Famiglia

Saturday 26 June 2004

Agevolazioni per l’acquisto di un sistema di personal computer, denominato «PC ai giovani», di cui all’art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

Agevolazioni per l’acquisto di un sistema di personal computer, denominato «PC ai giovani», di cui all’art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 Maggio 2004 (G.U. n. 143 del 21.06.2004 )

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

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Decreta:

Art. 1. – Beneficiari, ammontare, oggetto e validità temporale dell’incentivo

     1. Alle persone fisiche nate nell’anno 1988 e che, quindi, compiono il sedicesimo anno di età nell’anno 2004, iscritte all’anagrafe tributaria e residenti in Italia (di seguito: «beneficiari»), che acquistano nel corso dello stesso anno 2004, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, è riconosciuto, all’atto dell’acquisto, un incentivo pari ad euro 175,00 nei limiti delle disponibilità come individuate ai sensi dell’art. 6, comma 1.

     2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

       a) unità centrale e unità disco rigido interno;

       b) scheda di gestione dell’audio e del video;

       c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);

       d) lettore CD Rom e/o DVD;

       e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività e/o gestionali;

       f) predisposizione per l’accesso ad Internet (modem).

     3. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione, rilasciata dal produttore ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

     4. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2.

     5. I beneficiari possono aderire al progetto, relativamente all’incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. I beneficiari che hanno usufruito dell’incentivo di cui al comma 1 possono altresì, partecipare ad un concorso per via telematica attraverso l’apposito sito del portale www.gov.it (di seguito «sito»). Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie premia i migliori classificati nel superamento di una prova di inventiva e capacità informatica per la soluzione di un problema appositamente concepito in cui i termini saranno pubblicati sul sito.

Art. 2. – Modalità di conseguimento dell’incentivo

     1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il conseguimento dell’incentivo la lettera loro trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono illustrate le finalità del Progetto, viene attribuito un numero di identificazione personale (di seguito: «PIN») leggibile mediante abrasione della pellicola su di esso sovrapposta.

     2. L’incentivo è conseguito all’atto dell’acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito, esposto in modo visibile all’esterno dell’esercizio commerciale.

     3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro documento equivalente ai fini dell’identificazione personale.

     4. L’incentivo è costituito da una riduzione, di pari importo, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

     5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di cui al comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro di servizi (contact center) di cui all’art. 5, comma 1, lettera f).

Art. 3. – Adempimenti a carico del rivenditore

     1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato sul sito, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti al progetto per l’anno 2003, è sufficiente l’eventuale aggiornamento dei dati già comunicati, utilizzando allo scopo l’apposito foglio elettronico predisposto sullo stesso sito.

     2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l’identità dell’acquirente e il suo titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito e compila l’apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi all’operazione e, specificatamente, le generalità dell’acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonché il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

     3. L’operazione di cui al comma 2 è automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo.

     4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore è riconosciuto un rimborso dell’ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito. Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all’atto dell’adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o vaglia o assegno postale emesso da Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del rivenditore medesimo della somma di euro 3,00 per ogni operazione, oltre i normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.

Art. 4. – Competenze di base nelle discipline informatiche con relativa certificazione

     1. Ai beneficiari è assicurata la possibilità di accedere ad un percorso formativo in grado di conferire una competenza di base nelle discipline informatiche, al termine del quale, previo superamento di verifiche di apprendimento, viene rilasciata la relativa certificazione da parte di un soggetto abilitato, individuato mediante apposita selezione da parte del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie nel rispetto della normativa vigente.

     2. Tutte le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo gravano sul Fondo, fatta eccezione per quelle a carico dei beneficiari per l’iscrizione al percorso formativo. Il costo dell’iscrizione è stabilito nella convenzione da stipulare tra il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e il vincitore della selezione di cui al comma 1.

     3. I beneficiari possono aderire al Progetto, relativamente all’incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione dei risultati della selezione di cui allo stesso comma. Al fine del superamento delle verifiche di apprendimento previste dal percorso formativo sono concessi ulteriori sei mesi di tempo a decorrere dal termine ultimo per l’iscrizione.

Art. 5. – Attività del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione

     1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a. e di società Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:

       a) la predisposizione dell’elenco dei nominativi dei beneficiari, corredato dei relativi dati necessari per l’attuazione del Progetto;

       b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all’assegnazione del PIN, al riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell’attività commerciale del rivenditore, nonché all’esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;

       c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;

       d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell’art. 3, comma 4;

       e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;

       f) l’organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di cui all’art. 2, comma 5.

     2. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:

       a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;

       b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell’andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere;

       c) provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4.

Art. 6. – Disposizioni finanziarie

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle disponibilità come individuate ai sensi dell’art. 27 della legge n. 289 del 2002, al netto della somma impiegata per l’attuazione del progetto relativo all’anno 2003 e della somma di 30 milioni di euro destinata all’istituzione del fondo speciale «PC alle famiglie» di cui all’art. 4, comma 10, della legge n. 350 del 2003.

      2. La restante quota delle disponibilità di cui al comma 1 è utilizzata per la concessione degli incentivi e per l’attuazione dell’art. 4.

     3. Tutte le spese necessarie per l’attuazione del Progetto secondo le modalità di cui al presente decreto, comprese quelle relative all’organizzazione complessiva del concorso di cui all’art. 1, comma 6, sono a carico delle disponibilità del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa.

     4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro su un conto corrente infruttifero intestato a Poste Italiane S.p.a. presso la Tesoreria centrale dello Stato su richiesta del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie. Poste Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei fondi e al rimborso ai rivenditori delle somme loro dovute, secondo le modalità da stabilire nella convenzione di cui all’art. 5, comma 1.

     Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.