Tributario e Fiscale

Wednesday 07 March 2007

Agenzia delle Entrate Provvedimento N. 2007/31519 del 22/2/2007 Modalità per la richiesta di rimborso dell’ IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’ articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, presentata

Agenzia delle
Entrate Provvedimento N. 2007/31519 del 22/2/2007 Modalità per la
richiesta di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui
servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633, presentata ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258,
convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni
conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello

1. E. approvato il modello,
corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato, ai fini della
attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del
14 settembre 2006 pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti
passivi che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell’IVA
detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del decreto legge 15 settembre
2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n.
278, relativamente

agli
acquisti, anche intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati
nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati nell’esercizio dell’impresa,
arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data del 13
settembre 2006.

2. L’istanza di rimborso
attraverso l’utilizzo del predetto modello deve essere trasmessa in via
telematica entro il 15 aprile 2007.

2. Rimborso in misura forfetaria

1. In relazione agli acquisti
indicati nell’articolo 1, la detrazione è ammessa nella misura corrispondente
alle percentuali di seguito indicate, stabilite per settori di attività, in
base all’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli

a) agricoltura, caccia,
silvicoltura, pesca, piscicoltura ……. 35%

b) altri settori di attività
………………… 40%

2. L’importo effettivamente
spettante a rimborso è determinato sottraendo, dall’importo che si ottiene
applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli
importi corrispondenti al risparmio d’imposta fruita ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente
calcolate in relazione all’IVA indetraibile.

3. L’istante, a fondamento
dell’istanza di rimborso, deve conservare ed esibire all’amministrazione
finanziaria, ove questa ne faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.

4. Per i veicoli con propulsori
non a combustione interna la percentuale di detrazione è confermata nella
misura del 50% a prescindere dal settore di attività.

3. Rimborso in base a
documentazione

1. I contribuenti che non
intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle percentuali di
detrazione, possono individuare analiticamente la misura della detrazione
spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici dell’Agenzia delle
entrate apposita istanza ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre
2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, di
conversione del decreto

legge 15
settembre 2006, n. 258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2006.

2. L’istanza deve essere
corredata dai dati indicanti la misura dell’effettivo utilizzo dell’autoveicolo
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, in base a criteri di reale
inerenza, ricavabili dai seguenti atti:

– documenti di contabilità
aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione
all’esercizio dell’attività d’impresa;

– documentazione
amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei
ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti
con l’ordinario svolgimento dell’attività.

3. I documenti posti a fondamento
dell’istanza di rimborso devono essere allegati all’istanza di rimborso.

4. Nell’istanza di rimborso, al
fine di evitare ingiustificati arricchimenti, devono, altresì, essere indicati
l’ammontare dell’IVA eventualmente già detratta in conformità alla normativa
vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione nonché i dati
relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme
effettivamente spettanti.

4. Variazione dell’imposta
relativa alla cessione di veicoli

1. Per le cessioni dei veicoli
per i quali la base imponibile è stata assunta in misura ridotta ai sensi
dell’articolo 30, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modificazioni, i contribuenti che presentano istanza di rimborso ai sensi dei
punti 1 e 2 del presente provvedimento, devono operare la variazione in aumento
di cui all’articolo 26, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica
26

ottobre
1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e di interessi, assumendo come
base imponibile l’intero corrispettivo pattuito.

5. Reperibilità del modello e autorizzazione
alla stampa

1. Il modello di cui al presente
provvedimento è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in
formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate www.gov.it e dal sito del Ministero Dell’Economia e
delle Finanze www.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle
caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.

2. Lo stesso modello può essere
altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che abbia
le caratteristiche di cui all’legato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è
stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3. E. autorizzata la stampa nel
rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.

Motivazioni

La sentenza della Corte di
Giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla Causa C-228/05, ha stabilito che
le norme italiane che limitano la detrazione dell’IVA assolta da imprenditori,
artisti e professionisti, all’atto dell’acquisizione, anche attraverso
contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli, nonché in
relazione alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione,
carburanti e

lubrificanti),
non sono conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE).

Si rammenta che l’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato con
l’art. 30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come modificato da ultimo
dall’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge n. 266 del 2005, consente la
detrazione IVA in una percentuale ridotta in relazione agli acquisti di
motocicli, ciclomotori, autovetture.

In particolare, detta percentuale
è stata stabilita nella misura del 10%, per i periodi d’imposta dal 2000 al
2005, e nella misura del 15% a partire dall’anno 2006, ad eccezione degli
acquisti di veicoli con propulsori non a combustione interna, per i quali la
detrazione è consentita nella misura del 50% per tutti gli anni considerati. Le
limitazioni della detrazione non operano per agenti e rappresentanti di
commercio e per le imprese che commerciano autovetture e motoveicoli, per
quelle che esercitano trasporto pubblico, i quali possono detrarre
integralmente l’imposta dei suddetti beni e servizi afferenti alla loro
attività.

Con il presente provvedimento,
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 15
settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 278 del 2006,
è approvato lo specifico modello, corredato delle relative istruzioni, che deve
essere utilizzato dai contribuenti per chiedere il rimborso del.’IVA non detratta in relazione agli acquisti effettuati dal
1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Il modello consente di giungere alla
complessiva determinazione delle somme effettivamente

spettanti,
in quanto prevede l’indicazione, tra l’altro, del numero dei documenti posti a
fondamento dell’istanza, dei dati riferiti agli altri tributi rilevanti e della
misura della detrazione IVA già operata.

Secondo quanto previsto dal
decreto legge n. 258 del 2006, al fine di agevolare la determinazione
dell’ammontare dell’imposta da chiedere a rimborso, sono indicate, per distinti
settori di attività, percentuali forfetarie di imposta detraibile, individuate
in base all’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nelle
ordinarie modalità di svolgimento dell’attività stessa.

L’ammontare effettivamente
spettante a rimborso deve essere determinato sottraendo dall’importo che si
ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata
nonché gli importi che evidenziano il risparmio d’imposta correlato

alle
maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi e
dell’Irap (in relazione all’IVA indetraibile).

In conformità ai principi
generali in materia di esercizio della detrazione, come desumibili dalla
normativa comunitaria e dall’ordinamento interno, ai contribuenti che ritengano
tali percentuali non rispondenti all’effettivo utilizzo dell’autoveicolo
nell’attività di impresa arte o professione, è riconosciuta la possibilità di
individuare analiticamente la misura di detrazione spettante. In tal caso,
anziché utilizzare il modello approvato con il presente atto, i contribuenti
interessati devono richiedere il

rimborso
della detrazione non fruita mediante apposita istanza da produrre ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel termine
di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in vigore della
legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha convertito il decreto legge 15 settembre
2006, n. 258).

A quest’ultima istanza deve
essere allegata la documentazione amministrativo contabile
atta ad individuare la percorrenza e l’utilizzo del veicolo in orari e
su percorsi coerenti con lo svolgimento dell’attività esercitata.

Il provvedimento, infine, al
punto 4, disciplina le variazioni d’imposta che devono essere operate in
relazione alla rivendita dei veicoli per i quali, essendo prevista una oggettiva limitazione del diritto alla detrazione, era
stabilita una corrispondente riduzione della base imponibile. I contribuenti
che presentano istanza di rimborso in relazione alla detrazione non fruita
sono, infatti, tenuti ad effettuare variazioni in aumento della base
imponibile, assoggettando ad IVA l’intero corrispettivo della rivendita.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la determinazione di una base
imponibile ridotta era conforme a disposizioni normative nazionali, il
provvedimento dispone, in applicazione dei principi dettati dalla legge 27

luglio
2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, che sulla maggior imposta dovuta non si rendono applicabili né le
sanzioni né gli interessi.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore
dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71,
comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art.
5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione
dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12
gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di
riferimento:

– Decreto legge 15 settembre
2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n.
278;

– Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, articoli: 19, 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), 26;

– Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21

– Legge 23
dicembre 2000, n. 388, articolo 30, commi 4 e 5, come modificato da
ultimo dall’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge n. 266 del 2005;

– Legge 27 luglio 2000, n. 212