Tributario e Fiscale
Agenzia delle Entrate. Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente. PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2003
Agenzia delle Entrate. Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2003
Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale. (GU n. 264 del 13-11-2003)
IL DIRETTORE
dell’Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
Dispone:
1. Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del
contribuente in un comune diverso da quello della residenza
anagrafica o della sede legale.
1.1. I provvedimenti che, di ufficio o su istanza dell’interessato,
stabiliscono il domicilio fiscale del contribuente in un comune
diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale sono
emessi dal direttore regionale, se la variazione avviene nell’ambito
della stessa regione.
1.2. I provvedimenti di cui al punto 1.1 sono emessi dal direttore
centrale dell’accertamento se la variazione avviene tra regioni
diverse.
2. Decorrenza e pubblicazione.
2.1. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano dal 1° gennaio
2004.
2.2. Il presente atto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
L’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973 prevede che l’amministrazione finanziaria possa stabilire il
domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello
della residenza anagrafica o della sede legale. La variazione viene
disposta d’ufficio oppure, se ricorrono circostanze particolari, a
seguito di motivata richiesta da parte del contribuente.
Il terzo comma dell’art. 59 precisava che l’emanazione dei relativi
provvedimenti era di competenza dell’Intendente di finanza, per gli
spostamenti nell’ambito della stessa provincia, o del Ministro per le
finanze, per gli spostamenti tra province diverse.
Dopo la soppressione delle Intendenze di finanza, la competenza a
disporre le variazioni del domicilio fiscale nell’ambito della stessa
provincia era passata alle direzioni regionali delle entrate; cosi’
aveva stabilito la circolare n. 77 del 3 giugno 1994 dell’ex
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Inoltre,
sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n.
29 del 1993, il direttore generale del Dipartimento delle entrate
aveva assunto la competenza sulle variazioni extraprovinciali.
Con la creazione dell’Agenzia, l’accresciuta autonomia territoriale
delle direzioni regionali consente di estendere la competenza di
queste ultime a tutti i provvedimenti che dispongono la variazione
del domicilio fiscale all’interno della regione. Il presente atto
fissa tale principio ed inoltre affida al direttore centrale
dell’accertamento la competenza sulle variazioni tra regioni diverse.
La nuova suddivisione di competenze risponde ad evidenti ragioni di
snellezza organizzativa ed e’ coerente con la ratio dell’art. 59
sopra citato, che ha inteso fissare due livelli decisionali,
rispettivamente corrispondenti alle strutture centrali e periferiche
dell’amministrazione finanziaria.
L’ampliamento della competenza delle direzioni regionali potra’
inoltre agevolare l’individuazione di possibili comportamenti elusivi
in materia di domicilio fiscale.
Riferimenti normativi dell’atto.
a) Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1);
statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1).
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice centrali
dell’Agenzia delle entrate:
regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate
(articoli 3 e 4);
atto del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio
2001 e successive modificazioni.
c) Disposizioni in materia di domicilio fiscale:
art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»;
circolare n. 77 del 3 giugno 1994 della direzione centrale per
l’accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate.
Roma, 23 ottobre 2003
Il direttore dell’Agenzia: Ferrara