Tributario e Fiscale
Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE N.7/E – Roma, 28 gennaio 2008 OGGETTO: Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l’ anno 2008 – Ulteriori chiarimenti.
Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE
N.7/E – Roma, 28 gennaio 2008 OGGETTO: Regime fiscale
semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l’anno 2008 – Ulteriori chiarimenti.
1) PREMESSA
Dal 1° gennaio 2008 i
contribuenti in possesso dei requisiti indicati all’articolo 1, comma 96, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008) hanno la
possibilità di avvalersi del nuovo regime riservato ai contribuenti minimi di
cui ai commi da 96 a
117 del richiamato articolo 1.
Al fine di consentire l’immediata
attuazione del nuovo regime, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime
indicazioni operative con la circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E, anticipando
alcuni contenuti del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle
finanze 2 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 gennaio 2008,
n. 9.
Con la presente circolare vengono forniti, sotto forma di risposta a numerosi quesiti
formulati dalle associazioni di categoria, ulteriori chiarimenti in merito al
regime dei contribuenti minimi.
Nel prosieguo della presente
circolare, per semplicità, si farà riferimento ai commi dell’articolo 1 della
legge finanziaria 2008 senza ulteriore specificazione.
2) REQUISITI DI
AMMISSIONE/PERMANENZA NEL REGIME
2.1 Contemporaneo svolgimento di
attività escluse e non dal regime dei minimi
a) Quesito
Ai sensi del comma 99 non possono
applicare il regime dei contribuenti minimi coloro che si avvalgono dei regimi
speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; tali regimi sono stati
elencati nel paragrafo 2.2 della circolare n. 73/E del
2007. Si chiede, dunque, di sapere se l’esercizio di una delle attività escluse
dal regime dei contribuenti minimi comporta che il contribuente non potrà
avvalersi di tale regime anche per eventuali altre attività di impresa o di
lavoro autonomo
esercitate.
Risposta
L’esercizio di una delle attività
escluse, perché soggette ad un regime speciale ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, comporta che il contribuente non potrà avvalersi del regime dei
minimi neppure per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo
eventualmente esercitate. In altri termini, l’esercizio di un’attività soggetta
a regime speciale IVA, espressiva ai fini IRPEF di un reddito d’impresa,
impedisce di avvalersi del regime dei minimi, non solo per il trattamento di
tale attività, ma anche per le ulteriori attività di impresa, arte o
professione. A titolo esemplificativo, l’esercente una rivendita di tabacchi –
soggetta al regime speciale IVA di cui all’articolo 74,
primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 – non potrà avvalersi del regime dei
minimi per la stessa attività di rivendita tabacchi né per la connessa gestione
del bar, a nulla rilevando che l’ammontare complessivo dei corrispettivi,
riferito ad entrambe le attività, non superi i 30.000 euro.
2.2 Produttori agricoli
a) Quesito
I soggetti che applicano i regimi
speciali per i produttori agricoli e per le attività agricole connesse ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, previsti rispettivamente dagli articoli 34 e
34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora le attività agricole svolte
rientrano nei limiti previsti dall’articolo 32 del testo unico delle imposte
sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ai fini IRPEF sono titolari di redditi fondiari e non di redditi
d’impresa.
Non essendo, dunque, titolari di
reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sul reddito,
possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi per le altre attività di
impresa, arte o professione esercitate?
Risposta
In considerazione della ratio
sottesa all’introduzione del nuovo regime, che è quella di agevolare, sia sotto
l’aspetto degli adempimenti che sotto quello del carico fiscale, contribuenti
che esercitano attività economicamente marginali, si ritiene che i produttori
agricoli, qualora esercitino l’attività nei limiti del menzionato articolo 32
del TUIR, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui agli
articoli 34 e 34-bis, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con
riguardo alle altre attività di impresa arte e professioni eventualmente
svolte. Nella menzionata ipotesi, i contribuenti assolvono
agli adempimenti IVA previsti per i produttori agricoli secondo le
disposizioni contenute negli articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e,
ai fini IRPEF, sono tenuti a dichiarare il reddito fondiario mentre,
relativamente alla ulteriore attività di impresa o di
lavoro
autonomo, potranno avvalersi del regime dei contribuenti minimi e assolvere ai
relativi adempimenti analiticamente descritti nella circolare n. 73/E del 2007.
Ad esempio, il soggetto che, in aggiunta all’attività agricola assoggettata al
regime di cui all’articolo 34, eserciti anche attività
di riparazione autoveicoli, potrà avvalersi relativamente a quest’ultima del
regime dei contribuenti minimi, qualora ne ricorrano i presupposti. In nessun
caso l’attività agricola, sia essa espressiva di reddito fondiario o di reddito
d’impresa, potrà rientrare nel regime dei contribuenti minimi qualora
sia
assoggettata al regime speciale di cui ai più volte citati articoli 34 e
34-bis. Resta inteso che le limitazioni conseguenti all’applicazione del regime
speciale IVA non operano nell’eventualità che l’attività agricola venga trattata, ai fini IVA, secondo le disposizioni proprie
del regime ordinario e non ai sensi degli articoli 34 e 34-bis. In tal caso il
contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare
( salvo opzione) il regime dei contribuenti minimi per le altre attività di
impresa eventualmente esercitate e per la restante attività agricola che ai
fini dell’imposta sul reddito esprima reddito d’impresa compresa quella alla
quale si applicano le disposizioni dell’articolo 56 bis del TUIR. Si precisa,
inoltre, che anche l’attività di agriturismo disciplinata dall’articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991 può essere attratta al
regime dei minimi qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’Iva nei
modi ordinari. In ogni caso l’insieme delle attività assoggettate al regime dei
contribuenti minimi dovrà essere valutata unitariamente ai fini della
valutazione dei requisiti di accesso previsti al comma 96.
2.3
Applicazione regimi speciali
a) Quesito
Ai fini del comma 99 si chiede
conferma che le fattispecie di esclusione dal regime dei contribuenti minimi
devono essere verificate in relazione all’anno di
applicazione del regime. Ad esempio, la condizione relativa alla mancata
applicazione di regimi speciali ai fini IVA per un soggetto che entra nel
regime dei contribuenti minimi nel corso del 2008 va verificata in relazione al
citato
anno e
non, anche, al 2007.
Risposta
L’esistenza delle cause di
esclusione dal regime, previste dal comma 99, devono
essere verificate in relazione al periodo d’imposta in cui s’intende operare
come contribuente minimo. Conseguentemente, l’aver applicato nell’anno 2007 un
regime speciale IVA non è di ostacolo ad avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio
2008, del regime dei contribuenti minimi sempre che per l’anno solare 2008 il
contribuente legittimamente non applica alcun regime speciale IVA (cfr. paragrafo 2.2 della circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007).
2.4
Partecipazione in società di persone o srl trasparenti
a) Quesito
Per espressa previsione normativa
sono esclusi dal regime coloro che partecipano, "contestualmente", a
società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o a società a
responsabilità limitata trasparenti di cui all’articolo 116 del TUIR (cfr
articolo 1, comma 99, lett. a) della legge n. 244/2007). Il riferimento alla
contestualità per la verifica della causa ostativa
dovrebbe
impedire di accedere al regime a coloro che detengono partecipazioni in
costanza di applicazione del regime. Pertanto, si ritiene possibile accedere al
regime nelle ipotesi in cui la partecipazione sia stata
ceduta prima del 31 dicembre 2007.
Risposta
I requisiti per accedere al
regime dei contribuenti minimi devono essere posseduti alla data del 1° gennaio
2008 e, pertanto, si ritiene di condividere la soluzione prospettata.
2.5 Limite
dei 30.000 euro
a) Quesito
Per la verifica del limite dei
30.000 euro di ricavi si deve tener conto dei ricavi fatturati nel 2008 di
competenza del 2007?
Risposta
Per accedere al regime dei
contribuenti minimi, i soggetti interessati devono aver conseguito nell’anno
solare precedente ricavi in misura non superiore a 30.000 euro. A tal fine,
rilevano i ricavi di competenza dell’anno solare 2007, calcolati secondo le
disposizioni proprie del regime ordinario di determinazione del reddito
d’impresa anche se eventualmente incassati nel corso dell’anno successivo.
2.6 Associato
in partecipazione
a) Quesito
Chi si avvale di un associato in
partecipazione di solo lavoro, al quale non siano stati distribuiti utili in
quanto nel 2007 l’attività ha chiuso in perdita, può accedere al regime dei
contribuenti minimi? Ugualmente, può avvalersi del medesimo regime in presenza di associati in partecipazione che non apportano
solo lavoro?
Risposta
Il comma 96, lettera a), n. 3),
esclude dal regime dei contribuenti minimi coloro che nell’anno solare
precedente hanno "…erogato somme sotto forma di utili da partecipazione
agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c),"
del TUIR, ossia agli associati il cui apporto è costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro. Per converso, si ritiene che la citata causa di
esclusione prevista dal comma 96, lettera a), n. 3), non trova applicazione sia
con riferimento al caso in cui l’associato abbia effettuato nell’associazione
un apporto che non sia di esclusivo lavoro, sia quando allo stesso non siano
stati distribuiti utili in quanto l’esercizio si sia chiuso con una perdita.
2.7 Operazioni straordinarie
a) Quesito
Nel caso di operazioni
straordinarie (ad esempio, donazione dell’azienda al figlio con continuità
dell’attività da parte di quest’ultimo) a verifica delle condizioni di accesso
va effettuata avendo riguardo anche alla situazione del dante causa? Ad esempio,
azienda donata nel 2006: per il limite dei 15.000 euro di beni strumentali
occorre tener conto anche degli acquisti posti in essere dal donante nel 2005 e
parte del 2006?
Risposta
Nell’ipotesi di donazione
d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime di continuità dei valori
fiscali ai sensi dell’articolo 58 del TUIR, il donatario continua a svolgere
senza soluzione di continuità la stessa attività del donante. Si è dell’avviso,
pertanto, che ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, rilevino gli acquisti effettuati dal donante nel triennio
precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.
2.8 Beni strumentali
a) Quesito
L’agente di commercio che ha
dedotto l’80% del costo sostenuto per beni strumentali, ai fini della verifica
delle condizioni di accesso considera l’importo corrispondente all’80%?
Risposta
Come chiarito con la circolare n.
73/E del 2007, paragrafo 2.1, "per esigenze di semplificazione rilevanti
anche ai fini del controllo, si ritiene che i beni strumentali solo in parte
utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano
un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi". Si ribadisce,
dunque, che ai fini della verifica dei requisiti di accesso al
regime i
beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50 per cento del costo
sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità
contenute nel TUIR. Al riguardo è opportuno precisare che si presumono comunque
ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio
autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia).
b) Quesito
Nel caso di beni a deducibilità
limitata fiscale (auto 40% e o 80% e telefoni 80%) ai fini del limite dei
15.000 euro va assunto il valore civilistico e/o fiscale?
Risposta
Si conferma in
questa sede quanto precisato nella circolare n. 73/E e ribadito nella
risposta al precedente quesito, e cioè che i beni strumentali ad uso promiscuo
(autovetture e telefonini) rileveranno ai fini della determinazione del valore
complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro) in misura pari al
50 per cento dei relativi corrispettivi, al netto dell’eventuale Iva
indetraibile.
c) Quesito
Nel caso di bene strumentale
acquisito mediante un contratto di locazione finanziaria l’importo massimo di
euro 15.000 va individuato in base al costo sostenuto dal concedente?
Risposta
L’articolo 1, comma
97, della finanziaria 2008, stabilisce che ai fini della determinazione
del limite del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000
euro) le operazioni si considerano effettuate sulla base dei criteri previsti
ai fini IVA dall’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, che con
riferimento
alle prestazioni di servizi fa riferimento al pagamento del corrispettivo.
Pertanto, in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di
leasing, concorrerà l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio
solare precedente.
d) Quesito
La durata del contratto di
leasing deve osservare le condizioni minime di durata previste dalla normativa
?
Risposta
Si ritiene che sia possibile
dedurre i canoni di leasing corrisposti nei periodi di imposta in cui il
contribuente è assoggettato al regime dei minimi a prescindere dalla durata del
contratto in quanto non trovano applicazione in tale regime le regole del TUIR
che non siano espressamente richiamate dalla disciplina speciale o dal
regolamento di attuazione.
e) Quesito
Nel limite dei 15.000 euro per i
beni strumentali dobbiamo considerare anche i canoni di locazione o noleggio
dell’immobile strumentale utilizzato nell’esercizio dell’attività?
Risposta
Ai fini dell’applicazione del
nuovo regime si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti
attività d’impresa, arti o professioni che, tra l’altro, "nel triennio
solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali anche
mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare
complessivo superiore a 15.000 euro". Dal tenore letterale
della
disposizione si evince che, ai fini della determinazione del valore del bene
strumentale, rilevano anche i canoni di locazione o noleggio corrisposti
eventualmente anche a soggetti non titolari di partita Iva dal contribuente per
acquisire la disponibilità del bene medesimo.
f) Quesito
L’ammontare degli acquisti di
beni strumentali nel triennio precedente deve essere conteggiato al netto delle
vendite dello stesso periodo? Esempio: nel 2006 ho acquistato per 11.000 e
venduto per 10.000. Beni strumentali al 31 dicembre 2006 per 1.000. Nel corso
del 2007 ho acquistato altri
beni per
7.000. Sono comunque escluso? La "ratio" della norma, in realtà,
potrebbe essere quella di includere nel nuovo regime chi, in un qualsiasi
giorno del triennio considerato, non abbia mai
posseduto
"contemporaneamente" beni per più di 15.000 euro (ossia sommando
algebricamente acquisti e vendite giorno per giorno non abbia mai – in nessun
momento – superato tale limite).
Risposta
Ai fini dell’applicazione del
nuovo regime si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti
attività d’impresa, arti o professioni che, tra l’altro, "nel triennio
solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali (…) per un
ammontare complessivo superiore a 15.000 euro". Al riguardo, si precisa
che il valore dei beni strumentali cui fare riferimento è costituito
dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto dei beni medesimi. A tal
fine non rileva, pertanto, l’eventuale cessione del bene strumentale.
g) Quesito
I beni ricevuti in comodato d’uso
gratuito vanno valutati al valore normale? Se tale contratto ha ad oggetto
un’autovettura, si potrebbe indicare un "valore convenuto"?
Risposta
I beni utilizzati dal
contribuente minimo in comodato d’uso gratuito non possono considerarsi beni
strumentali per la cui acquisizione sia dovuto un
corrispettivo ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 richiamato
espressamente dal comma 97. Gli stessi non rilevano, pertanto, ai fini della
determinazione
del valore complessivo dei beni strumentali.
h) Quesito
Ai fini del limite dei 15.000
euro per i beni strumentali rileva l’eventuale prezzo corrisposto per
l’avviamento?
Risposta
Il comma 96
della finanziaria 2008, stabilisce che una delle condizioni per
rientrare nel regime dei contribuenti minimi consiste nel non aver effettuato
nel triennio solare precedente acquisti di beni strumentali per un ammontare
complessivo superiore a 15.000 euro. Il riferimento contenuto nella norma alla
nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione induce a
ritenere che non debbano essere presi in considerazione taluni costi riferibili
ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri
elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si
caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività
d’impresa o di lavoro autonomo.
i) Quesito
Come vanno trattati gli acquisti
provenienti dalle c.d. Strutture polifunzionali? Si tratta di strutture che
offrono, oltre all’affitto di un locale dove esercitare la professione, tutta
una serie di altri servizi, quali quelli di segreteria, che talvolta vengono fatturati sotto una sola voce unitaria. Non è
agevole, infatti, separare in concreto il canone di affitto, rilevante ai fini
dell’ingresso/permanenza nel regime, dai costi degli altri servizi.
Risposta
Al fine della verifica dei
requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi i soggetti che si
avvalgono di strutture polifunzionali dovranno discernere, secondo
criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di
beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo
svolgimento dell’attività. Il criterio oggettivo determinate è la
qualificazione delle prestazioni
effettuata
dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un
corrispettivo unico al fine della verifica del requisito previsto dal comma 96,
lettera b), occorrerà considerare l’intero costo sostenuto nel triennio
precedente. Diversamente rileverà il solo costo sostenuto a titolo di locazione
o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione.
l) Quesito
Nel caso in cui più
professionisti si dividano un unico appartamento, ma
il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno
solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, come
va misurato il parametro del valore dei beni strumentali, che, riferito al
triennio precedente, non deve essere superiore a 15.000 euro?
Risposta
Al fine di verificare il rispetto
del requisito di cui al comma 96, lettera b), occorre
far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun
soggetto. Nella fattispecie descritta nella domanda, dunque, per il
professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileverà il
canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai
professionisti subconduttori.
Per i subconduttori, rileverà la
quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi.
m) Quesito
Si chiede se, nel caso di
passaggio al regime dei minimi, l’Iva relativa ai beni
strumentali di costo unitario non superiore ad un milione di lire (516,46
euro), e a quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle
imposte sul reddito è superiore al 25 per cento, non ancora entrati in
funzione, deve essere oggetto di rettifica ai sensi dell’articolo 19-bis2 del
DPR n. 633/72.
Risposta
Il comma 5 dell’articolo 19-bis2
del dPR n. 633 del 1972 dispone che "ai fini del
presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario
non superiore ad un milione di lire (516,46 euro) né quelli il cui coefficiente
di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25
per cento". Tuttavia il comma 3 del citato articolo 19-bis2 dispone che
"…la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora
ceduti o non ancora utilizzati…". Tale regola si applica non solo ai beni
merce ma a tutti i beni e servizi che ai sensi del citato articolo non sono
considerati strumentali. Si ritiene, pertanto, che la rettifica dell’Iva vada
eseguita anche con riferimento ai beni strumentali di importo inferiore a
516,46 euro e ai beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini
delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento non ancora entrati in
funzione al momento del passaggio al regime dei contribuenti minimi, ossia per
i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative
quote di ammortamento.
2.9 Attività iniziate da meno di
3 anni
a) Quesito
Il limite dei 15.000 di beni
strumentali va verificato avendo riguardo solo agli acquisti effettuati negli
anni in cui l’impresa è stata in attività senza effettuare nessun ragguaglio?
Si ripropone la medesima questione in relazione ad imprese iniziate nel corso
del 2007 per quanto concerne l’eventuale ragguaglio dei ricavi maturati in tali
periodi.
Risposta
Il limite
previsto dal comma 96, lettera b), (non aver effettuato acquisti di beni
strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro), va riferito
all’intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno.
All’importo di 15.000 euro
occorre far riferimento, pertanto, anche nell’eventualità che l’attività sia iniziata da meno di tre anni. Allo stesso modo, un
contribuente che inizia l’attività il 1° aprile 2008 ed effettua in data 5
luglio 2008 acquisti di beni strumentali per un importo di 10.000 euro potrà
permanere nel regime, a condizione che gli acquisti di beni strumentali
effettuati successivamente e fino al 31 dicembre 2010 non eccedano la residua
quota di 5.000 euro. Diversamente, con riguardo ai ricavi il comma 96, lettera
a) n. 1, prevede espressamente che gli stessi siano ragguagliati all’anno.
2.10 Ricavi di competenza 2007
percepiti e fatturati nel 2008
a) Quesito
Alcuni agenti di commercio hanno
conseguito ricavi nel corso dell’anno 2007 relativi a fatture emesse e
registrate per un ammontare prossimo ai 30.000 euro. Se a questi ricavi vengono aggiunte anche le provvigioni maturate per
competenza, ma non ancora fatturate, risulta superato il tetto dei 30.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite occorre in ogni caso considerare i ricavi per
competenza che saranno fatturati nel 2008? Le fatture andranno, in tal caso,
emesse in esenzione IVA?
Risposta
Gli agenti di commercio, ai fini
delle imposte sul reddito, sono titolari di reddito d’impresa che, in
applicazione del regime ordinario, si determina in base al principio di
competenza economica; ciò comporta che le provvigioni relative ad affari
conclusi nel corso del 2007 partecipano alla formazione del reddito imponibile
in relazione a tale periodo d’imposta. Per converso, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto le prestazioni di servizio effettuate dagli agenti di commercio
si considerano effettuate "all’atto del pagamento del corrispettivo"
(così dispone l’articolo 6, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972). Tale
differente criterio temporale di imputazione può comportare che – in base ai criteri
ordinari di determinazione del reddito – per alcune prestazioni gli
agenti
di commercio debbano far concorrere alla determinazione del reddito imponibile
corrispettivi per i quali non vi è stato ancora pagamento né emissione della
fattura. Ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al regime dei
contribuenti minimi occorre tener presente che il comma 96 fa riferimento ai
ricavi conseguiti nell’anno precedente. Pertanto, il limite di ricavi andrà
verificato anche con riferimento alle operazioni per le quali non vi è stata
manifestazione finanziaria,
ma che,
in virtù del principio di competenza, hanno già concorso alla formazione del
reddito imponibile. Una volta verificata la ricorrenza dei presupposti per
accedere al regime dei contribuenti minimi e l’assenza di fattispecie di
esclusione, il contribuente potrà avvalersi di detto regime e, dunque, emettere
le fatture nel corso dell’anno 2008 senza addebito d’imposta. E’ opportuno
precisare, inoltre, che i corrispettivi delle fatture relative a operazioni concluse
nel corso del 2007 hanno già concorso alla formazione del reddito d’impresa per
il periodo d’imposta 2007 e, dunque, in base alla regola
stabilita dal comma 112, non concorreranno nuovamente alla formazione
del reddito imponibile anche per l’anno 2008, da determinare secondo le regole
previste dal regime dei contribuenti minimi con il criterio di cassa.
2.11 Impresa familiare
a) Quesito
Il partecipante all’impresa
familiare che apre partita IVA con ricavi presunti inferiori a 30.000 euro può
applicare il regime dei contribuenti minimi? In tal senso sembrerebbe disporre
la normativa, che esclude dal regime solo i soci di società di persone e non
nomina le imprese familiari.
Risposta
Il comma 99 dispone che non sono
considerati contribuenti minimi "…gli esercenti attività
d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente
partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5" del
TUIR. I partecipanti all’impresa familiare che contemporaneamente svolgono
attività di impresa, arte o professione non sono pertanto esclusi dal regime
dei minimi per i redditi prodotti al di fuori dell’impresa familiare. Resta
inteso che il
collaboratore
familiare deve prestare la propria attività all’interno dell’impresa familiare
in modo continuativo e prevalente ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.
2.12 Esportazioni
a) Quesito
Le operazioni di cessione
all’esportazione di cui all’articolo 8 lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972
precludono la possibilità di aderire al regime dei contribuenti minimi? Si
chiede conferma.
Risposta
Ai fini dell’applicazione del
regime dei contribuenti minimi, il contribuente, tra l’altro, non deve aver
effettuato – nell’anno solare precedente – cessioni all’esportazione ovvero
operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui agli
articolo 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Così dispone espressamente il comma 96, lettera a), n. 2.
2.13 Prestazioni occasionali
a) Quesito
Ai fine
della verifica delle condizioni di accesso al regime dei contribuenti minimi le
prestazioni occasionali sono assimilate al lavoro dipendente?
Risposta
L’aver sostenuto spese per
prestazioni di natura occasionale non preclude l’accesso al regime dei
contribuenti minimi trattandosi di spese diverse da quelle per lavoro
dipendente o per rapporti di collaborazione indicati nel comma 96.
2.14 Altri quesiti
a) Quesito
L’ambulante, che continuando ad
esercitare l’attività, cede in affitto d’azienda alcuni altri posteggi può
accedere al regime dei contribuenti minimi?
Risposta
Sì. Ovviamente anche i canoni
d’affitto concorrono alla determinazione
del
limite dei 30.000 euro di ricavi.
b) Quesito
I lavoratori extracomunitari
esercenti attività d’impresa per alcuni mesi all’anno
si considerano residenti ai fini del nuovo regime? Dipende dalla durata della
permanenza in Italia? I giorni di permanenza devono essere conteggiati
indipendentemente dal fatto che siano consecutivi o meno?
Risposta
Per l’individuazione del concetto
di residenza ai fini dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi
occorre fare riferimento ai criteri generali enunciati all’articolo 2, comma 2,
del TUIR secondo cui "ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono
iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel
territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
3) ENTRATA NEL REGIME
3.1 Presentazione del modello di
dichiarazione senza indicazione dell’opzione per il regime dei minimi
a) Quesito
Per i soggetti che hanno
presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA a decorrere dal 1°
gennaio 2008 e che non hanno manifestato la scelta per il regime dei minimi, è
possibile porre in atto il comportamento concludente e comunicarla
successivamente? Trattandosi di regime naturale per i soggetti in possesso dei
requisiti, l’indicazione nel modello AA9 di un volume d’affari
presunto
inferiore alla soglia dovrebbe consentire l’ingresso anche se non è stata
barrata l’apposita casella contenuta nel modello di inizio attività.
Risposta
Il comma 98 prevede espressamente
che: "Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o
professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando,
nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99". Il tenore letterale
della norma non lascia dubbi in merito alla necessità per i contribuenti che
iniziano l’attività di comunicare il possesso dei requisiti per il regime dei
contribuenti minimi tramite il modello AA9. Al riguardo con la circolare n.
73/E del 2007 l’Agenzia ha chiarito che "Fino all’approvazione del nuovo
modello AA9 e delle relative procedure informatizzate che ne consentono
l’acquisizione e la gestione, e fino al rilascio delle nuove applicazioni, i
soggetti che iniziano l’attività e intendono aderire al regime dei contribuenti
minimi, dovranno utilizzare l’attuale modello AA9/8, barrando nel "quadro
B" la casella denominata "Contribuenti minori". Tale formalità,
assolta con la compilazione dei modelli AA9/8 presentati a partire dal 1°
gennaio 2008, consente di accedere immediatamente al regime in commento".
Tuttavia, si ritiene che qualora i contribuenti non abbiano provveduto a
barrare l’indicata casella del quadro B, pur volendo applicare fin dall’inizio
dell’attività il regime dei contribuenti minimi, potranno nei successivi trenta
giorni
rettificare l’originaria dichiarazione recandosi direttamente presso l’ufficio
competente. In ogni caso, ai fini della determinazione del regime applicabile
varrà il principio del comportamento concludente. Tuttavia, se il contribuente
non ha provveduto a comunicare l’opzione per il regime dei minimi con la
dichiarazione di inizio attività o con la successiva rettifica sarà
assoggettato alla sanzione prevista dall’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 471.
3.2 Emissione
della fattura con addebito dell’imposta
a) Quesito
In sede di prima applicazione i
contribuenti potrebbero aver emesso le fatture con indicazione dell’aliquota,
dell’ammontare dell’imposta e dell’imponibile, quindi senza l’annotazione che
trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100,
della legge finanziaria per il 2008" o altra annotazione idonea a rendere
edotto il destinatario dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi.
Poiché i contribuenti minimi non devono applicare l’imposta sul valore aggiunto
alle operazioni effettuate e di conseguenza non possono esercitare il diritto
di rivalsa, il comportamento descritto può essere considerato espressivo della
volontà di applicare il regime ordinario di determinazione delle imposte sui
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto?
Risposta
Si ritiene che l’emissione di
fattura con addebito dell’imposta al cessionario o committente potrebbe essere
stata causata dalle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle
rilevanti novità introdotte dai commi da 96 a 117 e, dunque, non sia di per sé sola
espressiva della volontà di non
avvalersi
del regime dei contribuenti minimi. Al riguardo i
contribuenti che intendono applicare il nuovo regime potranno effettuare le
opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito
dell’imposta;
più in particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e
quarto comma, e 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 il cedente o prestatore
può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di
registrazione ai fini Iva) per correggere gli errori
commessi con la fattura ed il cessionario o committente, che abbia registrato
la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto
alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa. Per converso, soltanto se unitamente all’emissione della fattura con
addebito
dell’imposta il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla
detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo il
comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo
dell’opzione per il regime ordinario.
3.3 Emissione
dello scontrino o della ricevuta
a) Quesito
L’emissione degli scontrini
fiscali avvalendosi di apparecchi misuratori già in uso ovvero il rilascio di
ricevute tramite bollettari utilizzati in precedenza possono di per sé
manifestare l’opzione per il regime ordinario?
Risposta
L’articolo 12 del decreto
ministeriale 23 marzo 1983 disciplina in maniera dettagliata il contenuto
obbligatorio dello scontrino fiscale. La richiamata disposizione non prevede
che nello scontrino debbano essere indicati l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta
sul valore aggiunto; pertanto dal contenuto di tale documento non è possibile
determinare se vi è stato o meno addebito
dell’imposta
a carico dell’acquirente e, dunque, dall’emissione dello scontrino fiscale non
può desumersi l’esercizio del diritto di rivalsa. Peraltro, l’utilizzo di
misuratori fiscali che consentono l’indicazione sullo scontrino della sola
aliquota, riferita ai singoli beni e servizi, non va considerata
come
volontà di applicare l’imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare, comunque,
non è riportato sullo scontrino stesso. Analogamente, ai sensi dell’articolo 2
del decreto ministeriale 30 marzo 1992 nella ricevuta fiscale devono essere
indicati: 1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se
persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell’emittente,
nonché l’ubicazione dell’esercizio in cui viene
esercitata l’attività e sono conservati i documenti previsti dal presente
decreto; 2) natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto
dell’operazione;
3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell’imposta sul valore
aggiunto". Come si evince
dal tenore letterale della norma, dai dati contenuti nella ricevuta fiscale non
è possibile ricostruire se vi sia stato o meno da parte
del cedente o prestatore esercizio del diritto di rivalsa e, dunque, un
comportamento concludente. Le medesime considerazioni valgono per lo scontrino
fiscale manuale, il cui contenuto è disciplinato dall’articolo 4 del già
richiamato decreto ministeriali 30 marzo 1992, nonché
per il c.d. "scontrino parlante", di cui all’articolo 3 del
d.P.R.
21 dicembre 1996, n 696. Per converso la ricevuta-fattura di cui all’articolo
2, comma 2, del citato decreto ministeriale è, ai fini della certificazione dei
corrispettivi, del tutto assimilata alla fattura, per cui,
in caso di emissione di ricevuta-fattura, con indicazione dell’imponibile e
dell’imposta, da parte di un contribuente che intende avvalersi del regime
fiscale dei minimi sarà necessario seguire le procedure descritte con
riferimento alla fattura.
3.4 Annotazione
dei corrispettivi
a) Quesito
Con la circolare n. 73/E del 2007
è stato chiarito che i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi
previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, ed in particolare dall’obbligo di
registrazione delle fatture emesse (articolo 23) e dei corrispettivi (articolo
24). Al riguardo si chiede di sapere se l’istituzione del registro delle
fatture e l’annotazione delle fatture emesse, l’istituzione del registro dei
corrispettivi e la registrazione giornaliera dei corrispettivi, ovvero la
semplice annotazione nel
giornale
di fondo del misuratore fiscale dei corrispettivi giornalieri distinti per
aliquota, sono un indice univocamente significativo della volontà di applicare
il regime ordinario.
Risposta
Non si ritiene che l’istituzione
e la tenuta dei registri IVA integrino gli estremi del comportamento
concludente. La circostanza che i contribuenti minimi siano esonerati dagli
obblighi di tenuta dei registri IVA non esclude che gli stessi possano, per
scelta dettata da finalità amministrative proprie ed ulteriori rispetto
all’adempimento degli obblighi fiscali, decidere di tenere comunque i registri
previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il giornale
di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote. Per altro, siffatta
scelta, al pari della sommatoria dei compensi e dei ricavi indicati nei
documenti emessi, può essere adottata al fine di monitorare il rispetto del
limite di ricavi o compensi per essere considerato contribuente minimo, fissato
dal comma 96, numero 1, lettera a), in 30.000 euro. In
proposito si rappresenta che, in caso di superamento della predetta soglia in
corso d’anno per oltre il 50 per cento "…sarà dovuta
l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento
del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto
alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo".
L’istituzione e la tenuta dei registro delle fatture e
dei corrispettivi potrebbe, dunque, rivelarsi utile anche al fine dello
scorporo dell’imposta sul valore aggiunto sulle operazioni effettuate nella
frazione d’anno antecedente il superamento del limite fissato dalla norma, così
come l’istituzione del registro degli acquisti può rivelarsi utile per la
determinazione dell’imposta detraibile.
3.5 Posticipazione della
registrazione delle operazioni attive, per gli esercenti
attività di autotrasporto di cui all’art. 74, quarto comma
a) Quesito
Il comma 102 dell’articolo 1
legge sulla finanziaria espressamente regolamenta il trattamento da riservare,
nel passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi, alle operazioni ad
esigibilità differita. Il citato comma, infatti, prevede che nella dichiarazione
annuale IVA relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi
ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni
indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le quali l’esigibilità non si è ancora verificata (con ciò
significando che l’applicazione del regime dei
contribuenti
minimi comporta la rinuncia al differimento dell’esigibilità). Al riguardo si
chiede di sapere come debbano comportarsi gli autotrasportatori di cose per
conto terzi che si avvalgono delle disposizioni dell’articolo 74, quarto comma,
ultimo periodo, del citato d.P.R. n. 633.
Risposta
Gli autotrasportatori di cose per
conto terzi iscritti nell’apposito albo per le prestazioni di servizi
effettuati nei confronti del medesimo committente possono emettere una sola
fattura per più operazioni di ciascun trimestre; inoltre, le fatture emesse
possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di
emissione. Ciò comporta che i soggetti che applicano tale particolare modalità
di emissione ed annotazione delle fatture potrebbero trovarsi ad emettere
fatture con
addebito
dell’imposta e registrarle nell’anno in cui avviene il passaggio al regime dei
minimi, anche se avendo optato per tale regime sarebbero esonerati dagli
obblighi contabili e documentali previsti in materia di imposta sul valore
aggiunto e non potrebbero esercitare il diritto di rivalsa. In proposito si
ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria specifica, debba trovare
applicazione analogica il principio contenuto nel comma 102
secondo cui "nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è
applicata l’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche
dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". In
considerazione del fatto che, a partire dal 2008, i contribuenti che si
avvalgono del regime dei minimi sono esonerati dagli obblighi di tenuta e
conservazione dei registri IVA, nonché della presentazione della relativa
dichiarazione si ritiene che gli autotrasportatori per conto terzi siano tenuti
ad emettere ed annotare nei registri IVA tutte le fatture relative alle
prestazioni rese nel 2007, entro il 31 dicembre 2007 e
versare l’imposta risultante dalla liquidazione entro il 16 febbraio 2008.
3.6 Revoca dell’opzione per il
regime delle nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo
a) Quesito
Con la circolare n. 73/E del 2007
l’Agenzia ha precisato che i soggetti che hanno optato per il regime agevolato
delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui all’articolo
13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono scegliere di applicare il
regime dei contribuenti minimi anche se non è ancora decorso
il triennio previsto dal menzionato articolo 13. Si chiede di sapere con quali
modalità detti soggetti devono effettuare l’opzione per il regime dei
contribuenti minimi.
Risposta
I contribuenti di cui
all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 hanno l’onere di comunicare
all’Amministrazione finanziaria la revoca dell’opzione per il regime agevolato
"… dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle
entrate" tramite il modello AA9; in tal senso dispone il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2001 (punto 2.2) adottato in attuazione del comma 9 del citato articolo 13 della legge
n. 388 del 2000. Tuttavia, i medesimi soggetti, qualora intendano accedere al
regime dei contribuenti minimi possono farlo esclusivamente tramite
"comportamento concludente", non essendo tenuti ad effettuare alcuna
comunicazione. Pertanto, fino all’approvazione del nuovo modello AA9 e delle
relative procedure informatizzate che ne consentono l’acquisizione e la
gestione, e fino al rilascio delle nuove applicazioni, i soggetti che intendono
transitare dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro
autonomo al regime dei contribuenti minimi, dovranno utilizzare l’attuale
modello AA9/8, barrando nel "quadro B" solo la casella relativa alla
revoca del regime. Si precisa, infine, che qualora detti soggetti avessero scelto il regime ordinario per l’anno 2008 non
saranno tenuti a permanervi per almeno un triennio, ma potranno scegliere per
il 2009 di transitare nel regime dei
contribuenti
minimi, ricorrendone i presupposti, secondo quanto disposto dal comma 116 e
chiarito al punto 2.4.1 della circolare n. 73/E del 2007.
4) USCITA DAL REGIME
4.1 Opzione per il regime delle
nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo
a) Quesito
Un soggetto inizia l’attività
d’impresa (produzione di beni) nel corso del 2008 con adesione al regime dei
contribuenti minimi. Nel corso dell’anno i ricavi del soggetto superano 45.000
euro, ma non euro 61.974,83. Tale soggetto può
applicare – per l’anno 2008 ed i due successivi – il regime fiscale agevolato
per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge n. 388
del 2000? Se, inoltre, il soggetto supera (non del 50%) i 30.000 euro nel 2008
può applicare, dal 2009, il regime fiscale agevolato di cui
all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000? Se sì, ai fini del
conteggio del triennio occorre considerare anche l’anno in cui il soggetto ha
applicato il regime dei marginali?
Risposta
L’articolo 13 della legge n. 388
del 2000 dispone che: "le persone fisiche che
intraprendono un’attività artistica o professionale ovvero d’impresa, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, possono avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è
iniziata e per i
due
successivi, di un regime fiscale agevolato" Dal tenore letterale della
norma emerge che il regime in argomento deve essere scelto all’atto di
intraprendere un’impresa arte o professione e vale sin dal primo anno di
attività. Pertanto non è possibile che il regime agevolato per le nuove
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo venga
scelto a seguito della fuoriuscita dal
regime
dei minimi.
4.2 Irap
a) Quesito
Le persone fisiche che posseggono
i requisiti per l’applicazione del regime dei contribuenti minimi sono tenuti a
pagare l’imposta sulle attività produttive quando
optano per il regime ordinario ai fini Iva e delle imposte sul reddito, tenuto
conto che il legislatore nel fissare le condizioni di cui all’art. 1, comma 96,
della legge finanziaria per il 2008,
ha inteso individuare il contribuente – imprenditore
ovvero professionista- da considerare non dotato di autonoma organizzazione, e,
in quanto tale, non tenuto al versamento del tributo regionale
indipendentemente dall’effettiva permanenza nel regime dei minimi.
Risposta
Il comma 104 prevede che i
contribuenti in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 96 mantengono
la soggettività passiva ai fini dell’imposta sulle attività produttive,
essendosi il legislatore limitato a stabilire un’esenzione dall’imposta per
coloro che applicano il regime dei contribuenti minimi. L’esenzione
costituisce, dunque, una delle caratteristiche di questo regime,
volto
alla semplificazione degli adempimenti fiscali. L’esenzione non opera,
pertanto, quando i contribuenti optano per il regime ordinario ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito, con la
conseguenza che gli stessi, qualora in ragione delle caratteristiche
dell’attività svolta, verificabili di volta in volta dagli organi preposti al
controllo, siano soggetti passivi IRAP, saranno tenuti ai relativi adempimenti.
4.3 Scorporo
Iva
a) Quesito
Con riferimento al versamento
dell’IVA, nell’ipotesi del superamento in corso d’anno dei 45.000 euro di
ricavi, occorre scorporare l’IVA dei corrispettivi e quindi procedere al
versamento come un contribuente non minimo?
Risposta
Sì. In tal caso il contribuente
dovrà procedere allo scorporo dell’IVA ed al conseguente versamento secondo le
ordinarie regole.
4.4 Valutazione
rimanenze
a) Quesito
Nel caso di uscita dal regime dei
minimi e ritorno al regime ordinario come si valutano le rimanenze?
Risposta
In linea generale le rimanenze di
merci il cui costo è stato sostenuto e quindi dedotto nel corso
dell’applicazione delle regole del regime non dovranno assumere rilevanza come
esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi in deroga
alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR. Diversamente qualora con
riferimento alle merci in rimanenza non è stato
effettuato
il relativo pagamento le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si
applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.
5) DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE
5.1 Spese a deducibilità limitata
a) Quesito
Per i beni in relazione ai quali
le norme del TUIR prevedono un regime a deducibilità limitata (come ad esempio
quello relativo alle autovetture, ai telefonini, etc) si chiede di sapere se
tali limitazioni trovino applicazione anche nel regime dei minimi.
Risposta
A prescindere dalle disposizioni
del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di
acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che, come precisato con
la circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 2.1,
trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso,
nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione
si applica
anche ai
canoni di leasing nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo
ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario.
b) Quesito
Per le spese in relazione alle
quali le norme del TUIR prevedono un limite di deducibilità nel periodo
d’imposta, con rinvio dell’eccedenza non dedotta agli
esercizi successivi (ad esempio spese di manutenzione) si chiede di
sapere se le stesse possono essere dedotte interamente nel periodo in cui sono
state sostenute senza soggiacere ad alcuna limitazione d’importo, in base al
principio di cassa applicabile nel regime in esame.
Risposta
L’ingresso nel regime dei minimi
comporta l’applicazione del principio di cassa ai componenti positivi e
negativi di reddito che rilevano ai fini della imputazione al periodo d’imposta
al momento della loro percezione e del loro sostenimento ai sensi del comma
104. Si tratta di un regime semplificato applicabile a contribuenti di piccole
dimensioni all’interno del quale non possono
trovare
applicazione, in linea generale, il principio di competenza ordinariamente
previsto dalle norme del TUIR in sede di determinazione del reddito d’impresa
ed, in particolare, tutte le disposizioni che prevedono una specifica
disciplina ai fini della determinazione del reddito (ad esempio rateizzazione
delle plusvalenze, deduzioni in più periodi d’imposta sulla base di una
ripartizione forfetaria). Pertanto, le spese di manutenzione e riparazione non
saranno soggette alla
disciplina
dell’art. 102, comma 6, del TUIR e saranno deducibili nell’esercizio di
sostenimento per l’intero importo effettivamente pagato.
c) Quesito
Vigono comunque le norme previste
per gli altri contribuenti in merito ai costi indeducibili/parzialmente
indeducibili, ecc.?
Risposta
Tenendo conto della particolarità
del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione
del reddito ai sensi del comma 104 si ritiene che non possano trovare applicazione
le norme del TUIR che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità
dei costi Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente
inerenti, nonché le spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata
indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture,
autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) rileveranno nella misura del
50 per cento dell’importo corrisposto comprensivo dell’Iva per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione.
d) Quesito
Le deduzioni forfetarie per spese
non documentate previste per gli autotrasportatori in base al principio di
cassa per il regime dei minimi possono essere dedotte?
Risposta
La deduzione forfetaria per spese
non documentate prevista per gli autotrasportatori dall’articolo 66, comma 5,
del TUIR non può trovare applicazione nell’ambito del regime dei contribuenti
minimi. Tale regime che si fonda sul principio di cassa, dettato
dal comma 104, prevede, infatti, la rilevanza delle sole spese sostenute.
e) Quesito
In
attesa del decreto ministeriale che chiarirà i requisiti di inerenza, possiamo
considerare deducibili oltre alle spese per omaggi di valore unitario inferiore
a 50 euro anche quelle per cene e alberghi di ammontare non superiore al
predetto importo?
Risposta
Tenendo conto della particolarità
del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione
del reddito ai sensi del comma 104, si ritiene che non possano trovare
applicazione le specifiche norme del TUIR che limitano la deducibilità di
taluni costi. Conseguentemente anche le spese per omaggi, vitto e alloggio
potranno essere portate in deduzione per l’intero importo
pagato
semprechè la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività
d’impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri
oggettivi. La deducibilità dei costi e delle spese sostenute ai fini della
determinazione del reddito dei soggetti minimi, infatti, è comunque subordinata
alla circostanza che gli stessi siano inerenti
all’attività esercitata.
6) ADEMPIMENTI
6.1 Perdite fiscali
a) Quesito
Le perdite fiscali possono essere
riportate negli anni successivi senza tener conto della modifica avvenuta in
Finanziaria con riferimento alla contabilità semplificata?
Risposta
Si conferma quanto già precisato al paragrafo 4.3 della circolare 73/E del 2007 secondo cui
le perdite prodotte nel corso dell’applicazione del regime dei minimi sono
computate in diminuzione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo prodotti
nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto. Pertanto, le
modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 all’articolo 8 del TUIR, con
riguardo alla limitazione al riporto delle perdite dei contribuenti
semplificati e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, non rilevano per le
perdite che il contribuente genera nel corso del regime dei contribuenti
minimi, all’interno del quale trova applicazione la disciplina sul riporto
dettata dal
comma
108 della finanziaria 2008. Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi
d’imposta precedenti all’ingresso nel regime dei minimi le stesse possono
essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime
secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR. Con riferimento alle perdite
derivante dall’esercizio di imprese minori, nonché dall’esercizio di arti e
professioni, possono essere computate in diminuzione solo le perdite realizzate
nei periodi d’imposta 2006 e 2007 considerato che per questi soggetti la
possibilità del riporto delle perdite è
stata
introdotta dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, e ha trovato applicazione
nei periodi d’imposta 2006 e 2007.
6.2 Reverse charge
a) Quesito
I contribuenti minimi che
emettono fattura soggetta al meccanismo del reverse charge (ad esempio per i
rottami) agiscono correttamente se comunicano implicitamente all’acquirente,
mediante indicazione sulla fattura emessa della nuova norma sui minimi, che non
deve essere più applicata l’IVA secondo tale meccanismo?
Risposta
Nel caso di specie si ritiene
corretta la procedura descritta per non far applicare l’IVA secondo il
meccanismo del reverse charge in caso di vendita da parte del contribuente
minimo.
6.3 Versamenti
a) Quesito
E’ possibile effettuare il
versamento dell’IVA (l’unica rata o la prima di cinque) scaturente dalla
rettifica della detrazione entro il termine dei versamenti a saldo scaturenti
dal modello di dichiarazione Unico 2008, maggiorando l’importo dovuto dello
0,4% per mese o frazione di mese? La stessa può essere rateizzata ai sensi
dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997?
Risposta
No. Il comma 101 dispone che la
prima o unica rata va versata entro il termine per il versamento a saldo
dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno
precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi. Ciò
significa che non è possibile avvalersi del maggior termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale né
della
rateazione prevista dall’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997.
6.4 Bollo
su fatture
a) Quesito
Nel caso di fatture emesse senza
addebito dell’IVA si applicata l’imposta di bollo?
Risposta
L’esenzione a favore delle
fatture e altri documenti di cui all’articolo 6 della tabella – allegato B – al
dPR 26 ottobre 1972, n. 642, si applica a condizione
che i documenti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni
o a prestazioni di servizi assoggettati ad Iva e che sui documenti stessi sia
riportata l’Iva concernente le operazioni alle quali i documenti si
riferiscono. Per i
documenti
sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è
applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi
di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni
assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (cfr circolare n. 1 del 2 gennaio
1984, risoluzione n. 98 del 3 luglio 2001). In altre parole, per
"operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto" si intendono
quelle che scontano l’Iva ossia quelle operazioni per le quali sia effettivamente dovuto il tributo. Pertanto, atteso che
le fatture rilasciate dai contribuenti minimi documentano operazioni per le
quali, ai sensi del comma 100, non viene esercitato il
diritto di rivalsa, e quindi non scontano il tributo, le stesse, se di importo
superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all’imposta di bollo. Sono,
invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e
le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la
veste di
debitore di imposta (ad esempio acquisti soggetti al reverse charge).
6.5 Annotazione
date di pagamento e di incasso
a) Quesito
Ai fini della determinazione del
reddito gli esercenti attività d’impresa minima devono
annotare le date di pagamento dei costi e le date di incasso dei corrispettivi?
In caso di risposta affermativa dove deve essere effettuata l’annotazione? Con
la circolare n. 73/E del 2007 è stato precisato che anche i contribuenti minimi
devono rispettare la previsione di cui all’articolo 19
del d.P.R. n. 600 del 1973 secondo cui i compensi per l’esercizio di arti e
professioni sono riscossi esclusivamente mediante canalizzazione bancaria o
postale (assegni, bonifici, altro). Tale disposizione resta limitata ai soli
esercenti arti e professioni oppure si deve intendere estesa anche ai soggetti
esercenti attività
d’impresa?
Risposta
Premesso che non vi è un obbligo
di annotazione delle date di pagamento e di incasso, il contribuente potrebbe
trovare utile procedere a tale annotazione, anche sulle stesse fatture, al fine
di poter più agevolmente documentare le operazioni rilevanti ai fini della
determinazione del reddito.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 19 del d.P.R. n. 600 del 1973,
l’obbligo di canalizzazione bancaria o postale dei compensi riscossi è limitato
agli esercenti arti o professioni.
6.6 Autoconsumo
a) Quesito
Si richiedono chiarimenti in
merito al trattamento da riservare alle operazioni di destinazione al consumo
personale o familiare di beni dell’impresa che potrebbero avvenire in costanza
di applicazione del regime dei minimi.
Risposta
Ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto le operazioni di destinazione al consumo personale o familiare di beni
dell’impresa, che ordinariamente ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, n. 5,
del d.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono operazioni rilevanti agli effetti del
tributo qualora la relativa imposta assolta all’atto dell’acquisto sia stata
detratta, nell’ambito del regime dei minimi sono
effettuate
senza applicazione dell’Iva, in conformità al disposto del comma 100, secondo
cui i contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo
di rivalsa. Per converso, ai fini della determinazione del reddito,
l’autoconsumo da parte di un soggetto che applica il regime dei contribuenti
minimi trova disciplina nell’articolo 4 del decreto ministeriale del 2 gennaio
2008, secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile "si
applicano le disposizioni di cui
agli
articoli 54, comma 1-bis, lettera c), 57 e 58, comma 3, del citato testo unico,
concernenti la destinazione dei beni al consumo personale o familiare
dell’imprenditore o dell’esercente l’arte o la professione." Pertanto, i
ricavi e le plusvalenze relativi a beni destinati al consumo personale o
familiare dell’esercente impresa, arte o professione concorreranno come
componenti positive del reddito imponibile dei contribuenti minimi, anche se
per tale destinazione non risultano percepiti ricavi o compensi.
6.7 Acquisti intracomunitari
a) Quesito
Con riferimento all’integrazione
agli effetti dell’IVA delle fatture riguardanti operazioni in reverse charge o
acquisti intracomunitari, con conseguente versamento della relativa imposta a
debito, sussiste o meno l’obbligo di registrazione?
Risposta
Fermo restando l’obbligo di
versamento dell’imposta a debito, si ritiene che anche le operazioni di
acquisto intracomunitario e di reverse charge non sono soggette agli obblighi
di registrazione, conformemente a quanto previsto dal comma 109, in virtù del quale i
contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di tenuta e conservazione dei
registri previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. Resta inteso
che permangono, in capo ai contribuenti medesimi, gli adempimenti già
evidenziati nel paragrafo 3.1.2 della circolare n. 73 del 2007, tra i quali si
richiama – con riferimento agli acquisti intracomunitari – l’obbligo di
presentazione degli elenchi intrastat.
6.8 Crediti d’imposta
a) Quesito
Dall’imposta sostitutiva potranno
essere detratti eventuali crediti d’imposta (ad esempio per l’esercizio
dell’attività di tassista)?
Risposta
Eventuali crediti d’imposta
spettanti al contribuente minimo potranno essere scomputati dall’imposta
sostitutiva dovuta con le ordinarie modalità. Potrà, pertanto, essere
utilizzato, se previsto dalla norma che disciplina lo specifico credito
d’imposta, anche l’istituto della compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n.
241 del 1997.
6.9 Componenti positivi al netto
delle rimanenze finali
a) Quesito
Nel decreto
all’articolo 4 – Determinazione del reddito – è riportato alla lettera
a) che "i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per
la parte che eccede le rimanenze finali riferite all’esercizio precedente a
quello dal quale decorre il regime". Si chiede di specificare ed
esemplificare questo passaggio. Se si ipotizzano componenti positivi per il
2008 pari a 25.000 euro e rimanenze finali 2007 per 10.000 euro, il reddito
dell’operazione, determinato ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva, è pari a 15.000 euro? Se le rimanenze del 2007 fossero state pari
a 35.000 euro emergerebbe un reddito negativo e quindi non sarebbe
dovuta imposta sostitutiva?
Risposta
Si conferma sul punto quanto precisato al paragrafo 4.1 della circolare 73/E del 2007
secondo cui le rimanenze finali formatesi prima dell’ingresso nel regime dei
minimi costituiscono un componente negativo che nel primo anno di applicazione
del regime va prioritariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi e
fino a capienza degli stessi. Ulteriori componenti negativi vanno portati in
deduzione solo dopo aver proceduto allo scomputo delle rimanenze finali dai
componenti positivi. L’eventuale eccedenza del valore delle rimanenze rispetto
ai componenti positivi rileva nei periodi d’imposta successivi con le stesse
regole. Per maggior chiarezza espositiva si riportano i seguenti esempi
Esempio 1
Componenti positivi 25.000
Rimanenze finali 2007 10.000
Componenti positivi al netto
delle rimanenze finali 15.000
Componenti negativi 18.000
Perdita 3.000
La perdita di 3.000 è riportabile
secondo i criteri dettati dal comma 108, articolo 1 della legge finanziaria per
il 2008.
Esempio 2
Componenti positivi 25.000
Rimanenze finali 2007 35.000
Componenti positivi al netto
delle rimanenze finali 0
Componenti negativi 18.000
Perdita 18.000
Eccedenza di rimanenze 10.000
La perdita di 18.000 è
riportabile secondo i criteri dettati dal comma 108, articolo 1 della legge
finanziaria per il 2008 mentre l’eccedenza di
rimanenze pari a 10.000 può essere scomputata dai componenti positivi
realizzati negli esercizi successivi.
6.10
Determinazione del reddito – sopravvenienze attive/passive.
a) Quesito
La C.M. 21.12.2007, n. 73/E,
nell’affermare la rilevanza fiscale dei componenti positivi di reddito, precisa
che in sede di determinazione del reddito si dovrà tenere conto anche delle
eventuali sopravvenienze attive e passive. Tenuto conto tuttavia che con
riferimento alla determinazione del reddito dei soggetti minimi non trovano
applicazione le norme del TUIR e che nei commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della
legge finanziaria non risulta alcun riferimento esplicito alle sopravvenienze
attive e passive, si chiede di confermare la rilevanza di tali componenti nella
determinazione del reddito dei soggetti minimi.
Risposta
Con la circolare n. 73/E del 21
dicembre 2007 è stata affermata la rilevanza sotto il profilo reddituale delle
sopravvenienze attive e passive realizzate dai contribuenti soggetti al regime
dei minimi. Tale affermazione trova conferma nel decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2008 che al all’articolo
4, comma 1, lettera a) afferma la rilevanza dei "componenti
positivi". La lettura coordinata delle norme contenute nel comma 104 e nel
richiamato decreto induce a ritenere che assumono rilevanza nella
determinazione del reddito dei soggetti minimi, le sopravvenienze attive nonché
per coerenza sistematica, quelle passive. Il richiamo del comma 104 ai ricavi e
alle plusvalenze non può intendersi riferito, infatti, alle corrispondenti
classificazioni tecniche del TUIR (che come più volte ribadito non trovano,
invece, applicazione in tale regime), ma deve essere
inteso nel senso di ricomprendere, in linea generale, tutti i componenti
positivi e negativi che assumono rilevanza nella determinazione del reddito di
impresa o di lavoro autonomo dei soggetti minimi.
6.11 Impresa familiare ed imposta
sostitutiva
a) Quesito
L’imposta sostitutiva sul reddito
dell’impresa familiare al lordo di quanto attribuito ai collaboratori è dovuta dal titolare dell’impresa. Si chiede conferma per
l’applicazione dell’imposta IRPEF nei modi ordinari al collaboratore.
Risposta
Il comma 105, secondo periodo,
stabilisce che l’imprenditore è tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva
sul reddito calcolato al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai
collaboratori familiari. Poiché l’imposta è assolta interamente
dall’imprenditore nel regime dei minimi, per evitare una doppia tassazione
dello stesso reddito, si ritiene che i collaboratori familiari siano esonerati
dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito.
6.12 Detrazioni carichi famiglia
e contributi previdenziali
a) Quesito
Il reddito d’impresa nel regime
dei minimi non concorre alla formazione del reddito complessivo
ma, in presenza di altri redditi rileva, in aggiunta al reddito
complessivo ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia ed ai fini della
determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali. Si chiede
come debba essere trattata l’eventuale eccedenza di contributi
previdenziali
e assistenziali rispetto al reddito determinato secondo le regole del comma
104.
Risposta
L’articolo 5 del decreto stabilisce
che i contributi previdenziali ed assistenziali si deducono dal reddito
determinato secondo le regole del regime dei minimi. Qualora l’importo di tali
contributi ecceda il reddito, la parte eccedente potrà essere portata in
deduzione quale oneri deducibile in sede di dichiarazione dei redditi. Si
ipotizzi un reddito derivante dall’attività d’impresa in regime dei
minimi
pari a 100 e un contributo previdenziale versato pari 120. Tale contributo per
100 potrà essere portato in deduzione del reddito d’impresa e per l’eccedenza
in sede di dichiarazione dei redditi potrà essere dedotto dal reddito
complessivo ai sensi dell’articolo 10 del TUIR.
6.13 Rimborso
Iva
a) Quesito
In quali ipotesi può essere
richiesta a rimborso l’IVA a credito risultante dalla dichiarazione relativa
all’ultimo anno in cui l’imposta è stata applicata nei modi ordinari?
Risposta
Ai sensi del comma 103: "l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione,
presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta
sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso
ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241". Il dato letterale della noma non lascia adito a dubbi sul fatto
che il contribuente può ottenere il rimborso soltanto se ricorrono i
presupposti indicati al terzo comma del citato articolo 30 del d.P.R. n. 633
del 1972. Non può, dunque essere richiesto a rimborso il minor credito del
triennio, né il passaggio al regime dei contribuenti dei minimi può essere
equiparato alla cessazione dell’attività. In alternativa al rimborso ovvero
quando non ne ricorrano le condizioni il contribuente
potrà utilizzare il credito IVA risultante dall’ultima dichiarazione in
compensazione c.d. orizzontale ai sensi dell’articolo17 del d.lgs. n. 241
del1997.
6.14. Rimborso delle ritenute
subite eccedenti l’imposta sostitutiva
a) Quesito
I contribuenti che applicano il
regime dei minimi possono chiedere il rimborso delle ritenute operate in
eccedenza rispetto alle somme dovute a titolo d’imposta sostitutiva?
Risposta
L’articolo 6 del decreto del 2
gennaio 2008 dispone che "Le ritenute subite dai contribuenti minimi si
considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L’eccedenza è utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio
1997, n. 241". Al riguardo si è dell’avviso che, in analogia con quanto
effettuato dai contribuenti che applicano il regime agevolato per le nuove
iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000, e
tenuto conto che la norma non contiene una espressa
esclusione in merito, le medesime eccedenze possano essere chieste a rimborso
mediante indicazione nel quadro RX del modello unico (quadro destinato ad
accogliere i crediti e le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione annuale
che si vuole chiedere a rimborso o in compensazione).