Ambiente

Friday 15 April 2005

Ambiente e gestione di rifiuti. La normativa nazionale può essere pià rigorosa di quella comunitaria. E’ quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza 14.4.2005

Ambiente e gestione di rifiuti. La
normativa nazionale può essere più rigorosa di quella comunitaria. E’ quanto
statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza 14.4.2005

Corte Di Giustizia Sez. prima sent. 14 aprile 2005

«Ambiente – Discarica di rifiuti –
Direttiva 1999/31 – Normativa nazionale che prevede norme più rigorose –
Compatibilità»

Nel procedimento C-6/03,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia
pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Koblenz
(Germania), con ordinanza 4 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria l’8 gennaio
2003, nella causa tra

Deponiezweckverband
Eiterköpfe

e

Land
Rheinland-Pfalz,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann,
presidente di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dal
sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), dai sigg. M. Ilešic( e E.
Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra K. Sztranc,
amministratore

vista la fase scritta del procedimento e
in seguito alla trattazione orale del 15 settembre 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

– per il Deponiezweckverband
Eiterköpfe, dai sigg. W. Klett, G. Moesta e A. Oexle, Rechtsanwälte;

– per il Land
Rheinland-Pfalz, dal sig. P. Delorme,
in qualità d’agente, assistito dal sig. D. Sellner, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, dai sigg.
W.-D. Plessing, M. Lumma e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;

– per il governo olandese, dalla
sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente;

– per il governo austriaco, dai sigg.
E. Riedl et M. Hauer, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità
europee, dai sigg. U. Wolker e M. Konstantinidis,
in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5 della direttiva del
Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1,
in prosieguo: la «direttiva»), nonché dell’art. 176 CE e
del principio di proporzionalità.

2 Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una
controversia fra l’associazione Deponiezweckverband Eiterköpfe (in prosieguo: il «Deponiezweckverband») ed il Land Rheinland-Pfalz
(Land della Renania-Palatinato) in merito
all’autorizzazione di gestire una discarica.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

3 Nell’ambito della politica della
Comunità in materia ambientale, l’art. 176 CE prevede:

«I provvedimenti di protezione
adottati in virtù dell’articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di
mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali
provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono
notificati alla Commissione.»

4 La direttiva è stata adottata sul
fondamento dell’art. 130 S, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a
modifica, art. 175, n. 1, CE).

5 L’art. 1, n. 1, della direttiva
prevede:

«Per adempiere i requisiti della
direttiva 75/442/CEE, in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente
direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i
rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti
a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative
sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle
acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso
l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle
discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica».

6 L’art. 2, lett. a), della direttiva
definisce il «rifiuto» come qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella
sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 15
luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39). Questa
definisce all’art. 1, lett. a), il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo
di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti».

7 I «rifiuti urbani» sono definiti
all’art. 2, lett. b), della direttiva come «i rifiuti domestici nonché gli altri rifiuti equiparabili per la loro natura o
composizione ai rifiuti domestici».

8 Ai sensi dell’art. 2, lett. m),
della direttiva, si intende per «rifiuti
biodegradabili», «qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o
anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone».

9 L’art. 3, n. 1, della direttiva
dispone:

«Gli Stati membri applicano la
presente direttiva a tutte le discariche definite nell’articolo 2, punto g).»

10 Ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva:

«1. Non oltre due
anni dopo la data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri
elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei
rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla
Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a
realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il
riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas
o il recupero di materiali/energia.(…)

2. In base a tale strategia:

a) non oltre cinque anni dopo la data
prevista nell’articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da
collocare a discarica devono essere ridotti al 75% del totale (in peso) dei
rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell’ultimo
anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT
normalizzati;

b) non oltre otto anni dopo la data
prevista nell’articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da
collocare a discarica devono essere ridotti al 50% del totale (in peso) dei
rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell’ultimo
anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT
normalizzati;

c) non oltre quindici anni dopo la
data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da
collocare a discarica devono essere ridotti al 35% del totale (in peso) dei
rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell’ultimo
anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT
normalizzati.

(…)»

11 L’art. 6, lett. a), della
direttiva così precisa:

«Gli Stati membri provvedono affinché

a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può
applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o
a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di
cui all’articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti
o i rischi per la salute umana o l’ambiente».

12 La data stabilita all’art. 18, n.
1, della direttiva, e che è menzionata all’art. 5 di quest’ultima,
è il 16 luglio 2001. Si tratta della data entro e non oltre la quale gli Stati
membri sono tenuti a recepire la direttiva nel loro
diritto interno.

Il diritto nazionale

13 Il regolamento
20 febbraio 2001 sul deposito ecocompatibile dei
rifiuti urbani (Verordnung über die
umweltverträgliche Ablagerung
von Siedlungsabfällen) (BGBl.
2001 I, pag. 305, in prosieguo: il «regolamento del
2001»), è stato adottato al fine di recepire la direttiva nel diritto interno
tedesco.

14 I «rifiuti urbani» sono definiti
all’art. 2, punto 1, del regolamento del 2001 come «i rifiuti domestici nonché gli altri rifiuti equiparabili per la loro natura o
composizione ai rifiuti domestici».

15 I «rifiuti che possono essere
smaltiti come i rifiuti urbani» sono definiti all’art. 2, punto 2, del
regolamento del 2001 come «[i] rifiuti che, per la loro natura o composizione
possono essere smaltiti con o come i rifiuti urbani, in particolare fanghi residui
provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di acque reflue che presentano un carico di inquinamento
similmente poco elevato, le materie e fanghi fecali, i residui degli impianti
di depurazione di acque, i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque, i
rifiuti di cantiere ed i rifiuti specificamente collegati alla produzione (…)»

16 L’art. 3, n. 3, del detto
regolamento prevede:

«I rifiuti urbani ed i rifiuti ai
sensi dell’art. 2, punto 2, ad eccezione dei rifiuti trattati con procedimenti
meccanico-biologici, possono essere scaricati solo se rispettano i criteri di
ripartizione contenuti all’allegato 1 per le discariche di categoria I o II.»

17 L’art. 4, n. 1, del medesimo
regolamento dispone:

«I rifiuti trattati con procedimenti
meccanico-biologici possono essere scaricati solo qualora

(…)

i rifiuti soddisfino i criteri di
ripartizione contenuti nell’allegato 2 (…)».

18 L’allegato 1 del regolamento del
2001 prevede che, ai fini della ripartizione dei rifiuti tra le discariche, si
devono osservare i seguenti criteri:

Parametri

Criteri di ripartizione

Discarica di categoria I

Discarica di categoria II

2

Quota organica del residuo secco
della sostanza originale

2.01

definita come perdita per ignizione

< o = al
3% della massa

< o = al
5% della massa

2.02

Definita come COT [carbone organico
totale]

< o = al
1% della massa

< o = al
3% della massa

4

Criteri eluenti

4.03

COT

< o = a
20 mg/l

< o = a
100 mg/l

19 L’allegato 2 dello stesso
regolamento dispone che, ai fini della ripartizione dei rifiuti precedentemente sottoposti a trattamento meccanico-biologico
nelle discariche, si devono osservare i seguenti criteri:

Parametri

Criteri di ripartizione

2

Quota organica del residuo secco
della sostanza originale definita come COT

< o = al
18% della massa

4

Criteri eluenti

4.03

COT

< o = a
250 mg/l

5

Biodegradabilità del residuo secco della sostanza
originale definita in termini di volatività (AT4) ovvero

< o = a 5
mg/g

definita in termini di tasso di formazione
gassosa nel test di fermentazione (GB21)

< o = a
20 l/kg

20 Il regolamento del 2001 è entrato
in vigore il 1° marzo 2001. Ai sensi delle disposizioni transitorie, l’art. 6
di tale regolamento prevede che, a talune condizioni, il deposito di rifiuti
che non soddisfano i criteri di detta normativa può essere autorizzato fino al
31 maggio 2005, e che il deposito di rifiuti conformi in discariche precedenti
che non soddisfano tali criteri può essere autorizzato fino al 15 luglio 2009.

Causa principale e questioni
pregiudiziali

21 La ricorrente nella causa
principale, il Deponiezweckverband, è un consorzio
costituito dai Landkreise (province) di Mayen-Coblenza e di Cochem-Zell e
dal comune di Coblenza, che gestisce la discarica
centrale di Eiterköpfe. Essa
cerca di ottenere dal Land Rheinland-Pfalz, convenuto
nella causa principale, l’autorizzazione, valida a partire
dal 31 marzo 2005 e fino al 31 dicembre 2013 al più tardi, per occupare
due aree della discarica con rifiuti preparati solo meccanicamente. Il Land Rheinland-Pfalz ritiene che
la normativa nazionale vigente non lo permetta.

22 Il Verwaltungsgericht
Koblenz, investito della controversia, ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità di tale normativa
nazionale con l’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva, nonché con il principio comunitario di proporzionalità. Perciò ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 5, n. 1, della
direttiva e le norme comunitarie per una strategia di riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare a discarica debbano essere interpretati
nel senso che, nell’ambito dell’art. 176 CE e discostandosi dalle misure
menzionate dall’art. 5, n. 2, della direttiva, quanto alla riduzione
quantitativa dei rifiuti urbani biodegradabili ad una data percentuale del peso
della quantità complessiva di rifiuti urbani biodegradabili, con riferimento ad
un determinato anno solare, dette misure possono essere rafforzate con una
disposizione nazionale di trasposizione di detti obiettivi comunitari che
subordina il deposito dei rifiuti urbani e dei rifiuti che possono essere
smaltiti come i rifiuti urbani al rispetto del criterio di ripartizione
chiamato "quota organica del residuo secco della sostanza originale"
(definita in termini di perdita per ignizione o in
termini di COT).

2 a) In caso di soluzione affermativa,
se gli obiettivi comunitari riportati all’art. 5, n. 2, della direttiva debbano
essere interpretati nel senso che per il rispetto dei requisiti ivi citati, cioè

– 75% del peso a
partire dal 16 luglio 2006,

– 50% del peso a
partire dal 16 luglio 2009, e

– 35% del peso a
partire dal 16 luglio 2016,

sia sufficiente, alla luce del principio
comunitario di proporzionalità, una normativa nazionale la quale preveda che,
per i rifiuti urbani e per i rifiuti che possono essere smaltiti come i rifiuti
urbani, a partire dal 1° giugno 2005, la quota organica del residuo secco della
sostanza originale sia inferiore o pari al 5% della massa se definita in
termini di perdita per ignizione e inferiore o pari
al 3% della massa se definita in termini di COT;

e che, a partire dal 1° marzo 2001 e
fino al 15 luglio 2009 al più tardi, in singoli casi anche oltre, i rifiuti
trattati con processi meccanico-biologici possano essere depositati nelle
discariche precedenti solo qualora la quota organica del residuo secco della
sostanza originale sia inferiore o pari al 18% della massa se definita in
termini di COT, la biodegradabilità del residuo secco
della sostanza originale sia inferiore o pari a 5 mg/g se definita in termini
di volatilità (AT4) ovvero pari o inferiore a 20 l/kg se definita in termini di
tasso di formazione gassosa nel test di fermentazione (GB21);

b) in sede di valutazione delle
conseguenze in caso di copertura di rifiuti non pretrattati con rifiuti pretrattati
con processi termici o meccanico-biologici, se il principio comunitario di
proporzionalità consenta un margine discrezionale ampio o restrittivo. Se dal principio di proporzionalità si possa dedurre la possibilità
di compensare con diverse misure di sicurezza i rischi derivanti da rifiuti pretrattati solo meccanicamente».

Sulla domanda volta alla riapertura
della fase orale

23 Con atto depositato nella
cancelleria della Corte il 27 dicembre 2004, completato con lettera 16 febbraio
2005, il Deponiezweckverband ha chiesto la riapertura
della fase orale affinché siano prese in
considerazione talune relazioni di esperti.

24 Secondo il paragrafo 62 delle
conclusioni del l’avvocato generale, «non [sono] stati forniti i dati necessari
per effettuare una prudente valutazione» e, secondo la
nota 35 delle stesse conclusioni, «il fascicolo non contiene informazioni
tecniche (…)». Tuttavia, il Deponiezweckverband
sostiene che il fascicolo del procedimento nazionale contiene cinque relazioni di esperti che contengono appunto le informazioni cui fa
riferimento l’avvocato generale. La riapertura della fase orale sarebbe
opportuna per permettergli di tenerne conto.

25 La Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle
parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo
regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se
la causa dev’essere decisa sulla base di un argomento
che non è stato dibattuto tra le parti (v. sentenze 19 febbraio 2002, causa
C-309/99, Wouters e a., Racc.
pag. I-1577, punto 42, e 14 dicembre 2004, causa
C-434/02, Arnold André, Racc. pag. I-0000, punto 27).
Tuttavia, nel caso di specie, la
Corte, sentito l’avvocato generale, rileva che dispone di tutti gli elementi necessari per risolvere le
questioni sollevate. Di conseguenza si deve respingere la domanda di riapertura
della fase orale.

Sulle questioni pregiudiziali

26 Occorre trattare insieme le
questioni 1 e 2 a) in quanto esse vertono
sull’interpretazione della direttiva alla luce dell’art. 176 CE. Occorre
altresì trattare insieme le questioni 2 a) e 2 b) in quanto esse
riguardano il principio comunitario di proporzionalità.

Osservazione preliminare

27 Innanzitutto
occorre ricordare che la normativa comunitaria non mira in materia ambientale
ad un’armonizzazione completa. Ancorchè l’art. 174 CE menzioni taluni obiettivi comunitari da conseguire, l’art.
176 CE prevede la possibilità per gli Stati membri di disporre misure
rafforzate di protezione (sentenza 22 giugno 2000, causa C-318/98, Fornasar e a., Racc. pag. I-4785, punto 46). L’art. 176 CE
sottopone tali provvedimenti soltanto alle condizioni che essi siano
compatibili con il Trattato CE e siano notificati alla Commissione.

28 A tenore dell’art. 174, n. 2, CE, la
politica della Comunità in materia ambientale mira a
un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle
varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e
dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul
principio «chi inquina paga».

29 La direttiva è stata adottata
sulla base dell’art. 130 S, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 175, n. 1,
CE), e dunque per realizzare gli obiettivi dell’art. 174 CE.

30 Dal nono ‘considerando’ e
dall’art. 1, n. 1, della direttiva emerge che essa intende perseguire e
precisare gli obiettivi della direttiva 75/442 prevedendo misure volte a
prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative della
discarica di rifiuti sull’ambiente.

31 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della
direttiva gli Stati membri devono elaborare strategie nazionali per ridurre la
quantità di rifiuti biodegradabili da collocare a discarica. Ai sensi della
stessa disposizione, tali strategie nazionali devono includere misure intese a
realizzare gli obiettivi di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva. Tale ultima
disposizione enuncia che le dette strategie nazionali devono prevedere che la
quantità di rifiuti da collocare a discarica sia ridotta a certe percentuali
entro talune date prefissate. Emerge chiaramente dalla lettera e dallo spirito di
tali disposizioni che esse stabiliscono una riduzione minima che gli Stati
membri devono conseguire e che esse non contrastano con l’adozione da parte di
questi di misure più rigorose.

32 Ne risulta
che l’art. 176 CE e la direttiva prevedono la possibilità per gli Stati membri
di disporre misure rafforzate di protezione che superino quelle minime
stabilite dalla direttiva (v., in tal senso, a proposito della direttiva del
Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L
377, pag. 20), sentenza Fornasar e a., cit., punto 46).

Sulla prima questione

33 Con la prima questione
il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva, interpretato alla luce
dell’art. 176 CE, osti a talune misure nazionali che pongono requisiti più
rigorosi rispetto a quelli della direttiva in materia di collocazione
a discarica dei rifiuti. La questione riguarda quattro tipi di requisiti
previsti dalla normativa nazionale. Occorre esaminarli in successione.

34
In
primo luogo, l’art. 5, n. 2 della direttiva prevede che, non oltre il 2016, il quantitativo di rifiuti urbani biodegradabili da
collocare a discarica deve essere ridotto progressivamente al 35% del totale in
peso di tali rifiuti prodotti nel 1995. In confronto il regolamento del 2001, in particolare gli
artt. 3, n. 3, e 4, n. 1, nonché gli allegati 1 e 2
della stessa stabiliscono soglie inferiori per i quantitativi organici che
restano nei rifiuti da collocare a discarica.

35 Per definire i valori limite che
esso impone, detto regolamento utilizza in particolare i criteri di perdita per
ignizione e di carbone organico totale (COT), mentre
l’art. 5, n. 2, della direttiva utilizza il criterio
di percentuale in peso.

36 Occorre rilevare, a questo
riguardo, che l’utilizzo di un metodo di misurazione quale il COT o la perdita
per ignizione non è di per sé uno scopo, alla guisa
degli obiettivi considerati nell’art. 5, n. 2, della direttiva, ma
semplicemente un modo per conseguire tali obiettivi.

37 Poiché gli Stati membri possono
scegliere taluni modi per conseguire gli scopi stabiliti nell’art. 5, n. 2,
della direttiva, criteri di misurazione come quelli presenti nel regolamento
del 2001 sono conformi alle disposizioni della direttiva.

38 Quanto alle soglie stabilite per i quantitativi organici che restano nei rifiuti da collocare
a discarica, è evidente che una misura nazionale come quella di cui trattasi
nella causa principale persegue lo stesso obiettivo della direttiva ed in
particolare la riduzione dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria riducendo la
discarica dei rifiuti biodegradabili.

39 Per conseguire tali soglie, il
regolamento del 2001 esige che i rifiuti biodegradabili siano sottoposti ad un trattamento prima della loro messa in discarica. Nel caso
di rifiuti sottoposti a trattamento meccanico-biologico, tale trattamento comporta dei processi come la frantumazione, la
cernita, il compostaggio e la fermentazione. Per gli
altri rifiuti è utilizzato un trattamento termico, nel caso di specie
l’incenerimento.

40 Tutte queste forme
di trattamento sono conformi alla direttiva. L’art. 6, lett. a), di quest’ultima impone agli Stati membri di provvedere
affinché solo i rifiuti trattati vengano collocati a
discarica. Il trattamento è definito dall’art. 2, lett. h) della direttiva come
«i processi fisici, termici, chimici o biologici, compresa
la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne
il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il
recupero». Ne emerge in particolare che la direttiva
prevede il trattamento termico dei rifiuti allo scopo di ridurne la natura
pericolosa.

41 Da quanto precede risulta che le soglie ed i criteri presenti in una misura
nazionale come quella di cui alla causa principale perseguono lo stesso
orientamento di protezione ambientale della direttiva. Nella misura in cui una
tale normativa impone requisiti più severi di quelli della direttiva, essa
costituisce una misura di protezione rafforzata, ai sensi dell’art. 176 CE.

42
In
secondo luogo, l’art. 5, n. 2, della direttiva prevede che gli Stati membri
riducano la quantità di rifiuti di cui trattasi in tre tappe che terminano non
oltre il 2006, il 2009 ed il 2016. Il regolamento del 2001 impone termini più
brevi, ossia entro e non oltre il 31 maggio 2005.

43 L’utilizzo
dell’espressione «non oltre» di cui all’art. 5, n. 2, come quella di cui
all’art. 18, della direttiva, mostra che gli Stati membri hanno la facoltà di
adottare termini più brevi, se lo reputano opportuno (v., in tal senso, a proposito
dell’espressione «almeno», sentenza 22 giugno 1993, causa C-11/92, Gallaher e a., Racc. pag. I-3545, punto 20).

44 Se uno Stato membro sceglie, in quest’ambito, di stabilire termini più brevi di quelli
della direttiva, si tratta di una misura di protezione rafforzata ai sensi
dell’art. 176 CE.

45
In
terzo luogo, l’art. 5, nn. 1 e 2,
della direttiva riguarda soltanto i rifiuti biodegradabili. Dal canto suo, il
regolamento del 2001 riguarda non soltanto i rifiuti biodegradabili, ma anche i
rifiuti organici non biodegradabili.

46 Sebbene l’art. 5 della direttiva riguardi in modo specifico una strategia per ridurre taluni
rifiuti biodegradabili da collocare a discarica, è evidente che la direttiva
nel suo complesso attiene ai rifiuti in senso lato, quali definiti all’art. 2,
lett. a).

47 Da una parte, la direttiva prevede
all’art. 1, n. 1, rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le
discariche, senza limitazione del tipo di rifiuto o di discarica. D’altra
parte, l’art. 3, n. 1, della stessa direttiva prevede che gli Stati membri
applicano quest’ultima a tutte le discariche, nozione
definita all’art. 2, lett. g), come «un’area di smaltimento dei rifiuti (…)»,
senza alcuna limitazione per ciò che riguarda il tipo di rifiuti considerati da
tale disposizione.

48 È in questo ambito
che l’allegato II, punto 2, sesto comma, della direttiva precisa che i criteri
relativi all’ammissione dei rifiuti in una discarica possono comprendere
restrizioni del quantitativo di sostanze organiche presenti nei rifiuti.

49 Ne consegue che una misura
nazionale, come quella menzionata al punto 45 della
presente sentenza, che, al fine di autorizzare la messa in discarica, estende
talune restrizioni, non soltanto alle sostanze biodegradabili, bensì all’insieme
delle sostanze organiche, persegue gli stessi obiettivi della direttiva. Nella
misura in cui una tale misura riguarda una gamma di sostanze più ampia di quella figurante nell’art. 5 della direttiva, si tratta
di una misura di protezione rafforzata ai sensi dell’art. 176 CE.

50
In
quarto luogo, l’art. 5, n. 2, della direttiva attiene ai rifiuti urbani. Il
regolamento del 2001 riguarda non soltanto i rifiuti urbani, ma anche, ai sensi
degli artt. 2, punto 2, e 3, n. 3, della stessa, i rifiuti
che possono essere smaltiti con o come i rifiuti urbani, in particolare i
fanghi provenienti dalla depurazione delle acque, i rifiuti di cantiere
ed i rifiuti collegati alla produzione.

51 Anche se l’art. 5, n. 2, della
direttiva riguarda solo i rifiuti urbani, la strategia
nazionale per ridurre i rifiuti biodegradabili da collocare a discarica,
prevista dal n. 1 di detto articolo, comprende tutti i rifiuti ai sensi della
definizione figurante nell’art. 2, lett. a), di detta direttiva. Nello stesso
modo, l’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 6, lett. a), della
direttiva, di provvedere affinché solo i rifiuti trattati vengano
collocati a discarica, vale tanto per i rifiuti urbani quanto per i rifiuti che
non sono urbani. Emerge, inoltre, dall’art. 1, n. 1, della direttiva che questa
nel suo complesso riguarda la riduzione dei rifiuti da collocare a discarica,
senza distinzione tra rifiuti urbani e gli altri rifiuti.

52 Ne consegue che una misura
nazionale, come quella di cui alla causa principale, che riguarda la riduzione
dei rifiuti da collocare a discarica e che si applica a rifiuti diversi da
quelli urbani è compatibile con la direttiva e costituisce una misura di
protezione rafforzata ai sensi dell’art. 176 CE.

53 Da quanto precede risulta che, per ciascuno dei quattro casi esaminati, la
misura nazionale considerata è conforme alla direttiva, letta alla luce
dell’art. 176 CE.

54 Il giudice del rinvio chiede
inoltre se tali misure, esaminate nel loro complesso, possano essere
considerate in contrasto con la direttiva.

55 Su tale questione si deve
ricordare che, poiché ciascuna delle quattro misure considerate è singolarmente
conforme al diritto comunitario, non si deve ritenerle collettivamente in
contrasto con lo stesso diritto comunitario. Ciò vale anche se
i limiti fissati dalla misura nazionale per l’ammissione a discarica dei
rifiuti biodegradabili sono così ridotti da comportare un trattamento
meccanico-biologico o l’incenerimento di tali rifiuti prima della loro messa in
discarica.

56 Occorre di conseguenza risolvere
la prima questione nel senso che l’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva non osta ad una misura nazionale che:

– stabilisca limiti per l’ammissione
a discarica di rifiuti biodegradabili più ridotti di quelli stabiliti dalla
direttiva, anche se tali limiti sono così ridotti da comportare un trattamento
meccanico-biologico o l’incenerimento di tali rifiuti prima dello
loro messa in discarica,

– stabilisca termini più brevi della
direttiva per ridurre la quantità di rifiuti messi in discarica,

– si applichi non soltanto ai rifiuti
biodegradabili, ma altresì alle sostanze organiche non biodegradabili, e

– si applichi non soltanto ai rifiuti
urbani, ma altresì ai rifiuti che possono essere
smaltiti come i rifiuti urbani.

Sulla seconda questione

57 Con la seconda questione
il giudice nazionale interroga la Corte, in sostanza, sulla conformità
di misure nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale con il
principio comunitario di proporzionalità.

58 Per risolvere tale questione va
ricordato che, nell’ambito della politica comunitaria dell’ambiente, qualora
una misura nazionale persegua gli stessi obiettivi di una direttiva, il
superamento dei requisiti minimi stabiliti da tale direttiva è previsto e
autorizzato dall’art. 176 CE, alle condizioni stabilite da quest’ultimo.

59 L’art. 176 CE
autorizza gli Stati membri a mantenere o a prendere provvedimenti per una
protezione rafforzata a condizione che essi siano compatibili con il trattato e
che essi siano notificati alla Commissione.

60 Come risulta
dalla soluzione della prima questione, misure nazionali, come quelle su cui il
giudice del rinvio interroga la
Corte, costituiscono misure di protezione rafforzata ai sensi
dell’art. 176 CE.

61 Dalla ratio dell’art. 176 CE risulta che, adottando misure più severe, gli Stati
membri esercitano sempre una competenza disciplinata dal diritto comunitario,
dato che queste devono, in ogni caso, essere compatibili con il trattato. Nondimeno, la definizione della portata della protezione da
realizzare è affidata agli Stati membri.

62 In tale contesto,
in quanto si tratta di assicurare l’attuazione dei requisiti minimi previsti
dalla direttiva, il principio comunitario di proporzionalità esige che le
misure nazionali siano opportune e necessarie rispetto agli obiettivi
perseguiti.

63 Per contro, nella misura in cui
altre disposizioni del trattato non siano interessate, tale principio non trova
più applicazione per quanto riguarda le misure nazionali di protezione
rafforzata adottate ai sensi dell’art. 176 CE e che superano i requisiti minimi
previsti dalla direttiva.

64 Di conseguenza, occorre risolvere
la seconda questione nel senso che il principio comunitario di proporzionalità
non si applica per quanto riguarda le misure nazionali di protezione rafforzata
adottate ai sensi dell’art. 176 CE e che superano i requisiti minimi previsti
da una direttiva comunitaria in materia ambientale, nella misura in cui altre
disposizioni del trattato non siano interessate.

Sulle spese

65 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette
parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima
Sezione) dichiara e statuisce:

1) L’art. 5, nn.
1 e 2, della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999,
1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, non osta ad una misura
nazionale che:

– stabilisca limiti per l’ammissione
a discarica di rifiuti biodegradabili più ridotti di quelli stabiliti dalla
direttiva, anche se tali limiti sono così ridotti da comportare un trattamento
meccanico-biologico o l’incenerimento di tali rifiuti prima dello
loro messa in discarica,

– stabilisca termini più brevi della
direttiva per ridurre la quantità di rifiuti messi in discarica,

– si applichi non soltanto ai rifiuti
biodegradabili, ma altresì alle sostanze organiche non biodegradabili, e

– si applichi non soltanto ai rifiuti
urbani, ma altresì ai rifiuti che possono essere
smaltiti come i rifiuti urbani.

2) Il principio comunitario di
proporzionalità non si applica per quanto riguarda le misure nazionali di
protezione rafforzata adottate ai sensi dell’art. 176 CE e che superano i
requisiti minimi previsti da una direttiva comunitaria in materia ambientale,
nella misura in cui altre disposizioni del trattato non siano interessate.