo 7.

9. Per le Parti incluse nell’Allegato
I, gli impegni assunti per i successivi periodi di
adempimento saranno determinati come emendamenti all’Allegato I del presente
Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui
all’articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni
almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento,
di cui al paragrafo 1.

10. Tutte le unità di riduzione
delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte
acquista da un’altra Parte, conformemente alle
disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata
alla Parte che l’acquista.

11. Tutte le unità di riduzione
delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte
trasferisce ad un’altra Parte, conformemente alle
disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità
assegnata alla Parte che la trasferisce.

12. Tutte le riduzioni accertate
delle emissioni che una Parte acquista da un’altra Parte,
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà sommata alla
quantità assegnata alla Parte che l’acquista.

13. Se le emissioni di una Parte
inclusa nell’Allegato I, nel corso di un periodo di
adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del
presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte,
alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.

14. Ogni Parte inclusa
nell’Allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni
indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali,
ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in
particolare quelli indicati all’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione.
In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l’attuazione di
tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima
sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei
cambiamenti climatici e/o l’impatto delle misure di risposta delle Parti
menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione
vi saranno il finanziamento, l’assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.

ARTICOLO 4

1. Tutte le Parti incluse
nell’Allegato I, che abbiano concordato un’azione
congiunta per l’attuazione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 3,
saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche
aggregate, espresse in equivalenti–biossido di carbonio, di gas ad effetto
serra indicati nell’Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata
in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle
emissioni elencate nell’Allegato B e conformemente alle disposizioni
dell’articolo 3. Il rispettivo livello di emissione
assegnato a ciascuna delle Parti dell’accordo sarà stabilito nell’accordo.

2. Le Parti di tale accordo
notificheranno al Segretariato il contenuto dell’accordo alla data di deposito
degli strumenti di ratifica, d’accettazione, di approvazione
o di adesione del presente Protocollo.

Il Segretariato informerà,
a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell’accordo.

3. Tutti gli accordi di questo
tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento
specificata all’articolo 3, paragrafo 7.

4. Se le Parti, agendo
congiuntamente, lo fanno nel quadro di una
organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni
variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all’adozione
del presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del
presente Protocollo. Ogni variazione nella composizione dell’organizzazione avrà
effetto solo ai fini dell’attuazione degli impegni previsti all’articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.

5. Se le Parti dell’accordo,
agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle
riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile
del proprio livello di emissioni stabilito nell’accordo.

6. Se le Parti, agendo
congiuntamente, operano all’interno di una organizzazione
regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di
concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di
integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l’organizzazione
regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà
responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle
riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato
in conformità del presente articolo.

ARTICOLO 5

1. Ogni Parte inclusa
nell’Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima
dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima
delle emissioni antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i
gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà,
nella sua prima sessione, le linee guida di tali
sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel
paragrafo 2 infra.

2. Le metodologie per la stima
delle emissioni antropiche da sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i
gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle
accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza
sessione. Laddove tali metodologie non vengano
utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle
metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro
del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio
Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno,
revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle
decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione
delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare
il rispetto degli impegni assunti a norma dell’articolo 3 per ogni periodo di
adempimento successivo a detta revisione.

3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l’equivalente–biossido di
carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall’assorbimento dei
pozzi di gas ad effetto serra elencati nella Allegato A saranno quelli
accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed
approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul
lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario
del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente e, se
opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di
tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti
della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un
potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui
all’articolo 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.

ARTICOLO 6

1. Al fine di adempiere
agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, ogni Parte inclusa
nell’Allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da
essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione
delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico
dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, a condizione
che:

a) Ogni progetto di questo tipo
abbia l’approvazione delle Parti coinvolte; b) Ogni progetto di questo tipo
permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento
dell’assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere
realizzati diversamente; c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non
adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7; d)
L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure
nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall’articolo 3.

2. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà, nella sua prima
sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori
linee guida per l’attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel
che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti 3. Una Parte inclusa
nell’Allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la
sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o
all’acquisizione, a norma del presente articolo, di unità
di riduzione delle emissioni.

4. Se, in conformità con le
disposizioni pertinenti di cui all’articolo 8, sorgesse una questione relativa all’applicazione delle prescrizioni di cui al
presente articolo, la cessione e l’acquisizione di unità di riduzione delle
emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a
condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri
impegni a norma dell’articolo 3 finché non sarà risolto il problema del
rispetto delle obbligazioni.

ARTICOLO 7

1. Ogni Parte
inclusa nell’Allegato I indicherà nell’inventario annuale delle
emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto
serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle
decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni
supplementari, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo
4 infra, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 3.

2. Ogni Parte inclusa
nell’Allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai
sensi dell’articolo 12 della Convenzione, le informazioni
supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli
impegni assunti a norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le
disposizioni di cui al paragrafo 4 infra.

3. Ogni Parte inclusa
nell’Allegato I comunicherà le informazioni
richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario
che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo
anno del periodo di adempimento dopo l’entrata in
vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni
richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della
prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della
Convenzione dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo
e dopo l’adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La
frequenza con cui dovranno essere presentate le
successive informazioni richieste ai sensi del
presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario
deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni
nazionali.

4. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua
prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni
richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la
preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell’Allegato I
adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà anche prima del primo
periodo di adempimento le modalità di calcolo delle
quantità assegnate.

ARTICOLO 8

1. Le informazioni
comunicate ai sensi dell’articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse
nell’Allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti
in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in
conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo a norma del paragrafo
4 infra. Le informazioni comunicate a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale
degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della
corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni
fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I, a
norma dell’articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della
revisione delle comunicazioni nazionali.

2. I gruppi di esperti
saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli
nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni
intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dal
Conferenza delle Parti.

3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e
dettagliata dell’applicazione del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, nel quale
valuteranno l’adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed
indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono
sull’adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti
della Convenzione.

Inoltre, il Segretariato
enumererà tutte le questioni inerenti l’adempimento,
indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà nella sua
prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l’esame dell’applicazione del presente Protocollo
da parte dei gruppi di esperti, tendo in considerazione le pertinenti decisioni
della Conferenza delle Parti.

5. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, con l’assistenza
dell’Organo Sussidiario di Attuazione e, se
necessario, dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico
esaminerà:

a) Le informazioni
presentate dalle Parti, a norma dell’articolo 7, ed i rapporti sull’esame di
dette informazioni, effettuati
a norma del presente articolo; e b) Le questioni relative all’attuazione
elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni
sollevate dalle Parti.

6. In seguito all’esame delle informazioni
di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni questione,
le decisioni necessarie al fine dell’attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 9

1. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni
scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico
ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni
tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri
pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti
all’articolo 4, paragrafo 2(d), e all’articolo 7, paragrafo 2(a), della
Convenzione.

Sulla base di
detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo adotterà la misure necessarie.

2. Il primo esame avrà luogo
nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno
effettuati ad intervalli regolari e precisi.

ARTICOLO 10

1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle
loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi
e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non
incluse nell’Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all’articolo 4,
paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l’adempimento di tali
impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto
dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:

a) Formuleranno, dove necessario
e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno,
regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la
qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali
che riflettano la situazione socio– economica di ogni Parte, al fine della
realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche
dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno
essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive
per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti.

b) Formuleranno, applicheranno,
pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se
necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti
climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;
i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico, dei
trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, la silvicoltura e la
gestione dei rifiuti.

Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione
del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
ii) Le Parti incluse nell’Allegato I presenteranno informazioni
sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi
nazionali, a norma dell’articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere
nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni
sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a
fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le
misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas ad effetto serra e all’incremento
dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building)
e all’adattamento.

c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo,
l’applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche
e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed
adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare,
se necessario, l’accesso a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i
paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per
l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di
pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato,
di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di
tecnologie ecologicamente compatibili e l’accesso ad esse.

d) Coopereranno nella ricerca
scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di
dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le
conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e
sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione
ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione
agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi
relativi alla ricerca e all’osservazione sistematica, a norma dell’articolo 5
della Convenzione.

e) Coopereranno e promuoveranno a
livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la
realizzazione e l’esecuzione di programmi di educazione
e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in
particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento
di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente
nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la
sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l’accesso alle relative
informazioni.

Appropriate
modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i
competenti organi della Convenzione, a norma dell’articolo 6 della Convenzione;
f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui
programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in
conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti; g)
Nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno
pienamente in considerazione l’articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.

ARTICOLO 11

1. Nell’attuazione
dell’articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni
dell’articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8, e 9 della Convenzione.

2. Nel contesto
dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in
conformità con le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ed
all’articolo 11 della Convenzione, e attraverso l’entità o le entità incaricate
ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi
sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse
nell’Allegato II della Convenzione:

a) Forniranno nuove ed ulteriori
risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati
sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell’adempimento degli
impegni previsti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e
dell’articolo 10, punto a), del presente Protocollo; b) Forniranno, inoltre, ai
paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le
risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei
costi supplementari concordati per procedere nell’adempimento degli impegni già
indicati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all’articolo
10 del presente Protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia
concordato con l’entità o le entità internazionali, di
cui all’articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo.

L’adempimento di tali impegni
terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e
prevedibile, nonchè dell’importanza di una adeguata
divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti
impartiti all’entità o alle entità incaricate del
funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle
pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate
prima dell’adozione del presente Protocollo, si applicheranno mutatis mutandis
alle disposizioni del presente paragrafo.

3. Le Parti che sono paesi
sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano
nell’Allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di
sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l’attuazione
dell’articolo 10 del presente Protocollo, attraverso canali bilaterali,
regionali o multilaterali.

ARTICOLO 12

1. È istituito un meccanismo per
lo sviluppo pulito.

2. Il fine del meccanismo per uno
sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell’Allegato I nel
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all’obiettivo finale
della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell’Allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e
di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell’articolo 3.

3. Ai sensi del meccanismo per
uno sviluppo pulito:

a) Le Parti non incluse
nell’Allegato I beneficeranno di attività di
progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e b) Le
Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate
delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all’adempimento
degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi
dell’articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

4. Il meccanismo per uno sviluppo
pulito sarà soggetto all’autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo
pulito.

5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate
da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:

a)
Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta; b) Benefici reali,
misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti
climatici; e c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che
si produrrebbero in assenza dell’attività certificata.

6. Il meccanismo per uno sviluppo
pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività
certificate.

7. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure
volte ad assicurare la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità grazie ad
un audit e ad una verifica indipendente delle attività.

8. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo assicurerà che una
parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire
le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del
cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.

9. Possono partecipare al
meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al
precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto di unità di
riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la
partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo
del meccanismo per uno sviluppo pulito.

10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 2000 e l’inizio
del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire
all’adempimento degli impegni previsti per detto periodo.

ARTICOLO 13

1. La Conferenza delle Parti,
organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente
Protocollo.

2. Le Parti della Convenzione che
non sono Parti del presente Protocollo possono
partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti
del presente Protocollo le decisioni, ai sensi del
Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente
Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle
Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro
dell’Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti
una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente
Protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente
Protocollo e tra esse.

4. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo esaminerà regolarmente l’attuazione del presente Protocollo e,
conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere
la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal
presente Protocollo e:

a) Valuterà, sulla
base di tutte le informazioni che le
sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo,
l’attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle
misure adottate in applicazione del presente Protocollo, in particolare gli
effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo,
ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell’obiettivo finale
della Convenzione; b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle
Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni
esame richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2(d), e dell’articolo 7, paragrafo
2, della Convenzione e alla luce dell’obiettivo della Convenzione,
dell’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell’evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici
rapporti sull’attuazione del presente Protocollo.

c) Promuoverà e faciliterà lo
scambio di informazioni
sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai
suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e
capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente
Protocollo; d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento
delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed
ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e
capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo.

e) Promuoverà e
dirigerà, conformemente all’obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del
presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni
della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di
metodologie comparabili per l’attuazione efficace del presente Protocollo, che
saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo; f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione
necessaria all’attuazione del presente Protocollo; g) Cercherà di mobilitare
ulteriori risorse finanziarie in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2; h)
Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione del
presente Protocollo; i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e
la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi
intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi
forniscono; j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per
l’attuazione del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante da
una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.

5. Il regolamento interno della
Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate
ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente
Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo non decida diversamente per consenso.

6. Il Segretariato convocherà la
prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la prima
sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l’entrata in vigore del
presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie
della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente.

7. Le sessioni straordinarie
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà
necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione
che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato,
sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.

8. L’Organizzazione delle Nazioni
Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale dell’Energia
Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od
osservatori che non siano parte della Convenzione,
potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo
od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo,
che è competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia informato
il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel
corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno
che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga.

L’ammissione e la partecipazione
degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno
di cui al paragrafo 5.

ARTICOLO 14

1. Il Segretariato, istituito a norma dell’articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione
di Segretariato del presente Protocollo.

2. L’articolo 8, paragrafo 2,
della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l’articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il
funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo. Il
Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del
presente Protocollo.

ARTICOLO 15

1. L’Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico e l’Organo Sussidiario di
Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno,
rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le
disposizioni della Convenzione relative alle funzioni
dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, mutatis
mutandis al presente Protocollo. Le sessioni dell’Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo coincideranno con
quelle dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e
dell’Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.

2. Le Parti della Convenzione che
non siano Parti del presente Protocollo potranno
partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi
Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni ai sensi del presente
Protocollo saranno adottate esclusivamente per quelle Parti che siano parti del
Protocollo.

3. Quando gli organi sussidiari
istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni
in relazioni a questioni di interesse per il presente
Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che
rappresenti una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del
presente Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del
presente Protocollo e tra di esse.

ARTICOLO 16

1. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo considererà, prima
possibile, la possibilità di applicare al presente Protocollo, e se del caso di
modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all’articolo 13 della
Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che
potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo
multilaterale che possa essere applicato al presente
Protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui
all’articolo 18.

ARTICOLO 17

1. La Conferenza delle Parti
definirà i principi, le modalità, le norme e le linee guida
pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità
relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell’Allegato
B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione
al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3. Ogni scambio
di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e
riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 18

1. Nella sua prima sessione, la
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed
affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni
del presente Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze,
che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza
dell’inadempienza.

2. Se le
procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze
vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente
Protocollo.

ARTICOLO 19

1. Le disposizioni dell’articolo
14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo.

ARTICOLO 20

1. Ogni Parte può proporre
emendamenti al presente Protocollo.

2. Gli emendamenti al presente
Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di
emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato
almeno sei mesi prima della sessione alla quale l’emendamento sarà proposto per
l’adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di
ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della
Convenzione e, a titolo informativo, al
Depositario.

3. Le Parti compiranno ogni
sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se
tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun
accordo, l’emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei
tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’emendamento adottato sarà
comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti
per l’accettazione.

4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso
il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra,
entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno
successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del
Presente Protocollo.

5. L’emendamento entrerà in
vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui
la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.

ARTICOLO 21

1. Gli allegati del presente
Protocollo costituiscono parte integrante di esso e,
salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo
costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati.

Gli allegati adottati successivamente all’entrata in vigore del presente
Protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di
carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

2. Ogni Parte può proporre
allegati al presente Protocollo o emendamenti agli allegati del presente
Protocollo.

3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente
Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso
sarà comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della
sessione nella quale l’allegato o l’emendamento sarà proposto per l’adozione.
Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni
proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari
della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.

4. Le Parti compiranno ogni
sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato . Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non
si raggiungesse alcun accordo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato sarà
adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti
presenti e votanti. L’allegato o l’emendamento ad un allegato
adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a
tutte le Parti per l’accettazione.

5. Ogni allegato o emendamento ad
un allegato, diverso dagli Allegati A o B, che sia
stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le
Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà
comunicato loro l’adozione dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad
eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro
detto periodo, che non accettano l’allegato o l’emendamento all’allegato.
L’annesso o l’emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il
novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del
Depositario, del ritiro della notifica.

6. Se
l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un
emendamento al presente Protocollo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato
non entrerà in vigore fino al momento in cui l’emendamento al Protocollo non
entrerà in vigore.

7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati ed entreranno
in vigore in conformità alla procedura di cui all’articolo 20, a condizione che
ogni emendamento all’Allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della
Parte interessata.

ARTICOLO 22

1. Ad eccezione di quanto
stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di
un voto.

2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell’area di loro competenza,
disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero
dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali
organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati
membri eserciterà il suo, e viceversa.

ARTICOLO 23

Il Segretariato Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente
Protocollo.

ARTICOLO 24

1. Il presente Protocollo sarà
aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli
Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione
economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York
dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l’adesione a partire
dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli
strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati
presso il Depositario.

2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente
Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a
tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano
Parti del presente Protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri
determineranno le rispettive responsabilità per l’adempimento delle loro
obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi,
l’organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i
diritti derivanti dal presente Protocollo.

3. Nei loro strumenti di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di
competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre,
dette organizzazioni informeranno il
Depositario, che a sua volta informerà le
Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata
della loro competenza.

ARTICOLO 25

1. Il Protocollo entrerà in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della
Convenzione, tra le quali Parti incluse nell’Allegato I le
cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle
emissioni totali al 1990 dell’Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti
di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.

2. Al fine del presente articolo,
"il totale delle emissioni di biossido di
carbonio al 1990 delle Parti incluse nell’Allegato I" si considera la
quantità notificata dalle Parti incluse nell’Allegato I alla data in cui le
stesse adottano il presente Protocollo o ad una data anteriore, nella loro
prima comunicazione nazionale presentata a norma dell’articolo 12 della
Convenzione.

3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che
ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che
tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l’entrata in vigore, siano state
realizzate, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione,
adesione, accettazione.

4. Al fine del presente articolo,
ogni strumento depositato da una organizzazione regionale
di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati
Membri dell’organizzazione stessa.

ARTICOLO 26

1. Nessuna riserva potrà essere
avanzata al presente Protocollo.

ARTICOLO 27

1. Trascorsi tre anni dalla data
in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente
Protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.

2. Tale ritiro avrà effetto dopo
un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia
ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta
notifica.

3. Ogni Parte che si ritiri dalla
Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.

ARTICOLO 28

L’originale del presente
Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese,
inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il
Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

REDATTO a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.

IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i
sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente
Protocollo alle date indicate.

ALLEGATO A

Gas ad effetto serra

Biossido di carbonio (CO2) Metano
(CH4) Ossido di azoto (N2O) Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6) Settori/categorie delle fonti
Energia Combustione di carburanti Settore energetico Industrie manifatturiere
ed edili Trasporti Altri settori Altro Emissioni fuoriuscite da combustibili
Combustibili solidi Petrolio e gas naturale Altro Processi industriali Prodotti
minerali Industria chimica Metallurgia Altre produzioni Produzione di
idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo Consumo di idrocarburi alogenati
e di esafluoro di zolfo Altro Uso di solventi e di altri prodotti Agricoltura
Fermentazione enterica Trattamento del letame Risicoltura Terreni agricoli
Incendi controllati delle savane Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli
Altro Rifiuti Discariche per rifiuti solidi Trattamento delle acque reflue
Incenerimento dei rifiuti Altro

ALLEGATO B

Parte Quantificazione degli
impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell’anno o del periodo di riferimento)

Australia
…………………………………………………………………………………….
108
Austria…………………………………………………………………………………………
92

Belgio ………………………………………………………………………………………….
92

Bulgaria*
………………………………………………………………………………………
92
Canada………………………………………………………………………………………..
94

Comunità Europea ………………………………………………………………………..
92
Croazia*………………………………………………………………………………………
95

Danimarca
……………………………………………………………………………………
92
Estonia*……………………………………………………………………………………….
92

Federazione Russa*
……………………………………………………………………..
100

Finlandia
………………………………………………………………………………………
92

Francia
………………………………………………………………………………………..
92

Germania ……………………………………………………………………………………..
92
Giappone……………………………………………………………………………………..
94 Grecia………………………………………………………………………………………….
92
Irlanda…………………………………………………………………………………………
92
Islanda……………………………………………………………………………………….
110

Italia
……………………………………………………………………………………………
92
Lettonia*………………………………………………………………………………………
92 Liechtenstein…………………………………………………………………………………
92
Lituania*………………………………………………………………………………………
92

Lussemburgo ………………………………………………………………………………..
92
Monaco……………………………………………………………………………………….
92 Norvegia…………………………………………………………………………………….
101

Nuova Zelanda
……………………………………………………………………………
100
Olanda…………………………………………………………………………………………
92
Polonia*……………………………………………………………………………………….
94

Portogallo
…………………………………………………………………………………….
92

Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord ……………………… 92

Repubblica
Ceca*………………………………………………………………………….
92
Romania*……………………………………………………………………………………..
92
Slovacchia*…………………………………………………………………………………..
92
Slovenia*……………………………………………………………………………………..
92

Spagna ………………………………………………………………………………………..
92

Stati Uniti
d’America………………………………………………………………………
93
Svezia………………………………………………………………………………………….
92 *

Svizzera……………………………………………………………………………………….
92
Ucraina*…………………………………………………………………………………….
100

Ungheria*
…………………………………………………………………………………….
94

I Paesi indicati con l’asterico
sono quelli in transizione verso un’economia di mercato

DECISIONI ADOTTATE DALLA
CONFERENZA DELLE PARTI

(12^
sessione plenaria, 11 dicembre 1997)

Decisione 1/CP.3

Adozione del
Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici

La Conferenza delle Parti,

Avendo esaminato nella sua prima sessione l’articolo 4, paragrafo 2(a) e (b), della
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ed essendo
giunta alla conclusione che i detti incisi non sono adeguati, Ricordando la sua
decisione 1/CP.1, intitolata "Mandato di Berlino: esame dell’adeguatezza
dell’articolo 4, paragrafo 2 (a) e (b), proposte relative al Protocollo e
decisioni che seguono", nella quale ha deciso di realizzare un piano che
le permetta di adottare le misure adeguate per il periodo successivo all’anno
2000 attraverso l’adozione, nella sua terza sessione, di un protocollo o di un
altro strumento giuridico, Ricordando inoltre che uno dei fini di detto piano
era di rafforzare gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2(a)
e (b), della Convenzione al fine che i paesi sviluppati Parti e le altre Parti
incluse nell’Allegato I elaborino delle politiche e misure e fissino degli
obiettivi quantificati di limitazione e riduzione secondo scadenze precise – ad
esempio 2005, 2010 e 2020 – per le loro emissioni antropiche dalle fonti e
l’assorbimento dai loro pozzi di gas ad effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal, Ricordando anche che, secondo il Mandato di Berlino, il
piano non introdurrà nuovi impegni per le Parti che non sono incluse
nell’Allegato I, ma riaffermerà gli impegni di cui all’articolo 4, paragrafo 1,
e continuerà a promuovere la realizzazione di detti impegni al fine di
pervenire ad uno sviluppo sostenibile, tenendo conto l’articolo 4, paragrafi 3,
5 e 7, 34 Prendendo nota dei rapporti del Gruppo Speciale del Mandato di
Berlino sui lavori delle sue otto sessioni1, Avendo esaminato con interesse il
rapporto presentato dal Presidente del Gruppo Speciale del Mandato di Berlino,
Prendendo nota con soddisfazione del rapporto del Presidente del Comitato
Plenario sui risultati dei lavori del Comitato, Riconoscendo la necessità di preparare
la rapida entrata in vigore del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, Cosciente del fatto che è
auspicabile iniziare i lavori tempestivamente al fine di aprire la strada al
successo della quarta sessione della Conferenza delle Parti, che si terrà a
Buenos Aires (Argentina), 1. Decide di adottare il Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici, in Allegato alla presente decisione; 2. Domanda al Segretariato
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di essere il Depositario del
detto Protocollo e di aprirlo alla firma dal 16 marzo
1998 al 15 marzo 1999, a New York; 3. Invita tutte le Parti della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a firmare il Protocollo il
16 marzo 1998 o il prima possibile dopo tale data, come pure di depositare, nel
più breve tempo possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, a seconda dei casi; 4. Invita
inoltre gli Stati che non sono Parti della Convenzione a ratificarla o ad aderirvi senza ritardo, a seconda dei casi, al fine che
possano divenire Parti del Protocollo; 5. Domanda al Presidente dell’Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e al Presidente dell’Organo
Sussidiario di Attuazione, tenuto conto del programma
budgetario approvato per il biennio 1998–1999 e del corrispondente programma di
lavoro del Segretariato2, di indicare al Segretariato le linee guida relative
ai lavori preparatori necessari affinché la Conferenza delle Parti esamini,
nella sua quarta sessione, le questioni che seguono e che i corrispondenti
impegni siano ripartiti tra i rispettivi organi sussidiari, come opportuno:

a) Determinazione delle modalità,
delle norme e delle linee guida da seguire per stabilire quali attività
antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e
dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra
nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione
della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o
sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato I della
Convenzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo; b)
Definizione dei principi, delle modalità, delle norme e delle linee guida da
applicare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità
relativa al commercio dei diritti di emissione, ai sensi dell’articolo 17 del
Protocollo; c) Elaborazione delle linee guida che permettano alle Parti del
Protocollo incluse nell’Allegato I della Convenzione di trasferire ad ogni
altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da
progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o
all’aumento dell’assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in
ogni settore dell’economia, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo; d) Esame
e, se necessario, adozione delle misure idonee per affrontare la situazione
delle Parti incluse nell’Allegato B del Protocollo, per le quali i progetti
individuali avrebbero un impatto proporzionale significativo sulle emissioni
nel corso del periodo di adempimento; e) Analisi delle incidenze dell’articolo
12, paragrafo 10, del Protocollo; 6. Invita il Presidente dell’Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e il Presidente dell’Organo
Sussidiario di Attuazione a presentare a detti organi,
nella loro ottava sessione, una proposta comune relativa ai lavori preparatori
da intraprendere per permettere alla Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo, di adempiere agli impegni
previsti del presente Protocollo, alla prima sessione successiva alla sua
entrata in vigore.

Decisione 2/CP.3

Questioni metodologiche relative
al Protocollo di Kyoto

La Conferenza delle Parti,

Ricordando le
sue decisioni 4/CP.1 e 9/CP.2, Facendo sue le conclusioni pertinenti adottate
dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico nella
sua quarta sessione, 1. Riafferma che le Parti dovranno usare la versione
rivista, nel 1996, delle Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad
Effetto Serra, adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti
sul Cambiamento Climatico, per stimare e notificare le quantità di gas ad effetto
serra non inclusi nel Protocollo di Montreal emesse dalle fonti antropiche e
assorbite dai pozzi; 2. Afferma che le emissioni effettive di
idrofluorocarburi, di perfluorocarburi, esafluoro di zolfo dovranno
essere stimate quando i dati saranno disponibili e utilizzati per la notifica
delle emissioni. Le Parti dovranno compiere ogni sforzo per determinare le
fonti dei dati necessari; 3. Riafferma che i potenziali di riscaldamento
atmosferico utilizzati dalle Parti debbono essere
quelli indicati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico nel suo Secondo Rapporto di Valutazione ("valori PRA stabiliti
nel 1995 dal GIECC") e che si basano sugli effetti dei gas ad effetto
serra su un arco temporale di 100 anni, tenuto conto delle incertezze inerenti
alla stima dei potenziali di riscaldamento. Inoltre, a solo titolo informativo,
le Parti potranno anche utilizzare altri archi temporali come previsto dal
Secondo Rapporto di Valutazione; 4. Ricorda che in virtù della versione
rivista, nel 1996, delle Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad
Effetto Serra, adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti
sul Cambiamento Climatico, le emissioni calcolate sulla base del combustibile
venduto a navi o aeronavi del trasporto internazionale non devono includersi
nei totali nazionali, ma dovranno essere notificati separatamente; ed incita
l’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico affinché esamini,
in futuro, l’inserimento di dette emissioni negli inventari generali dei gas ad
effetto serra delle Parti; 5. Decide che le emissioni risultanti dalle
operazioni internazionali realizzate in conformità della Carta delle Nazioni
Unite non saranno incluse nei totali nazionali, ma saranno notificate
separatamente; le altre emissioni attribuibili ad operazioni multilaterali
saranno incluse nei totali nazionali delle emissioni di una o più Parti
coinvolte.

Decisione 3/CP.3

Applicazione dei paragrafi 8 e 9
dell’Articolo 4 della Convenzione

La Conferenza delle Parti,

Prendendo nota
delle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 dell’articolo 4 della Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, Prendendo nota anche
delle disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione e del punto b) del
paragrafo 1 del "Mandato di Berlino", 1. Richiede all’Organo
Sussidiario di Attuazione di iniziare, nella sua
ottava sessione, un processo volto ad identificare e determinare le misure
necessarie per fronteggiare gli specifici bisogni dei paesi in via di sviluppo
Parti indicati ai paragrafi 8 e 9 dell’articolo 4 della Convenzione, contro gli
effetti negativi dei cambiamenti climatici e/o l’impatto delle misure di
risposta. Le questioni che si dovranno esaminare comprenderanno le misure relative al finanziamento, all’assicurazione ed al
trasferimento di tecnologie; 2. Richiede inoltre all’Organo Sussidiario di Attuazione di informare
la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, dei risultati di detto
processo; 3. Invita la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, ad adottare una decisione sulle misure necessarie in base
alle conclusioni e raccomandazioni di detto processo.

RAPPORTO DELLA CONFERENZA DELLE
PARTI SUI LAVORI DELLA TERZA SESSIONE

Tavola: Totale delle emissioni di
biossido di carbonio delle Parti incluse all’Allegato I nel 1990,

ai fini
dell’articolo 25 del Protocollo di Kyotoa

Parte Emissioni (Gg) Percentuale

Australia 288 965 2,1

Austria 59 200 0,4

Belgio 113 405 0,8

Bulgaria 82 990 0,6

Canada 457 441 3,3

Danimarca 52 100 0,4

Estonia 37 797 0,3

Federazione Russa 2 388 720 17,4

Finlandia 53 900 0,4

Francia 366 536 2,7

Germania 1 012 443 7,4

Giappone 1 173 360 8,5

Grecia 82 100 0,6

Irlanda 30 719 0,2

Islanda 2 172 0,0

Italia 428 941 3,1

Lettonia 22 976 0,2

Liechtenstein 208 0,0

Lussemburgo 11 343 0,1

Monaco 71 0,0

Norvegia 35 533 0,3

Nuova Zelanda
25 530 0,2

Olanda 167 600 1,2

Polonia 414 930 3,0

Portogallo 42 148 0,3

Regno Unito di Gran Bretagna

e
dell’Irlanda del Nord 584 078 4,3

Repubblica Ceca 169 514 1,2

Romania 171 103 1,2

Slovacchia 58 278 0,4

Spagna 260 654 1,9

Stati Uniti d’America 4 957 022
36,1

Svezia 61 256 0,4

Svizzera 43 600 0,3

Ungheria 71 673 0,5

Totale 13 728
306 100,0