Penale
Alimenti geneticamente modificate. Le disposizioni sanzionatorie contenute nel d.lgs. 70/2005
Alimenti geneticamente modificate. Le disposizioni sanzionatorie contenute nel d.lgs. 70/2005
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n.70
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.
Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2005
TITOLO I
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1829 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.Capo IDisposizione generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante
delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita’ e
l’etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi
geneticamente modificati, nonche’ recante modifica della direttiva
2001/18/CE;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante
attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della
giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell’ambiente e
della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalita’
1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, di seguito
denominato: «regolamento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca:
«Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie.».
– Il regolamento (CE) n. 1829/2003 e’ pubblicato in
GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.
– Il regolamento (CE) n. 1830/2003 e’ pubblicato in
GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.
– La direttiva 2001/18/CE e’ pubblicata in GUCE n.
L. 106 del 17 aprile 2001.
– Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca:
«Attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente
l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati».
Nota all’art. 1:
– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
premesse.
Capo II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimentigeneticamente modificatiSEZIONE IDisciplina sanzionatoria per le violazioni relativeall’autorizzazione ed alla vigilanza
Art. 2.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 4,
7, 9, 10 e 11 del regolamento
1. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all’alimentazione
umana o un alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l’autorizzazione
ai sensi della sezione I del capo II del regolamento medesimo, e’
punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda fino ad
euro cinquantunomilasettecento.
2. Se l’immissione in commercio avviene dopo che l’autorizzazione
e’ stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l’arresto da uno a
tre anni o l’ammenda fino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, dopo il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di un OGM destinato all’alimentazione umana o di un
alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza
che sia stata presentata, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento,
la domanda di rinnovo dell’autorizzazione, continua, dopo la scadenza
della stessa, ad immettere sul mercato l’OGM o l’alimento, ovvero
continua ad immettere sul mercato l’OGM o l’alimento dopo che il
rinnovo dell’autorizzazione e’ stato rifiutato, revocato o sospeso,
e’ punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo
caso, con le pene di cui al comma 2.
4. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all’alimentazione
umana o un alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni
stabilite nell’autorizzazione o nel rinnovo dell’autorizzazione, e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
5. Chi, dopo l’immissione in commercio di un OGM destinato
all’alimentazione umana o di un alimento di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio
eventualmente imposto dall’autorizzazione, o non presenta alla
Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate
nell’autorizzazione medesima, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
venticinquemilanovecento.
6. Chi, dopo l’ottenimento della autorizzazione all’immissione in
commercio di un OGM destinato all’alimentazione umana o di un
alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e
l’immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove
informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla
valutazione della sicurezza nell’uso dei medesimi, non informa
immediatamente la Commissione, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
quarantaseimilacinquecento.
Nota all’art. 2:
– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
premesse.
Art. 3.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 8
del regolamento
1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla
Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento,
che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali
derivati, e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con
l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente
modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione I del
capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, e’ stata
rigettata, e’ punito con l’arresto da uno a tre anni o con l’ammenda
fino ad euro sessantamila.
Nota all’art. 3:
– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
premesse.
SEZIONE II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’etichettatura
Art. 4.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 13
del regolamento
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del
diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari,
chiunque immette in commercio un alimento di cui all’articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore
finale od ai fornitori di alimenti per collettivita’, senza
rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui
all’articolo 13 del regolamento, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti
che contengono materiale che contiene OGM, o e’ costituito da OGM o
e’ prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore
allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati
individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente,
o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente
stabilita ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento,
purche’ tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al
fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o
tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di
dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la
presenza.
Nota all’art. 4:
– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
premesse.
Capo III
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ai mangimi geneticamente modificati SEZIONE I Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’autorizzazione ed alla vigilanza
Art. 5.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6,
19, 21, 22 e 23 del regolamento
1. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato
all’alimentazione degli animali o un mangime di cui all’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata
l’autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del
regolamento medesimo, e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni
o con l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Se l’immissione in commercio avviene dopo che l’autorizzazione
e’ stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l’arresto da uno a
tre anni o l’ammenda fino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, dopo il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di un OGM destinato all’alimentazione degli animali o di un
mangime di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza
che sia stata presentata, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento,
la domanda di rinnovo dell’autorizzazione, continua, dopo la scadenza
della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modificare l’OGM o
il mangime, ovvero continua ad immettere sul mercato, ad usare o a
modificare l’OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell’autorizzazione
e’ stato rifiutato, revocato o sospeso, e’ punito, nel primo caso,
con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui
al comma 2.
4. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato
all’alimentazione degli animali o un mangime di cui all’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le
restrizioni stabilite nell’autorizzazione o nel rinnovo
dell’autorizzazione, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
quarantaseimilacinquecento.
5. Chi, dopo l’immissione in commercio di un OGM destinato
all’alimentazione degli animali o di un mangime di cui all’articolo
15, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio
eventualmente imposto dall’autorizzazione, o non presenta alla
Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate
nell’autorizzazione medesima, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
venticinquemilanovecento.
6. Chi, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di un OGM destinato all’alimentazione degli animali o di un
mangime di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento e
l’immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove
informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla
valutazione della sicurezza nell’uso dei medesimi, non informa
immediatamente la Commissione, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
quarantaseimilacinquecento.
Nota all’art. 5:
– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
premesse.
Art. 6.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 20
del regolamento
1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla
Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento,
che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali
derivati, e’ punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con
l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente
modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del
capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi
dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, e’ stata
rigettata, e’ punito con l’arresto da uno a tre anni o con l’ammenda
fino ad euro sessantamila.
Nota all’art. 6:
– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
premesse.
SEZIONE II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’etichettatura
Art. 7.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 25
del regolamento
1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del
diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque
immette sul mercato un mangime di cui all’articolo 24, paragrafo 1,
del regolamento, senza rispettare i requisiti in materia di
etichettatura di cui all’articolo 25 del regolamento, e’ punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad
euro quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che
contengono materiale che contiene OGM, o e’ costituito da OGM o e’
prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo
0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso e’
composto o in proporzione non superiore alla minor soglia
eventualmente stabilita ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, del
regolamento, purche’ tale presenza sia accidentale o tecnicamente
inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale
sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono
essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure
appropriate per evitarne la presenza.
Capo IV
Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
Art. 8.
Relazione con gli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10 e con
l’articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
1. Le disposizioni degli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, del
decreto legislativo n. 224 del 2003, si applicano anche nel caso di
coltivazione di OGM autorizzati ai sensi del regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 5 e 6,
le disposizioni dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 224 del
2003 si applicano anche nel caso di danni provocati dalla immissione
in commercio di OGM destinati all’alimentazione umana o degli animali
o di alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da OGM,
rientranti nel campo di applicazione del regolamento.
Nota all’art. 8:
– Gli articoli 30, commi 1 e 2, 35 comma 10 e 36, del
citato d.lgs. n. 224 del 2003, cosi’ recitano:
«Art. 30. (Pubblici registri). – 1. Presso l’autorita’
nazionale competente e’ istituito, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, un pubblico registro
informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM
emessi in virtu’ del Titolo II. Sono, altresi’, istituiti
presso le regioni e le province autonome registri
informatici su cui sono annotate le localizzazioni degli
OGM coltivati in virtu’ del Titolo III, per consentire, in
particolare, il controllo del monitoraggio degli eventuali
effetti di tali OGM sull’ambiente, ai sensi dell’art. 21,
comma 3, lettera g), e dell’art. 22, comma 1. Le
informazioni annotate su tali registri sono immediatamente
rese pubbliche e l’accesso ai registri deve essere
facilmente garantito al pubblico.
2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e
province autonome competenti per territorio, entro quindici
giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle
coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni
relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.».
«10. Chiunque, nell’ipotesi prevista dall’art. 30,
comma 2, non comunica alle regioni e alle province autonome
competenti per territorio, entro quindici giorni dalla
messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni
degli OGM o non conserva per dieci anni le informazioni
relative agli OGM coltivati ed alla localizzazione delle
coltivazioni, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.».
«Art. 36. (Sanzioni per danni provocati alla salute
umana e all’ambiente, bonifica e ripristino ambientale e
risarcimento del danno ambientale). – 1. Fatte salve le
disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che
il fatto non costituisca piu’ grave reato, chi,
nell’effettuazione di un’emissione deliberata nell’ambiente
di un OGM ovvero nell’immissione sul mercato di un OGM,
cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di
degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali
biotiche o abiotiche e’ punito con l’arresto sino a tre
anni o con l’ammenda sino ad euro 51.700.
2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o
commissivo, in violazione delle disposizioni del presente
decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al
sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero
determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento
ambientale, e’ tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli
impianti dai quali e’ derivato il danno ovvero deriva il
pericolo di’ inquinamento, ai sensi e secondo il
procedimento di cui all’art. 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
3. Ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e’ fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento
del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino
ambientale di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa
quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si
presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore
alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto
applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena
detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di
cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la
pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un
giorno di pena detentiva.
5. In caso di condanna penale o di emanazione del
provvedimento di cui all’art. 444 del codice di procedura
penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il
provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio. Gli enti di
cui al comma 1 dell’art. 56 del decreto legislativo
11 maggio 1999. n. 152, come modificato dall’art. 22 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno
prontamente notizia dell’avvenuta erogazione delle sanzioni
amministrative al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.
6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al
comma 2 e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e
con l’ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».
Capo V
Disposizione transitoria
Art. 9.
Disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o
tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che e’
stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.
1. Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del
regolamento, e sempre che ricorrano le condizioni di cui all’articolo
47, paragrafi 1 e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o nei
mangimi di materiale che contiene OGM od e’ costituito o derivato da
OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per cento, o in proporzione
non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi
dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce
violazione degli articoli 2 e 5.
Nota all’art. 9:
– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
premesse.
TITOLO II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.Capo IDisposizione generale
Art. 10.
Oggetto e finalita’
1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,
concernente la tracciabilita’ e l’etichettatura di organismi
geneticamente modificati e la tracciabilita’ di alimenti e mangimi
ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche’ recante
modifica della direttiva 2001/18/CE, di seguito denominato:
«regolamento».
Note all’art. 10:
– Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle
premesse.
– Per la direttiva 2001/18/CE, vedi note alle premesse.
Capo II
Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative allatracciabilita’ ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essicostituiti e per le violazioni relative alla tracciabilita’ deiprodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM.
Art. 11.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 4
del regolamento
1. Chiunque, nella prima fase di immissione in commercio di un
prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci
sfuse, o nelle fasi successive dell’immissione in commercio di tali
prodotti, non assicura la trasmissione per iscritto all’operatore che
riceve il prodotto delle informazioni di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
sessantamila. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGM o da
esse costituiti, destinati all’uso diretto ed esclusivo come alimento
o mangime, o destinati alla trasformazione, le informazioni di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, possono
essere sostituite dalla dichiarazione, corredata dall’elenco,
prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento medesimo.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione
e di distribuzione dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti,
in qualita’ di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi
prodotti, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i
sistemi e le procedure standardizzate di cui all’articolo 4,
paragrafo 4, del regolamento, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La
disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui
all’articolo 6 del regolamento.
3. Chiunque viola le disposizioni in materia di etichettatura dei
prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, di cui all’articolo 4,
paragrafo 6, del regolamento, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro
quarantaseimilacinquecento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle
ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce
di OGM indicate all’articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.
Nota all’art. 11:
– Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle
premesse.
Art. 12.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all’articolo 5
del regolamento
1. Chiunque immette in commercio un prodotto per alimenti o mangimi
ottenuto da OGM, senza assicurare la trasmissione per iscritto
all’operatore che lo riceve delle informazioni di cui all’articolo 5,
paragrafo 1, del regolamento, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione
e di distribuzione dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da
OGM, in qualita’ di soggetto che immette in commercio o riceve gli
stessi prodotti o mangimi, ad esclusione del consumatore finale, non
predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro
cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle
condizioni di cui all’articolo 6 del regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle
ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce
di OGM in prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate
all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.
TITOLO III
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 13.
Autorita’ competente
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
provvede, nell’ambito delle attivita’ previste dalle norme vigenti,
all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi di violazioni relative alle
fattispecie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed
all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE)
n. 1829 del 2003. Provvede, altresi’, all’irrogazione delle sanzioni
previste dall’articolo 11, commi 1 e 2.
2. Le regioni e le province autonome provvedono all’irrogazione
delle altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto legislativo nei casi di violazioni relative ad alimenti e
mangimi immessi in commercio, cosi’ come definiti dalla vigente
legislazione comunitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all’art. 13:
– Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
premesse.