Lavoro e Previdenza
Agevolazioni contributive per l’ assunzione di lavoratori in mobilità (legge n. 223/1991) e cassaintegrati (legge n. 236/1993).
Agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità (legge n. 223/1991) e cassaintegrati (legge n. 236/1993).
INPS CIRCOLARE N. 109 del 24.06.2003
SOMMARIO: Nuovi orientamenti giurisprudenziali e ministeriali in materia di concessione delle agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati.
La normativa in materia di benefici contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità e in cassa integrazione è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi legislativi, interpretativi e di prassi.
Le leggi n. 223/1991 e n. 236/1993, in particolare, hanno dettato una disciplina quanto mai complessa, al punto che lo stesso legislatore ha introdotto – in un secondo tempo – espresse limitazioni alla concessione delle agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati (1).
Nell’illustrare tali disposizioni, era stato tra l’altro argomentato (2) che, nell’ipotesi di attivazione di operazioni societarie, i benefici contributivi previsti dalle leggi n. 223/1991 e n. 236/1993 non potevano essere applicati a rapporti di lavoro svoltisi sostanzialmente senza soluzione di continuità alle dipendenze di imprese che, seppure distinte quanto alla forma, rappresentassero, nei fatti, l’una la trasformazione o la derivazione dell’altra.
Tale orientamento, tuttavia, ha causato l’instaurarsi di un notevole contenzioso sia amministrativo sia giudiziale, a seguito del quale si sono resi necessari ulteriori approfondimenti.
Il Ministero del Lavoro, nel fornire chiarimenti e precisazioni sulla materia (3), ha quindi individuato i criteri di valutazione delle condizioni la cui sussistenza consentiva l’accesso alle agevolazioni contributive nelle ipotesi di operazioni societarie.
I suddetti orientamenti sono stati illustrati con la circolare n. 122 del 1 giugno 1999.
Nel corso degli anni, tuttavia, in successivi giudizi, detti criteri non sono stati oggetto di considerazione da parte della Suprema Corte (4).
Anzi, appare ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nelle ipotesi di trasferimento di azienda, risulta escluso ab origine uno dei presupposti per il godimento dei benefici in esame, ovverosia l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
Infatti, il riconoscimento delle agevolazioni contributive presuppone che l’assunzione di personale risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte finalizzate al solo godimento degli incentivi, ad esempio mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi.
Di conseguenza, l’attribuzione dei benefici contributivi in argomento non si giustifica qualora la costituzione del rapporto di lavoro non sia la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (5).
A tale ultimo riguardo, la Cassazione ha precisato che nessun rilievo possono assumere lo strumento negoziale attraverso cui si attua il trasferimento di azienda e/o l’eventuale raggiungimento di un accordo tra impresa e sindacati; unica deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c. rimane quindi quella espressamente prevista dall’art. 47, c. 5, della legge n. 428/1990 (6).
Occorre inoltre tener conto delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (7).
Quest’ultimo, nel rivisitare l’istituto del trasferimento di azienda anche attraverso modifiche al citato art. 2112 c.c., precisa l’ambito oggettivo di operatività di tale norma e detta nuove disposizioni in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
Preso atto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e soprattutto l’innovazione legislativa hanno modificato il quadro normativo di riferimento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi precisato (8) che i criteri di cui alle precedenti direttive ministeriali, illustrati con circolare n. 122/1999, non possono più trovare applicazione.
Le Sedi terranno quindi conto di quanto precede, ai fini della concessione delle agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati.
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(1) Tali limitazioni sono state introdotte dall’art. 2, commi 1, 2 e 2-bis, della legge n. 451/1994.
(2) Si veda la circolare n. 239 del 1 agosto 1994.
(3) Si veda la direttiva prot. n. 102845 del 28/4/1999, integrata dalla successiva prot. n. 103146 del 11/5/1999.
(4) Si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 27 giugno 2001, n. 8800, Cass. 17 dicembre 2001, n. 15949 e Cass. 28 ottobre 2002, n. 15207.
(5) Si tratta dell’obbligo posto dall’art. 2112 c.c., come modificato dall’art. 47 della legge n. 428/1990 e dal D. Lgs. n. 18/2001.
(6) Il testo della citata disposizione è il seguente:
“Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante”.
(7) Il D. Lgs. n. 18/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001, è stato emanato in attuazione della direttiva 98/50/CE.
(8) Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – prot. n. 51062 del 26/2/2003.