Tributario e Fiscale
Agenzia delle entrate – Circolare 15/5 del 5 marzo 2008 Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d’ imposta.
Agenzia delle entrate – Circolare 15/5 del 5 marzo 2008 Questioni interpretative
connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta.
1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI
SPETTANZA DELLE DETRAZIONI
1 Dichiarazione annuale di
spettanza delle detrazioni – Adempimenti del sostituto d’imposta
D. La finanziaria 2008 ha stabilito che il
lavoratore dipendente o il collaboratore per beneficiare delle detrazioni di
imposta deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni
di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per cui
si usufruisce delle detrazioni. Proprio in relazione a questa novità le aziende
in questi giorni stanno consegnando il nuovo modulo, il quale deve essere compilato
dai lavoratori e consegnato in tempo utile per il calcolo degli stipendi. Come
deve comportarsi il sostituto di imposta se il lavoratore non restituisce in
tempo utile la dichiarazione? Se a gennaio 2008 il
sostituto di imposta ha riconosciuto le detrazioni di imposta anche senza la
presenza del modello sono previste sanzioni per il sostituto di imposta?
R. Il comma 221 dell’art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha apportato alcune
modifiche all’articolo 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973. La
novità di rilievo è costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
i lavoratori dipendenti e assimilati sono tenuti a dichiarare annualmente al
sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di
cui all’art. 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all’art. 13 del Tuir., indicandone le condizioni di spettanza e, per quanto
concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti
per i quali si ha diritto alle detrazioni, fermo restando l’obbligo del
lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano
incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti. In altri termini, la
dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi
d’imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, ancorché non
siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto. Gli elementi di
novità riguardano soprattutto le detrazioni per familiari a carico, atteso che
la spettanza delle ulteriori detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR è collegata
a situazioni oggettive (es. qualità di dipendente o di pensionato del
sostituito) di cui il sostituto è a conoscenza. Per ciò stesso, si ritiene che
le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta
da parte del percipiente, debbano essere riconosciute
dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta
fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle
detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del
reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi
ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni
minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le
detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
Relativamente alle detrazioni per familiari a carico di cui
all’articolo 12 del TUIR, al contrario, la richiesta annuale da parte
del sostituito è condizione essenziale per il loro riconoscimento. Al fine
della corretta gestione delle detrazioni di cui all’articolo 12 del TUIR, in
relazione a ciascun periodo d’imposta, il sostituto d’imposta dovrà richiedere
al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle
proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il
codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni
per carichi di famiglia, e può continuare a riconoscere, medio tempore, le
detrazioni fiscali. Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta
comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto
d’imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le
detrazioni fiscali per carichi di famiglia e
provvederà
a recuperare le detrazioni dello stesso tipo medio tempore attribuite al
lavoratore. Il suddetto recupero esclude l’irrogazione di sanzioni a carico del
sostituto d’imposta.
1.2 Lavoratori extracomunitari –
Obbligatorietà del codice fiscale dei figli a carico
D. E’ obbligatorio per il
sostituto di imposta richiedere al lavoratore extracomunitario residente in
Italia il codice fiscale dei figli residenti all’estero per i quali egli
intende fruire delle detrazioni di imposta?
R. La legge n.
296/2006 (Finanziaria 2007) all’art. 1, comma 1325, ha previsto che per
cittadini extracomunitari residenti i quali richiedono, sia attraverso il
sostituto d’imposta, sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per
carichi di famiglia, la documentazione può essere formata, alternativamente,
da: a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese
d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del
prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione
dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja
del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine,
ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine. La
richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima
presentazione della documentazione sopra richiamata deve essere accompagnata da
dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da
una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
La legge n. 244 del 2007, art. 1 comma 221, lett. a) (Finanziaria 2008), modificando l’art.
23 del DPR n. 600/1973 ha previsto, in linea generale, che tutti i lavoratori
devono comunicare annualmente al datore di lavoro di aver diritto alle
detrazioni da lavoro e per i familiari a carico e, per i soggetti a carico,
devono indicare il codice fiscale pena la mancata attribuzione del beneficio.
La norma da ultimo richiamata non contiene deroghe particolari per il cittadini extracomunitari. Si ritiene pertanto che
anch’essi debbano comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale
dei figli a carico, perché a tale adempimento è subordinata l’attribuzione
delle detrazioni fiscali. I lavoratori extracomunitari residenti, che vogliono
fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l’attribuzione del codice
fiscale dei familiari agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, i quali
rilasceranno il codice previo esame della richiamata documentazione, prevista
dalla legge n. 296/2006.
1.3
Compilazione del mod. 770/2008 – Mancata indicazione dei codici fiscali
dei familiari a carico
D. Altra novità in tema di
detrazioni fiscali è l’indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico,
che com’è noto andranno inseriti anche nel modello 770
semplificato di prossima elaborazione, anche se tale obbligo per i
sostituti nasce per il 2008. Considerando che il reperimento di tali dati per
l’anno fiscale 2007 risulta problematico (si pensi ai lavoratori licenziati e
non più presenti), il sostituto sarà sanzionato in caso di omissione di tali
codici fiscali? R. Il sostituto non andrà incontro a sanzioni per l’omessa indicazione
nel mod. 770/2008 del codice fiscale dei familiari a carico dei propri
dipendenti. Ciò in quanto l’obbligo di richiedere ai dipendenti il codice
fiscale dei familiari per cui sono richieste le
detrazioni per familiari a carico è sorto, ai sensi dell’art. 1, comma 221
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008), solo a
decorrere dal 1 gennaio 2008. Del resto, dalla sezione "Dati relativi al
coniuge e ai familiari a carico" delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica del modello 770/2008 semplificato, pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rilevare che, in
corrispondenza del "codice fiscale familiare" non risultano controlli
bloccanti, né l’omessa compilazione del campo implica segnalazione di anomalie
della dichiarazione.
2. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO IN CORSO D’ANNO – ALIQUOTE DELLE ADDIZIONALI
APPLICABILI
D. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro in corso dell’anno il sostituto di imposta deve applicare le
aliquote presenti sul sito del Dipartimento delle Politiche Fiscali al momento
della cessazione. Tenuto conto del continuo aggiornamento del sito come può
dimostrare il sostituto di aver operato correttamente?
R. Per i rapporti di lavoro che
cessano nel corso del periodo d’imposta il sostituto è tenuto ad operare le
ritenute delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF al momento della
cessazione. Per calcolare l’importo delle addizionali da trattenere il
sostituto deve fare riferimento alle aliquote risultanti dai relativi elenchi
disponibili sul sito del Dipartimento delle Politiche fiscali – area fiscalità
locale- alla data della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di modifiche
delle aliquote, sul sito è indicata la data di pubblicazione della relativa delibera
comunale. Pertanto il sostituto non dovrà fornire alcuna prova circa la
correttezza del proprio operato poiché l’indicazione
della data di pubblicazione consente di ricavare l’aliquota che alla data di
cessazione del rapporto era indicata sul sito, e che come tale, era
applicabile.