Penale
Alla condanna per guida in stato di ebbrezza consegue sempre la sospensione della patente. Cassazione – Sezione quarta penale (cc) – sentenza 3 giugno-22 agosto 2003, n. 34885
Alla condanna per guida in stato di ebbrezza consegue sempre la sospensione della patente
Cassazione Sezione quarta penale (cc) sentenza 3 giugno-22 agosto 2003, n. 34885
Presidente Coco relatore Piccialli
Pg Martusciello ricorrente Pg in proc. Malusardi
Fatto e diritto
1. Il Pg della Repubblica presso la Corte dAppello di Milano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex articolo 444 Cpp, nei confronti di Malusardi Giovanni Battista per il reato di guida in stato di ebbrezza (articolo 186, comma 2 codice della strada) e della contravvenzione prevista dallarticolo 186, comma 6, codice della strada, dolendosi del fatto che il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida derivante ope legis (articolo 186, comma 2 decreto legislativo 285/92).
2. Il ricorso deve essere accolto.
3. Per assunto non controverso, infatti, con la sentenza di patteggiamento vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dellarticolo 445 Cpp limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva che con la sentenza ex articolo 444 Cpp deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dallarticolo 186, comma 2, codice della strada del decreto legislativo 285/92 (codice della strada); e ciò pesino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché detta sanzione non può formare oggetto dellaccordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.
Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo allaffermazione della responsabilità dellimputato, si procede comunque allaccertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo dimputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex pluribus, da ultimo, Cassazione, sezione quarta, 15 gennaio 2002, Pg App. LAquila in proc. Francesconi).
4. La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Gip presso il Tribunale di Lodi per lapplicazione di detta sanzione e la determinazione della sua durata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Lodi per la determinazione del relativo periodo.