Tributario e Fiscale

Thursday 17 May 2007

Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE N. 28 – Roma, 16 maggio 2007 – Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007- approvazione del modello per la richiesta di rimborso dell’ IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi d

Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE
N. 28 – Roma, 16 maggio 2007 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 22 febbraio 2007- approvazione del modello per la richiesta di rimborso
dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo
19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, modalità
semplificata di compilazione.

PREMESSA

Il decreto legge 15 settembre
2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278
(in seguito decreto legge), relativamente agli acquisti, anche intracomunitari,
e alle importazioni di veicoli indicati nell’articolo 19-bis
1, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 e alle spese di
manutenzione e gestione degli stessi indicate nella lettera d) del medesimo
articolo, effettuati tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, ha dettato
particolari regole per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia
del 14 settembre 2006, relativa alla Causa C-228/05. La richiamata sentenza ha
ritenuto illegittime le disposizioni di cui all’articolo 19-bis 1, comma 1,
lett. c) e d) che limitavano il diritto alla detrazione dell’IVA assolta da
imprenditori, artisti e professionisti, all’atto dell’acquisizione, anche
attraverso contratti di noleggio, leasing etc., di
autovetture e motoveicoli, nonché in relazione ad una serie di spese accessorie
(impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti). In
particolare il decreto legge, per facilitare la richiesta del rimborso, ha
previsto la possibilità di utilizzare una procedura telematica avvalendosi di
percentuali forfetarie di imposta detraibile, determinate con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate per distinti settori di attività.

Tuttavia, per i contribuenti che
non intendano avvalersi di tali percentuali forfetarie di detraibilità, è stata
fatta salva la possibilità di presentare l’istanza di rimborso ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, indicando in modo
analitico e documentato la percentuale di imposta
detraibile in relazione all’inerenza all’attività esercitata dei beni e servizi
in parola.

Inoltre, al fine di evitare
ingiustificati arricchimenti, il citato decreto legge ha disposto che i
contribuenti, in sede di istanza di rimborso, debbano
tener conto anche del risparmio originariamente conseguito nell’ambito di altri
settori impositivi, per effetto dell’IVA indetraibile.

La presentazione dell’istanza
analitica, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 456 del 2001, e
l’invio del modello telematico configurano due differenti modalità di richiesta
di rimborso della maggior IVA detraibile. Tali modalità risultano tra loro
alternative in quanto individuano la percentuale di inerenza degli acquisti
(autoveicoli nonché altri beni e servizi relativi al mantenimento e al
funzionamento degli stessi) all’attività d’impresa arte o professione
utilizzando metodi di calcolo differenti, basati su criteri analitici nel primo
caso e su criteri forfetari nel secondo. Poiché la richiesta di rimborso
attiene a beni utilizzabili in un arco di tempo che comprende più periodi
d’imposta, i contribuenti che si avvalgono di una delle due modalità per far
valere il proprio credito IVA non potranno far ricorso all’altra, neanche con
riferimento a distinte annualità .

1.RICHIESTA DI RIMBORSO MEDIANTE
UTILIZZO DEL MODELLO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE 22 FEBBRAIO 2007

In attuazione delle richiamate
disposizioni legislative è stato adottato il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007, che nell’approvare il modello da
utilizzare per l’accesso alla procedura telematica di richiesta di rimborso, ha
individuato percentuali forfetarie di imposta detraibile per distinti settori
di attività.

Tali percentuali, in base ad una
valutazione dell’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli
nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, sono state fissate
nella misura del 35% per il settore dell’agricoltura e della pesca e nella
misura del 40% per gli altri settori di attività, mentre è stata confermata la
percentuale del 50 % per l’acquisto di autoveicoli con
propulsori non a combustione interna.

I contribuenti che abbiano svolto attività diverse, soggette a differenziate
percentuali forfetarie di detrazione, senza tenere separata contabilità,
terranno conto dell’attività svolta in via principale omettendo di compilare
righi distinti per ciascuna delle attività esercitate.

Il modello approvato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è strutturato in modo da
consentire il calcolo delle somme da chiedere a rimborso tenendo conto dell’IVA
già detratta, dell’IVA che risulta detraibile applicando le percentuali di
forfetizzazione, nonché del risparmio d’imposta realizzato ai fini della
tassazione del reddito e dell’IRAP per effetto dei maggiori costi correlati
alla ridotta detraibilità dell’IVA prevista dalla previgente normativa.

Nel modello va altresì indicata
l’IVA dovuta per effetto della variazione in aumento della base imponibile
delle operazioni di rivendita, effettuate entro il 13 settembre 2006, degli
autoveicoli cui l’istanza di rimborso è riferita. In tal caso, infatti, non è
più applicabile la norma di cui all’articolo 30, comma 5, della legge n. 388
del 2000, che limitava la base imponibile della rivendita (fissata al 10 per
cento, per gli anni 2003, 2004 e 2005, e al 15 per cento, per l’anno 2006).

I dati relativi all’imposta già
detratta, all’imposta dovuta per effetto dell’aumento della base imponibile
della rivendita dei veicoli e alle maggiori imposte sul reddito e sull’IRAP
risultanti a debito per effetto della maggior detrazione IVA, devono essere
riportati in specifiche sezioni del quadro AR Riepilogo, distintamente per ogni
singola annualità (2003, 2004, 2005, 2006).

In virtù delle particolari
modalità di rideterminazione delle imposte sul reddito e dell’IRAP, attraverso
la compilazione del modello di richiesta di rimborso, resta
escluso l’obbligo di modificare le dichiarazioni dei redditi già
presentate. Inoltre, il rimborso dell’IVA non dà luogo alla realizzazione di
sopravvenienze attive imponibili, non ricorrendo i presupposti applicativi
dell’articolo 88 del Tuir.

Per l’anno
d’imposta 2006, non essendo state ancora presentate le dichiarazioni dei
redditi e dell’IRAP, fatta eccezione per i contribuenti con periodi d’imposta
non coincidenti con l’anno solare, non si pone di regola il problema di tener
conto degli effetti reddituali ai fini della richiesta del rimborso.

La sezione Redditi/IRAP 2006 del
quadro AR riepilogo è riservata, pertanto, ai contribuenti con periodo
d’imposta chiuso nel corso 2006 che abbiano già presentato
le relative dichiarazioni computando come maggior costo la percentuale di IVA
indetraibile chiesta a rimborso. Si rammenta, peraltro, che l’art.
2, comma 71, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge
n. 286 del 2006, già per l’anno d’imposta 2006, ha limitato la
deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto, consentendole nella
misura del 30 per cento dei costi determinati sulla base delle Tabelle ACI,
relativamente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri,
per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, e nella misura del 25
per cento del costo, in caso di esercizio di arti o professioni.

2.INDICAZIONE SEMPLIFICATA DEI
DATI NEL MODELLO DI RICHIESTA DI RIMBORSO

In relazione alla ricostruzione
analitica di tutte le variabili che incidono sulla determinazione della somma
da chiedere a rimborso, sono state segnalate oggettive difficoltà nella
compilazione del modello, dovute alla necessità di indicare in modo dettagliato
i dati relativi all’IVA, nella componente della maggior imposta detraibile e in
quella della maggior imposta dovuta in relazione alla rivendita dei veicoli,
nonché alle imposte sul reddito, nelle componenti IRPEF/ IRES, addizionali, e
all’IRAP.

In considerazione della
complessità degli elementi da considerare ai fini della determinazione
dell’ammontare dell’imposta effettivamente spettante, il DPCM del 5 aprile 2007 ha prorogato al 20
settembre 2007 il termine ultimo di presentazione del modello, in precedenza
fissato al 15 aprile 2007.

Si forniscono qui di seguito istruzioni volte ad agevolare i contribuenti
nella compilazione del modello di rimborso.

Nell’ultimo paragrafo sono
riportati, a maggior chiarimento, alcuni esempi di compilazione semplificata
del medesimo modello.

2.1.Imposte
sul reddito e IRAP

Allo scopo di rendere più agevole
la richiesta di rimborso, i contribuenti per i quali risultasse particolarmente
difficoltosa la indicazione analitica (nei diversi
campi) dei dati relativi alle imposte dirette, potranno omettere di compilare
la sezione "Redditi/Irap" presente nel quadro AR Riepilogo.

In tal caso, gli importi che, per
effetto della maggior IVA detratta, sono dovuti a
titolo di maggiori imposte sul reddito, comprese le addizionali comunali e
regionali, e di IRAP, saranno indicati nel solo rigo AR42 (Totale maggiori imposte
redditi/IRAP).

2.2. Rivendita dei veicoli per i
quali si chiede il rimborso della maggior IVA detraibile

In caso di rivendita entro il 13
settembre 2006 dei veicoli cui si riferisce la maggior detrazione dell’IVA
chiesta a rimborso, per corrispondere ad analoghe richieste di semplificazione
nella esposizione dei dati relativi all’IVA dovuta per effetto della variazioni in aumento della base imponibile, i
contribuenti interessati potranno non compilare i righi AR2, AR12, AR22 e AR32
del quadro AR Riepilogo. La maggiore imposta derivante dalla rivendita andrà
direttamente a decurtare l’ammontare indicato nel rigo AR41 "Totale IVA
spettante" del medesimo quadro, senza necessità di effettuare le
variazioni in aumento ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972.

In tal caso, l’ammontare indicato
nel rigo AR41 sarà abbattuto di un importo corrispondente alla maggiore imposta
dovuta in relazione alla vendita degli autoveicoli, rispetto alla somma dei
righi AR3, AR13, AR23, AR33 (nei quali deve essere indicata la maggiore
detrazione IVA spettante per ogni anno).

3.Controllo
delle istanze di rimborso. Criteri selettivi.

La complessità del calcolo da
effettuare per determinare gli importi effettivamente spettanti a rimborso, con
riferimento peraltro ad un numero molto elevato di contribuenti, avrà pesanti
ripercussioni anche sull’azione di controllo da parte dell’Amministrazione
finanziaria. Per esigenze di economicità, pertanto, gli Uffici concentreranno
l’azione di controllo sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano
dichiarato maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo inferiore
al 10 per cento rispetto a quello indicato nel rigo AR41 (IVA spettante), da
considerare al lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto della
rivendita.

Nel caso di rivendita dei veicoli
interessati al rimborso assumeranno, inoltre, rilievo in sede di controllo le
istanze di rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righi la maggior
IVA dovuta in relazione alla predetta rivendita, evidenzieranno nel rigo AR41,
a titolo di IVA chiesta a rimborso, una somma inferiore all’1 per cento
rispetto al totale dei righi AR3, AR13 AR23, AR33.

Tenuto conto, sulla base di
criteri di medietà, delle imposte sui redditi e dell’IRAP assolta dai
contribuenti interessati nonché dei valori economici delle autovetture e dei
tempi di rinnovo delle stesse, si ritiene che le percentuali sopra riportate
esprimano con ragionevole approssimazione l’incidenza media, sul rimborso
dell’IVA spettante, dei fattori da considerare ai sensi della normativa
vigente.

4.Esempi
di compilazione semplificata del modello

Si forniscono qui di seguito
alcuni esempi di compilazione semplificata del modello telematico da utilizzare
per richiedere il rimborso dell’IVA-auto non detratta.

Nell’esempio n. 1 si ipotizza che
nessuno dei veicoli per i quali è chiesto il rimborso sia stato rivenduto entro
il 13 settembre 2006, nell’esempio n. 2, assumendo i medesimi dati, si ipotizza
che alcuni veicoli siano stati rivenduti entro tale data.

Si ipotizzi che negli anni 2004,
2005 e 2006 (nell’anno 2003 non è stata svolta attività) sono
state sostenute spese per l’acquisto di autoveicoli, per la manutenzione
e gestione degli stessi e per l’acquisto di carburante, nei seguenti ammontari,
operando la detrazione dell’IVA secondo le regole vigenti al momento
dell’acquisto:

Anno

Imponibile

Iva

Iva

detratta

Iva detraibile

Differenza

detrazione

2004

veicolo

18.000

3.600

360 (10%)

1.440 (40%)

(1.440+376)-

-360=1.456

altre
spese

4.700

940

0

376 (40%)

2005

veicolo

32.000

6.400

640 (10%)

2.560(40%)

(2.560+504)-

-640=2.424

altre
spese

6.300

1.260

0

504 (40%)

2006

veicolo

39.700

7.940

1.191 (15%)

3.176 (40%)

(3.176+768)-

-1.191=2.753

altre
spese

9.600

1.920

0

768 (40%)

TOTALE

6.633

A titolo di maggiori imposte sul
reddito, addizionali e IRAP, i cui dati non sono analiticamente esposti nel
modello per esigenza di semplificazione, il contribuente indica nel rigo AR42,
in entrambi gli esempi, un dato aggregato pari a 670.

Non sono altresì riportati gli
importi dell’IVA dovuta per effetto della rivendita dei veicoli interessati al
rimborso, atteso che anche tale dato, in ipotesi, viene
computato in diminuzione direttamente nel rigo AR41 senza compilare in modo
analitico gli specifici righi del modello.