Ambiente

Monday 01 December 2003

Ambiente e limitazioni delle emissioni di composti organici volatili. La Gran Bretagna condannata dalla Corte di Giustizia UE per mancato rispetto delle direttive in tema. Corte di Giustizia Sez. III sent. 27 novembre 2003

Ambiente e limitazioni delle emissioni di composti organici volatili. La Gran Bretagna condannata dalla Corte di Giustizia UE per mancato rispetto delle direttive in tema

Corte di Giustizia Sez. III sent. 27 novembre 2003

Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 1999/13/CE

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 novembre 2003

«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 1999/13/CE»

Nella causa C-332/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra P. Ormond, successivamente dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agenti, assistita dalla sig.ra M. Demetriou, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1) o, comunque, non avendo informato la Commissione dei suddetti provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 15 della medesima direttiva,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 2002 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1) o, comunque, non avendo informato la Commissione dei suddetti provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 15 della medesima direttiva.

Cotesto normativo

2.

La direttiva 1999/13, come modificata (GU L 188 del 21 luglio 1999, pag. 54), dispone all’art. 15 che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° aprile 2001 e che ne informano immediatamente la Commissione.

Procedimento precontenzioso

3.

Non avendo ricevuto alcuna informazione sulle misure adottate dal Regno Unito per conformarsi alla direttiva 1999/13, la Commissione ha avviato il procedimento ex art. 226 CE. Dopo aver diffidato il Regno Unito ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, la Commissione ha emesso, il 20 dicembre 2001, un parere motivato in cui si constatava che la suddetta direttiva non era stata integralmente trasposta in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord e che non risultava da alcuna informazione ch’essa fosse stata trasposta in Gibilterra. Il Regno Unito è stato invitato ad adottare le misure necessarie per conformarsi al suddetto parere entro due mesi dalla sua notifica.

4.

Con lettera 16 aprile 2002 la rappresentanza permanente del Regno Unito presso l’Unione europea ha comunicato le istruzioni ufficiali adottate al fine di attuare la direttiva 1999/13 in Inghilterra, in Scozia, nel Galles e in Irlanda del Nord. Facendo presente che nuove misure erano necessarie per trasporre la suddetta direttiva nella sua totalità e per disciplinare taluni settori dell’industria non ancora coperti dalla normativa, le autorità britanniche hanno dichiarato che la trasposizione di tale direttiva sarebbe stata portata a termine per la fine del 2002 per quanto riguarda l’Inghilterra e il Galles. La Scozia e l’Irlanda del Nord avrebbero seguito un calendario di lavoro analogo. Per quanto riguardava Gibilterra, era in corso l’iter per l’adozione di un progetto d’ordinanza.

5.

Ritenendo che il Regno Unito non avesse adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine assegnato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso

6.

La Commissione rileva di non essere stata informata dell’adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/13 per quanto riguarda la Gran Bretagna, l’Irlanda del Nord e Gibilterra. Non disponendo di alcuna altra informazione che le permetta di concludere che il Regno Unito ha adottato le dette disposizioni, essa suppone che tale Stato membro non le abbia adottate e sia quindi venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 1999/13.

7.

Il Regno Unito fa valere che, per quanto riguarda Gibilterra, la House of Assembly ha adottato, il 18 novembre 2002, un disegno di legge che traspone completamente la direttiva 1999/13. Questa legge sarebbe entrata in vigore il 20 febbraio 2003.

8.

Quanto all’Inghilterra, al Galles, alla Scozia e all’Irlanda del Nord, una normativa supplementare sarebbe necessaria al fine di trasporre integralmente la direttiva 1999/13. I regolamenti dovrebbero entrare in vigore nel 2003.

9.

Occorre constatare che il Regno Unito non contesta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, le misure necessarie per trasporre completamente la suddetta direttiva non erano state ancora adottate, ma parla dell’avanzamento dei lavori di trasposizione.

10.

E’ pacifico in proposito che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 2003, causa C-63/02, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-821, punto 11).

11.

Nel caso di specie, è accertato che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non era stato ancora adottato alcun provvedimento relativo alla trasposizione della direttiva 1999/13 nell’ordinamento giuridico interno.

12.

Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

13.

Si deve quindi dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/13, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 15 di questa.

Sulle spese

14.

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 15 di questa.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2003.