Tributario e Fiscale

Friday 06 April 2007

Agenzia delle entrate CIRCOLARE N. 19/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 aprile 2007 0GGETTO: OGGETTO:IVA –Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) – applicazione del sistema del rev

Agenzia delle entrate CIRCOLARE N. 19/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 aprile 2007 0GGETTO: OGGETTO:IVA -Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) applicazione del sistema del reverse-charge nel settore edile – prestazioni rese dalle imprese consorziate.

INDICE

PREMESSA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3

APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE SOCIETA CONSORZIATE&&&&&&&&&&&&&&..&..3

PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETA CONSORZIATE APPLICANDO LIVA NEI MODI ORDINARI&&&&&&&&..4

PREMESSA

Con circolare del 29 dicembre 2006, n. 37 questa Agenzia, fornendo chiarimenti in merito allambito applicativo dellart. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, concernente lintroduzione del meccanismo dellinversione contabile (cosiddetto reverse-charge) per le prestazioni di subappalto rese nel settore edile, ha precisato che sono estranee allapplicazione di tale meccanismo le prestazioni poste in essere allinterno dei rapporti associativi, quali quelli consortili, in quanto non configurabili come subappalti o ipotesi affini.

Secondo le indicazioni fornite con la circolare richiamata, nella ipotesi in cui il consorzio affidi lesecuzione dei lavori ai soci, le prestazioni effettuate dalle società consorziate restano assoggettate ad IVA secondo le ordinarie modalità di applicazione del tributo mentre i consorzi operanti nel settore edile, qualora abbiano rilevanza esterna, per le prestazioni rese a terzi (appaltatori o subappaltatori) in esecuzione di contratti di subappalto, sono tenuti ad applicare lIVA mediante il meccanismo del reverse-charge.

Tenuto conto, tuttavia, delle difficoltà operative rappresentate dalle associazioni di categoria, a parziale rettifica di quanto rappresentato con la predetta circolare, si reputa opportuno fornire ulteriori precisazioni al riguardo.

APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE SOCIETA CONSORZIATE

Nellindividuare lambito di applicazione del meccanismo dellinversione contabile nelle ipotesi in cui nella esecuzione dei lavori edili intervengano organismi di natura associativa, occorre tener conto dellassetto funzionale degli stessi.

In questa ottica, ferma restando la qualificazione associativa del rapporto consortile, assume rilievo la circostanza che il consorzio tra imprese si sostanzia in una organizzazione alla quale è rimesso il coordinamento dellattività dei singoli consorziati, e che, qualora il consorzio abbia rilevanza esterna, tale organizzazione si inserisce nello svolgimento dellattività tra i consorziati e i terzi.

Pertanto, mentre da un lato si deve evidenziare che un consorzio al quale sia attribuita una funzione esterna abbia rilevanza giuridica nei rapporti con i terzi, escludendo che le imprese consorziate possano fatturare direttamente allappaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse- charge, dallaltro si deve affermare che, in virtù della funzione propria dellorganizzazione consortile, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumano la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dallart. 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.

In particolare qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate sempreché le prestazioni da esse rese al consorzio siano riconducibili alla specifica disciplina delineata con riferimento al settore edile dallarticolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETA CONSORZIATE APPLICANDO LIVA NEI MODI ORDINARI

Per quanto concerne le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio senza applicazione del meccanismo del reverse-charge, in ottemperanza alle indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 37, si ritiene che, sulla base del criterio del legittimo affidamento sancito dalla legge n. 212 del 2000 (concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), le stesse debbano essere considerate regolarmene fatturate.

Pertanto, ai sensi dellarticolo 10, comma 2, della medesima legge n. 212 “Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dellamministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dallamministrazione medesima”.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.