Tributario e Fiscale

Friday 28 March 2008

Agenzia delle Entrate – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Circolare del 26/03/2008 n. 27 – Cinque per mille per l’anno 2008. Articolo 3, comma 5 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Agenzia delle Entrate – DIREZIONE
CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Circolare del
26/03/2008 n. 27 – Cinque per mille per l’anno 2008. Articolo 3, comma 5 e
seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il beneficio del cinque per mille
– che si sostanzia nella facoltà riconosciuta al contribuente di destinare una
quota (pari al cinque per mille) dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dallo stesso dovuta, a sostegno di talune particolari categorie di
soggetti operanti in settori di attività di particolare rilievo sociale – è
stato confermato, per l’anno finanziario 2008, dall’articolo 3, comma 5 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il citato
comma 5 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è stato modificato
dall’art. 45 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il comma 5 in argomento, nella
formulazione attualmente vigente, come risulta dalle modifiche apportate dall’art.
45 del citato decreto-legge n.

248 del 2007, dispone che
"Per l’anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque
per mille dell’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per redditi
prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, è destinata, nel
limite dell’importo di cui al comma 8, in base alla scelta del
contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che
senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, nonchè delle fondazioni nazionali di carattere culturale;

b) finanziamento agli enti della
ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento agli enti della
ricerca sanitaria c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di
legge".

La disposizione in esame
specifica, in primo luogo, che la quota dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche che il contribuente destina ad una delle finalità indicate dallo stesso
comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 è pari al cinque per mille
dell’"imposta netta, diminuita

del
credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti
d’imposta spettanti".

Pertanto, l’importo destinato ad
una delle finalità indicate dalla norma in esame è pari al cinque per mille
dell’imposta effettivamente versata dal contribuente. Lo
stesso comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 individua, alle
lettere a), b) e c) e c-bis), le categorie di soggetti che i contribuenti
possono indicare quali beneficiari della quota del cinque per mille dell’IRPEF.

Le novità introdotte dal comma 5
dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007, nel testo riformulato dall’articolo 45
del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31 rispetto alla disciplina del cinque per mille relativa al
periodo d’imposta

2007 (art. 1,
comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel testo precedente
alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 248 del 2007), sono le seguenti:

1) previsione di ulteriori
requisiti per l’ammissione al beneficio del cinque per mille delle associazioni
riconosciute operanti nei settori delle ONLUS;

2) inserimento tra i soggetti
destinatari del beneficio delle fondazioni nazionali di carattere culturale;

3) inserimento tra i soggetti
beneficiari del cinque per mille delle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi del CONI.

1) Associazioni riconosciute
destinatarie del 5 per mille.

La lettera a)
del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 prevede che le
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 – e cioè nei settori di
attività propri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) –
per poter beneficiare della quota del cinque per mille, devono possedere i
seguenti requisiti:

a) essere "senza scopo di
lucro";

b) operare nei settori di cui al citato art. 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 460 del 1997 "in via esclusiva o prevalente".

In merito all’assenza dello scopo
di lucro, si fa presente che lo stesso si ritiene soddisfatto in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto
costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione.
Si ritiene, peraltro, che detta previsione debba essere esplicitata anche
attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell’atto costitutivo
o nello statuto, prevedano:

– l’obbligo di destinare gli
utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente;

– il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione;

– l’obbligo di devolvere il
patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

In merito al requisito sub b), si
fa presente che anche tale requisito appare soddisfatto in
presenza di una espressa previsione, nell’atto costitutivo o nello
statuto, dell’esercizio delle attività di cui all’art.

10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, "in via esclusiva o
prevalente".

I predetti requisiti, oltre che
risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati. Si ricorda che i settori di attività di
cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 460 del 1997 che, ricorrendone gli altri presupposti, danno
titolo alle associazioni di concorrere al riparto del 5 per mille, sono i
seguenti:

1) assistenza sociale e
socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e
valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (vedasi ora decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, recante
il "Codice dei beni culturali e del paesaggio");

8) tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e
dell’arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di
particolare interesse sociale svolta in ambiti e secondo
modalità definite con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2003, n. 135.

2) Fondazioni nazionali di
carattere culturale.

Il comma 5, lettera a), come
modificato dal citato art. 45 del decreto-legge n. 248 del 2007, prevede tra i
beneficiari della quota del cinque per mille per l’anno 2008 le
"fondazioni nazionali di carattere

culturale".

La disposizione in esame
individua i seguenti elementi qualificanti gli enti in argomento:

– la forma giuridica;

– il carattere nazionale
dell’ente;

– il settore dell’attività
istituzionale in cui l’ente opera (le fondazioni devono avere carattere
culturale).

Il carattere nazionale delle
fondazioni implica che detti enti debbano avere finalità statutarie che non si
esauriscono in uno o più ambiti locali ma si estendono all’intero territorio
nazionale. A tal fine, è altresì necessario che le fondazioni nazionali abbiano
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione
nei registri prefettizi ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ("Regolamento recante norme per la

semplificazione
dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto"). Non
è sufficiente, al riguardo, l’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche istituito presso le Regioni ai sensi dell’articolo 7
del citato dPR n. 361 del 2000, riservata esclusivamente agli enti "le cui
finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione.". Per
quanto concerne il carattere culturale dei predetti enti si precisa che essi
devono operare nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le
attività culturali.

Ciò premesso, si fa presente,
altresì, che l’articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge n. 248 del 2007
stabilisce che "alla lettera a) del comma 1234 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè delle fondazioni nazionali di carattere
culturale"". L’art. 45, comma 1-bis, in argomento inserisce, in
sostanza, le fondazioni nazionali di carattere culturale tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 1234, lettera a), della legge n. 296 del
2006, relativo all’individuazione dei soggetti beneficiari del cinque per mille
per l’anno 2007.

Ciò comporta che le fondazioni
nazionali di carattere culturale rientrano tra i soggetti beneficiari del
cinque per mille anche per l’anno finanziario 2007.

3) Associazioni sportive
dilettantistiche.

L’art. 45 del decreto-legge n.
248 del 2007 inserisce al comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007, la
lettera c-bis), la quale prevede la destinazione del cinque per mille per
l’anno 2008 a
sostegno delle "associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai
fini sportivi dal CONI a norma di legge". In
forza della disposizione recata dalla lettera c-bis) del comma 5 in argomento, le
associazioni sportive dilettantistiche possono rientrare tra i soggetti
destinatari della quota del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno 2008, a condizione che esse
abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI secondo le leggi di disciplina del settore.
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità delle associazioni sportive
dilettantistiche al riparto della quota del cinque per mille per l’anno 2008,
non occorre il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR n.
361 del 2000, ma è sufficiente il riconoscimento rilasciato ai fini sportivi dal CONI in base all’art. 7 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
Si ricorda che in relazione al cinque per mille relativo agli anni 2006 e 2007 l’articolo 20 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge
29 novembre 2007, n. 222 ha
stabilito che "A modifica dell’articolo 1, comma 337, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e dell’articolo 1, comma 1234 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille
IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del

riconoscimento
ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge". Pertanto, in forza
dell’anzidetto articolo 20 del decreto-legge n. 159 del 2007, le associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento rilasciato ai fini
sportivi dal CONI possono beneficiare del

cinque
per mille anche per gli anni 2006 e 2007.

Obbligo di rendicontazione. (Articolo 3, comma 6, della legge n. 244 del 2007).

Il comma 6 dell’art. 3 della
legge n. 244 del 2007 prevede che "I soggetti di cui al comma 5 ammessi al
riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale
risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite". La
disposizione in argomento, al fine di consentire il controllo del corretto
impiego delle quote del cinque per mille da parte dei soggetti percettori,
introduce a carico di tutti i soggetti beneficiari indicati dal comma 5 dello
stesso art. 3, l’onere
di redigere, nel termine di un anno a partire dal momento di percezione della
quota del cinque per mille ad essi destinata, uno
specifico rendiconto, separato e distinto da quelli eventualmente redatti ad
altri fini, che consenta di verificare, in modo chiaro e trasparente, anche
attraverso una apposita relazione illustrativa, con quali modalità le somme
ricevute siano state impiegate e quale sia stata la destinazione data alle
stesse.

Disposizioni attuative. (Articolo 3, commi 7 e 8, della legge n. 244 del 2007).

Il comma 7 dell’art. 3 in esame stabilisce che
"Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà
sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro

dell’economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti
ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonchè le
modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del
comma 6".

La disposizione in argomento
rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei Ministri la disciplina della procedura di individuazione dei soggetti
beneficiari e di quella relativa alle modalità di richiesta e di riparto della
quota del cinque per mille. La stessa disposizione, inoltre, facendo
riferimento all’onere di rendicontazione delle somme ricevute introdotto, a
carico dei soggetti beneficiari, dal precedente comma 6, demanda allo stesso
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina delle modalità
e dei termini per il recupero delle somme non rendicontate. Modalità di
iscrizione negli elenchi dei beneficiari del cinque per

mille. In relazione a ciascuna
delle quattro categorie di enti beneficiari individuate dal
comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 sarà redatto uno
specifico elenco.

L’elenco dei soggetti di cui alla
lettera a) del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 (ONLUS,
associazioni di promozione sociale, associazioni riconosciute senza scopo di
lucro operanti in via esclusiva o prevalente nei settori di attività di cui
all’art. 10, comma 1, lettera a)

del
decreto legislativo n. 460 del 1997, fondazioni nazionali di carattere
culturale) sarà curato – come per il passato – dall’Agenzia delle Entrate e
sarà formato sulla base delle domande di iscrizione trasmesse alla stessa
Agenzia. In particolare, detti soggetti possono iscriversi, entro il 31 marzo
2008, nell’elenco gestito dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi
telematici (Fisconline o Entratel) o ricorrendo agli intermediari autorizzati.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa
da quella telematica. Sul sito internet www.gov.it sono
disponibili il nuovo modello di iscrizione, le istruzioni e il software per la
compilazione. Devono compilare e inviare la domanda di iscrizione per il 2008,
utilizzando le nuove procedure, anche le organizzazioni già presenti negli
elenchi degli anni precedenti. L’elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del
comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 verrà
pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 7 aprile 2008. Qualora emergano errori
di iscrizione nell’elenco in argomento, il legale rappresentante dell’ente
interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato –
alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale
dell’ente. Le richieste di correzione possono essere fatte valere entro il 14
aprile 2008. Una volta verificati gli eventuali
errori, l’Agenzia provvederà a pubblicare, entro il 18 aprile successivo, una
nuova versione aggiornata dell’elenco. I legali rappresentanti degli enti di
cui alla citata lettera a) iscritti in elenco dovranno, entro il 30 giugno
2008, spedire a mezzo

raccomandata
con avviso di ricevimento alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito
si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto
all’iscrizione. A tal fine dovranno utilizzare l’apposito

modulo,
scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal DPCM che
verrà emanato ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007.
Alla dichiarazione deve essere allegata, come previsto dall’art. 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. Il mancato rispetto del termine sopraindicato ed
il mancato invio del documento costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Per gli enti di cui alla lettera b) del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244
del 2007 (enti della ricerca scientifica e dell’università) il Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica predisporrà l’elenco di tali enti
sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno
pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e
dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per
coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito
internet del Ministero dell’Università e della ricerca www.miur.it.

Per gli enti di cui alle lettere
c) (enti della ricerca sanitaria) e c-bis) (associazioni sportive riconosciute
ai fini sportivi dal CONI) del comma 5 dell’art. 3
della legge n. 244 del 2007, saranno il Ministero della salute ed il CONI a
curare la predisposizione dei rispettivi elenchi e la

trasmissione
degli stessi in via telematica all’Agenzia. Anche gli elenchi dei soggetti di
cui alle lettere b), c) e c-bis) del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 244 del
2007 verranno pubblicati sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate il 7 aprile 2008.