Enti pubblici

Wednesday 03 March 2004

Agevolazione delle tariffe postali per i prodotti editoriali. LEGGE 27 febbraio 2004, n.46

Agevolazione delle tariffe postali per i prodotti editoriali

LEGGE 27 febbraio 2004, n.46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4593):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 7 gennaio 2004.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 13 gennaio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, III, IV, V, VI, VII, X e XII.

Esaminato dalla IX commissione il 13, 14 e 20 gennaio 2004.

Esaminato in aula il 20 gennaio 2004 e approvato il 21 gennaio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2705):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 23 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 27 gennaio 2004.

Esaminato dalla 8ª commissione il 28 gennaio 2004, 3 e 5 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 19 febbraio 2004 e approvato il 24 febbraio 2004.

Avvertenza:

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 300 del 29 dicembre 2003.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 82.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 353

All’articolo 1:

al comma 1, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, applicando la tariffa piu’ bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l’anno 2004, l’entita’ dell’agevolazione tariffaria per a’ soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002»;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati»;

dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente

«3-bis. A decorrere dall’anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell’anno precedente».

All ’articolo 3:

dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell’andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo»

Dopo l’articolo 3, e’ inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – (Qualita’ del servizio postale agevolato). – 1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti della societa’ Poste italiane Spa, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualita’ dei servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici».