Tributario e Fiscale

Thursday 28 February 2008

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13 del 26.02.2008. Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l’anno 2008 – Profili interpretativi emersi nel corso della

Agenzia delle Entrate, Circolare
n. 13 del 26.02.2008. Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi –
Articolo 1, commi da 96 a
117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l’anno 2008 –
Profili interpretativi emersi nel corso della videoconferenza del 21 febbraio
2008.

INDICE

1 Requisiti
di accesso al regime

1.1 Contributi a fondo perduto
per l’acquisto di beni strumentali

1.2 Partecipazione ad un
raggruppamento temporaneo di professionisti

1.3 Rilevanza
dei ricavi relativi ad attività cessata nel 2007

1.4 Effetti della mancata revoca
del regime agevolato ex articolo 13 della legge n. 388 del 2000

1.5 Compensi corrisposti a
personale dipendente

1.6 Beni strumentali rilevanti

1.7
Individuazione del triennio di riferimento per il limite relativo ai
beni strumentali acquistati

1.8 Limite
dei beni strumentali, rilevanza dell’IVA

1.9 Rilevanza delle prestazioni
occasionali nel calcolo del limite dei ricavi o compensi

1.10
Involuzione di una società di persone in ditta individuale

1.11 Attività soggette ad aggio o
ricavo fisso

1.12 Rilevanza
delle operazioni prive del requisito della territorialità ai fini IVA

2 rettifica della detrazione

2.1 Beni ammortizzabili di costo
unitario inferiore ad euro 516,46 o con coefficiente di ammortamento superiore
al 25 per cento

2.2 Canoni di leasing

2.3 Deducibilità dell’imposta
rettificata ai fini delle imposte dirette

3 Applicazione
del regime

3.1 Dichiarazioni d’intento
ricevute dai contribuenti minimi

3.2 Componenti di reddito
riferiti ad esercizi precedenti a quello di ingresso nel regime: plusvalenza
realizzata nel 2007

3.3
Determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni
strumentali

3.4 Somma algebrica di componenti
di reddito di esercizi precedenti all’ingresso nel regime che esprime un valore
negativo

3.5 Trattamento
delle quote ammortamento residue dei beni strumentali acquistati prima
dell’ingresso nel regime

3.6
Registrazione delle fatture ricevute da un contribuente minimo

3.7 Modalità di determinazione
dell’acconto per le imprese familiari

3.8
Applicazione delle ritenute di acconto nei confronti dei contribuenti
minimi

3.9 Deducibilità componenti
negativi per i contribuenti minimi

3.10 Invio
telematico dei corrispettivi

3.11
Comunicazione dati Iva dei contribuenti minimi

3.12 Contributi integrativi
dovuti da contribuenti minimi iscritti alle Casse di previdenza private

3.13 Elenco
clienti e fornitori

3.14 Produttori agricoli che
scelgono di non avvalersi dei regimi speciale IVA agricoltura

3.15 Attività agricole connesse

4 Uscita
dal regime

4.1
Regolarizzazione degli adempimenti IVA nel caso di uscita dal regime con
effetto dal periodo di imposta in corso

4.2 Trattamento
delle rimanenze di merci residue

4.3 Liquidazione dell’impresa

Di seguito si riportano,
raggruppate per argomento, le risposte ai quesiti formulati, in occasione della
videoconferenza del 21 febbraio 2008, dalle Direzioni Regionali, dagli Uffici
periferici e dai Centri di assistenza multicanale dell’Agenzia in merito alla
applicazione della disciplina dei contribuenti minimi.

1 Requisiti
di accesso al regime

1.1 Contributi a fondo perduto
per l’acquisto di beni strumentali

D. Un’impresa ha beneficiato di
un contributo pubblico a fondo perduto in c/impianti di 8.000 euro.

Si chiede di conoscere se
l’importo del suddetto contributo in conto impianti possa
essere computato, ai fini del parametro d’ingresso di 15.000 euro, a
decurtazione del corrispettivo di acquisto di un bene strumentale.

R. Ai sensi dell’articolo
1, comma 96, lettera b), della legge finanziaria 2008, una delle
condizioni da soddisfare per l’applicabilità del regime dei contribuenti minimi
è che nel triennio solare precedente non siano stati effettuati acquisti di
beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro,
rilevando, per il raggiungimento di detto limite, anche gli acquisti effettuati
mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria. Dal tenore letterale del citato comma 96 che, ai fini della
misurazione del parametro dei 15.000 euro, attribuisce rilievo al corrispettivo
sostenuto ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, emerge che, nel
caso di specie, anche se l’effettivo onere dell’acquisto non è ricaduto per
intero sul contribuente, debba essere preso in considerazione il corrispettivo
complessivo del bene strumentale acquisito, a prescindere, quindi, dalle
modalità con le quali l’acquisto medesimo è stato finanziato. D’altra parte, la
soluzione contraria determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento
tra due identiche imprese che hanno acquistato il medesimo bene strumentale,
facendo rientrare nel regime dei minimi l’impresa che ha goduto
dell’agevolazione finanziaria per l’investimento ed escludendo, invece, quella
che ha sostenuto per intero l’effettivo onere dell’operazione di cui trattasi.

1.2 Partecipazione
ad un raggruppamento temporaneo di professionisti

D. Si chiede se l’accesso al
regime dei minimi è precluso nel caso di un professionista che abbia costituito
nel 2007 un raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 90,
comma 1, lett. g), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ex articolo 17, comma 1,
lettera g, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.)

R. Il comma 99 della legge
finanziaria per il 2008 prevede che non sono considerati contribuenti minimi
"gli esercenti attività d’impresa o arti e
professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di
persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a
società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo Testo
unico".

I raggruppamenti temporanei di
cui all’articolo 90 del d.lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti relativi a
lavori, servizi e forniture pubblici, sono costituiti tra professionisti per
l’espletamento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e ad altri
incarichi di supporto tecnico-amministrativo.

Nella specie, è rilevante
distinguere l’ipotesi in cui le attività affidate al raggruppamento temporaneo siano svolte dai singoli professionisti in modo autonomo e
separato, dall’ipotesi in cui le attività non siano separabili o comunque siano
svolte in modo unitario, avvalendosi di un’unica organizzazione comune.

Nel primo caso, si ritiene che il
raggruppamento temporaneo non costituisca un soggetto autonomo che assume
rilevanza ai fini dell’applicazione del comma 99 della legge
finanziaria 2008.

Diversamente, nella seconda
ipotesi, il raggruppamento temporaneo si configura come società o associazione
di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome collettivo,
ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che impedisce l’accesso del professionista
che vi partecipa al regime dei contribuenti minimi.

1.3 Rilevanza
dei ricavi relativi ad attività cessata nel 2007

D. Con la circolare n. 73 del
2007 è stato precisato che, ai fini della verifica del limite di 30.000 euro di
ricavi o compensi percepiti nell’anno solare precedente, è necessario
effettuare il ragguaglio ad anno nel caso di inizio attività nel corso del
2007. Al fine di valutare il soddisfacimento della condizione di cui sopra, si
chiede di sapere se la medesima procedura debba essere applicata anche in caso
di cessazione di attività nel corso del 2007 ed inizio di una nuova attività
nel 2008, diversa da quella precedente, per la quale si intende usufruire del
regime dei minimi.

R. L’articolo 1, comma 96, della
legge finanziaria per il 2008 prevede che, ai fini dell’applicazione del regime
dei contribuenti minimi, si considerano contribuenti minimi "le persone
fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che … nell’anno
solare precedente … hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro".

La norma citata fa riferimento ai
ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o
professionista, prescindendo dalla attività cui si riferiscono. In altri
termini, la condizione di acceso al regime in esame riguarda la posizione del
contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta.

Nel caso prospettato, quindi, si
ritiene che i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente in relazione
all’attività cessata rilevino per la verifica del limite dei 30.000 euro e che,
inoltre, sia necessario effettuare il ragguaglio ad anno del relativo importo.

1.4 Effetti della mancata revoca
del regime agevolato ex articolo 13 della legge n. 388 del 2000

D. Un contribuente, che nel corso
dell’anno 2007 rientrava nel regime agevolato ex articolo 13
della legge n. 388 del 2000, intende ora avvalersi del regime dei contribuenti
minimi. Tuttavia, per dimenticanza, non ha effettuato la revoca del regime di cui all’articolo 13. Si chiede se può comunque, adottando
il relativo comportamento concludente, rientrare nel regime dei contribuenti
minimi.

R. La sussistenza dei requisiti
normativi e il comportamento concludente costituiscono il presupposto per
accedere al regime dei contribuenti minimi.

Come precisato nella circolare n.
7 del 28 gennaio 2008, al punto 3.6, il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2001 (punto 2.2) prevede, a carico del
contribuente che ha aderito al regime agevolato di cui all’art. 13 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, l’onere
di comunicare all’Amministrazione finanziaria la revoca dell’opzione da tale
regime.

Il contribuente già in regime
agevolato ex art. 13 della legge n. 388 del 2000 che ha optato per il regime
dei minimi attraverso il comportamento concludente, può sicuramente continuare ad adottare il nuovo regime, ma permane l’obbligo di
comunicare, con la massima tempestività, la revoca del regime agevolato in
precedenza applicato per consentire all’Amministrazione di qualificare
inequivocabilmente la scelta operata.

1.5 Compensi corrisposti a
personale dipendente

D. A febbraio
2007 un contribuente ha corrisposto il TFR a un dipendente cessato nel
2006. Detto contribuente può accedere al regime dei minimi considerando che non
ha sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR, bensì
spese di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR?

R. Il comma 96, numero 3), della
legge finanziaria per il 2008, stabilisce che ai fini dell’applicazione del
regime dei contribuenti minimi occorre, tra l’altro, che i contribuenti
interessati non abbiamo "sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere
c) e c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917…".

Tra le spese per lavoratori
dipendenti rientrano sia quelle sostenute per gli emolumenti correnti
corrisposti al dipendente sia quelle sostenute per il trattamento di fine
rapporto, di cui all’articolo 17 del TUIR.

Con riferimento al caso ipotizzato
nel quesito, occorre considerare che la norma fa riferimento alle spese
"sostenute", da valutare, quindi, secondo le ordinarie regole del
TUIR. In particolare, le spese relative al TFR si considerano sostenute, tanto
per gli imprenditori, quanto per i professionisti, nel periodo di imposta in
cui le stesse maturano.

Nel caso in esame, quindi, la
spesa per il TFR, corrisposto nel 2007 ad un dipendente il cui rapporto di
lavoro è cessato nel 2006, si deve considerare sostenuta in tale ultimo periodo
di imposta, con la conseguenza che al contribuente in questione non è precluso
l’accesso al regime dei minimi.

1.6 Beni strumentali rilevanti

D. L’articolo
1, comma 96, lettera b), della legge finanziaria per il 2008, con
riferimento alle condizioni per l’accesso al regime dei contribuenti minimi,
richiede che nel triennio solare precedente non siano stati effettuati acquisti
di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Non è,
tuttavia, specificato se per beni strumentali si debbano
intendere solo i "beni mobili strumentali" o anche gli "immobili
strumentali". In particolare, vanno computati nel limite di euro 15.000
anche gli importi corrisposti per la locazione dell’immobile in cui è svolta
l’attività?

R. Ai fini dell’individuazione
degli acquisti di beni strumentali, il cui acquisto ai fini dell’accesso al
regime non deve superare nel triennio solare precedente l’importo di euro
15.000, vanno considerati i beni strumentali sia mobili che immobili. Il
legislatore, infatti, fa generico riferimento ai beni strumentali, tra i quali
rientrano sicuramente anche quelli immobili. Poiché al raggiungimento del
limite in commento rilevano gli "acquisti di beni strumentali anche
mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria", dovranno
essere considerati anche gli importi corrisposti per la locazione dell’immobile
in cui è svolta l’attività economica.

1.7
Individuazione del triennio di riferimento per il limite relativo ai
beni strumentali acquistati

D. Il triennio di attività entro
cui computare il limite di acquisto dei beni strumentali di euro 15.000 deve
essere inteso come triennio di operatività effettiva o come triennio dalla
richiesta di apertura della partita IVA? Ad esempio, un’impresa che ha
richiesto la partita IVA il primo settembre 2005, ma
ha iniziato l’attività il primo gennaio 2006, deve computare nel limite di euro
15.000 anche i beni strumentali acquistati da settembre a dicembre 2005,
periodo in cui il soggetto è stato inattivo?

R. Nell’individuazione degli
acquisti di beni strumentali rilevanti per il raggiungimento del limite di euro
15.000, deve farsi riferimento al "triennio solare precedente", a
prescindere dall’effettiva operatività del soggetto. Nel caso di specie, in
particolare, rileveranno tutti gli acquisti di beni strumentali effettuati nei
tre anni solari precedenti al 2008, ossia nel 2005, nel 2006 e nel 2007.

1.8 Limite
dei beni strumentali, rilevanza dell’IVA

D. Il costo sostenuto per
l’acquisto di beni strumentali ai fini dell’ingresso e della permanenza nel
regime dei minimi deve essere considerato al netto o al lordo dell’IVA?

R. Ai fini dell’applicazione del
regime dei minimi i contribuenti nel triennio solare precedente non devono aver
effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e
di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000
euro (articolo 1, comma 96, lettera b) della legge
finanziaria 2008).

Nell’ammontare degli acquisti, ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.M. 2 gennaio 2008, si assumono i
corrispettivi relativi alle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. n. 633 del 1972.

Occorre fare riferimento, dunque,
all’ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano secondo le
ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto, laddove, nel sistema
dell’IVA, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
costituiscono la base imponibile cui è commisurata l’imposta.

In definitiva, sia in fase di
accesso al regime che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli
acquisti di beni strumentali di cui alla lettera b) del comma
96, deve essere verificato con riferimento al costo sostenuto al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di
detrazione (cfr. circolare n. 7/E del 2008, quesito
2.8, lett. b).

1.9 Rilevanza
delle prestazioni occasionali nel calcolo del limite dei ricavi o compensi

D. Il contribuente apre una
partita IVA nel 2008 con un certo codice attività (commercio al dettaglio),
prevede contestualmente di effettuare delle prestazioni occasionali (altra
attività di consulenza) per le quali non chiede l’apertura della partita IVA. I
compensi eventualmente percepiti per queste collaborazioni rientrano nei ricavi
dei minimi, ovvero si cumulano ai fini del limite di 30.000 euro? Oppure
rimangono fuori dal regime?

R. Il limite dei 30.000 euro per
l’accesso o la permanenza nel regime dei minimi è riferito ai ricavi o compensi
percepiti nell’esercizio di imprese arti o professioni. Nel caso prospettato,
di imprenditore che percepisce anche compensi occasionali per prestazioni di
consulenza, detti compensi, nel presupposto che costituiscano effettivamente
compensi di lavoro autonomo occasionale non rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’IVA, qualificabili, pertanto, come redditi diversi ai sensi dell’articolo
67 del TUIR, non rilevano per la verifica del superamento del limite dei 30.000
di ricavi o compensi.

L’articolo 1, comma 96, della
legge finanziaria 2008, infatti, fa riferimento solo ai ricavi o compensi
percepiti da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

1.10
Involuzione di una società di persone in ditta individuale

D. Nel corso del 2007, essendo
venuta meno la pluralità dei soci in una società in nome collettivo, si è
verificata un’involuzione di detta società in un’impresa individuale. Ai fini
della verifica delle condizioni di accesso al regime dei minimi da parte della
ditta individuale occorre fare riferimento alla situazione della società ante
modificazione?

R. Indipendentemente dalla
qualificazione "civilistica" dell’operazione in commento, la
continuità oggettiva dell’attività d’impresa – pur in
presenza di una discontinuità soggettiva tra l’ente societario e la
persona fisica che prosegue l’attività – determina la sostanziale
"neutralità fiscale" dell’operazione di "trasformazione",
analogamente a quanto avviene in caso di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività
(vedasi la circolare n. 7 del 2008, quesito 2.7).

Pertanto, ai fini della verifica
della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi da parte
dell’impresa individuale, essendovi continuazione dei valori fiscali dei beni,
saranno rilevanti i valori della società ante modificazione. Con riferimento,
ad esempio, al limite di euro 15.000 relativo ai beni
strumentali si dovrà far riferimento anche agli acquisti effettuati dalla
società nel triennio precedente.

1.11 Attività soggette ad aggio o
ricavo fisso

D. Con riguardo ai contribuenti
che svolgono attività soggette ad aggio (ad esempio venditori di generi di
monopolio) o a ricavo fisso (ad esempio distributori di carburante), ai fini
della verifica del limite dei ricavi di 30.000 euro assume rilievo l’intero
corrispettivo della rivendita?

R. L’articolo 18, comma 8, del
DPR 29 settembre 1973, n. 600, prevede che "Per i rivenditori in base a
contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo
dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si
assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le
cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative
e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai
rivenditori".

Benché la richiamata norma
attribuisca rilievo al ricavo fisso o all’aggio fisso ai fini del limite
distintivo del regime di contabilità, è da ritenere che la stessa possa
utilmente essere invocata anche ai fini della misurazione del parametro dei
ricavi rilevanti ai fini dell’accesso al regime dei minimi.

Nei confronti dei predetti
soggetti che svolgono attività di rivendita di generi soggetti ad aggio o a
ricavo fisso, ai fini della verifica del limite dei ricavi di 30.000 euro, in
generale, assume rilievo, pertanto, l’aggio o il ricavo fisso.

Si rammenta,
tuttavia, che ai sensi dell’articolo 1, comma 99, della legge finanziaria 2008
non possono applicare il regime dei contribuenti minimi coloro che si avvalgono
dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; tra tali regimi –
elencati nel paragrafo 2.2 della circolare n. 73/E del 2007 – figura quello
applicabile ai venditori di generi di monopolio (esempio: vendita sali e
tabacchi (articolo 74, primo c. del DPR n. 633/72); commercio dei fiammiferi
(articolo 74, primo c. del DPR n. 633/72) che svolgono attività soggette ad
aggio. In tali casi, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi
conseguiti nell’anno precedente, il regime dei minimi è comunque precluso.

1.12 Rilevanza
delle operazioni prive del requisito della territorialità ai fini IVA

D. Un contribuente residente in
Italia svolge prestazioni di lavoro autonomo all’estero (traduzioni simultanee
in Spagna) soggette ai fini IVA al regime di cui all’articolo
7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si chiede se, fatti salvi gli altri i
requisiti richiesti dalla norma, il contribuente possa utilizzare il regime dei
minimi.

R. L’effettuazione di prestazioni
per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità
non precludono al contribuente l’accesso al regime dei minimi.

La disposizione dell’articolo 1,
comma 96, della legge finanziaria per il 2008, infatti, preclude l’accesso al
regime ai soggetti che abbiano effettuato cessioni
all’esportazione, ovvero, secondo quanto precisato dal D.M. del 2 gennaio 2008,
le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633 del
1972.

Nulla dispone la predetta norma
in relazione alle operazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

Resta inteso che i compensi
derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del
limite dei 30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al
regime dei minimi.

2 Rettifica della detrazione

2.1 Beni ammortizzabili di costo
unitario inferiore ad euro 516,46 o con coefficiente di ammortamento superiore
al 25 per cento

D. Si chiede di conoscere se la
rettifica della detrazione debba effettuarsi anche per
i "beni ammortizzabili" di costo unitario inferiore ad euro 516,46 o
con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento.

R. Ai sensi del comma 5
dell’articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, i beni di costo unitario non
superiore a 516,46 euro e quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito
ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento non sono
considerati beni ammortizzabili ai fini della rettifica della detrazione.

In relazione a detti beni si
applica, quindi, la disposizione del comma 3 del citato articolo 19-bis2,
secondo cui se mutamenti nel regime fiscale dell’attività comportano la
detrazione dell’imposta sugli acquisiti in misura diversa da quella già
operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni e servizi non ancora
ceduti o non ancora utilizzati.

Pertanto, in relazione ai beni in
questione, in fase di accesso al regime dei contribuenti minimi, è necessario
effettuare la rettifica della detrazione solo se gli stessi non sono stati
ancora utilizzati o ceduti, diversamente non occorrerà effettuare detta
rettifica.

2.2 Canoni di leasing

D. In sede di accesso al regime
dei minimi, ai fini della rettifica prevista dall’articolo 19-bis2 del DPR n.
633 del 1972 occorre tener presente anche i canoni di leasing pagati
anticipatamente e l’eventuale maxicanone iniziale?

R. La rettifica della detrazione
di cui all’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972 deve essere effettuata anche
per i servizi non ancora utilizzati, e, ai sensi dell’articolo 16, ultimo
comma, del citato DPR n. 633 del 1972 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
il leasing è considerato in ogni caso una prestazione di servizi.

Pertanto, in sede di accesso al
regime dei minimi occorrerà effettuare le apposite rettifiche dell’imposta
detratta relativa al canone corrisposto anticipatamente ed
maxicanone iniziale.

Per procedere alla rettifica i
contribuenti minimi dovranno verificare l’imposta complessivamente detratta e
versare la frazione di imposta corrispondente al periodo di residua durata del
contratto o della rata.

Esempio: contribuente che accede
al regime dei minimi il 1 gennaio 2008.

Rata semestre
1 settembre 2007/29 febbraio 2008: 1.800 euro di cui 300 di IVA (interamente
detratta). Imposta da versare euro 100 (300/6(mesi di
riferimento rata) x 2 (mesi relativi al periodo in cui si applica il
regime dei minimi).

Maxicanone corrisposto in data 1
settembre 2006 euro 7.200, di cui 1.200 di IVA (interamente detratta); durata
del contratto di leasing anni 5.

Imposta da versare a seguito
della rettifica euro 880 (1.200/60 -mesi di durata del contratto) x 44 (mesi
residui di durata del contratto al momento di ingresso nel regime).

2.3 Deducibilità dell’imposta rettificata
ai fini delle imposte dirette

D. L’imposta sul valore aggiunto
versata a seguito della rettifica della detrazione operata ai sensi del comma
101 della legge finanziaria 2008 costituisce costo deducibile per i
contribuenti minimi?

R. Ai sensi del citato comma 101, l’applicazione del
regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica della detrazione ai sensi
dell’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972. La relativa imposta deve
essere versata in unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo, nel
termine per il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto.

L’imposta versata, in unica
soluzione o in cinque rate, costituisce costo deducibile per il contribuente
minimo.

Detta imposta, infatti, può
essere assimilata, quanto al suo trattamento ai fini delle imposte dirette,
all’imposta assolta dal contribuente minimo sugli acquisti che, in quanto non
detraibile in costanza di regime, rappresenta un costo deducibile (cfr. anche risposta n. 3.9).

L’articolo 1, comma 101, della
legge finanziaria 2008 e l’articolo 7, comma 1, lettera e) del D.M. 2 gennaio
2008, prevedono, inoltre, che "la rettifica della detrazione deve essere
effettuata pure in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario
nella dichiarazione annuale relativa all’anno dal
quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo
dell’imposta relativa a tale anno". In tal caso, la rettifica – in aumento
– dell’imposta detraibile determina una sopravvenienza che rileverà ai fini
delle imposte dirette secondo le regole ordinarie.

3 Applicazione
del regime

3.1 Dichiarazioni d’intento
ricevute dai contribuenti minimi

D. Si chiede di conoscere se tra
le cessioni all’esportazione che precludono l’accesso al regime dei
contribuenti minimi rientrano anche le cessioni interne a seguito di
dichiarazione di intento di cui all’art. 8, lettera c), del D.P.R. 633/1972.

Inoltre, si chiede quale debba essere il comportamento del contribuente che applica
il regime dei minimi e riceve una lettera di intento, ovvero la richiesta di
non applicazione dell’iva da parte di un esportatore abituale.

R. L’articolo
1, comma 96, lettera a) numero 2), della legge finanziaria 2008 prevede
espressamente che si considerano contribuenti minimi le persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno solare
precedente "non hanno effettuato cessioni all’esportazione". In proposito
l’articolo 2, comma 2, del D.M. 2 gennaio 2008 stabilisce che "…
costituiscono cessioni all’esportazione quelle di cui agli articoli 8, 8-bis,
9, 71 e 72 del decreto" Iva.

Ciò posto, si evidenzia che
l’eventuale emissione – durante l’anno solare precedente – di fatture senza
addebito dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, lettera c), del D.P.R. n. 633
del 1972, a
seguito di dichiarazione d’intento ricevuta dal cessionario o committente,
preclude l’accesso al regime dei contribuenti dei minimi.

Si precisa, inoltre, che
l’eventuale dichiarazione d’intento ricevuta dal contribuente che – avendone i
requisiti – applica il regime dei minimi dovrà essere restituita al cessionario
o committente, precisando che, in ogni caso, l’operazione avverrà senza addebito
d’imposta si sensi dell’articolo 1, comma 100, della
legge finanziaria 2008.

3.2 Componenti di reddito
riferiti ad esercizi precedenti a quello di ingresso nel regime: plusvalenza
realizzata nel 2007

D. Un contribuente realizza una
plusvalenza nel 2007. Si chiede conferma che tale, possedendo i requisiti per
essere rateizzata, possa concorrere alla
determinazione del reddito relativo al periodo d’imposta 2007 non solo per la
prima rata ma anche per le residue, in ogni caso applicando le disposizioni dell’articolo
1, comma 106, della legge finanziaria per il 2008.

R. L’articolo 1, comma 106, della
legge finanziaria per il 2008 prevede che i componenti positivi e negativi di
reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei
contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in
conformità alle disposizioni del TUIR "…partecipano per le quote residue
alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del
predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote
eccedente l’ammontare di 5000 euro. (…) In caso di
importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla
formazione del predetto reddito." Si conferma, pertanto, che nella fattispecie
prospettata nel quesito torna applicabile la disposizione di
cui al citato comma 106 della legge finanziaria per il 2008.

3.3
Determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni
strumentali

D. Come viene
calcolata la plusvalenza determinata dalla cessione di un bene strumentale
venduto dal contribuente minimo durante il periodo di applicazione del regime
speciale ovvero venduto dopo l’uscita dal regime dei minimi?

R. Il costo del bene strumentale
acquistato durante l’applicazione del regime dei minimi è deducibile
nell’esercizio in cui è sostenuto per l’intero importo, ai sensi dell’articolo
1, comma 104, della legge finanziaria per il 2008. Quando lo stesso bene viene venduto, sia durante la permanenza nel regime speciale
che successivamente all’uscita dal regime medesimo, la relativa plusvalenza è
costituita dall’intero ammontare del corrispettivo percepito. Per converso,
qualora il bene strumentale sia stato acquistato nel corso di un periodo
d’imposta anteriore rispetto a quello di applicazione del regime dei minimi, la
relativa plusvalenza, sia essa realizzata o meno in un
periodo interessato dal regime dei minimi, è costituita, ai sensi dell’articolo
4, comma 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, dalla differenza fra il
corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il
costo non ammortizzato, calcolato cioè al netto degli ammortamenti dedotti.

3.4 Somma algebrica di componenti
di reddito di esercizi precedenti all’ingresso nel regime che esprime un valore
negativo

D. Si chiede di precisare il
trattamento fiscale dei componenti positivi e negativi riferibili ad esercizi
precedenti a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, la cui
tassazione o deduzione sia rinviata a periodi d’imposta successivi,
nell’ipotesi in cui la loro somma algebrica esprime un valore negativo
superiore a 5.000 euro.

R. L’articolo 1, comma 106, della
legge finanziaria per il 2008 prevede che i componenti positivi e negativi di
reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime
dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in
conformità alle disposizioni del TUIR "…partecipano per le quote residue
alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del
predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote
eccedente l’ammontare di 5000 euro. (…) In caso di
importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla
formazione del predetto reddito".

Ciò posto, riguardo alla
fattispecie prospettata con il quesito, ad ulteriore integrazione di quanto
precisato con la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, paragrafo 4.2, si
precisa che qualora il risultato della somma algebrica tra l’importo complessivo
delle quote residue delle componenti attive e l’importo complessivo delle quote
residue delle componenti negative esprima un valore negativo superiore a 5000
euro (ad esempio – 7000 euro) lo stesso può essere dedotto integralmente.

Ciò è coerente, del resto, con le
istruzioni al modello Unico persone fisiche 2008, fascicolo terzo, quadro RG,
rigo RG 20, secondo cui in caso di importo negativo, l’intero ammontare
risultante dalla somma algebrica deve essere indicato tra i componenti
negativi.

3.5 Trattamento
delle quote ammortamento residue dei beni strumentali acquistati prima
dell’ingresso nel regime

D. Entrando nel regime dei
minimi, come vengono trattate le quote di ammortamento
residue dei beni strumentali acquistati prima dell’ingresso nel regime?

R. In deroga alle disposizioni
previste dal Testo unico delle Imposte sui redditi, il regime dei contribuenti
minimi prevede che il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che
rientrano nel regime è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o
compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel
periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della
professione.

Ciò posto, durante l’applicazione
del regime il contribuente non può dedurre le quote di ammortamento relative ai
beni strumentali acquistati anteriormente all’acceso al regime.

Le eventuali quote residue di
ammortamento rileveranno, invece, dopo l’uscita dal regime, ovviamente a
condizione che il bene non sia stato nel frattempo
dismesso. In altri termini, durante l’applicazione del regime dei minimi gli
ammortamenti non sono deducibili ed il residuo costo fiscale dei
beni strumentali resta sospeso.

3.6
Registrazione delle fatture ricevute da un contribuente minimo

D. Un contribuente in contabilità
ordinaria riceve una fattura emessa da un soggetto che si avvale del regime
semplificato per i contribuenti minimi. Come deve annotare tale fattura nei
propri registri IVA ("non imponibile", "fuori campo IVA" o
con l’annotazione che trattasi di "operazione effettuata ai sensi
dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008")?

R. Si ritiene corretto, in tal
caso, che il soggetto in contabilità ordinaria indichi, nei propri registri
IVA, che l’acquisto è stato effettuato da un contribuente minimo, registrando
la corrispondente fattura con l’annotazione che trattasi di "operazione
effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il
2008". Il medesimo soggetto è tenuto ad includere nell’elenco
fornitori i dati dell’operazione.

3.7 Modalità di determinazione
dell’acconto per le imprese familiari

D. Nella circolare n. 73 del
2007, paragrafo 5, sono state precisate le modalità con cui vanno effettuati i
versamenti del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi.

In particolare è riportato
l’esempio di un soggetto che, avvalendosi del regime dei contribuenti minimi a
decorrere dal periodo d’imposta 2008, deve calcolare gli acconti da versare nel
corso dello stesso anno 2008 avendo riguardo all’imposta dovuta evidenziata
nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno
2007.

Risulta, in altri termini, che
l’unica modalità di determinazione dell’acconto è il metodo storico, con
esclusione di quello previsionale.

Nello stesso paragrafo, inoltre,
è stato chiarito che "nel caso di imprese familiari, l’acconto è dovuto, anche per conto dei collaboratori familiari, dal
titolare dell’impresa".

In relazione a quest’ultima
affermazione si chiede con quali modalità devono essere determinati gli acconti
dovuti nel primo anno di adesione al regime dal titolare dell’impresa familiare
e dai collaboratori.

R. L’articolo 1, comma 117, della
legge finanziaria per il 2008 stabilisce che "ai fini del calcolo
dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di
tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto
delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116", ovvero le disposizioni relative
a regime in commento.

Ne consegue che, come affermato
nel quesito, per i soggetti che accedono al regime dei minimi l’unica modalità
di determinazione dell’acconto dovuto per l’anno di accesso è il metodo
storico, con esclusione di quello previsionale.

In caso di imprese familiari, il
medesimo comma 117 precisa che "l’acconto è dovuto
dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell’impresa
familiare."

Nel caso di imprese familiari,
infatti, ai sensi del comma 105,
l’imposta sostitutiva da versare sul reddito d’impresa è
calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai
collaboratori familiari ed è dovuta solo
dall’imprenditore.

Con la circolare n. 7 del 2008,
quesito n. 6.11, è stato sottolineato che, per evitare una doppia tassazione, i
collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi
dichiarativi e di versamento, limitatamente al reddito dell’impresa familiare.
Tale esonero riguarda anche il versamento degli acconti d’imposta per la parte
riferibile al reddito derivante dalla partecipazione all’impresa familiare.

Ciò premesso, per la
determinazione degli acconti dovuti per l’anno di accesso al regime dei minimi
si ritiene corretto operare nel modo seguente:

– l’imprenditore, titolare
dell’impresa familiare, deve sommare al proprio acconto determinato con il
metodo storico, pari al 98 per cento dell’imposta risultante dalla
dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente
all’accesso al regime, anche il 98 per cento dell’imposta risultante dalla
dichiarazione dei propri collaboratori, per la quota parte riferibile al
reddito di partecipazione all’impresa familiare. Tale quota dell’imposta deve
essere determinata in proporzione all’incidenza del reddito di partecipazione
sul reddito complessivo del collaboratore;

– i collaboratori, invece,
potranno versare il proprio acconto sia utilizzando il metodo storico, ossia
commisurando l’acconto al 98 per cento della quota di imposta risultante dalla
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente riferibile ai redditi diversi da
quello di partecipazione all’impresa familiare (determinato come sopra), sia
utilizzando il metodo previsionale, sempre con riguardo all’imposta relativa ad
eventuali altri redditi posseduti, diversi da quello di partecipazione
all’impresa familiare.

3.8
Applicazione delle ritenute di acconto nei confronti dei contribuenti
minimi

D. Si chiede di conoscere se ai
compensi percepiti dai contribuenti minimi si applicano le ritenute d’acconto
ed in particolare la ritenuta d’acconto prevista dal comma 43
della legge 27 dicembre 2006 296 (legge finanziaria 2007) che ha introdotto
l’obbligo per il condominio di applicare una ritenuta d’acconto sul reddito del
4%, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di
opere o servizi, effettuate nell’esercizio d’impresa.

R. L’articolo 1, comma 105 della
legge finanziaria per il 2008 stabilisce che i contribuenti minimi devono
applicare sul reddito di impresa o di lavoro autonomo un’imposta sostitutiva
dell’imposta sui redditi, nonché delle addizionali comunali e regionali, pari
al 20 per cento.

L’articolo 6 del D.M. del 2
gennaio 2008 ha
precisato che le ritenute devono considerarsi a titolo d’acconto della predetta
imposta sostitutiva e che l’eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dal tenore di
queste due norme si desume che i contribuenti minimi subiscono le ritenute di
cui al Titolo III del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ivi comprese quelle
previste sui corrispettivi dovute dal condominio all’appaltatore previste
dall’articolo 25-ter, introdotto dall’articolo 1, comma 43 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

3.9 Deducibilità componenti
negativi per i contribuenti minimi

D. Il nuovo regime dei
contribuenti minimi non prevede l’applicazione della rivalsa e nemmeno della
detrazione. Si chiede se l’Iva pagata sugli acquisti
rappresenta per l’operatore un costo deducibile?

R. Si conferma che l’imposta sul
valore aggiunto addebitata a titolo di rivalsa ai contribuenti minimi
rappresenta per questi ultimi un costo deducibile.

3.10 Invio
telematico dei corrispettivi

D. I contribuenti minimi sono
tenuti all’invio telematico dei corrispettivi previsto
dai commi da 33 a
37-ter dell’art. 37 del d.l. n. 223/06?

R. La disciplina dei contribuenti
minimi recata dalla legge finanziaria 2008 non prevede alcuno specifico obbligo
di trasmissione telematica dei corrispettivi, a differenza di quanto aveva previsto l’art. 32-bis del d.P.R. n. 633/72 per i
contribuenti che adottavano il regime dei c.d. minimi in franchigia (regime
espressamente abrogato proprio dall’articolo 1, comma 116,
della legge finanziaria 2008).

La stessa disciplina, inoltre,
non esplicita una esclusione dei contribuenti minimi
dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi previsto dai commi da 33 a 37-ter dell’art. 37 del
d.l. n. 223 del 2006.

Queste ultime disposizioni,
comunque, non hanno ancora trovato attuazione (non essendo stati emanati il
Regolamento di cui al comma 37-ter ed i provvedimenti di cui al comma 34), per cui, al momento, l’obbligo in questione non sussiste.

3.11
Comunicazione dati Iva dei contribuenti minimi

D. A pagina 2
delle istruzioni al Modello di comunicazione dati IVA 2008 è scritto che i
contribuenti minimi sono esonerati dalla predetta comunicazione. Considerato
che tali contribuenti per l’anno 2007 applicano l’IVA nei modi ordinari, si
chiede conferma di detto esonero.

R. Il modello da utilizzare per
la presentazione della comunicazione dati Iva, in considerazione dell’esiguità
e della semplicità dei dati richiesti, non è aggiornato annualmente, ma viene revisionato solo quando intervengono modifiche
normative che lo richiedono.

Quest’anno, infatti, il modello è
stato aggiornato sostanzialmente al fine di recepire la nuova classificazione
delle attività economiche ATECO 2007.

Nell’ambito delle istruzioni, è
stato integrato l’elenco dei soggetti esonerati dalla presentazione della
comunicazione dati Iva introducendo il riferimento ai contribuenti minimi che
hanno aderito al regime previsto dalla legge finanziaria 2008. Tale ipotesi di
esonero, in ogni caso, si rende applicabile a partire dalla comunicazione dati
relativa all’anno d’imposta 2008, primo anno di
operatività del nuovo regime, da presentare entro febbraio 2009.

Occorre comunque tenere presente
che l’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
1998 n. 322 del 1998, che disciplina l’adempimento della comunicazione dati
Iva, prevede una specifica ipotesi di esonero per i
contribuenti Iva persone fisiche che nell’anno oggetto della
comunicazione hanno conseguito un volume d’affari fino 25.822,84 euro. Ne
consegue che la maggior parte dei contribuenti che hanno aderito al regime dei
minimi, effettuati i dovuti confronti tra i ricavi e il volume d’affari
conseguiti, saranno di fatto esonerati dall’obbligo di
presentare la comunicazione dati relativa all’anno d’imposta 2007.

3.12 Contributi integrativi
dovuti da contribuenti minimi iscritti alle Casse di previdenza private

D. Si chiede di specificare la
corretta collocazione del regime dei minimi nel sistema dell’IVA e, in
particolare, di chiarire se i contribuenti minimi iscritti ad enti
previdenziali privati sono obbligati ad addebitare in
fattura ed a versare il contributo integrativo dovuto ai sensi dell’articolo 8
del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e delle disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari che disciplinano il singolo ente di appartenenza.

R. Il regime dei contribuenti
minimi costituisce un particolare regime fiscale, destinato a determinati
contribuenti di ridotte dimensioni, che comporta importanti semplificazioni ed
agevolazioni sotto il profilo esclusivamente tributario.

Detto regime non incide in alcun
modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale
ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi.

Per quanto attiene specificamente
l’obbligo di versamento all’ente di previdenza del c.d. contributo integrativo di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed
alle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano
il singolo ente previdenziale, si conferma che i contribuenti minimi devono
continuare ad addebitare in fattura detto contributo
commisurandolo al corrispettivo lordo dell’operazione e procedere al versamento
nei modi ordinari.

La circostanza che i contribuenti
minimi non sono tenuti ad addebitare in fattura
l’imposta sul valore aggiunto, infatti, non comporta alcuna conseguenza
rispetto all’obbligo contributivo in questione.

Al riguardo si precisa che i
contribuenti minimi, in relazione all’attività svolta, sono comunque soggetti
passivi dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non hanno l’obbligo di
addebitare l’imposta in fattura, e sono tenuti a richiedere l’attribuzione del
numero di partita IVA all’inizio dell’attività ed al rispetto di determinati
obblighi formali, seppure limitati alla certificazione dei corrispettivi ed
alla conservazione dei documenti di spesa.

Si osserva, inoltre, che il citato articolo 8 del D.Lgs. n.
103 del 1996 commisura il contributo integrativo al "fatturato lordo",
senza dare quindi rilievo al regime IVA dell’operazione.

Infine, è appena il caso di
osservare che le discipline dei singoli enti di previdenza, nella maggior parte
dei casi, commisurano il contributo integrativo al volume d’affari realizzato
dall’iscritto ai fini dell’IVA.

Al riguardo, si ricorda che
l’articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 definisce volume d’affari
"l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con
riferimento a un anno solare …", compreso, quindi, anche l’ammontare
delle operazioni poste in essere dai contribuenti minimi.

3.13 Elenco
clienti e fornitori

D. I soggetti obbligati alla
presentazione degli elenchi clienti e fornitori di cui all’articolo 8-bis,
comma 4-bis, del DPR 31 luglio 1998, n. 322, devono includere nei predetti
elenchi i dati relativi ai contribuenti minimi nei confronti dei quali sono
state emesse fatture (elenco clienti) o sono stati effettuati acquisti (elenco fornitori)?

R. Come è noto, sono obbligati
alla trasmissione dell’elenco clienti e fornitori tutti i soggetti passivi Iva
che hanno emesso o ricevuto fatture relative ad
operazioni attive o passive rilevanti ai fini Iva.

Si osserva al riguardo che i
contribuenti minimi, ancorché non possano esercitare il diritto di rivalsa nè
possano detrarre l’Iva assolta sugli acquisti, sono,
comunque, titolari di ordinaria partita IVA. Ciò induce a ritenere che gli
stessi non siano estranei al regime IVA e che, pertanto, le operazioni
effettuate da (o nei confronti dei) medesimi, debbano essere incluse negli
elenchi clienti e fornitori predisposti dai soggetti obbligati alla loro
presentazione.

3.14 Produttori agricoli che
scelgono di non avvalersi dei regimi speciale IVA agricoltura

D. Con la circolare n. 7/E del
2008 è stato affermato che se i produttori agricoli scelgono di non avvalersi
del regime speciale IVA previsto dagli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del
1972 devono applicare il regime dei contribuenti minimi, se ne ricorrono i
presupposti, sia per la parte di attività agricola che supera i limiti
dell’articolo 32 del TUIR, produttiva di reddito d’impresa, sia per le altre
attività di impresa eventualmente esercitate.

In proposito si chiede di sapere
se, in presenza dei requisiti per essere considerato
contribuente minimo, l’agricoltore possa, comunque, applicare le previsioni
dell’articolo 56, comma 5, e 56-bis del TUIR che prevedono modalità forfetarie
di determinazione del reddito d’impresa. In caso di risposta positiva si
chiede, altresì, di sapere come debbano essere
trattate le ulteriori attività di impresa, arte o professione eventualmente
esercitate.

R. La circolare n. 7/E del 2008 ha chiarito che le
limitazioni conseguenti all’applicazione del regime speciale IVA non operano
nell’eventualità che l’attività agricola venga
trattata, ai fini IVA, secondo le disposizioni proprie del regime ordinario e
non ai sensi degli articoli 34 e 34-bis. In tal caso il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare (salvo opzione) il
regime dei contribuenti minimi per le altre attività di impresa eventualmente
esercitate e per la restante attività agricola che ai fini dell’imposta sul
reddito esprima reddito d’impresa compresa quella alla quale si applicano le disposizioni
dell’articolo 56 bis del TUIR.

Pertanto, qualora il contribuente
decida di non applicare il regime speciale IVA di cui agli articoli 34 e 34-bis
del DPR n. 633 del 1972, il regime naturale a cui
assoggettare il reddito d’impresa prodotto tramite l’attività agricola e le
ulteriori attività d’impresa esercitate è quello dei contribuenti minimi,
sempre che ne ricorrano i presupposti.

Tuttavia il contribuente può
scegliere di non applicare il regime dei minimi e, quindi, di determinare il
reddito seguendo le disposizioni del TUIR ed in particolare di applicare le
specifiche regole dettate dall’articolo 56, comma 5, e 56-bis. In tal caso, la
scelta per l’applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente
esclusione dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa,
arte o professione esercitate.

3.15 Attività agricole connesse

D. Un contribuente che applica il
regime di cui all’articolo 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 può avvalersi del
nuovo regime dei contribuenti minimi? In caso di risposta positiva come andranno
trattate le eventi ulteriori attività di impresa, arte
o professione esercitate?

R. Le attività esercitate
dall’imprenditore agricolo dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di
servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del
codice civile, sono assoggettate, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, al
regime speciale per le attività agricole connesse previsto dall’articolo 34-bis
del d.P.R. n. 633 del 1972, salva l’opzione per il regime ordinario.

Tali attività, ai fini delle
imposte sul reddito sono produttive di reddito d’impresa, da determinarsi
secondo regole peculiari dettate dall’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR.

Qualora il contribuente, ai fini
IVA, decida di applicare il regime di cui al citato articolo 34-bis non potrà
avvalersi del regime dei contribuenti minimi né per l’attività agricola
connessa né per le ulteriori attività di impresa, arte o professione
eventualmente esercitate.

Ad integrazione di quanto
chiarito con la circolare n. 7/E del 2008 si precisa che, qualora il
contribuente decida di non applicare il regime IVA speciale per le attività
agricole connesse, il suo regime naturale, sempre che ne riscorrano i
presupposti, sarà quello dei contribuenti minimi sia per tali attività che per
le ulteriori attività d’impresa arte o professione eventualmente esercitate.

Nell’ipotesi da
ultimo descritta sarà, comunque, facoltà del contribuente scegliere,
tramite opzione di non applicare il regime dei minimi e di determinare il
redito imponibile ai fini IRPEF secondo le specifiche regole dettate
dall’articolo 56-bis del TUIR. In tal caso, la scelta per l’applicazione delle
regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime dei minimi,
varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate.

4 Uscita
dal regime

4.1
Regolarizzazione degli adempimenti IVA nel caso di uscita dal regime con
effetto dal periodo di imposta in corso

D. Un contribuente che applica il
regime dei minimi nel corso dell’anno solare consegue ricavi o compensi per un
importo che il limite dei 30.000 euro di oltre il 50 per cento (cioè realizza
ricavi o compensi per un importo superiore a 45.000 euro).

Nella circolare n. 7/E del 2008,
si afferma che il soggetto deve scorporare l’IVA dai corrispettivi e adempiere ai versamenti dovuti, detraendo l’IVA sugli
acquisti effettuati.

Si chiede se tale soggetto sia
tenuto ad effettuare, sia pure in ritardo, i versamenti periodici dell’IVA,
eventualmente usufruendo del ravvedimento operoso per quelli i cui termini sono
già scaduti, oppure se deve versare l’IVA dovuta solo a saldo, senza alcun
ravvedimento.

R. L’articolo 1, comma 111, della
legge finanziaria per il 2008, nel caso di cessazione dal regime dei minimi con
effetto immediato per effetto del superamento del limite dei ricavi o compensi
di oltre il 50 per cento, dispone che "sarà dovuta
l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento
del predetto limite o la corresponsione dei suddetti compensi, salvo il diritto
alla detrazione dell’imposta sugli acquisiti relativi al medesimo
periodo."

Per i ricavi o compensi
conseguiti dopo il superamento di oltre il 50 per cento del predetto limite,
quindi, il contribuente dovrà sicuramente addebitare l’imposta in fattura al
cessionario o committente.

Per i ricavi o compensi in
relazione ai quali, in applicazione delle disposizioni sul regime dei
contribuenti minimi, non ha addebitato l’imposta in fattura, il contribuente
dovrà determinare la stessa mediate scorporo dal
corrispettivo indicato nella fattura medesima.

L’articolo 8 del D.M. 2 gennaio
2008 disciplina in dettaglio gli obblighi che conseguono nella fattispecie.

Per quanto concerne l’imposta sul
valore aggiunto, detta disposizione prevede che il contribuente:

1) deve istituire i registri IVA
entro il termine per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il predetto
limite;

2) per le operazioni che
determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate
successivamente, deve adempiere agli obblighi
ordinariamente previsti.

Pertanto, il contribuente deve
effettuare la liquidazione periodica dell’imposta relativa al periodo (mese o
trimestre) ancora in corso al momento del superamento del limite dei ricavi e
quelle dei periodi successivi, versando la relativa imposta nei termini
ordinari;

3) deve presentare la
comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all’anno
in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente
previsti, versando l’imposta a saldo entro il termine ordinariamente previsto;

4) deve annotare nei registri IVA
i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e
l’ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto
limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. I
dati relativi alle predette operazioni, attive e passive, devono essere
riepilogati sia nella comunicazione dati che nella
dichiarazione annuale ai fini dell’IVA.

L’imposta relativa a tali
cessioni e prestazioni, determinata mediate scorporo
dal corrispettivo indicato in fattura, al netto della detrazione dell’imposta
relativa agli acquisti, deve essere computata ai fini della determinazione
dell’imposta da versare a saldo, nei termini ordinari.

Il contribuente, quindi, non è
tenuto ad effettuare le liquidazioni dei periodi (mesi o trimestri) precedenti
a quello nel corso del quale ha superato il limite di ricavi previsto dalla
norma, ma deve tenere conto dell’imposta, a debito o a credito, derivante dalle
operazioni assoggettate al regime dei minimi solo in sede di determinazione
dell’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione
di sanzioni o interessi.

4.2 Trattamento
delle rimanenze di merci residue

D. Nel caso di uscita dal regime
dei minimi nel 2 anno, si ipotizzi la seguente fattispecie:

– rimanenze al 01/01/2008 Euro
35.000, sulle quali è stata operata la rettifica della detrazione;

– corrispettivi del 1 anno Euro
20.000;

– costi sostenuti Euro 5.000.

Alla fine dell’anno 2008 le
rimanenze residue sono pari a 15.000 (35.000 meno 20.000),
mentre il periodo d’imposta chiude con una perdita pari a 5.000, ossia
all’ammontare dei costi sostenuti.

Tenendo conto che sulle rimanenze
è stata effettuata la rettifica della detrazione IVA
all’entrata nel regime, si chiede di conoscere la sorte delle rimanenze residue
di 15.000 all’uscita dal regime.

R. Nell’esempio descritto
(ingresso nel regime e fuoriuscita dopo un solo anno) ai fini delle imposte
dirette le rimanenze finali risultanti a seguito dell’applicazione del regime
dei contribuenti minimi rileveranno, come esistenze iniziali del periodo
successivo soggetto al regime ordinario, per la parte che eccede l’ammontare
dei componenti positivi prodotti in tale periodo (nel caso
prospettato euro 15.000).

Ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, in caso di passaggio dal regime dei contribuenti minimi a quello
ordinario occorrerà procedere nuovamente alla rettifica della detrazione – in
aumento – ai sensi dell’articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. articolo 1, comma 101, della legge finanziaria 2008).

Poiché le merci residue saranno
cedute con addebito dell’IVA occorre ripristinare il diritto alla detrazione
dell’imposta assolta a monte.

Per effettuare tale rettifica
dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per
categorie omogenee, le quantità e i valori dei beni merce.

4.3 Liquidazione dell’impresa

D. In caso di liquidazione
dell’impresa individuale che si protrae per i tre esercizi successivi, compreso
quello in cui la liquidazione stessa ha avuto inizio, il contribuente minimo,
che nel corso del triennio è uscito dal regime speciale, come determinerà il
reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della
liquidazione ai sensi dell’articolo 182, comma 2, del TUIR?

R. Si ritiene che i periodi
d’imposta interessati dalla liquidazione dell’impresa individuale (formalità
non obbligatoria ai fini della cessazione dell’attività) non possano essere
trattati secondo le disposizioni proprie del regime dei minimi.

Tale conclusione discende dalla
sostanziale incompatibilità delle norme fiscali in tema di liquidazione delle
imprese di cui all’articolo 182 del TUIR con quelle che disciplinano il regime
dei minimi.

Invero, nell’esempio prospettato
non sembra conciliabile la determinazione unitaria e necessariamente omogenea
del reddito relativo al maxi-periodo di liquidazione con una ipotizzata
disciplina diversificata (in parte dettata dal regime ordinario e in parte da
quello dei minimi) degli anni compresi nel maxi-periodo.

Le Direzioni Regionali
vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità