Tributario e Fiscale

Monday 14 May 2007

Agenzia delle entrate. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Circolare N. 27/E dell’11 maggio 2007. Oggetto: Modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività , variazione dati e cessazione attività ai fini dell’imposta sul

Agenzia delle entrate. Direzione
Centrale Servizi ai Contribuenti Circolare N. 27/E dell’11 maggio 2007.
Oggetto: Modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio
attività, variazione dati e cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto. Chiarimenti in merito alla compilazione.

Con provvedimento del 28 dicembre
2006 sono stati approvati i nuovi modelli AA7/8 e AA9/8 che devono essere
utilizzati dai contribuenti Iva per la presentazione
delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività previste
dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.

A seguito dell’emanazione nel
corso dell’anno 2006 di alcuni decreti legge che hanno introdotto diverse
modifiche nella disciplina Iva, si è reso necessario procedere ad una revisione
della precedente versione dei modelli in esame, finalizzata sostanzialmente a
recepire nell’ambito degli stessi le nuove disposizioni normative.

Si tratta, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e nel decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, che riguardano:

– l’introduzione del regime di
franchigia, riservato alle persone fisiche con volume d’affari non superiore a
7.000 euro, disciplinato dall’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
(articolo 37, comma 15, del decreto legge n. 223 del 2006);

– l’introduzione
nell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 del nuovo comma 15-ter, che
prevede l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate
per l’individuazione di specifiche informazioni da richiedere in sede di
attribuzione del numero di partita Iva e per
l’individuazione di alcune tipologie di contribuenti cui è consentito
effettuare acquisti intracomunitari previa prestazione di idonea garanzia
(articolo 37, comma 18, del decreto legge n. 223 del 2006);

– la revisione del regime
speciale Iva riservato agli imprenditori agricoli e disciplinato
dall’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 (articolo 2, comma 31, del
decreto legge n. 262 del 2006).

Con la presente circolare si
forniscono chiarimenti in merito alla compilazione dei nuovi modelli anagrafici
con particolare riferimento ad alcune problematiche, rappresentate da più
parti, riguardanti i dati richiesti nel Quadro I di nuova istituzione e
l’obbligo previsto nei confronti dei contribuenti Iva
di prestare idonea garanzia prima dell’effettuazione di alcune tipologie di
acquisti intracomunitari.

2. Quadro I – Altre informazioni
in sede di inizio attività –

L’articolo 37, comma 18, del
decreto legge n. 223 del 2006,
ha introdotto nell’articolo 35
del D.P.R. n. 633 del 1972, il comma 15-ter, la cui lettera a) demanda ad un
apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
l’individuazione delle specifiche informazioni che i
contribuenti Iva devono fornire in occasione della richiesta del numero
di partita Iva.

In attuazione di tale previsione
normativa, è stato emanato il provvedimento del 21 dicembre 2006, con il quale
sono individuati i nuovi dati che, in aggiunta a quelli già indicati dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, devono essere
comunicati dai soggetti che intraprendono l’esercizio di un’attività rilevante
agli effetti dell’Iva.

Nell’ambito dei modelli
anagrafici, pertanto, sia nel modello AA7/8, riservato ai soggetti diversi
dalle persone fisiche, che nel modello AA9/8, destinato alle imprese
individuali ed ai lavoratori autonomi, è stato introdotto il nuovo Quadro I che deve essere compilato unicamente in sede di
presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Come precisato al punto 1.2 del
provvedimento del 21 dicembre 2006,
l’omissione delle specifiche informazioni elencate nel
punto 1.1 del citato provvedimento, trasfuse nel predetto Quadro I dei nuovi modelli anagrafici, costituisce esclusivamente
un elemento di valutazione ai fini della programmazione dei controlli di cui
all’articolo 37, comma 20, del decreto legge n. 223 del 2006.

Peraltro, ai fini della
valutazione di cui sopra, l’amministrazione finanziaria dovrà comunque tenere
conto delle eventuali cause di impossibilità oggettiva che hanno determinato la
mancata comunicazione delle informazioni stesse.

La richiesta dei dati in esame,
infatti, è finalizzata in via prioritaria a consentire all’amministrazione
finanziaria di individuare tempestivamente i soggetti che forniscono elementi
poco plausibili in relazione alla gestione dell’attività svolta e di
programmare i necessari controlli nei confronti delle posizioni che risultino
anomale o incongruenti.

Ne consegue, ovviamente, che i
campi contenuti nel citato quadro dovranno essere compilati soltanto qualora al
momento della richiesta di attribuzione del numero di partita
Iva il soggetto sia in grado di poter fornire i dati richiesti.

Tanto premesso per quanto
riguarda in linea generale i dati richiesti si forniscono di seguito alcuni
chiarimenti in merito a specifiche situazioni prospettate.

2.1 Dati relativi all’immobile
destinato all’esercizio dell’attività

Il provvedimento del 21 dicembre
2006, richiede in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività
l’indicazione di alcuni dati specifici riguardanti l’immobile, posseduto dal
contribuente ovvero dallo stesso detenuto in locazione o comodato, destinato
all’esercizio dell’attività.

La richiesta di tali informazioni
ha lo scopo di evidenziare, già in sede di richiesta della partita IVA,
eventuali incongruenze o anomalie che emergono dall’esame dei dati forniti con
riferimento alla tipologia dell’attività svolta dal contribuente e dei dati
relativi al luogo dove la stessa viene esercitata.

Ne consegue che nelle ipotesi di
soggetti che esercitano la loro attività in assenza di una sede stabile o,
comunque, in assenza di uffici o sedi amministrative è da ritenersi plausibile
e non sintomatico di irregolarità omettere l’indicazione dei dati in argomento.

Per quanto riguarda, poi,
l’indicazione dei dati relativi all’immobile detenuto in locazione o in
comodato, si precisa che sia gli estremi catastali dell’immobile stesso che gli
estremi di registrazione dell’atto di locazione o di comodato, dovranno essere
indicati esclusivamente nell’ipotesi in cui il rapporto relativo all’atto
registrato sia già in essere al momento della richiesta della
partita Iva.

2.2 Indicazione
dei beni strumentali da parte delle società che operano nel

macrosettore
delle costruzioni

Si precisa, anzitutto, che la
compilazione del campo "investimenti effettuati dai costruttori",
contenuto nel Quadro I dei nuovi modelli anagrafici, è
richiesta unicamente alle società che esercitano la loro attività nell’ambito
del macrosettore delle costruzioni, individuato nella tabella di
classificazione delle attività economiche Atecofin 2004 come sezione F, e
conseguentemente indicano nel campo codice attività del Quadro B uno dei codici
da 45.11.0 a 45.50.0.

Inoltre, come sopra precisato,
tale specifica informazione deve essere fornita solo dai soggetti che già alla
data di presentazione della richiesta di attribuzione della
partita Iva dispongono di beni strumentali all’attività.

3. Modello AA7/8 Quadro F
-Comunicazione dati dei soci –

Il provvedimento del 21 dicembre
2006, nell’elencare le informazioni che devono essere comunicate dai
contribuenti che iniziano un’attività rilevante ai fini Iva,
ha previsto esclusivamente nei confronti delle società di persone e delle
società a responsabilità limitata con numero di soci inferiore a dieci,
l’indicazione del numero di codice fiscale di ciascun socio nonché della
relativa quota di partecipazione.

Tale dato, diversamente dagli
altri elementi individuati dal citato provvedimento del 21 dicembre 2006, in sede di revisione
del modello anagrafico destinato ai soggetti diversi dalle persone fisiche
(modello AA7) non è stato inserito nell’ambito del nuovo Quadro I ma nel
contesto del Quadro F riservato, anche nella precedente versione del modello in
esame, all’indicazione di eventuali altri rappresentanti e dei soci.

Occorre evidenziare, peraltro,
che in tale quadro era già prevista per le società di persone l’indicazione di
tutti i soci. Da ciò ne consegue che i predetti
soggetti sono tenuti a comunicare mediante la presentazione di una
dichiarazione di variazione dati le variazioni della compagine societaria
successivamente intervenute.

Per quanto riguarda, invece, i
dati relativi ai soci di società a responsabilità limitata, questi sono
richiesti unicamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio
attività e, analogamente a quanto previsto per gli altri dati individuati dal
provvedimento del 21 dicembre 2006, non sussiste l’obbligo di comunicare, ai
sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, le eventuali variazioni che
dovessero verificarsi.

4. Soggetti tenuti a prestare
idonea garanzia prima dell’effettuazione di

alcune
tipologie di acquisti intracomunitari

L’articolo 35, comma 15-ter,
lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto legge n.
223 del 2006, prevede che per determinate categorie di
contribuenti Iva l’effettuazione di acquisti intracomunitari può essere
subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o di polizza
fideiussoria.

Il provvedimento del 21 dicembre
2006, al punto 2.2, ha espressamente individuato quali sono i
beni oggetto di acquisto intracomunitario per i quali è necessario
prestare, prima della loro effettuazione, idonea garanzia. Si tratta, in
particolare, dei beni elencati nel decreto 22 dicembre 2005, emanato in
attuazione dell’articolo 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e cioè:

– autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;

– prodotti di telefonia e loro
accessori;

– personal computer, componenti
ed accessori;

– animali vivi della specie
bovina, ovina e suina e loro carni fresche.

4.1 Decorrenza

Il nuovo adempimento riguarda
esclusivamente i contribuenti che hanno presentato domanda di attribuzione del
numero di partita IVA a partire dal 1° novembre 2006. L’articolo 37, comma
19, del decreto legge n. 223 del 2006, prevede, infatti, che le nuove
disposizioni contenute nel comma 15-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, trovano
applicazione con esclusivo riferimento alle richieste di attribuzione di
partita IVA effettuate a decorrere dalla predetta data.

Per quanto riguarda, poi, l’arco
temporale cui occorre fare riferimento per stabilire se sussiste o meno l’obbligo di prestazione della garanzia, si evidenzia
che lo stesso deve essere individuato nel triennio successivo alla data in cui
è stato attribuito il numero di partita Iva.

Al riguardo, i nuovi modelli
anagrafici contengono nell’ambito del Quadro B una specifica casella riservata
ai contribuenti tenuti ad assolvere l’adempimento in esame. Si precisa che la
casella deve essere barrata in sede di presentazione della dichiarazione di
inizio attività dai contribuenti che, già in quel momento, prevedono di
effettuare, anche in via occasionale, acquisti intracomunitari aventi ad
oggetto i beni individuati dall’articolo 60-bis ovvero in sede di presentazione
di una dichiarazione di variazione dati dai contribuenti, titolari di partita
Iva rilasciata a partire dal 1° novembre 2006, che nel corso del triennio
successivo intendono effettuare i predetti acquisti.

4.2 Durata
e copertura della garanzia

La durata della fideiussione
bancaria o della polizza fideiussoria, da presentare all’ufficio competente, è
di tre anni dalla data di rilascio della garanzia stessa.

L’importo da garantire è
costituito dal volume d’affari che il contribuente ritiene di realizzare
nell’anno d’imposta in cui prevede di effettuare la particolare tipologia di
acquisti in argomento. Ad esempio, nell’ipotesi di un soggetto che presenta la
dichiarazione di inizio attività il 15 maggio 2007 e che in data 3 gennaio 2008
comunica, in sede di variazione dati, l’intenzione di effettuare acquisti
intracomunitari di personal computer, la garanzia avrà ad oggetto gli anni
2008, 2009 e 2010 e l’importo da garantire sarà costituito dal volume d’affari
Iva che il soggetto ritiene di conseguire nell’anno d’imposta
2008.

Si ricorda che in ogni caso, per
espressa previsione normativa, la garanzia deve essere prestata per un importo
non inferiore a 50.000 euro.