Civile

Tuesday 11 March 2008

Agenzia delle Entrate – Circolare 18/R del 7 marzo 2008 Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera

Agenzia delle Entrate – Circolare
18/R del 7 marzo 2008 Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – articolo
49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera

Il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di "Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca
misure di esecuzione", all’articolo 49, comma 10, stabilisce che "Per
ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero
per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta
di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di
nullità, il codice fiscale del girante."

Il successivo
comma 20 del medesimo articolo 49 precisa che "Le disposizioni di
cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008".

Atteso ciò, in via preliminare si
osserva che, a decorrere dal 30 aprile 2008, la somma di euro 1,50 prevista dal
comma 10 dell’articolo 49 in
esame è dovuta "a titolo di imposta di
bollo", per ogni modulo di assegno bancario o vaglia postale rilasciato
dalle banche o dalle Poste italiane s.p.a. in forma libera fin dall’origine ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR n. 642 del 1972.

L’introduzione di tale novità non
modifica e, quindi, non fa venire meno l’imposta di bollo dovuta sugli
"Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli,
inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente
postale", di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al
DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
In quest’ultimo caso, infatti, l’imposta di bollo è dovuta in relazione a tutti gli atti e documenti formati o
emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché da Poste italiane s.p.a., relativi
ad operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente e non anche in
relazione agli assegni ed ai vaglia in esame.

Premesso che il presupposto per
il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 49 del
decreto n. 231 del 2007 va individuato nel rilascio di "… ciascun modulo
di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun
assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera
…" la stessa imposta non presuppone necessariamente l’apertura di un conto
corrente bancario o postale.

Ciò posto, tenuto conto che la
norma in commento di cui all’articolo 49, comma 10, più volte
citato, non è stata inserita organicamente nella disciplina dell’imposta
di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, si ritiene opportuno fornire
alcuni chiarimenti in ordine all’ambito applicativo ed alle modalità di
attuazione della stessa.

Moduli di assegni bancari o
postali in forma libera

Gli assegni in forma libera
interessati dalla nuova imposizione sono quelli richiesti alle banche o a Poste
italiane s.p.a. I predetti soggetti tenuti al versamento del tributo possono
essere in possesso dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale
dell’imposta di bollo ovvero esserne sprovvisti. I soggetti già titolari
dell’autorizzazione a pagare l’imposta in modo virtuale ai sensi dell’articolo
15 del DPR n. 642 del 1972, ivi compresa l’imposta di bollo di
cui all’articolo 9, lettera a), della Tariffa – vale a dire l’imposta
dovuta per gli assegni bancari emessi con l’osservanza dei requisiti di cui
all’articolo 1, nn. 1, 2, 3 e 5, del RD 21 dicembre
1933, n. 1736 – si possono avvalere di tale autorizzazione anche per il
versamento in modo virtuale della somma dovuta ai sensi dell’articolo 49, comma
10, d.lgs. n. 231 del 2007.
A tal fine i predetti soggetti devono presentare entro
il 30 giugno 2008, termine per eseguire il primo versamento bimestrale, agli
Uffici dell’Agenzia delle entrate competenti in base al loro domicilio fiscale,
una dichiarazione contenente oltre, ai dati del dichiarante, le seguenti
indicazioni:

estremi
dell’autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale;

numero
di moduli di assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in
forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008;

liquidazione
provvisoria delle somme dovute per il periodo compreso tra il 30 aprile ed il
31 dicembre 2008;

ripartizione
in tante rate uguali quanti sono i bimestri, con scadenza successiva al 30
aprile, compresi nel predetto periodo.

Il versamento di ogni singola
rata è effettuato mediante integrazione delle rate bimestrali liquidate
dall’Ufficio per il versamento dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale ai
sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972, a partire da quelle
con scadenza 30 giugno 2008.

Copia della dichiarazione di cui
sopra va inviata per conoscenza alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente, subentrata nelle competenze in materia già
attribuite alle Intendenze di finanza.

Qualora i soggetti interessati
non siano in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in
modo virtuale, in relazione agli assegni bancari di cui
all’articolo 9, lettera a), della Tariffa sopra indicati, devono
richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli Uffici
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

La domanda di autorizzazione al
pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale deve contenere anche la
dichiarazione attestante il numero di moduli di assegni bancari o postali che
presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31
dicembre 2008. Inoltre, come per le dichiarazioni presentate dai soggetti già
autorizzati, anche nel caso in esame la domanda/dichiarazione deve recare
l’indicazione dell’importo dovuto per il rimanente periodo dell’anno e la sua
ripartizione in bimestri. Copia della domanda/dichiarazione deve essere
inoltrata alla Direzione regionale competente territorialmente.

L’ufficio dell’Agenzia delle
entrate nel rilasciare l’autorizzazione notifica al dichiarante anche le somme
liquidate che lo stesso – a partire dal 30 giugno 2008 – provvederà a versare
bimestralmente.

Tutti i soggetti autorizzati al
pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, entro il
mese di gennaio 2009, presentano una dichiarazione definitiva contenente
la "indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno
precedente distinti per voce di tariffa".

Va segnalata la necessità di
riportare nella predetta dichiarazione definitiva un’ulteriore voce, recante
l’indicazione del numero di assegni in forma libera emessi nel corso dell’anno
trascorso con l’indicazione della corrispondente somma dovuta a titolo di
imposta di bollo in base all’articolo 49, comma 10, d.lgs. n. 231 del 2007.

Da ultimo, si fa presente che ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, del DPR n. 642 del 1972, "Gli atti e
documenti per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione (…) devono recare
la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell’imposta e
gli estremi della relativa autorizzazione".

Ne consegue, quindi, che i moduli
di assegni bancari e postali rilasciati in forma libera, dovranno riportare in
modo leggibile la seguente dicitura "Imposta di bollo di cui al d.lgs. n.
231/2007 assolta in modo virtuale (Aut. n….. del…….).

Assegno circolare

Per gli assegni circolari emessi
in conformità al RD 21 dicembre 1933, n. 1736, la nota 2 posta in calce
all’articolo 10, comma 1, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972,
dispone che l’imposta di bollo, nella misura del "6 per mille per ogni anno",
deve essere liquidata trimestralmente, in base a denuncia presentata entro
trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e deve essere versata entro
i successivi dieci giorni. E’ evidente che nella determinazione della base
imponibile cui applicare l’aliquota del 6 per mille, occorre tener conto anche
dell’ammontare complessivo di tutti gli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare, ivi compresi gli assegni
in forma libera.

In aggiunta alla predetta
imposizione, per ogni assegno circolare rilasciato in forma libera deve essere
corrisposta la somma di euro 1,50, ai sensi dell’articolo 49, comma 10, del
d.lgs. n. 231 del 2007. Le modalità di pagamento di tali somme sono le stesse
previste per l’imposta del 6 per mille dovuta sugli assegni circolari. A tal
fine, nella denuncia trimestrale presentata al competente ufficio delle
entrate, devono essere indicati separatamente anche il numero degli assegni
circolari emessi in forma libera nel trimestre di riferimento e la relativa
somma dovuta.

Per gli assegni circolari, a
differenza di quelli bancari, non è previsto il rilascio di una preventiva
autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.

In ogni caso, anche gli assegni
circolari in forma libera devono recare su ciascun modulo la seguente dicitura
"Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo
virtuale".

Vaglia cambiario

Per i vaglia cambiari continua ad
essere dovuta l’imposta di bollo (4 per mille per ogni
anno) corrisposta "… in base alla media delle situazioni decadali dei
vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare
cui si riferisce l’applicazione dell’imposta", ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 e relativa nota. Il versamento
deve essere eseguito con cadenza trimestrale da versare entro il secondo mese
successivo a quello di ciascun trimestre solare: febbraio, maggio, agosto e
novembre.

Anche l’ammontare dei vaglia
cambiari rilasciati in forma libera concorre alla determinazione della base
imponibile dell’imposta di bollo del 4 per mille.

Come per gli assegni circolari,
anche per i vaglia cambiari emessi in forma libera deve essere corrisposta, in
aggiunta all’imposta dovuta ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della
Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, la somma di euro 1,50 ai sensi
dell’articolo 49, comma 10, del d.lgs. n. 231 del 2007. Le modalità di
pagamento di tali somme sono le stesse previste per l’imposta del 4 per mille
dovuta sui vaglia cambiari, con le precisazioni fatte con riferimento agli
assegni circolari.

Anche in questo caso ogni vaglia
cambiario in forma libera deve recare su ciascun modulo la seguente dicitura
"Imposta di bollo di cui al d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo
virtuale".

Vaglia postale

Preliminarmente si osserva che la Tabella, allegato B, al
DPR n. 642 del 1972, recante disposizioni in materia di "Atti, documenti e
registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto", all’articolo 7
prevede, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta di bollo per i vaglia postali e
relative quietanze.

Detta disposizione esentativa non
trova applicazione per i vaglia postali rilasciati in forma libera a decorrere
dal 30 aprile 2008, per i quali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10, d.lgs. n.
231 del 2007, è dovuta l’ imposta di bollo nella
misura di euro 1,50 per ciascun vaglia.

In assenza di un’espressa
previsione normativa, si ritiene che al pari di quanto
precisato relativamente agli assegni bancari, Poste italiane s.p.a.
provvederà al versamento delle somme dovute ai sensi dell’articolo 49, comma
10, del d.lgs n. 231 del 2007 con la stessa cadenza bimestrale e le stesse
modalità di pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale previste
dall’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.

Pertanto, Poste italiane s.p.a., a decorrere dal 30 aprile 2008 per i vaglia postali in
forma libera opererà con le stesse modalità indicate al paragrafo 1 con
riferimento agli assegni bancari o postali.

Ovviamente, anche in questo caso
i vaglia postali recheranno l’indicazione "Imposta di bollo di cui al
d.lgs n. 231 del 2007 assolta in modo virtuale".