Penale

Tuesday 03 May 2005

Alimenti geneticamente modificate. Le disposizioni sanzionatorie contenute nel d.lgs. 70/2005

Alimenti geneticamente modificate. Le disposizioni sanzionatorie contenute nel d.lgs. 70/2005

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n.70

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2005

TITOLO I

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1829 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.Capo IDisposizione generale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante

delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di

disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi

geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita’ e

l’etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi

geneticamente modificati, nonche’ recante modifica della direttiva

2001/18/CE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante

attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l’emissione

deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della

giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell’ambiente e

della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e finalita’

1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina

sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo

agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, di seguito

denominato: «regolamento».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia, ai sensi

dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’

europee (GUCE).

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che

l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

– L’art. 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca:

«Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di

violazioni di disposizioni comunitarie.».

– Il regolamento (CE) n. 1829/2003 e’ pubblicato in

GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.

– Il regolamento (CE) n. 1830/2003 e’ pubblicato in

GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.

– La direttiva 2001/18/CE e’ pubblicata in GUCE n.

L. 106 del 17 aprile 2001.

– Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca:

«Attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente

l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi

geneticamente modificati».

Nota all’art. 1:

– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle

premesse.

Capo II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimentigeneticamente modificatiSEZIONE IDisciplina sanzionatoria per le violazioni relativeall’autorizzazione ed alla vigilanza

Art. 2.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 4,

7, 9, 10 e 11 del regolamento

1. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all’alimentazione

umana o un alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del

regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l’autorizzazione

ai sensi della sezione I del capo II del regolamento medesimo, e’

punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda fino ad

euro cinquantunomilasettecento.

2. Se l’immissione in commercio avviene dopo che l’autorizzazione

e’ stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l’arresto da uno a

tre anni o l’ammenda fino ad euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in

commercio di un OGM destinato all’alimentazione umana o di un

alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza

che sia stata presentata, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento,

la domanda di rinnovo dell’autorizzazione, continua, dopo la scadenza

della stessa, ad immettere sul mercato l’OGM o l’alimento, ovvero

continua ad immettere sul mercato l’OGM o l’alimento dopo che il

rinnovo dell’autorizzazione e’ stato rifiutato, revocato o sospeso,

e’ punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo

caso, con le pene di cui al comma 2.

4. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all’alimentazione

umana o un alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del

regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni

stabilite nell’autorizzazione o nel rinnovo dell’autorizzazione, e’

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

5. Chi, dopo l’immissione in commercio di un OGM destinato

all’alimentazione umana o di un alimento di cui all’articolo 3,

paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio

eventualmente imposto dall’autorizzazione, o non presenta alla

Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate

nell’autorizzazione medesima, e’ punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro

venticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l’ottenimento della autorizzazione all’immissione in

commercio di un OGM destinato all’alimentazione umana o di un

alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e

l’immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove

informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla

valutazione della sicurezza nell’uso dei medesimi, non informa

immediatamente la Commissione, e’ punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro

quarantaseimilacinquecento.

Nota all’art. 2:

– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle

premesse.

Art. 3.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 8

del regolamento

1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla

Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento,

che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali

derivati, e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con

l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente

modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione I del

capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi

dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, e’ stata

rigettata, e’ punito con l’arresto da uno a tre anni o con l’ammenda

fino ad euro sessantamila.

Nota all’art. 3:

– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle

premesse.

SEZIONE II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’etichettatura

Art. 4.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 13

del regolamento

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del

diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari,

chiunque immette in commercio un alimento di cui all’articolo 12,

paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore

finale od ai fornitori di alimenti per collettivita’, senza

rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui

all’articolo 13 del regolamento, e’ punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro

quarantaseimilacinquecento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti

che contengono materiale che contiene OGM, o e’ costituito da OGM o

e’ prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore

allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati

individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente,

o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente

stabilita ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento,

purche’ tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al

fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o

tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di

dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la

presenza.

Nota all’art. 4:

– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle

premesse.

Capo III

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ai mangimi geneticamente modificati SEZIONE I Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’autorizzazione ed alla vigilanza

Art. 5.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6,

19, 21, 22 e 23 del regolamento

1. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato

all’alimentazione degli animali o un mangime di cui all’articolo 15,

paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata

l’autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del

regolamento medesimo, e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni

o con l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Se l’immissione in commercio avviene dopo che l’autorizzazione

e’ stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l’arresto da uno a

tre anni o l’ammenda fino ad euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in

commercio di un OGM destinato all’alimentazione degli animali o di un

mangime di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza

che sia stata presentata, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento,

la domanda di rinnovo dell’autorizzazione, continua, dopo la scadenza

della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modificare l’OGM o

il mangime, ovvero continua ad immettere sul mercato, ad usare o a

modificare l’OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell’autorizzazione

e’ stato rifiutato, revocato o sospeso, e’ punito, nel primo caso,

con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui

al comma 2.

4. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato

all’alimentazione degli animali o un mangime di cui all’articolo 15,

paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le

restrizioni stabilite nell’autorizzazione o nel rinnovo

dell’autorizzazione, e’ punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro

quarantaseimilacinquecento.

5. Chi, dopo l’immissione in commercio di un OGM destinato

all’alimentazione degli animali o di un mangime di cui all’articolo

15, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio

eventualmente imposto dall’autorizzazione, o non presenta alla

Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate

nell’autorizzazione medesima, e’ punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro

venticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in

commercio di un OGM destinato all’alimentazione degli animali o di un

mangime di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento e

l’immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove

informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla

valutazione della sicurezza nell’uso dei medesimi, non informa

immediatamente la Commissione, e’ punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro

quarantaseimilacinquecento.

Nota all’art. 5:

– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle

premesse.

Art. 6.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 20

del regolamento

1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla

Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento,

che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali

derivati, e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con

l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente

modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del

capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi

dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, e’ stata

rigettata, e’ punito con l’arresto da uno a tre anni o con l’ammenda

fino ad euro sessantamila.

Nota all’art. 6:

– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle

premesse.

SEZIONE II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’etichettatura

Art. 7.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 25

del regolamento

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del

diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque

immette sul mercato un mangime di cui all’articolo 24, paragrafo 1,

del regolamento, senza rispettare i requisiti in materia di

etichettatura di cui all’articolo 25 del regolamento, e’ punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad

euro quarantaseimilacinquecento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che

contengono materiale che contiene OGM, o e’ costituito da OGM o e’

prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo

0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso e’

composto o in proporzione non superiore alla minor soglia

eventualmente stabilita ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, del

regolamento, purche’ tale presenza sia accidentale o tecnicamente

inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale

sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono

essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure

appropriate per evitarne la presenza.

Capo IV

Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

Art. 8.

Relazione con gli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10 e con

l’articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

1. Le disposizioni degli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, del

decreto legislativo n. 224 del 2003, si applicano anche nel caso di

coltivazione di OGM autorizzati ai sensi del regolamento.

2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 5 e 6,

le disposizioni dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 224 del

2003 si applicano anche nel caso di danni provocati dalla immissione

in commercio di OGM destinati all’alimentazione umana o degli animali

o di alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da OGM,

rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

Nota all’art. 8:

– Gli articoli 30, commi 1 e 2, 35 comma 10 e 36, del

citato d.lgs. n. 224 del 2003, cosi’ recitano:

«Art. 30. (Pubblici registri). – 1. Presso l’autorita’

nazionale competente e’ istituito, senza oneri aggiuntivi a

carico del bilancio dello Stato, un pubblico registro

informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM

emessi in virtu’ del Titolo II. Sono, altresi’, istituiti

presso le regioni e le province autonome registri

informatici su cui sono annotate le localizzazioni degli

OGM coltivati in virtu’ del Titolo III, per consentire, in

particolare, il controllo del monitoraggio degli eventuali

effetti di tali OGM sull’ambiente, ai sensi dell’art. 21,

comma 3, lettera g), e dell’art. 22, comma 1. Le

informazioni annotate su tali registri sono immediatamente

rese pubbliche e l’accesso ai registri deve essere

facilmente garantito al pubblico.

2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e

province autonome competenti per territorio, entro quindici

giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle

coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni

relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.».

«10. Chiunque, nell’ipotesi prevista dall’art. 30,

comma 2, non comunica alle regioni e alle province autonome

competenti per territorio, entro quindici giorni dalla

messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni

degli OGM o non conserva per dieci anni le informazioni

relative agli OGM coltivati ed alla localizzazione delle

coltivazioni, e’ punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.».

«Art. 36. (Sanzioni per danni provocati alla salute

umana e all’ambiente, bonifica e ripristino ambientale e

risarcimento del danno ambientale). – 1. Fatte salve le

disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che

il fatto non costituisca piu’ grave reato, chi,

nell’effettuazione di un’emissione deliberata nell’ambiente

di un OGM ovvero nell’immissione sul mercato di un OGM,

cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di

degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali

biotiche o abiotiche e’ punito con l’arresto sino a tre

anni o con l’ammenda sino ad euro 51.700.

2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o

commissivo, in violazione delle disposizioni del presente

decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al

sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero

determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento

ambientale, e’ tenuto a procedere a proprie spese agli

interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di

ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli

impianti dai quali e’ derivato il danno ovvero deriva il

pericolo di’ inquinamento, ai sensi e secondo il

procedimento di cui all’art. 17 del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22.

3. Ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.

349, e’ fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento

del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino

ambientale di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa

quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si

presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore

alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria

amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto

applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena

detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di

cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la

pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un

giorno di pena detentiva.

5. In caso di condanna penale o di emanazione del

provvedimento di cui all’art. 444 del codice di procedura

penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il

provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio. Gli enti di

cui al comma 1 dell’art. 56 del decreto legislativo

11 maggio 1999. n. 152, come modificato dall’art. 22 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno

prontamente notizia dell’avvenuta erogazione delle sanzioni

amministrative al Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.

6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al

comma 2 e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e

con l’ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».

Capo V

Disposizione transitoria

Art. 9.

Disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o

tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che e’

stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.

1. Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del

regolamento, e sempre che ricorrano le condizioni di cui all’articolo

47, paragrafi 1 e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o nei

mangimi di materiale che contiene OGM od e’ costituito o derivato da

OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per cento, o in proporzione

non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi

dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce

violazione degli articoli 2 e 5.

Nota all’art. 9:

– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle

premesse.

TITOLO II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.Capo IDisposizione generale

Art. 10.

Oggetto e finalita’

1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina

sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830/2003 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,

concernente la tracciabilita’ e l’etichettatura di organismi

geneticamente modificati e la tracciabilita’ di alimenti e mangimi

ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche’ recante

modifica della direttiva 2001/18/CE, di seguito denominato:

«regolamento».

Note all’art. 10:

– Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle

premesse.

– Per la direttiva 2001/18/CE, vedi note alle premesse.

Capo II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative allatracciabilita’ ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essicostituiti e per le violazioni relative alla tracciabilita’ deiprodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM.

Art. 11.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 4

del regolamento

1. Chiunque, nella prima fase di immissione in commercio di un

prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci

sfuse, o nelle fasi successive dell’immissione in commercio di tali

prodotti, non assicura la trasmissione per iscritto all’operatore che

riceve il prodotto delle informazioni di cui all’articolo 4,

paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e’ punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro

sessantamila. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGM o da

esse costituiti, destinati all’uso diretto ed esclusivo come alimento

o mangime, o destinati alla trasformazione, le informazioni di cui

all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, possono

essere sostituite dalla dichiarazione, corredata dall’elenco,

prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento medesimo.

2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione

e di distribuzione dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti,

in qualita’ di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi

prodotti, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i

sistemi e le procedure standardizzate di cui all’articolo 4,

paragrafo 4, del regolamento, e’ punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La

disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui

all’articolo 6 del regolamento.

3. Chiunque viola le disposizioni in materia di etichettatura dei

prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, di cui all’articolo 4,

paragrafo 6, del regolamento, e’ punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro

quarantaseimilacinquecento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle

ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce

di OGM indicate all’articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.

Nota all’art. 11:

– Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle

premesse.

Art. 12.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 5

del regolamento

1. Chiunque immette in commercio un prodotto per alimenti o mangimi

ottenuto da OGM, senza assicurare la trasmissione per iscritto

all’operatore che lo riceve delle informazioni di cui all’articolo 5,

paragrafo 1, del regolamento, e’ punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila.

2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione

e di distribuzione dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da

OGM, in qualita’ di soggetto che immette in commercio o riceve gli

stessi prodotti o mangimi, ad esclusione del consumatore finale, non

predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui

all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, e’ punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro

cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle

condizioni di cui all’articolo 6 del regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle

ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce

di OGM in prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate

all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.

TITOLO III

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 13.

Autorita’ competente

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

provvede, nell’ambito delle attivita’ previste dalle norme vigenti,

all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi di violazioni relative alle

fattispecie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed

all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE)

n. 1829 del 2003. Provvede, altresi’, all’irrogazione delle sanzioni

previste dall’articolo 11, commi 1 e 2.

2. Le regioni e le province autonome provvedono all’irrogazione

delle altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente

decreto legislativo nei casi di violazioni relative ad alimenti e

mangimi immessi in commercio, cosi’ come definiti dalla vigente

legislazione comunitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 21 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche

comunitarie

Castelli, Ministro della giustizia

Sirchia, Ministro della salute

Matteoli, Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio

Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all’art. 13:

– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle

premesse.