Tributario e Fiscale
Agevolazioni per società sportive militanti nei campionati di C1 e C2. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDECRETO 31 gennaio 2003, n.98
Agevolazioni per società sportive militanti nei campionati di C1 e C2
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2003, n.98
Regolamento per l’attuazione dell’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di societa’ sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2. (GU n. 103 del 6-5-2003)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall’articolo 52, comma 86, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, che, nei limiti della quota di 20 miliardi
(pari a Euro 10.329.137,98) di un contributo straordinario concesso
al CONI per l’anno 2001, riconosce a talune societa’ sportive, per
ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo ed un credito
d’imposta, e che con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita’ di applicazione delle citate agevolazioni;
Visti gli articoli 3, 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91,
recante «Norme in materia di rapporti tra societa’ e sportivi
professionisti»;
Visto l’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro
dipendente;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante
«Norme per l’individuazione della struttura di gestione prevista
dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonche’ la determinazione delle modalita’ per l’attribuzione
agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138.
Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che istituisce il Ministero dell’economia e delle finanze
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell’adunanza del 17 dicembre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17 comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-507/UCL del 16 gennaio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Riconoscimento dello sgravio contributivo,
del credito d’imposta e della riduzione
dei contributi previdenziali
1. Le societa’ sportive, militanti nei campionati nazionali di
calcio di serie C1 e C2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno
stipulato o stipulano contratti di lavoro subordinato, ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonche’ contratti di
lavoro con preparatori atletici, possono usufruire dello sgravio
contributivo, del credito d’imposta e della riduzione dei contributi
previdenziali, di cui all’articolo 145, comma 13, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 86,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita’ previste
negli articoli seguenti.
2. Le stesse agevolazioni sono riconosciute alla societa’ sportiva
che abbia provveduto o provveda a stipulare il primo contratto
professionistico con il giovane calciatore che non abbia superato
ventidue anni di eta’.