Tributario e Fiscale

Friday 14 November 2003

Agenzia delle Entrate. Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente. PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2003

Agenzia delle Entrate. Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2003

  Uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale. (GU n. 264 del 13-11-2003) 

IL DIRETTORE

                     dell’Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel

seguito del presente atto;

                               Dispone:

  1.   Uffici   competenti  a  stabilire  il  domicilio  fiscale  del

contribuente   in   un  comune  diverso  da  quello  della  residenza

anagrafica o della sede legale.

  1.1. I provvedimenti che, di ufficio o su istanza dell’interessato,

stabiliscono  il  domicilio  fiscale  del  contribuente  in un comune

diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale sono

emessi  dal direttore regionale, se la variazione avviene nell’ambito

della stessa regione.

  1.2.  I provvedimenti di cui al punto 1.1 sono emessi dal direttore

centrale  dell’accertamento  se  la  variazione  avviene  tra regioni

diverse.

  2. Decorrenza e pubblicazione.

  2.1.  Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano dal 1° gennaio

2004.

  2.2.  Il  presente  atto  sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Motivazioni.

  L’art.  59  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del

1973  prevede  che  l’amministrazione  finanziaria possa stabilire il

domicilio  fiscale  di un contribuente in un comune diverso da quello

della  residenza  anagrafica o della sede legale. La variazione viene

disposta  d’ufficio  oppure,  se ricorrono circostanze particolari, a

seguito di motivata richiesta da parte del contribuente.

  Il terzo comma dell’art. 59 precisava che l’emanazione dei relativi

provvedimenti  era  di competenza dell’Intendente di finanza, per gli

spostamenti nell’ambito della stessa provincia, o del Ministro per le

finanze, per gli spostamenti tra province diverse.

  Dopo  la  soppressione delle Intendenze di finanza, la competenza a

disporre le variazioni del domicilio fiscale nell’ambito della stessa

provincia  era  passata alle direzioni regionali delle entrate; cosi’

aveva  stabilito  la  circolare  n.  77  del  3 giugno  1994  dell’ex

Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze. Inoltre,

sulla  base  delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n.

29  del  1993,  il  direttore generale del Dipartimento delle entrate

aveva assunto la competenza sulle variazioni extraprovinciali.

  Con la creazione dell’Agenzia, l’accresciuta autonomia territoriale

delle  direzioni  regionali  consente  di  estendere la competenza di

queste  ultime  a  tutti i provvedimenti che dispongono la variazione

del  domicilio  fiscale  all’interno  della regione. Il presente atto

fissa   tale  principio  ed  inoltre  affida  al  direttore  centrale

dell’accertamento la competenza sulle variazioni tra regioni diverse.

La  nuova  suddivisione di competenze risponde ad evidenti ragioni di

snellezza  organizzativa  ed  e’  coerente  con la ratio dell’art. 59

sopra   citato,  che  ha  inteso  fissare  due  livelli  decisionali,

rispettivamente  corrispondenti alle strutture centrali e periferiche

dell’amministrazione finanziaria.

  L’ampliamento  della  competenza  delle  direzioni regionali potra’

inoltre agevolare l’individuazione di possibili comportamenti elusivi

in materia di domicilio fiscale.

Riferimenti normativi dell’atto.

  a) Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate:

    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 66; art. 67,

comma 1; art. 68, comma 1);

    statuto  dell’Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,

comma 1).

  b) Organizzazione  interna  delle  strutture  di  vertice  centrali

dell’Agenzia delle entrate:

    regolamento   di   amministrazione   dell’Agenzia  delle  entrate

(articoli 3 e 4);

    atto  del  direttore  dell’Agenzia  delle entrate del 23 febbraio

2001 e successive modificazioni.

  c) Disposizioni in materia di domicilio fiscale:

    art.  59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento

delle imposte sui redditi»;

    circolare  n.  77  del 3 giugno 1994 della direzione centrale per

l’accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate.

      Roma, 23 ottobre 2003

                                   Il direttore dell’Agenzia: Ferrara