Locazioni

Tuesday 20 May 2008

Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Risoluzione 200/E Roma, 16 maggio 2008 – OGGETTO: IRPEF – Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR –

Agenzia delle
entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Risoluzione 200/E
Roma, 16 maggio 2008 – OGGETTO: IRPEF – Quesiti fiscali: Detrazione per canoni
di locazione. Art. 16 TUIR –

Quesito

Il Caaf ALFA Srl chiede se la
detrazione per canoni di locazione, prevista in favore dei "… soggetti
titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale…", disciplinata dal comma 01 dell’art.
16 del TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 9, lettera a), Legge 24 dicembre 2007,
n. 244, possa essere fruita nelle seguenti ipotesi:

a) soggetto titolare di contratto
stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai
sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e automaticamente prorogato per gli
anni successivi;

b) soggetto titolare di contratto
stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai
sensi della Legge 8 agosto 1992, n. 359 e automaticamente prorogato per gli
anni successivi;

c) soggetto titolare di contratto
stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza
che nel predetto contratto le parti facciano alcun riferimento alla legge
431/1998;

d) soggetto titolare di contratto
stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui le parti si
riferiscono a normative previgenti (Legge 392/1978
oppure Legge 359/1992).

Soluzione interpretativa
prospettata dall’istante

L’Istante ritiene che la
detrazione de qua possa essere fruita in tutte le ipotesi rappresentate e
precisamente: o in relazione ai casi sub a) e b), il contratto deve ritenersi
rinnovato ai sensi della Legge 431/1998 in virtù di quanto disposto dal comma 6
dell’art. 2 della medesima legge;

o in
relazione ai casi sub c) e d), il mancato richiamo alla Legge 431/1998 ovvero
il richiamo alla normativa previgente non esclude che il contratto, concluso in
vigenza della Legge 431/1998, sia

comunque
da essa disciplinato.

Parere della Direzione

La Legge 24 dicembre 2007, n.
244 [Legge Finanziaria per il 2008] con l’inserimento, nell’art. 16 del TUIR,
del comma 01, ha
previsto la detrazione dei canoni di locazione in favore dei "…soggetti
titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione
principale, stipulati o rinnovati ai sensidella Legge 9 dicembre 1998, n.
431.".

Più precisamente, il comma 9
della predetta Legge riconosce, sempre all’art. 16 del TUIR "… una
detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito
complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito
complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.".

Il legislatore, pertanto, ha
voluto estendere il beneficio, prima previsto per i soli inquilini titolari di
contratti di locazione c.d. "convenzionati", ossia basati su accordi
definiti in sede locale (comma 1), anche ai titolari degli altri contratti di
locazione stipulati ai sensi della L. 431/1998, riconoscendo, però, a questi
ultimi una detrazione in misura minore.

Per completezza, si precisa che lo stesso articolo 16 del TUIR riconosce, per i primi tre
anni, la detrazione per canoni di locazione anche ad altre due categorie di
contribuenti. Infatti, il comma 1-bis del più volte
citato art. 16, prevede "Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o
trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro …. spetta
una detrazione …pari a :

a) euro 991,60, se il reddito
complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 495,80, se il reddito
complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.".

Inoltre, il comma 1-ter estende
il beneficio previsto dal comma 1-bis, lettera a) dell’art. 16, anche ai
giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni che, con il ricorrere di
determinati presupposti, stipulano un contratto di locazione ai sensi della
Legge 431/1998.

Con l’introduzione dei commi
1-quater e 1-quinquies nell’art. 16 del TUIR, sempre ad opera
dell’art. 9, lett. d), della Legge Finanziaria per il 2008, il legislatore ha
voluto disciplinare e armonizzare la fruizione delle detrazioni previste,
disponendo che esse:

o non
sono tra loro cumulabili; è riconosciuto al contribuente il diritto di fruire,
a sua scelta, della detrazione più favorevole;

o sono
rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è
adibita ad abitazione principale, intendendo per tale quella nella quale il
soggetto titolare del contratto di

locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Il successivo comma 1-sexies,
inserito dalla Legge Finanziaria per il 2008 nell’art. 16, inoltre, stabilisce
che, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta
lorda, diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, al
contribuente compete una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella suddetta imposta.

Sulla base del quadro normativo
illustrato si ritiene che, per le prime due ipotesi prospettate, e precisamente
quelle relative ai punti sub a) e b), possa essere condivisa la tesi proposta dal Caaf, dal momento che è lo stesso comma 6
dell’art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, a sancire che "I
contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della
presente legge che

si
rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente
articolo.".

In relazione, invece, alle altre
due fattispecie, si osserva che, in tema di interpretazione dei contratti, l’art.
1362 del c.c. prevede che "…si deve indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per
determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro
comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
contratto.".

Ne consegue che il contratto di
locazione, stipulato in vigenza della Legge 431/1998, sarà comunque da
considerarsi disciplinato da quest’ultima, anche se le relative disposizioni
non sono espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il contenuto
del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non
può mai essere contra legem.

Naturalmente dovrà essere
valutata, volta per volta, a quale delle ipotesi disciplinate dall’art. 16 del
TUIR il contratto di locazione si riferisce e, conseguentemente, la misura
della detrazione spettante.

Per quanto concerne, in
particolare, l’ipotesi in cui nel contratto di locazione si faccia riferimento
a disposizioni legislative previgenti al momento della stipula, occorre
considerare che l’art. 14 della Legge 431/1998 espressamente sancisce
l’abrogazione de "…l’articolo 11 del decreto-legge 11

luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359,.." nonché degli "…articoli 1, 3, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 75, 76, 77, 78,79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.".

Ciò premesso, tenuto conto del
fatto che, come sopra ricordato, il contenuto del contratto non può mai
concretizzare una violazione delle norme vigenti, si ritiene che anche in tale
ipotesi il contratto debba essere ricondotto alla fattispecie
disciplinata dalla legge 431 del 1998 e, conseguentemente, all’inquilino
competa la detrazione collegata al pagamento dei canoni.