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Agevolazioni fiscali per chi sceglie la negoziazione assistita come strumento alternativo per la risoluzione delle controversie
La legge 164/2014, che ha convertito con alcune modifiche il decreto legge 132/14, ha introdotto nel nostro ordinamento la “Convenzione di negoziazione assistita”, quale strumento alternativo per la soluzione delle controversie civili: anziché rivolgersi al Tribunale competente, oberato dalla mole del contenzioso, il cittadino può scegliere una via di composizione amichevole della lite.
Cosa sia la convenzione di negoziazione assistita, lo recita l’art. 2 della Legge in questione: è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole le controversie con l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Possiamo suddividere le categorie di negoziazione assistita in due grossi gruppi: la negoziazione obbligatoria (per le cause di risarcimento danni provocati dalla circolazione di natanti e veicoli a motore, e per le cause di pagamento somme fino a 50.000,00 euro) che dovrà essere attivata prima di potersi rivolgere ai tribunali, e la negoziazione facoltativa, per tutte (o quasi) le materie del diritto civile.
L’art. 6 della Legge 164/2014 prevede la possibilità di accedere a questo tipo di procedura per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, o scioglimento del matrimonio, nonché per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Quindi da oltre un anno è possibile – in tutti i casi di separazione o divorzio consensuale, cioè casi in cui si concordino le condizioni tra i coniugi – evitare il ricorso al Tribunale, scegliendo una procedura più snella e soprattutto veloce per ottenere lo stesso risultato di prima.
I coniugi infatti, assistiti ciascuno dal proprio legale, possono sottoscrivere dinanzi ai legali stessi, un accordo di separazione e divorzio, che, nel giro di 15-20 giorni sarà trascritto nel registro dei matrimonio del comune di celebrazione delle nozze.
Rimandando ad altra occasione l’esplicazione della procedura, volevo qui dar conto del favore con cui il Ministero di Giustizia guarda alla soluzione della negoziazione assistita.
Con decreto interministeriale (giustizia e finanze) del 23.12.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8.01.2016, è stato riconosciuto un credito di imposta (proporzionale a quanto pagato come compensi ai legali, e fino ad € 250,00), per coloro che hanno preferito nel 2015 la negoziazione assistita.
Per fruire di questo credito di imposta (da inserire nella dichiarazione per i redditi 2015) le domande debbono essere scaricate dal sito internet del ministero di grazia e giustizia, ed inviate entro l’11/2/2016 corredate dalla documentazione ivi richiesta (comprovante l’avvenuto accordo a seguito di negoziazione assistita, il pagamento della parcella dell’avvocato nell’anno 2015). Entro il 30/04/2016 saranno comunicati dal Ministero gli importi del credito a chi risulterà averne diritto.
Un altro motivo per scegliere, a mio avviso soprattutto nei casi previsti dall’art. 6 della L. 164/2014, il più veloce metodo di composizione delle liti tratteggiato dal legislatore del 2014.
Avv. Elena Buscaglia