Tributario e Fiscale

Wednesday 28 March 2007

Agenzia delle Entrate Circolare n. 15 del 16.03.2007 Oggetto: Legge finanziaria per il 2007 – Modifiche all’ imposta sul reddito delle persone fisiche.

Agenzia delle Entrate Circolare
n. 15 del 16.03.2007 Oggetto: Legge finanziaria per il 2007 – Modifiche
all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

INDICE:

PREMESSA

1 LE MODIFICHE AL TUIR

1.1 LA DETERMINAZIONE DELLA
BASE IMPONIBILE

1.2 LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

1.3 PENSIONATI CON REDDITI DA
PENSIONE NON SUPERIORI A 7.500 EURO

1.4 LE NUOVE DETRAZIONI PER
CARICHI DI FAMIGLIA

1.4.1
Detrazione per coniuge a carico

1.4.2
Detrazione per figli a carico

1.4.3
Ripartizione della detrazione tra i genitori

1.4.4 Genitori non legalmente ed
effettivamente separati

1.4.5 Genitori legalmente ed
effettivamente separati

1.4.6 Coniuge
fiscalmente a carico dell’altro o mancante

1.4.7
Detrazione per altri familiari a carico

1.4.8 Condizioni per la fruizione
delle detrazioni

1.4.9 Reddito
complessivo

1.5 ALTRE DETRAZIONI

1.5.1 Detrazioni per redditi di
lavoro dipendente e assimilati

1.5.2 Redditi di pensione

1.5.3 Per i pensionati con meno
di 75 anni

1.5.4 Pensionati con più di 75
anni

1.5.5 Detrazioni per altri
redditi

2 RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE

2.1 NUOVO
ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA a)

2.2
DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI

2.3 RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI
ALL’ANNO

2.4 MENSILITA’ AGGIUNTIVE

2.5 NUOVO
ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA c)

2.6 NUOVO
ARTICOLO 23, COMMA 3

3 ADDIZIONALI COMUNALI ALL’IRPEF

3.1 AUMENTO
DELL’ALIQUOTA

3.2 DATA
DEL DOMICILIO FISCALE

3.3
INTRODUZIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO

3.4 ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA IN MATERIA DI ADDIZIONALI

3.5 ADDIZIONALI REGIONALI

4 CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA PER L’IMPOSTA DOVUTA SUL TFR

4.1 AMBITO
OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

4.2
APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

5 DETRAZIONI PER FAMILIARI A
CARICO DI CITTADINI EXTRA COMUNITARI

6 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
DOVUTA DAI NON RESIDENTI

PREMESSA

La legge 27 dicembre 2006, n 296
(legge finanziaria per il 2007), con varie disposizioni contenute nei commi da
6 al 9 dell’articolo 1, ha
innovato le modalità di determinazione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (Irpef).

La presente circolare illustra le
principali novità del nuovo sistema di tassazione applicabile dal periodo
d’imposta 2007, che si incentrano sui seguenti punti:-
rimodulazione della curva delle aliquote;

– sostituzione delle deduzioni
per oneri di famiglia con un sistema di detrazioni per carichi di famiglia
decrescenti al crescere del reddito complessivo del contribuente;

– previsione di specifiche
detrazioni in funzione dell’ammontare e della tipologia di reddito;

– definizione di una nuova
modalità di determinazione della base imponibile dell’Irpef;

– eliminazione del contributo di
solidarietà per i redditi eccedenti 100.000 euro;

– previsione di una specifica
clausola di salvaguardia per i trattamenti di fine rapporto di lavoro,
indennità equipollenti ed altre indennità e somme di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), del TUIR.

A tal fine, il comma 6 modifica gli articoli 3 (base imponibile), 11 (deduzione per
assicurare la progressività dell’imposizione), 12 (deduzione per oneri di
famiglia) e 13 (determinazione dell’imposta) del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR).

Il comma 7
modifica, inoltre, gli articoli 23 (ritenute sui redditi di lavoro
dipendente) e 29 (ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, al
fine di adeguare le norme alle novità introdotte nel regime di imposizione dei
redditi delle persone fisiche.

I commi 8 e 9 prevedono,
rispettivamente, l’abrogazione del contributo di solidarietà per i redditi
eccedenti 100.000 euro e l’introduzione della clausola di salvaguardia per i
trattamenti di fine rapporto di lavoro.

Altre modifiche in materia di
imposta personale sul reddito sono contenute nei seguenti commi dello stesso
articolo unico della legge finanziaria:

– 142 e 143, che modificano le
modalità di determinazione e di versamento della addizionale comunale
all’Irpef;

– 1324, che introduce le
detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti;

– 1325, 1326 e 1327, che
modificano la disciplina per la richiesta delle detrazioni da parte dei
cittadini extracomunitari.

Di seguito, nel richiamare gli
estremi della legge commentata, si farà riferimento esclusivamente al numero
del comma interessato seguito da l.f.

1 LE MODIFICHE AL TUIR

Il comma 6 l.f. contiene le modifiche
alle norme del Tuir che delineano il nuovo sistema di tassazione. Esso consta
di cinque punti, contraddistinti dalle lettere dalla a)
alla e). In particolare:

– la lettera a) modifica
l’articolo 3 del Tuir, concernente la determinazione della base imponibile
all’IRPEF;

– la lettera b) sostituisce
l’articolo 11 del Tuir, relativo alla determinazione dell’imposta, stabilendo
gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote (nella precedente
formulazione l’art. 11 disciplinava la deduzione per assicurare la
progressività dell’imposta);

– la lettera c) sostituisce
l’articolo 12 del Tuir, concernente le detrazioni per carichi di famiglia (nella
precedente formulazione l’art. 12 disciplinava la deduzione per oneri di
famiglia);

– la lettera d) sostituisce
l’articolo 13 del Tuir, concernente altre detrazioni (nella precedente
formulazione l’art. 13 disciplinava la determinazione dell’imposta indicando
gli scaglioni di reddito e le aliquote corrispondenti);

– la lettera e) modifica
l’articolo 24 del Tuir, relativo alla determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti.

1.1 LA DETERMINAZIONE DELLA
BASE IMPONIBILE

Il nuovo
articolo 3 del TUIR stabilisce che la base imponibile è determinata
riducendo il reddito complessivo degli oneri deducibili spettanti ai sensi
dell’articolo 10.

Nella precedente formulazione, la
disposizione prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito anche
della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (così detta
"no-tax area") e delle deduzioni per oneri di famiglia. Poichè sono
stati abrogati sia la "no tax area" che le deduzioni per carichi
familiari, per determinare il reddito imponibile è sufficiente sottrarre dal
reddito complessivo soltanto gli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del Tuir,
e il reddito derivante dall’abitazione principale, ai sensi del comma 3-bis,
dello stesso articolo 10.

1.2 LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Il comma 6,
lettera b), sostituisce l’articolo 11 del Tuir, riconducendo in tale
disposizione le norme relative alla determinazione dell’imposta, che nel Tuir
vigente fino al 31 dicembre 2006 erano contenute nell’articolo 13.

Sono contestualmente abrogate le
disposizioni relative alla deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, in precedenza disciplinate dall’articolo
11 del Tuir.

Il nuovo
articolo 11, rubricato "Determinazione dell’imposta",
definisce i nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di
tassazione.

Secondo il
nuovo articolo 11 del Tuir, l’imposta lorda è determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10,
le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni Aliquote %

a) fino a 15.000 euro 23%

b) oltre 15.000 euro e fino a 27%

28.000 euro

c) oltre 28.000 euro e fino a 38%

55.000 euro

d) oltre 55.000 euro e fino a 41%

75.000 euro

e) oltre 75.000 euro 43%

Per finalità di coordinamento, il
comma 8 l.f.
ha soppresso l’articolo 1, comma 350, della legge n. 311 del 2004 (legge
finanziaria per il 2005) che prevedeva il contributo di solidarietà del 4 per
cento dovuto sulla parte di reddito imponibile eccedente l’importo di 100.000
euro. Tale contributo, ancorché contemplato da una norma non inserita nel Tuir,
aveva la funzione di una vera e propria aliquota di imposta applicabile sul
reddito delle persone fisiche. Le aliquote d’imposta vigenti fino al 31
dicembre 2006, invero, erano sostanzialmente quattro, posto
che l’ultima aliquota, pari al 43 per cento (39 per cento + 4 per cento) e
risultante dall’incidenza del contributo di solidarietà, si applicava allo
scaglione di reddito che superava 100.000 euro.

In considerazione della
reintroduzione delle detrazioni oggettive (di cui al nuovo art. 13 del Tuir) e
delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui al nuovo art. 12 del Tuir), il comma 3 del nuovo articolo 11 prevede che l’imposta netta
sia determinata sottraendo dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del Tuir e in altre
disposizioni di legge.

Il comma 4 del
nuovo articolo 11, infine, contiene la medesima disposizione prevista
dall’art. 13 del Tuir, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006.

In particolare, è stabilito che
dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al
contribuente a norma dell’art. 165 del Tuir (crediti d’imposta per i redditi
prodotti all’estero) con l’avvertenza che, se l’ammontare dei crediti è
superiore a quello dell’imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al
periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.

1.3 PENSIONATI CON REDDITI DA
PENSIONE NON SUPERIORI A 7.500 EURO

Il comma 2 dell’art. 11 del Tuir,
nel testo riformulato dalla legge finanziaria, prevede una particolare ipotesi
di esenzione dal pagamento dell’imposta. Essa compete ai soggetti con reddito
complessivo composto esclusivamente da:

– redditi di pensione (goduti per
l’intero anno) non superiori a 7.500 euro;

– redditi di terreni per un
importo non superiore a 185,92 euro;

– reddito di fabbricati derivante
dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

L’esenzione dal pagamento
dell’imposta è finalizzata ad evitare che nelle situazioni in cui ricorrono le
condizioni descritte dalla norma, il pensionato possa essere svantaggiato
rispetto al regime previgente.

Il limite di pensione di 7.500
euro, come indicato dalla norma, deve essere riferito all’intero anno.
Pertanto, in caso di possesso di redditi di pensione percepiti per un periodo
inferiore all’anno, fermo restando la sussistenza
delle altre condizioni richieste dalla norma, l’esonero spetta solo se il
reddito, rapportato all’intera annualità risulta uguale o inferiore al predetto
limite.

1.4 LE NUOVE DETRAZIONI PER
CARICHI DI FAMIGLIA

Altra rilevante modifica al
meccanismo di determinazione dell’Irpef è rappresentata dalla sostituzione
delle precedenti deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni
dall’imposta. In sostanza, per il riconoscimento degli oneri sostenuti dal
contribuente nell’interesse del proprio nucleo familiare, è ripristinato il
sistema delle detrazioni da far valere sull’imposta lorda, già previsto nel
sistema tributario anteriormente alla riforma dell’Irpef attuata dalla legge n.
311, del 30 dicembre 2004.

Il vecchio
articolo 12 del Tuir, rubricato "Deduzioni per oneri di
famiglia" è stato sostituito dal nuovo articolo 12, rubricato
"Detrazioni per carichi di famiglia".

Preliminarmente si osserva che il
nuovo art. 12 conferma i requisiti per essere considerato familiare a carico.
Infatti, al comma 2, stabilisce che un soggetto per
essere considerato a carico di un altro deve possedere un reddito complessivo
non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel reddito
complessivo vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,.

Inoltre, viene
confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in
cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3).

Il nuovo
articolo 12, comma 1, indica alle lettere a) e b) le detrazioni per il coniuge
a carico; alla lettera c) le detrazioni per figli a carico; alla lettera d) le
detrazioni per altri familiari a carico.

I commi 2 e 3 indicano,
rispettivamente, le condizioni di spettanza delle detrazioni e il periodo da
considerare.

Il comma 4 stabilisce le regole
per il calcolo delle detrazioni spettanti.

Con la
riscrittura del menzionato articolo 12 è stata eliminata dall’ambito
degli oneri di famiglia la deduzione per le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale (c.d. "badanti"). A fronte dei medesimi
oneri, il comma 319 l.f
ha previsto, mediante l’introduzione della lettera i-septies)
nell’articolo 15 del Tuir, una detrazione d’imposta del 19 per cento, da
calcolare su un limite massimo di spesa di euro 2.100, in favore dei
soggetti con reddito complessivo non superiore a 40 mila euro.

1.4.1
Detrazione per coniuge a carico

Il nuovo articolo 12, comma 1,
lettera a) del Tuir prevede, per il coniuge a carico non legalmente ed
effettivamente separato, una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro
secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in
concreto spettante, corrispondenti a tre classi di reddito.

In particolare, è previsto che:

1) se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro, dalla imposta lorda si detraggono 800 euro, diminuiti del
prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro.

Il comma 4 del
nuovo articolo 12 chiarisce che:

– se il rapporto tra il reddito
complessivo e 15.000 (RC/15.000) è uguale a "1", la detrazione
compete nella misura fissa di 690 euro;

– se, invece, tale rapporto è
uguale a "0" la detrazione non compete;

– negli altri casi e, quindi,
nelle ipotesi in cui detto rapporto dia un risultato compreso tra zero e uno, lo stesso va assunto considerando le prime quattro cifre
decimali. Tale calcolo è espresso dalla seguente formula:

800 – (110 x (RC / 15.000))

Esempi di calcolo:

– con reddito complessivo pari a
15.000, la detrazione compete nella misura di 690 euro (rapporto è uguale a 1);

– Con reddito complessivo uguale
a zero, la detrazione non compete (rapporto uguale a zero);

– Con reddito complessivo pari a
10.000:

800 – (110 x (10.000 / 15.000))

800 – (110 x 0,6666)

800 – 73,33 = 727,67

la
detrazione compete nella misura di euro 727,67.

Il valore indicato nella
parentesi quadra, da sottrarre all’importo di euro 800, aumenta al crescere del
reddito, fino ad arrivare a 110 euro quando il reddito
è uguale a 15.000 euro.

Gli importi indicati dalla norma,
di 800 e 110 euro, devono essere rapportati al periodo in cui il coniuge è
stato a carico. Ad esempio, in caso di matrimonio contratto il 12 dicembre il
coniuge risulta a carico dell’altro coniuge per un mese. Pertanto il calcolo
della detrazione spettante, a fronte di un reddito di 10.000 euro, sarà
espresso dalla seguente formula:

(800: 12
x 1) – ((110: 12 x 1) x (10.000 / 15.000))

(800: 12
x 1) – ((110: 12 x 1) x 0,6666 = 60,56

Al medesimo risultato si giunge
rapportando al mese il risultato finale del calcolo di
determinazione:

800 – (110 x (10.000 / 15.000)) = 726,66

800 – (110 x 0,6666 ) = 726,67:
12 x 1= 60,56

2) se il reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro,
dall’imposta lorda si detraggono 690 euro. Inoltre, ai sensi della lettera b), del comma 1, del nuovo articolo 12, del Tuir, la detrazione
spettante è aumentata di un importo paria a:

– 10 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

– 20 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

– 30 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

– 20 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

– 10 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro.

Il riferimento contenuto nella
norma alla "detrazione spettante" implica che gli importi aggiuntivi
devono essere assunti nell’intero ammontare indicato senza essere rapportati al
periodo in cui il coniuge è stato a carico. Ad esempio, in caso di matrimonio
contratto il 9 luglio il coniuge risulta a carico per sei mesi e la detrazione
spettante, a fronte di un reddito di 35.110 euro, sarà di euro 355 ((690/12 x 6) +10).

3) se il reddito complessivo è
superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro
dall’imposta lorda si detraggono 690 euro.

La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 40.000 euro;

Ai sensi del comma 4 del nuovo
articolo 12, se il rapporto è uguale a "0", non spetta alcuna
detrazione. Per determinare la detrazione effettiva il risultato del rapporto
deve essere considerato assumendo le prime quattro cifre decimali.

Tale calcolo è espresso dalla
seguente formula:

690 x ((80.000
– RC) / 40.000)

– Con reddito complessivo uguale
a euro 80.000, la detrazione non compete (rapporto uguale a zero)

– Con reddito complessivo pari a
41.000

690 x ((80.000
– 41.000) / 40.000)

690 x (39.000 / 40.000)

690 x 0,975 = 672,75

la
detrazione compete nella misura di 672,75

– Con reddito complessivo pari a
60.000

690 x ((80.000
– 60.000) / 40.000)

690 x (20.000 / 40.000)

690 x 0,5 = 345,00

la
detrazione compete nella misura di 345,00

– Con reddito complessivo pari a
79.000

690 x ((80.000
– 79.000) / 40.000)

690 x (1.000 / 40.000)

690 x 0,025 = 17,25

la
detrazione compete nella misura di 17,25

1.4.2
Detrazione per figli a carico

Il nuovo
articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir stabilisce che dall’imposta
lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici:

– 800 euro;

– 900 euro per ciascun figlio di
età inferiore a tre anni.

Inoltre, la detrazione teorica è
aumentata di un importo pari a:

– 220 euro, per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;

– 200 euro per ciascun figlio a
partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

Pertanto, per un figlio minore di
tre anni portatore di handicap, la detrazione teorica è di 1.120 euro e, per un
figlio minore di tre anni portatore di handicap che sia a carico con altri tre
fratelli, la detrazione teorica è di 1.320.

Anche in base alla nuova
disposizione le detrazioni per figli spettano a
prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori,
ferma restando la sussistenza della condizione del limite di reddito.

Le detrazioni previste dalla
norma sopra riportate sono solo teoriche in quanto, per determinare gli importi
effettivamente spettanti, occorre calcolare il rapporto tra 95.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro e moltiplicarlo per la
detrazione teorica. In presenza di più figli l’importo
di 95.000 euro è aumentato, sia al numeratore che al denominatore del rapporto,
per ogni figlio successivo al primo, di 15.000 euro.

Ad esempio, in caso di due figli,
l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro (110.000), nel caso di tre
figli è aumentato di 30.000 euro (125.000) e così via. L’importo così aumentato
deve essere considerato con riferimento a tutti i figli, compreso il primo, e
deve essere assunto interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in
cui i figli sono a carico. Occorre, invece, ragguagliare l’ammontare della
detrazione teorica, eventualmente maggiorato in ragione delle condizioni e del
numero dei figli, con riferimento ai mesi in cui il figlio è stato a carico e
della eventuale ripartizione tra i genitori.

Ai sensi del comma 4, le
detrazioni non competono se il rapporto è pari a zero o minore di zero (reddito
complessivo uguale o maggiore di 95.000 aumentato
degli ulteriori importi riferiti al numero dei figli) ovvero quando il rapporto
è uguale a uno (reddito complessivo pari a zero). Negli altri casi, il
risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Le maggiorazioni spettanti in
ragione del numero dei figli (euro 200 ed euro 15.000) si applicano per
l’intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l’evento che dà
diritto alla maggiorazione stessa.

Esempio 1

Due figli interamente a carico di
un solo genitore per 12 mesi, di cui il primo maggiore di tre anni e l’altro
minore di tre anni.

800 per il figlio maggiore di tre
anni

900 per il figlio minore di tre
anni

1.700 x ((95.000
+ 15.000) – RC): (95.000 +15.000)

Esempio 2

Due figli interamente a carico di
un solo genitore per 12 mesi, di cui uno minore di tre anni e uno portatore di handicap maggiore di tre anni:

900 per il figlio minore di tre
anni

(800 +
220) = 1020, per il figlio portatore di handicap maggiore di tre anni

1.920 x ((95.000
+ 15.000) – RC): (95.000 +15.000)

Esempio 3

Tre figli interamente a carico di
un solo genitore di cui, due maggiori di tre anni a carico per 12 mesi e uno portatore di handicap minore di tre anni a carico per
mesi 3:

800 + 800 = 1600, per i due figli
maggiori di tre anni

(900 +
220): 12 x 3 = 280, per il figlio portatore di handicap minore di tre anni, a
carico per tre mesi

1880 x ((95.000
+ 30.000) – RC): 95.000 +30.000

Esempio 4

Quattro figli interamente a
carico di un solo genitore, di cui tre maggiori di tre anni e uno minore di tre
anni, nato il 23 settembre.

Il figlio più grande si sposa il
16 settembre e passa a carico del proprio coniuge. Si ricorda che per i
contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200
euro per ciascun figlio a partire dal primo.

(800 +
200) x 2 = 2.000, per i due figli maggiori di tre anni e a carico per tutto
l’anno

(800 +
200): 12 x 9 = 750, per il figlio che si sposa il 16 settembre

(900
+200): 12 x 4 = 367, per il figlio che nasce il 23 settembre 3.117 x ((95.000 +
45.000) – RC): (95.000 +45.000)

1.4.3
Ripartizione della detrazione tra i genitori

Secondo le nuove disposizioni,
diversamente da quanto consentito in precedenza, i genitori non possono
ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla
convenienza economica. La norma prevede, inoltre, regole diverse nelle ipotesi
di genitori separati.

1.4.4 Genitori non legalmente ed
effettivamente separati

Per i genitori non legalmente ed
effettivamente separati la detrazione per figli a carico è ripartita, in via
normativa, nella misura del 50 per cento ciascuno. Il criterio secondo cui la
detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato
nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino
per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito
complessivo di ammontare più elevato.

Attraverso la previsione di tale
accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa
dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare
perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. É
possibile, tuttavia, dar corso all’accordo anche in assenza di tale condizione
"di incapienza" poichè la norma, nel consentire l’attribuzione
dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso
riferimento.

Esempio

Due figli a carico dei genitori
per 12 mesi, di cui il primo maggiore di tre anni e l’altro minore di tre anni

Reddito del padre, 35.000 euro

(800 x
50%) per il figlio maggiore di tre anni

(900 x
50%) per il figlio minore di tre anni

850 x (110.000 – 35.000): 110.000

850 x 0,6818 = 579,53

Allo stesso risultato si giunge
se il calcolo della percentuale viene effettuato sul
risultato della formula prevista dalla norma:

1.700 x (110.000 – 35.000):
110.000

1.700 x 0,6818 = 1.159,06

1.159,06 x 50% = 579,53

reddito
della madre 28.000 euro

(800 x
50%) per il figlio maggiore di tre anni,

(900 x
50%) per il figlio minore di tre anni

850 x (110.000 – 28.000): 110.000

850 x 0,74,54 = 633,59

Allo stesso risultato si giunge
se il calcolo della percentuale viene effettuato sul
risultato della formula prevista dalla norma:

1.700 x (110.000 – 28.000):
110.000 = 1.267,27

1.267,18 x 50% = 633,59

I genitori possono concordare che
la detrazione spetti interamente al padre il quale potrà usufruirne per un
ammontare pari a

(800 +
900) x (110.000 – 35.000): 110.000

(800 +
900) x 0,6818 = 1.159,06

1.4.5 Genitori legalmente ed
effettivamente separati

Per i genitori legalmente ed
effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della
detrazione tra i genitori è diversamente disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli. É,
infatti, previsto che "la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso
la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50
per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di
affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto
o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata
per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le
parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari
all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per
cento della detrazione stessa".

In relazione alla possibilità
riconosciuta ai genitori separati di accordarsi in
riferimento all’attribuzione della detrazione, si ritiene che, al fine di
evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, le
disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbano essere
interpretate secondo criteri unitari, ravvisabili:

1) nel superamento del principio,
applicabile nella vigenza della pregressa normativa, che consentiva ai genitori
di individuare liberamente la percentuale di detrazione spettante a ciascuno;

2) nella fissazione della
detrazione secondo le percentuali prefissate del cinquanta e del cento per
cento;

3) nella possibilità di derogare
alle attribuzioni effettuate per legge esclusivamente nei limiti delle predette
percentuali.

In sostanza:

– in caso di affidamento del
figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore
affidatario salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può essere
finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ovvero ad
attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;

– nel caso di affidamento
congiunto o condiviso la detrazione è ripartita tra i
genitori nella misura del 50 per cento salvo la possibilità di un diverso
accordo. Tale accordo può avere il contenuto di attribuire l’intera detrazione
al genitore che ha il reddito più elevato.

Al di fuori delle predette
ipotesi, la norma prevede, in caso di imposta incapiente del genitore che ha
diritto alla detrazione, la possibilità di devolvere in favore dell’altro
genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell’imposta e
che quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore
affidatario un importo pari all’intera detrazione o, in caso di affidamento
congiunto, un importo pari al 50 per cento della detrazione stessa.

Al verificarsi di tale
condizione, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire
della detrazione spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente
ma deve essere portata a conoscenza dell’altro genitore e presuppone
un’intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le
rispettive condizioni reddituali.

La predetta intesa non è
obbligatoria e può intervenire solo nel caso in cui un genitore, non avendo la
possibilità di usufruire della detrazione per limiti dell’imposta dovuta, comunichi
all’altro la volontà di attribuire la detrazione per l’intera quota. Il
riferimento normativo alla impossibilità di "usufruire della detrazione
per limite di reddito" si ricollega all’ipotesi in cui il genitore,
originariamente destinatario del beneficio riconosciuto per i figli a carico ai
sensi dell’art. 12 del TUIR, non possa di fatto fruire
in tutto o in parte della detrazione d’imposta, a causa di una imposta
insufficiente.

Si evidenzia, infine, che
l’importo da riversare all’altro genitore è pari al 50 o al 100 per cento della
detrazione effettivamente spettante.

Con riferimento ai genitori non
coniugati, tenuto conto che la legge n. 54 del 2006, concernente disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli,
stabilisce all’articolo 4, comma 2, che le disposizioni della menzionata legge
n. 54 del 2006 si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli
effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati, si ritiene che trovi applicazione la medesima
disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai
genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi
ai figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50
per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello
dei due con il reddito più elevato.

La detrazione per figli a carico
spetta a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza con i genitori e
dalla eventuale circostanza che il figlio sia
portatore di handicap. Nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione
dell’affidamento disgiunto o congiunto per l’assegnazione della detrazione,
rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50 per cento, si
ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per
il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita
nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del
figlio.

A seguito di accordo tra i
genitori (separati, non coniugati, non separati) è dato definire, nel rispetto
delle condizioni previste dalla normativa, una attribuzione
della detrazione per figli a carico diversa da quella legale, presupponendo, quindi,
che se la detrazione è richiesta da un genitore, l’altro genitore vi abbia
rinunciato. Inoltre, la norma non richiede una particolare forma. Pertanto, in
caso di richiesta della detrazione da parte di entrambi i genitori in misura
superiore a quella che sarebbe loro consentito secondo
i chiarimenti forniti con la presente circolare, in sede di liquidazione, la
detrazione sarà riconosciuta ai due genitori nella misura legale del 50 per
cento, presupponendosi – salvo prova contraria fornita dagli interessati –
l’assenza dell’accordo. I modelli di dichiarazione dei redditi saranno
predisposti al fine di consentire un adeguato controllo mediante la verifica
dei dati relativi all’altro genitore anche risultanti dalle certificazioni
presentate dai sostituti d’imposta, con riferimento ai contribuenti esonerati
dalla presentazione della dichiarazione. Resta ferma la possibilità da parte
dei genitori di fornire la prova dell’accordo e usufruire della detrazione
nella misura convenuta, in caso di richiesta da parte dell’amministrazione in
sede di controllo.

1.4.6 Coniuge
fiscalmente a carico dell’altro o mancante

Il nuovo articolo 12 conferma
che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i
figli compete a quest’ultimo per l’intero importo. Inoltre, se l’altro genitore
manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti,
le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Per "primo figlio" si
deve intendere quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico.

Ai fini della verifica della
convenienza occorre confrontare la detrazione spettante con riferimento al
coniuge e quella spettante con riferimento al figlio.

In presenza
di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a
carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli
successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i
figli a carico, compreso il primo.

Esempio 1

Genitore con tre figli maggiori
di tre anni, a carico per l’intero anno, in assenza di coniuge e con un reddito
presunto di 30.000.

Detrazione per il primo figlio:

800 x ((95.000
+ 30.000) – 30.000): (95.000 + 30.000) = 608

calcolo
della detrazione effettiva per il coniuge

690 + 20 = 710

Il genitore potrà fruire della
detrazione di euro 710 per il primo figlio e della detrazione di euro 1216 per
gli altri due figli. Tale ultimo importo si ricava mediante il seguente
calcolo:

(2 x
800) x ((95.000 + 30.000) – 30.000): (95.000 + 30.000)

1600 x 0,7600 = 1216,00.

Esempio 2

Genitore con tre figli maggiori
di tre anni a carico per l’intero anno, di cui il maggiore portatore di
handicap, in assenza di coniuge e un reddito presunto di 30.000.

calcolo
della detrazione per il primo figlio:

1020 x ((95.000
+ 30.000) – 30.000): (95.000 + 30.000)

1020 x 0,7600 = 775,20

calcolo
della detrazione effettiva per il coniuge

690 + 20 = 710

Il genitore potrà fruire della
detrazione di euro 775,20 per il primo figlio e della detrazione di euro 1216
per gli altri figli.

1.4.7
Detrazione per altri familiari a carico

Ai sensi della nuova formulazione
dell’art. 12, comma 1, lettera d), del Tuir, compete
una detrazione pari a 750 euro, da ripartire pro-quota tra coloro che hanno
diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c.
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La detrazione indicata è teorica
in quanto per individuarne l’effettivo ammontare è necessario calcolare il
rapporto tra 80.000 diminuito del reddito complessivo, e
80.000.

Tale calcolo è espresso dalla
seguente formula:

750 x (80.000 – RC): 80.000

dove RC
è il reddito complessivo del contribuente.

Il comma 4 dell’articolo 12
stabilisce, inoltre, che se il rapporto è pari o minore di zero ovvero uguale a
uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Pertanto, se il reddito
complessivo è:

– uguale a 80.000, il rapporto è
uguale a "0" e quindi non spetta alcuna detrazione

– maggiore di 80.000, il rapporto
è inferiore a "0" e quindi non spetta alcuna detrazione

– uguale a "0", il
rapporto è uguale a "1" e quindi non spetta alcuna detrazione

– maggiore di "0" e
minore di 80.000, l’importo della detrazione teorica (750 euro) deve essere
moltiplicato per il risultato del rapporto, utilizzando le prime quattro cifre
decimali.

In presenza
di più soggetti che hanno diritto alla detrazione, la norma stabilisce che la
stessa deve essere ripartita "pro quota". Si ritiene che con la
locuzione "pro quota" il legislatore abbia affermato che la
detrazione debba essere ripartita in misura eguale tra gli aventi
diritto, intendendo gli aventi diritto i soggetti che abbiano effettivamente
sostenuto il carico risultante dalla convivenza o dall’erogazione di un assegno
alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

1.4.8 Condizioni per la fruizione
delle detrazioni

Il nuovo art. 12 conferma i
requisiti per essere considerato familiare a carico. Infatti, al comma 2
stabilisce che un familiare, per essere considerato a carico di un altro, deve
possedere un reddito complessivo, computando in esso
anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte
dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali
della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili sostenuti dalla persona a carico. Il predetto limite è fissato con
riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il
momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso.

Inoltre, viene
confermato il principio per cui le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in
cui sono cessate le condizioni richieste (comma 3).

Esempio 1

Se un figlio a carico del padre
si sposa il 19 settembre e passa carico del proprio coniuge per il restante
periodo dell’anno, la detrazione teorica spetterà per i 9/12 al padre e per i
4/12 al coniuge.

Esempio 2

Se, ad esempio, un figlio a
carico compia 3 anni il 12 maggio del 2007, la
detrazione teorica dovrà essere assunta in misura pari a 5/12 di euro 900 per i
primi cinque mesi e in misura pari ai 7/12 di euro 800 per i restanti sette
mesi.

1.4.9 Reddito
complessivo

Ai fini del calcolo
dell’ammontare della detrazione spettante, la norma fa riferimento al reddito
complessivo del contribuente che richiede le detrazioni. Si ricorda che il
reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti dalla
persona, al lordo degli oneri deducibili, compreso il reddito imputabile
all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle relative
pertinenze.

Si ricorda che il reddito
(rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue
pertinenze, va dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri
redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del
reddito complessivo; quindi, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del Tuir,
dal reddito complessivo si sottrae l’importo della rendita catastale
dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, al fine di escludere detto
reddito dalla base imponibile Irpef.

1.5 ALTRE DETRAZIONI

L’articolo 1,
comma 6, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha sostituito l’art.
13 (già dedicato alla determinazione dell’imposta), introducendo specifiche
detrazioni dall’imposta lorda di importo variabile in funzione della tipologia
di reddito posseduto e dell’ammontare del reddito complessivo, che, come sopra
ricordato, è comprensivo del reddito derivante dalla casa di abitazione.

La nuova normativa ripristina il
sistema delle detrazioni d’imposta, vigente fino al 2002, con alcune
particolarità.

Sono, infatti, ampliate le
categorie di reddito interessate dal beneficio e, in alcune ipotesi, la
detrazione è stabilita sulla base di importi teorici da commisurare al reddito
complessivo per calcolare l’ammontare effettivamente spettante.

Inoltre, al fine di garantire
un’area di esenzione dall’imposizione, in analogia con quanto si verificava in
applicazione della c.d. "no-tax area", è assicurato un importo minimo
di detrazione in casi espressamente definiti.

Le detrazioni sono fissate dalla norma secondo importi teorici e spettano
effettivamente nella misura risultante da una formula matematica che consente
di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo
dell’avente diritto, fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo
supera i 55.000 euro.

Il nuovo
articolo 13 si compone di 6 commi:

– I commi 1 e 2 prevedono le
detrazioni per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi
assimilati;

– Il comma 3 prevede le
detrazioni per i titolari di pensioni;

– Il comma 4 stabilisce regole
particolari per i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni;

– Il comma 5 prevede le
detrazioni per i titolari di redditi di lavoro autonomo, impresa minore, altri
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e
commerciali occasionali;

– Il comma 6 fissa le regole per
il calcolo della detrazione effettiva.

1.5.1 Detrazioni per redditi di
lavoro dipendente e assimilati

Il comma 1 del nuovo art. 13 del
Tuir prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
più redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi di pensione di cui
all’art. 49, comma 2, lett. a) ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a),
b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir, spetta una detrazione dall’imposta
lorda rapportata al periodo di lavoro nell’anno e graduata in relazione
all’ammontare del reddito complessivo.

In particolare, per quanto
riguarda i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo la nuova
disposizione possono fruire della detrazione per lavoro dipendente:

– i soci di cooperative di
produzione e lavoro e delle altre cooperative di cui all’articolo 50, comma 1,
lett. a), (sempre che il rapporto, diverso da quello associativo, intercorrente
con la cooperativa, sia di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa);

– i lavoratori che percepiscono
indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro
qualità di lavoratori dipendenti (articolo 50, comma 1,
lettera b);

– i percettori di borse di
studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento
professionale (articolo 50, comma 1, lettera c);

– i collaboratori coordinati e
continuativi (articolo 50, comma 1, lettera c-bis);

– i sacerdoti (articolo 50,
lettera d);

– i titolari di trattamenti
pensionistici erogati dalla previdenza complementare (articolo 50, lettera
h-bis);

– i lavoratori impiegati in
attività socialmente utili (articolo 50, lettera l).

A decorrere dal 1 gennaio 2007,
gli importi della detrazione per lavoro dipendente sono pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito
complessivo non è superiore a 8.000 euro. In ogni caso, l’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo
determinato. Ciò significa che tali misure minime competono a prescindere dal
risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;

b) 1.338 euro, aumentata del
prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la
detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.338 + (502 x (15.000 – RC):
7.000)

L’importo della parentesi quadra,
da aggiungere a euro 1.338, decresce al crescere del reddito. Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato
del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.

Gli importi fissati dalla norma
di 1.338 e di 502 euro devono essere rapportati al periodo di lavoro nell’anno.
Ad esempio, in caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1
marzo al 31 dicembre, a fronte di un reddito di 10.000 euro, la detrazione
spettante sarà espressa dalla seguente formula:

(1.338:
365 x 306) + ((502: 365 x 306) x (15.000 – 10.000): 7.000) =

= 1121,72 + (420,85 x 0,7142) =
1.422,30

Al medesimo risultato si giunge
rapportando il risultato finale:

1.338 + (502 x (15.000 – 10.000):
7.000) =

= 1338 + (502 x 0,7142) =
1.696,53

1.696,53: 365 x 306 = 1.422,30

c) 1.338 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, la
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. Il comma 6 del nuovo articolo 13 stabilisce che se il
risultato del rapporto indicato dalla norma è maggiore di zero, lo stesso si
assume nelle prime quattro cifre decimali. L’importo di 1.338 euro deve essere
rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 13
stabilisce che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

In sostanza, per determinare la
detrazione spettante occorre prima applicare la formula indicata dalla norma –
1.338 x ((55.000 – RC): 40.000) – e poi aggiungere gli
importi correttivi. Dalla formulazione della norma, secondo la quale la
"detrazione spettante….. è aumentata di un
importo pari a…." si evince che gli importi
incrementativi devono essere aggiunti alla detrazione effettivamente spettante,
determinata applicando, come previsto, il meccanismo di calcolo indicato. Gli
stessi devono essere assunti nell’intero ammontare indicato dalla norma senza
effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

Esempio 1

Se un soggetto è percettore di
reddito di lavoro dipendente per l’intero anno ed ha un reddito complessivo di
importo pari a 26.000 euro, ha diritto alla detrazione determinata nel modo
seguente:

1.338 x ((55.000
– 26.000): 40.000) =

= 1.338 x 0,7250 = 970,05

Poiché il reddito complessivo è
pari a euro 26.000, la detrazione spettante deve essere aumentata
dell’ulteriore detrazione di 30 euro: 970,05 + 30 = 1000,05

La detrazione effettivamente
spettante è pari a 1000,05 euro.

Esempio 2

Se un soggetto è percettore di
reddito di lavoro dipendente per 120 giorni dal 16 gennaio al 31 maggio, ed ha
un reddito complessivo di importo pari a 26.000 euro, l’importo fissato dalla
norma di 1.338 deve essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno e quindi,
il contribuente ha diritto alla detrazione determinata nel modo seguente:

(1.338:
365 x 120) x ((55.000 – 26.000): 40.000)

439,89 x 0,7250 = 318,92

Al medesimo risultato si arriva
applicando la seguente formula:

1.338 x ((55.000-26.000):
40.000) = 970,05: 365 x 120 =

= 1.338 x 0,7250 = 970,05: 365 x
120 = 318,92

con
reddito complessivo pari a euro 26.000, la detrazione spettante deve essere
aumentata dell’ulteriore detrazione di 30 euro, che non deve essere rapportata
al periodo di lavoro: 318,92 + 30 = 348,92 totale detrazione pari a 348,92
euro.

Con riferimento alla previsione
del nuovo articolo 13, comma 1,
in base alla quale le detrazioni per redditi di lavoro
dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno, si
conferma quanto chiarito con le circolari n. 326 del 1997 e n. 3 del 1998,
relativamente sia ai rapporti di lavoro indeterminato che a quelli a tempo
determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli
che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta.

Pertanto, nel numero di giorni
relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso
comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non
lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna
retribuzione.

Si precisa che, in ogni caso,
nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari
modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio, il part-time
orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero.

Inoltre, ai fini
dell’attribuzione delle detrazioni in parola, l’anno deve essere sempre assunto
come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile.

In presenza
di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i
quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono
essere computati una sola volta.

Le detrazioni spettanti in caso
di reddito complessivo non superiore a euro 8.000 nella misura di 690 euro per
i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a
tempo determinato non devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ne
discende che le stesse non sono cumulabili tra loro né con quelle minime
previste per i pensionati di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 12 né con
quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello
stesso articolo 12 del Tuir. Il contribuente che si trova nella
possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni
minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole.

1.5.2 Redditi di pensione

I commi 3 e 4 del nuovo art. 13
del Tuir stabiliscono l’importo delle detrazioni di cui possono fruire i
titolari di redditi di pensione, i quali vengono
suddivisi in due categorie a seconda che abbiano più o meno di 75 anni di età.

In particolare, il comma 3
riguarda coloro che hanno meno di 75 anni di età. In tal caso, se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di
cui all’articolo 49, comma 2, lett. a), (pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati), spetta una detrazione dall’imposta lorda
rapportata al periodo di pensione nell’anno.

In caso di coesistenza nello
stesso periodo d’imposta di redditi di lavoro dipendente e di redditi di
pensione, la non cumulabilità delle rispettive detrazioni deve essere intesa
con riferimento alle medesime giornate in cui si svolge il rapporto di lavoro e
viene percepita la pensione.

1.5.3 Per i pensionati con meno
di 75 anni

Per i pensionati che hanno meno
di 75 anni, la detrazione è pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito
complessivo non supera 7.500 euro. In ogni caso, l’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Ciò significa che
tale misura minima compete a prescindere dal risultato del calcolo di
ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;

b) 1.255 euro, aumentata del
prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito è
superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la detrazione
spettante occorre applicare la seguente formula: 1.255 + (470 x (15.000 – RC) : 7.500);

L’importo della parentesi quadra,
da aggiungere a euro 1.255, decresce al crescere del reddito. Gli importi
fissati dalla norma di 1.255 e di 470 euro devono essere rapportati al periodo
di pensione nell’anno. Ad esempio, in caso di pensione erogata per durata di 31
giornate, dal 1 al 31 dicembre, a fronte di un reddito di 10.000 euro, la
detrazione sarà espressa dalla seguente formula:

(1.255:
365 x 31) + ((470: 365 x 31) x (15.000 – 10.000): 7.500)

106,59 + (39,92 x 0,6666) =
133,20

Al medesimo risultato si giunge
rapportando il risultato finale:

1.255 + (470 x (15.000 – 10.000):
7.500)

1.255 + (470 x 0,6666) = 1.568,30

1.568,30: 365 x 31 = 133,20

c) 1.255 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, la
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. Per
determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:
1.255 x (55.000 – RC): 40.000

L’importo di 1.255 euro deve
essere rapportato al periodo di erogazione della pensione nell’anno.

Ad esempio, in caso di pensione
erogata per di 306 giornate, dal 1 marzo al 31 dicembre, a fronte di un reddito
di 20.000 euro, la detrazione sarà espressa dalla seguente formula:

(1.255:
365 x 306) x ((55.000 – 20.000): 40.000)

1052,13 x 0,8750 = 920,61

Al medesimo risultato si giunge
rapportando il risultato finale:

1.255 x ((55.000
– 20.000): 40.000)

1.255 x 0,8750 = 1.098,13

1.098,13: 365 x 306 = 920,62

Il comma 6 del
nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato dei rapporti indicati
ai due punti precedenti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.

1.5.4 Pensionati con più di 75
anni

Il successivo comma 4 dell’art.
13 prevede, per i pensionati che abbiano un’età uguale
o superiore a 75 anni, una detrazione di importo maggiore.

In particolare, se alla
formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni
concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta
lorda, (in luogo di quella prevista al comma 3),
rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella
prevista per lavoro dipendente.

La detrazione è pari a:

– 1.783 euro, se il reddito
complessivo non supera 7.750 euro. In ogni caso, l’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. Tale misura
minima compete a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo
di spettanza nell’anno;

– 1.297 euro, aumentata del
prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la
detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.297 + (486 x (15.000 – RC):
7.250)

– 1.297 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma nona 55.000 euro. In tal caso, la
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. Per
determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.297 x ((55.000
– RC): 40.000)

Il comma 6 del
nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato dei rapporti indicati
ai due punti precedenti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali.

Resta confermato, come già
specificato con riferimento alle detrazioni per reddito di lavoro dipendente,
che le detrazioni vanno rapportate al periodo di pensione nell’anno e quindi,
al numero dei giorni che hanno dato diritto all’erogazione dei trattamenti
pensionistici. Per quanto riguarda i criteri per effettuare il rapporto a
giorni e i relativi esempi, si rinvia al paragrafo precedente.

In considerazione del principio
di unità del periodo d’imposta, si ritiene, pur in assenza di una
specificazione normativa, che la maggiore detrazione si applichi
a partire dall’inizio dell’anno in cui il pensionato compie i 75 anni.

Le detrazioni spettanti nella
misura di 690 euro per i pensionati di età inferiore a 75 anni e di 713 euro
per i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni non devono essere
rapportate al periodo di pensione. Ne discende che le stesse non sono
cumulabili tra di loro, né con quelle minime previste
per i lavoratori dipendenti pensionati di cui al comma 2 del nuovo articolo 12,
né con quelle previste per i redditi diversi di cui al comma 5 dello stesso
articolo 12 del Tuir. Il contribuente che si trovi nella possibilità astratta
di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di
applicare quella favorevole.

1.5.5 Detrazioni per altri redditi

Il comma 5 dell’art. 13, come
modificato dalla legge finanziaria 2007, disciplina le detrazioni per tutti gli
altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del
Tuir, diversi da quelli di cui al comma 1 dell’art. 13, nonché, per i redditi
di lavoro autonomo (art. 53 del Tuir), per i redditi d’impresa minore (art. 66
del Tuir) e per i redditi derivanti da attività commerciali e professionali non
esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettere i) ed
l) del Tuir).

I redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del Tuir, cui si applicano le detrazioni
in commento sono i seguenti:

– compensi per
l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente
dal servizio sanitario nazionale (articolo 50, comma 1, lettera e);

– indennità, gettoni di presenza
e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai
comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (articolo 50,
comma 1, lettera f);

– indennità per cariche elettive
(articolo 50, comma 1, lettera g);

– rendite vitalizie e rendite a
tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali (articolo 50, comma 1, lettera h);

– mance percepite dagli impiegati
tecnici delle case da gioco (croupiers) (articolo 50, comma 1,
lettera i);

In particolare, i titolari dei
redditi suddetti possono fruire di una detrazione dall’imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente o di pensione
nei commi 1, 2, e 3, pari a:

– 1.104 euro se il reddito
complessivo non supera 4.800 euro;

– 1.104 euro se il reddito
complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. In questo caso, la
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro. Per
determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.104 x (55.000 – RC): 50.200

Il comma 6 del
nuovo articolo 13 stabilisce che se il risultato del rapporto è maggiore
di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

In tal caso, la detrazione, a
differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di
redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento
dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal
periodo di attività svolta nell’anno.

Il legislatore ha precisato
espressamente che le detrazioni previste in favore dei lavoratori dipendenti e
assimilati, dei pensionati e dei lavoratori autonomi e delle imprese minori e
redditi diversi non sono cumulabili tra loro, quindi, se alla formazione del
reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali contemplate
dall’art. 13 in
commento, il contribuente potrà scegliere di fruire della detrazione più
favorevole.

Si fa presente che la detrazione
di cui al presente paragrafo non si applica ai redditi di lavoro autonomo o di
impresa minore, marginali e minimi, assoggettati ad imposta sostitutiva.

Trova, invece, applicazione in
tutti i casi in cui il reddito, anche se determinato in misura forfetizzata,
confluisce nel reddito complessivo, come, ad esempio, nel caso di attività di
agriturismo.

2 RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE

Il comma 7 dell’articolo unico
della legge finanziaria per il 2007 modifica l’articolo 23 del DPR n. 600 del
1973, concernente le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente,
sostituendo i riferimenti alla deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione e delle deduzioni per oneri di famiglia con quelli delle
detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per tipologie di reddito.
In particolare:

a) nel comma 2, lettera a – primo
periodo, concernente la ritenuta sui compensi erogati in relazione ai periodi
di paga, con esclusione delle mensilità aggiuntive – le parole da: ", al
netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo
testo unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti:
"ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e,
nel secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui all’articolo 12,
commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13";

b) nel comma 2, lettera c) – concernente
la ritenuta sugli emolumenti arretrati – le parole: "al
netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono
sostituite dalle seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13";

c) nel comma 3, primo periodo –
concernente le operazioni di conguaglio – le parole: "delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite
dalle seguenti: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli
articoli 12 e 13".

2.1 NUOVO
ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA a),

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR n. 600 del
1973, la ritenuta deve essere operata dal sostituto d’imposta sulla parte
imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 51 del Tuir, escluse le
mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo Tuir.
L’imposta così risultante dovrà essere decurtata delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 dello stesso TUIR, rapportate al periodo stesso, le quali sono
riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni
di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
La dichiarazione, in linea generale, vale anche per i periodi d’imposta
successivi.

Inoltre, tenuto conto del fatto
che la misura delle detrazioni è commisurata al reddito complessivo, il
sostituto, salvo eventuale diversa indicazione del sostituito circa il
presumibile importo del proprio reddito complessivo per l’anno cui si riferisce
la detrazione, deve considerare, in via presuntiva, quale reddito complessivo
quello di lavoro dipendente o assimilato o equiparato che nel corso dell’anno
corrisponde.

Va anche precisato che,
nell’effettuazione delle ritenute, il sostituto può, su
richiesta del sostituito, applicare una aliquota più elevata di quella che
deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In
tal modo, senza arrecare alcun danno all’erario, che anzi fruisce di un
versamento anticipato delle imposte, si può evitare che, al momento
dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero in sede di
presentazione della dichiarazione sui redditi, l’imposta che si rende dovuta
sia particolarmente elevata.

In base alla nuova formulazione
della norma, il sostituto deve riconoscere le detrazioni sin dal primo periodo
di paga del 2007, fermo restando il fatto che alla fine dell’anno, ovvero al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione
spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente
erogata nel periodo d’imposta.

A tal fine il sostituto d’imposta
dovrà procedere per ciascun periodo di paga al cumulo di tutte le somme e i
valori imponibili imputabili al periodo stesso, con esclusione delle mensilità
aggiuntive e dei compensi della stessa natura per i quali
è previsto un trattamento autonomo. Si ricorda che, come già chiarito dalla
circolare n. 326 del 1997, il momento di percezione è quello in cui il provento
esce dalla disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale
del percettore. Tale principio si applica anche con riferimento all’imputazione
dei valori relativi ai beni e servizi concessi al sostituito.

Con riferimento alla nozione di
"reddito complessivo"che deve essere assunta al fine di stabilire
l’ammontare delle detrazioni per carichi di famiglia e di quelle per lavoro
dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, l’articolo 51,
comma 2, lettera h), del Tuir, esclude dalla formazione del reddito di lavoro
dipendente "le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all’articolo
10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore
di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma
1 lettera b)."

La circolare n. 326 del 1997 ha evidenziato che
tali somme riducono la base imponibile del reddito di lavoro dipendente in
quanto la ratio della norma è quella di evitare che il lavoratore debba
presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri
deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato
trattenute per gli stessi.

La finalità di ordine procedurale
perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con
evidente vantaggio sia per i contribuenti che per l’amministrazione
finanziaria. Nel contempo, è di tutta evidenza come tale finalità sia stata attuata dal legislatore attraverso una
disposizione di carattere sostanziale che incide direttamente sulla
determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Resta fermo che il sostituito può
fornire al sostituto l’indicazione del presumibile importo del proprio reddito
complessivo per l’anno cui si riferisce la detrazione, compresa la presenza
della casa di abitazione, al fine di consentire che le detrazioni siano
commisurate al reddito complessivo e non solo a quello di lavoro dipendente.

2.2
DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI

Le condizioni di spettanza delle
detrazioni sono previste negli articoli 12 e 13 del TUIR. Pertanto, per quanto
riguarda la detrazione per figli e altri familiari a carico, il sostituito deve
dichiarare in primo luogo che il familiare da considerare a carico possiede un
reddito complessivo non superiore al limite fissato nel comma 3 dell’articolo
12 del TUIR, di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e tenuto conto
anche delle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché di quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Inoltre, il sostituito dovrà
dichiarare se ricorrono le circostanze per fruire delle detrazioni e in quale
misura, tenuto conto che la nuova disciplina stabilisce regole precise circa la
possibilità di riparto della detrazione tra gli aventi
diritto.

Il sostituito deve anche
dichiarare se ricorrono le condizioni previste dallo stesso
articolo 12 (mancanza fisica di un coniuge), ai sensi del quale avrebbe
diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge in luogo
di quella per il primo figlio a carico.

Per effetto delle novità circa il
riparto della detrazione per familiari a carico apportate dalla normativa in
vigore a partire dal 2007, emerge la necessità di adeguare la dichiarazione di
spettanza delle detrazioni, per tener conto dei diversi presupposti che sono
alla base delle detrazioni stesse.

In assenza di una nuova
dichiarazione da parte del percipiente il sostituto in possesso di una
dichiarazione resa in periodi precedenti dovrà riconoscere le detrazioni per
figli a carico nella misura legale del cinquanta per cento ovvero nella misura
intera se anche il coniuge del percipiente è a suo carico o mancante.

2.3 RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI
ALL’ANNO

Le modalità di determinazione
delle ritenute e delle detrazioni indicate nel precedente paragrafo tornano
applicabili anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, per i quali
l’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 non prevede specifiche differenti regole.

Si ritiene che anche le
detrazioni per i redditi non superiori a euro 8.000,
fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1380, rispettivamente, per i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in
via generale, debbano essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro
nell’anno, in applicazione dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR n.
600 del 1973.

Naturalmente il percipiente potrà
fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di
dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in
sede di conguaglio.

Resta fermo che, se il
percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve
assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro
dipendente che egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti,
tener conto della misura minima della detrazione, attribuendola a partire dalla
corresponsione della prima retribuzione. A tal fine il sostituto può comunque
invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un’applicazione più precisa della nuova
detrazione.

La detrazione minima deve quindi
essere applicata per l’intero ammontare previsto e ragguagliata al periodo di
paga.

2.4 MENSILITA’ AGGIUNTIVE

Per quanto riguarda le ritenute
da applicare sulle somme e sugli eventuali valori relativi alle mensilità
aggiuntive e sui compensi della stessa natura, si conferma quanto precisato a
suo tempo con la circolare n. 326 del 1997. É necessario, cioè, applicare le
aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito. Per mensilità aggiuntive s’intendono
tutte quelle somme corrisposte nel corso dell’anno con frequenza superiore
all’ordinario periodo di paga e che non costituiscono contabilmente normali
integrazioni delle somme relative ai singoli periodi di paga. Vanno considerate
tali, oltre alle mensilità aggiuntive propriamente dette (quali la tredicesima,
la quattordicesima mensilità, etc.) anche quelle somme che adempiono
alla stessa funzione delle precedenti, quali, ad esempio, le gratifiche
natalizie e pasquali, le duecento ore degli edili, le gratifiche annuali di
bilancio, i cosiddetti premi trimestrali, semestrali e annuali.

2.5 NUOVO
ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA c)

La modifica all’articolo
23, comma 2, lettera c), apportata dalla l.f. per il 2007 concernente la
ritenuta sugli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera
b), del TUIR, elimina i riferimenti alle deduzioni per assicurare la
progressività dell’imposizione e quelle per oneri di famiglia, sostituendoli
con quelli delle detrazioni oggettive e per carichi di famiglia.

La nuova formulazione della norma
consente al sostituto d’imposta che eroga gli arretrati di applicare le
detrazioni eventualmente spettanti con riferimento all’anno
in cui i redditi si riferiscono, se previste dalla normativa e nella misura in
cui le stesse non sono state fruite. La disposizione trova applicazione anche
con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali,
ad esempio, le indennità e somme erogate dall’INPS o da altri enti, per le
quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto
all’indennità.

Per quanto riguarda
l’applicazione della nuova disposizione, si ritiene che per gli arretrati
corrisposti nel 2007 e nel 2008, per i quali l’imposta si calcola sulla base
del reddito complessivo netto del biennio precedente in cui vigeva
il sistema della no-tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia, debba
trovare comunque applicazione l’articolo 23, comma 2, lettera c), nella
formulazione vigente fino al 31 dicembre 2006, secondo la quale il reddito del
biennio va assunto al netto delle predette deduzioni.

2.6 NUOVO
ARTICOLO 23, COMMA 3

Il nuovo comma
3 dell’articolo 23, concernente le operazioni di conguaglio, stabilisce
che il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine anno, ovvero in caso
di cessazione, tiene conto delle detrazioni spettanti a norma degli articoli 12
e 13 del Tuir. Ai fini delle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta,
dovrà, per ciascun sostituito, sommare tutte le somme e i valori corrisposti
(con esclusione degli arretrati relativi ad anni precedenti e delle indennità
di fine rapporto e delle altre indennità e somme).

Sul totale di tutte le somme e
dei valori, il sostituto d’imposta deve calcolare l’imposta dovuta applicando
le aliquote progressive dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base
agli scaglioni di reddito, di cui all’articolo 11 del
TUIR. L’ammontare dell’imposta così determinato dovrà essere diminuito di
quello delle detrazioni, spettanti ai sensi degli articoli 12 e 13 del TUIR e
richieste, anche se di esse non sia stato tenuto conto
nel corso dell’anno.

3 ADDIZIONALI COMUNALI ALL’IRPEF

I commi da 142 a 144 dell’articolo unico
della l.f. per il 2007, stabiliscono sostanziali novità in materia di
addizionale comunale all’IRPEF, modificando l’articolo 1 del decreto
legislativo n. 360 del 1998, istitutivo dell’imposta stessa. Inoltre, i commi
684 e seguenti introducono un sistema di controllo del riassetto del patto di
stabilità che può comportare, in caso di riscontro negativo, l’aumento delle
aliquote delle addizionali comunali. In particolare:

1. il comma 142, lettera a), ha
riformulato l’articolo 1, comma 3, del menzionato d.lgs.,
stabilendo che "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze 31

maggio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può
essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma
2";

2. con
la lettera b) è stato inserito il comma 3-bis nell’articolo 1, del richiamato
d. lgs. il quale prevede che "Con il medesimo
regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

3. la lettera c), con una
disposizione di coordinamento, interviene nel comma 4
dell’articolo 1, del citato d.lgs. n. 360 del 1998, eliminando i riferimenti ai
crediti d’imposta sugli utili e richiamando esclusivamente il credito d’imposta
per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 165
del TUIR. Inoltre, aggiunge in fine al predetto comma, i seguenti periodi:
"L’addizionale è dovuta alla provincia e al
comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1[
gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a
saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta
applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno
precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini
della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma
3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del
medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di
pubblicazione successiva al predetto termine";

4. con la lettera d) viene sostituito il comma 5, prevedendo che
"Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale
dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove
rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale
dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso
di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata
in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati
nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui
all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";

5. con
la lettera e) è abrogato il comma 6, il quale stabiliva che l’addizionale era dovuta
al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31
dicembre dell’anno di riferimento;

6. con i commi 684 e seguenti, viene introdotto un sistema di controllo del rispetto del
patto di stabilità da parte delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno, accertato con la procedura di cui al comma 686, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i
necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Tale comma prevede che per il
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito www.tesoro.it le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la
definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Qualora i
suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in
qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le
modalità indicate dal decreto di cui al comma 685.
Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il
corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la
pubblicazione sul sito informatico www.tesoro.it degli
elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di
stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché
di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta
comunicazione. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno:

a) nei comuni interessati, con
riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3
per cento;

b) nelle province interessate,
con riferimento al periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di
trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1[ luglio, è calcolata
applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province
stesse.

Di seguito saranno esaminate le
novità riguardanti:

1) la possibilità per i comuni di
aumentare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale attraverso
un regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;

2) il criterio per
cui l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha
domicilio fiscale alla data del 1 gennaio (in luogo di quella del 31 dicembre);

3) l’introduzione del versamento
in acconto;

4) in
riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati,
l’individuazione dei nuovi adempimenti a carico dei sostituti d’imposta.

É opportuno segnalare che le
novità non riguardano la disciplina dell’addizionale regionale.

3.1 AUMENTO
DELL’ALIQUOTA

In base al nuovo articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, i comuni possono disporre,
con regolamento, la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale, nella misura massima dello 0,8 per cento, anziché
dello 0,5 per cento, come previsto precedentemente dall’articolo 1, del decreto
legislativo n. 360 del 1998, vigente fino al 31 dicembre 2006. La nuova
formulazione della norma non prevede più un tetto massimo entro il quale
contenere l’aumento annuale, non essendo più riproposta la precedente
disposizione secondo la quale l’incremento annuo non doveva essere superiore a
0,2 punti percentuali.

Il comma 144 della l. f. inoltre, modifica l’articolo 51, primo periodo, della legge
n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), al fine di consentire anche
per l’anno 2007 la possibilità di aumentare l’aliquota dell’addizionale
comunale a tutti i comuni, compresi quelli che si sono avvalsi in precedenza
della facoltà di aumentare l’aliquota dell’addizionale stessa.

Il nuovo comma
3 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998 conferma che
le delibere comunali sono efficaci dalla data di pubblicazione nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, www.gov.it,
(area tematica: Fiscalità Locale, Addizionale Comunale all’Irpef) Si fa
presente che, come sopra ricordato, il comma 142, lettera b), della l. f. ha introdotto il nuovo comma 3-bis all’articolo 1 del
decreto legislativo n. 360 del 1998, che prevede la possibilità per i comuni di
stabilire una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale sulla base del
possesso di specifici requisiti reddituali.

3.2 DATA
DEL DOMICILIO FISCALE

A partire dal 2007 l’imposta è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio
fiscale alla data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale
stessa. Trattasi di una novità, visto che fino al 2006 il Comune competente a
ricevere i versamenti andava individuato in base al domicilio fiscale del
contribuente alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento
dell’addizionale. La disposizione, pertanto, introduce una differenziazione
rispetto alla corrispondente disciplina prevista per l’addizionale regionale
dove, invece, resta rilevante il domicilio fiscale del contribuente alla data
del 31 dicembre (articolo 50, comma 3, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

Si ricorda che gli effetti delle
variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza
anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si
sono verificate (articolo 50, ultimo comma, del DPR n.
600/1973).

3.3
INTRODUZIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO

Il nuovo articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo n. 360 del 1998, come modificato dal
comma 144, lettera c), stabilisce che il versamento dell’addizionale
comunale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche. La misura dell’acconto è stabilita nel 30 per
cento dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell’anno
precedente l’aliquota deliberata per l’anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del
medesimo anno. Si ricorda che con la medesima delibera, ai sensi dell’articolo
1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 390 del 1998, il comune può stabilire una soglia
di esenzione dal pagamento dell’imposta, in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali.

In caso di pubblicazione della
delibera successiva al predetto termine, la misura dell’aliquota da applicare
sarà quella vigente nell’anno precedente.

Si ricorda che l’addizionale
comunale si calcola applicando l’aliquota stabilita dagli enti impositori al
reddito complessivo determinato ai fini dell’ Irpef,
al netto degli oneri deducibili. A partire dal 2007 non viene
più calcolata la deduzione vigente fino al 2006, relativa alle deduzioni per
oneri di famiglia riconosciute ai fini dell’ Irpef stessa. Ciò in virtù
dell’abrogazione delle predette deduzioni per effetto del comma 6 della legge
finanziaria per il 2007.

Si ricorda che sono obbligati al
pagamento dell’addizionale comunale, ove deliberata dal comune, i soggetti
residenti e non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento all’anno di imposta sono tenuti al pagamento al pagamento
dell’IRPEF.

Ai fini del riscontro di tale
debenza occorre prendere in considerazione il risultato ottenuto sottraendo
dall’imposta lorda, gli importi delle detrazioni d’imposta spettanti e dei
crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero di cui
all’articolo 165 del Tuir.

L’articolo 1, comma 8, ultimo
periodo, del d.lgs. n. 360 del 1998, rinvia alle disposizioni previste per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto non disciplinato dal
d.lgs. stesso. Pertanto si ritiene che, anche con riferimento ai versamenti
dell’acconto, trovino applicazione le disposizioni previste in materia di
versamenti dell’acconto dell’Irpef, dalla legge n. 97 del 1977.

In particolare, è possibile
effettuare il versamento di un acconto inferiore a quello determinato secondo
il metodo storico ordinariamente previsto, ovvero non effettuarlo, se il
contribuente ritiene che non dovrà l’imposta per l’anno cui si riferisce
l’acconto, a causa del sostenimento di oneri ovvero della produzione di un
reddito inferiore a quello dell’anno precedente.

Si ricorda che anche l’acconto non
è dovuto dai soggetti che rientrano nella soglia di
esenzione deliberata dal comune ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del
d.lgs. n. 390 del 1998.

L’acconto deve essere versato in
una sola rata, entro il termine previsto per il saldo dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche. A partire dal 2007, l’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, come modificato dall’articolo 37,
comma 11, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del
2006, fissa tale termine al 16 giugno ovvero al 16
luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L’acconto dell’addizionale comunale può essere versato anche ratealmente ed in
tal caso, sugli importi rateizzati sono dovuti gli
interessi nella misura prevista.

Si fa presente per completezza
che, in materia di versamenti minimi, l’articolo 1, comma 137, della legge n.
266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) stabilisce che "A decorrere
dal 1 gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei
redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non
sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o
addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica
anche alle dichiarazioni presentate con il modello "730". La
disposizione persegue lo scopo di evitare il rimborso e il versamento di
importi ritenuti di entità minima. Dal riferimento della norma alla
rimborsabilità delle imposte si desume che la stessa trova applicazione alle
somme dovute a titolo di saldo e non anche a quelle dovute a titolo di acconto.
Queste infatti, essendo non definitive, non sono
rimborsabili fino al momento in cui risulti dalla dichiarazione dei redditi che
non sono dovute.

Per quanto riguarda l’acconto
dell’addizionale comunale, si ritiene tuttavia che, al fine di semplificare gli
adempimenti dei contribuenti, il versamento dell’acconto debba essere
effettuato direttamente a saldo qualora l’acconto risulti inferiore a 12 euro,
semprechè il saldo sia superiore a 12 euro.

3.4 ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA IN MATERIA DI ADDIZIONALI

Per i redditi di lavoro
dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
l’introduzione dell’acconto ha reso necessario un adeguamento degli adempimenti
a carico dei sostituti d’imposta che prima erano individuati con rinvio alle
regole fissate per il pagamento dell’addizionale regionale
dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997.

Il nuovo articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo n. 360 del 1998 prevede che, relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e ai redditi equiparati ed assimilati a quelli di lavoro
dipendente:

– l’acconto dell’addizionale
comunale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e
29 del DPR n. 600/1973;

– il relativo importo è
trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di
marzo;

– il saldo dell’addizionale
comunale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il
relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre;

– in caso di cessazione del
rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione;

– l’importo da trattenere e
quello trattenuto sono indicati nel CUD.

Dalle disposizioni normative
menzionate deriva che i sostituti d’imposta nel 2007 devono calcolare
l’addizionale comunale dovuta per il 2006 nonché l’acconto per il 2007. In particolare, i
sostituti d’imposta determinano il saldo per il 2006 al momento delle
operazioni di conguaglio, utilizzando l’aliquota fissata dal comune in cui il
dipendente ha domicilio fiscale al 31 dicembre 2006.

Si ricorda che se non è dovuta l’Irpef non sono dovute neppure le addizionali,
come accade nel caso dei pensionati con reddito di pensione goduto per l’intero
anno non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non
superiore a 185,92 euro e reddito da fabbricati derivante dall’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

L’addizionale comunale così
determinata viene trattenuta (secondo le stesse
modalità previste per l’addizionale regionale) in un numero di rate mensili
variabile che va da un minimo di 9 (se il conguaglio è effettuato a febbraio) a
un massimo di 11 (se il conguaglio è effettuato a dicembre) ovvero, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, in un’unica soluzione nel periodo di paga in
cui sono state svolte le dette operazioni. La base imponibile è costituita dal
reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef, e delle deduzioni per oneri di
famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir, nella
formulazione vigente fino al 31 dicembre 2006.

L’acconto dell’addizionale
comunale dovuta per il 2007 è determinato dai sostituti d’imposta utilizzando
l’aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1
gennaio 2007. Il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto delle
esenzioni deliberate dai comuni solo se il percipiente dichiara di essere nelle
condizioni previste per fruirne.

In particolare, occorre applicare
al reddito imponibile dell’anno precedente (2006) l’aliquota deliberata per
l’anno di riferimento (2007) qualora la pubblicazione della delibera sia
effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero quella vigente nel
2006 in
caso di pubblicazione della delibera successiva al predetto termine. Il
relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a
partire dal mese di marzo. Il riferimento alla base imponibile, dell’anno
precedente, fornisce ai sostituti d’imposta la certezza dei dati in base ai
quali operare le ritenute.

Per i soggetti assunti nel corso
dell’anno cui l’acconto si riferisce, il sostituto d’imposta non deve calcolare
alcun acconto.

I sostituti d’imposta devono
indicare nella certificazione di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del DPR n.
322 del 1998, gli importi delle addizionali che hanno già trattenuto (acconto
dell’anno cui si riferisce la certificazione) e quelli che dovranno trattenere
(saldo dell’anno cui si riferisce la certificazione e acconto dell’anno
successivo).

Per quanto riguarda la compilazione
della certificazione relativa alle retribuzioni erogate nel 2006, deve essere
indicato nello schema CUD 2007 l’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta
per il 2006 (punto 7) e l’ammontare dell’acconto dovuto per il 2007 (punto
7-bis).

Si ricorda che le certificazioni
sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo (28 febbraio a partire dal
2008) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta in caso di interruzione
del rapporto di lavoro. Lo schema approvato con provvedimento del 6 dicembre
2006 deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni
successivi al 2006, fino all’approvazione del nuovo schema di certificazione.

In caso di cessazione del rapporto
di lavoro nel corso del 2007, compreso il caso di cessazione avvenuta nei mesi
di gennaio e febbraio, è necessario effettuare il calcolo dell’addizionale
effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno.

Per la certificazione delle
retribuzioni erogate nel 2007 nel campo 7 dovrà essere indicato l’ammontare
dell’addizionale comunale trattenuta a saldo sulla base del reddito
effettivamente erogato. Ad esempio:

Acconto addizionale comunale
calcolato per il 2007 1000

CUD 2006, campo 7-bis 300

Addizionale in acconto gia
trattenuta alla data della 250 cessazione

Addizionale effettivamente dovuta
per il 2007 700

Addizionale a
saldo 400

CUD 2007, campo 7 400

CUD 2007, campo 7-bis Non
compilare

Qualora l’ammontare dovuto a
titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte nel 2007 sia
inferiore all’acconto certificato nel campo 7-bis del CUD rilasciato per il
2006, il sostituto d’imposta provvederà al conguaglio. Nelle annotazioni deve
essere indicato l’ammontare dell’imposta effettivamente dovuta, al netto di
quella eventualmente rimborsata o non trattenuta. Nelle dichiarazioni dei
redditi sarà prevista l’indicazione dell’eccedenza di addizionale restituita al
percipiente.

Ad esempio:

Acconto addizionale comunale
calcolato per il 2007 1000

CUD 2006, campo 7-bis 300

Addizionale in acconto gia
trattenuta alla data della 100 cessazione

Addizionale effettivamente dovuta
per il 2007 90

Addizionale da restituire 10

Addizionale da non trattenere 200

CUD 2007, campo 7 0

CUD 2007, annotazioni: "Addizionale
restituita o non – 210 trattenuta"

CUD 2007, campo 7-bis Non
compilare

Si rammenta che la base
imponibile sulla quale calcolare l’addizionale definitiva dovuta per il 2007 è
costituita dal reddito complessivo determinato, ai fini dell’Irpef, al netto
dei soli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir, essendo le deduzioni
per oneri di famiglia sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.

3.5 ADDIZIONALI REGIONALI

Le novità introdotte in materia
di addizionale comunale non riguardano la disciplina dell’addizionale regionale
la quale resta confermata. In particolare per individuare la regione a favore
della quale effettuare il versamento dell’addizionale si deve fare riferimento
al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre. Resta
confermato che per i redditi di lavoro dipendente il prelievo dell’addizionale
dovuta interviene nell’anno successivo a quello di riferimento in un numero di
rate compreso tra 11 e 9 a seconda del
mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio e non è dovuto
alcun acconto. In caso di cessazione le addizionali sono trattenute in unica
soluzione.

Per i titolari di redditi diversi
da quelli di lavoro dipendente e assimilati, il versamento dell’addizionale
regionale è effettuato sempre in unica soluzione, con le modalità e nei termini
previsti per il versamento del saldo dell’Irpef, e non è
dovuto acconto.

Si ricorda che l’articolo 1,
comma 174, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), prevede
un piano di interventi volti ad assicurare il rispetto dell’equilibrio
economico-finanziario delle regioni. Il predetto piano prevede che qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si registri nel settore sanitario un
disavanzo di gestione a fronte del quale non siano stati adottati i necessari
provvedimenti di copertura ovvero gli stessi non siano risultati sufficienti,
il Presidente del Consiglio dei Ministri diffidi le regioni interessate ad adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio entro
il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Inoltre, la stessa
norma prevede che, in caso di mancato adempimento, il Presidente della regione,
in qualità di commissario ad acta, entro i 30 giorni successivi adotti i
necessari provvedimenti.

Qualora i provvedimenti necessari
non siano adottati entro il 31 maggio, nella regione interessata, con
riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano
comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le regioni che per l’anno 2006
sono state interessate dalla procedura, come risulta dalla comunicazione dei
verbali del Tavolo delle certificazioni di accompagnamento al conto economico
del 20 giugno 2006 e del 30 ottobre 2006, forniti dalla Ragioneria generale
dello Stato, sono l’Abruzzo, il Lazio, la Campania, il Molise e la Sicilia. Per le
menzionate regioni, per l’anno 2006, l’aliquota dell’addizionale regionale da
applicare è quella massima del 1,4 per cento.

4 CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA PER L’IMPOSTA DOVUTA SUL TFR

Per quanto concerne il
trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c e le indennità
equipollenti, nonché le altre indennità e somme connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro, è prevista una clausola di salvaguardia, diretta ad
assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di
una imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe
stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006.

L’articolo 1, comma 9 l.f. ha introdotto, con
riferimento alla fattispecie disciplinata all’art. 17, comma
1, lettera a), del TUIR la possibilità di applicare la tassazione
separata avvalendosi delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti fino
al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

4.1 AMBITO
OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La nuova clausola di salvaguardia
si applica all’imposta dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità
equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), del Tuir. Si tratta in particolare delle seguenti indennità e
somme:

– trattamento di fine rapporto di
cui all’art. 2120 del codice civile;

– indennità equipollenti,
comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
del pubblico impiego, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del
comma 1 dell’articolo 50, del Tuir, concernenti, rispettivamente, i soci di
cooperative, i sacerdoti, i titolari di cariche elettive;

– altre indennità e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti.
Si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità e somme corrisposte a
titolo di: o preavviso;

° capitalizzazione di pensioni;

° patto di non concorrenza;

° provvedimento dell’autorità
giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;

° incentivo all’esodo.

4.2
APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La norma di cui al comma 9 l. f. non
specifica se la clausola di salvaguardia debba essere applicata dal sostituto
d’imposta ovvero dall’amministrazione finanziaria in sede di riliquidazione.

Al riguardo si rileva innanzi
tutto che nelle ipotesi di somme erogate da un soggetto che non riveste la
carica di sostituto d’imposta, per le quali è previsto il versamento
dell’imposta in acconto nella misura del 20 per cento, la verifica del
trattamento più favorevole deve essere sempre effettuata dall’amministrazione
finanziaria.

Se le somme sono erogate da un
sostituto d’imposta, in base al tenore letterale della disposizione secondo la
quale "ai fini della determinazione dell’imposta…si applicano, se più
favorevoli….." si
ritiene che la verifica debba essere effettuata direttamente dal sostituto
d’imposta il quale, in sede di determinazione dell’imposta, utilizzerà le
aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più
favorevoli. Ciò in quanto la determinazione dell’imposta, ancorchè provvisoria,
è effettuata dal sostituto d’imposta.

Successivamente,
l’amministrazione finanziaria, in sede di controllo e di riliquidazione
dell’imposta, effettua nuovamente la verifica della tassazione più favorevole
nei riguardi del contribuente confrontando i risultati ottenuti applicando il
sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria. In base
alla verifica effettuata, l’amministrazione finanziaria applicherà la
tassazione più favorevole per il contribuente.

5 DETRAZIONI PER FAMILIARI A
CARICO DI CITTADINI EXTRA COMUNITARI

I commi da 1325 a 1328 della l. f. stabiliscono nuove modalità per la richiesta delle detrazioni
per carichi di famiglia da parte di cittadini extracomunitari in sostituzione
di quelle previste dall’articolo 21, comma 6-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, ora espressamente abrogato.

In particolare, viene stabilito che per i cittadini extracomunitari che
richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei
redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir,
la documentazione attestante lo status di familiare a carico può essere
costituita da:

a) documentazione originale
prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua
italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione
dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja
del 5 ottobre 1961..L’apostille, da apporsi sui
documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce
una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla
competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;

c) documentazione validamente
formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in
italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del
Paese d’origine.

La richiesta di detrazione, per
gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione deve
essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione
certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati
debbano essere aggiornati.

Si ricorda che il riconoscimento
delle detrazioni per figli a carico anteriormente alla entrata in vigore della
disposizione in esame, era regolato dall’articolo 21, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il quale prevedeva che la condizione di familiare a carico
dovesse essere documentata:

– per i contribuenti con figli a
carico residenti in Italia, dallo stato di famiglia dal quale risultasse
l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione residente;

– per i contribuenti con figli a
carico non residenti in Italia, da una documentazione equivalente validamente
formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in
italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme
all’originale.

Il comma 1328 ha abrogato
espressamente l’articolo 21, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 e non ha disciplinato in modo espresso l’ipotesi in cui i figli a carico
del contribuente siano residenti in Italia. Tuttavia
si ritiene che, per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in
Italia dei lavoratori extra-comunitari, sia sufficiente, al fine di documentare
il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli
uffici comunali. dal quale risulti l’iscrizione degli
stessi nelle anagrafi della popolazione.

6 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
DOVUTA DAI NON RESIDENTI

Il comma 5 l.f. ha sostituito il comma 3
dell’art. 24 del Tuir riguardante la determinazione dell’imposta per i non residenti.

L’art. 24,
comma 3 nella nuova formulazione prevede che l’imposta per i soggetti
non residenti si determina sottraendo dall’imposta lorda:

a) le detrazioni previste
dall’art. 13 del Tuir. La novità riguarda la possibilità di scomputare
dall’imposta lorda le detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi
diversi previste dall’art. 13 del Tuir, introdotte con l’entrata in vigore
della legge finanziaria per il 2007

b) le detrazioni per oneri
previste dall’art. 15, comma 1, lettere a), b), g),
h), h-bis) e i).

Gli oneri detraibili in base
all’art. 15 del Tuir sono gli stessi previsti dal previgente art. 24. In particolare si tratta
delle detrazioni riconosciute in relazione a:

1. interessi
passivi su prestiti o mutui agrari;

2. interessi passivi per
l’acquisto dell’abitazione principale;

3. spese di manutenzione
obbligatorie per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico;

4. erogazioni liberali in denaro
a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro;

5. costo
specifico o, in mancanza, valore normale dei beni ceduti gratuitamente,
in base ad apposita convenzione, ai soggetti del punto 4;

6. erogazioni liberali in denaro
in favore di enti senza scopo di lucro che operano nello spettacolo.

L’ultimo
periodo del comma 3, infine, conferma che "Le detrazioni per
carichi di famiglia non competono".

Va tuttavia ricordato che il
comma 1324 l.f.
ha introdotto, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di
famiglia dei soggetti non residenti, a condizione che gli stessi dimostrino,
con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si
riferiscono non possiedano un reddito complessivo
superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51,
compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
nel paese di residenza,di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La documentazione idonea a
dimostrare la sussistenza delle predette condizioni deve essere individuata con
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.