Civile
AGENZIA DEL TERRITORIO – Provvedimento 25 maggio 2007 Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione prevista dall’ articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertit
AGENZIA DEL TERRITORIO –
Provvedimento 25 maggio 2007 Cancellazione di ipoteche immobiliari.
Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione prevista
dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Visto il decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed
in particolare l’articolo 13, comma 8-octies, che prevede l’emanazione di un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio per la definizione
delle modalità di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8-septies
dello stesso articolo, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore
dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia
dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria
o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria;
visto il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";
visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia
di protezione dei dati personali";
visto il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice della
amministrazione digitale";
DISPONE:
Articolo 1
(Soggetti
obbligati alla comunicazione)
1. La comunicazione relativa alla
quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione, prevista
dall’art. 13, comma 8-septies, del decretolegge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è trasmessa al responsabile
del servizio di pubblicità immobiliare dove è iscritta l’ipoteca dai soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria,
ovvero dagli enti di previdenza obbligatoria, quali creditori indicati nei
commi 8-sexies ed 8-quaterdecies dello stessoarticolo.
Articolo 2
(Contenuto
della comunicazione)
- La comunicazione, riferita ad una sola ipoteca
iscritta, contiene la denominazione, la sede e il codice fiscale del creditore,
nonché del creditore presente nell’iscrizione ipotecaria se diverso da
quello che invia la comunicazione, il domicilio eletto dal creditore, le
generalità del sottoscrittore e l’indicazione dell’atto che legittima la
sottoscrizione della comunicazione, la data ed il numero di registro
generale e particolare dell’ipoteca iscritta, la data di estinzione
dell’obbligazione, i dati identificativi del debitore, nonché del datore
di ipoteca presente nell’iscrizione ipotecaria.
Articolo 3
(Trasmissione
telematica della comunicazione)
1. La trasmissione della
comunicazione è effettuata con modalità telematiche.
2. Le modalità e le specifiche
tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della
comunicazione, attivata in regime facoltativo a decorrere dal 15 ottobre 2007,
nonché la data dalla quale tale modalità di trasmissione verrà
resa obbligatoria saranno stabilite, entro il 30 settembre 2007, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio.Articolo 4
(Regime
transitorio)
1. Fino all’attivazione del
regime di obbligatorietà di cui al comma 2 dell’articolo 3,
la comunicazione è redatta su supporto informatico in conformità alle
specifiche ecniche di cui all’allegato "A" del presente
provvedimento.
2. La comunicazione viene sottoscritta esclusivamente da persona preventivamente
individuata dal creditore in uno specifico documento, depositato presso il
competente servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio.
Detto documento, contenente l’elencazione delle persone abilitate alla
sottoscrizione della comunicazione, dovrà essere sottoscritto dal
rappresentante legale del creditore ovvero da altra persona munita di idonei
poteri e depositato in forma autentica, anche con le modalità di cui
all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Il medesimo documento dovrà essere sostituito in caso di
variazione di uno o più soggetti incaricati. La verifica della legittimazione
dei soggetti sottoscrittori verrà effettuata sulla
base dell’ultimo documento depositato presso il competente servizio di
pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio.
3. In mancanza del deposito
preventivo, presso il competente servizio di pubblicità immobiliare, del
documento contenente l’elenco delle persone abilitate alla sottoscrizione della
comunicazione, quest’ultima dovrà essere corredata dalla documentazione, in
forma autentica, anche con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui
risulti l’abilitazione a sottoscrivere la comunicazione.
4. I file
contenenti le comunicazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti con
firma digitale.
5. Fino alla data del 4 luglio
2007, i creditori che comunicano l’impossibilità tecnica a redigere le
comunicazioni con le modalità di cui al comma 1 possono presentare le medesime
in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all’allegato "B" del
presente provvedimento.
6. La sottoscrizione della
comunicazione di cui all’allegato "B" deve essere autenticata, anche
con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal responsabile del servizio
di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi
delegata.
7. Qualora un soggetto
sottoscriva più comunicazioni da trasmettere contestualmente ad uno stesso
servizio di pubblicità immobiliare, l’autenticazione della sottoscrizione di
cui al comma precedente può essere sostituita dall’autenticazione, nelle medesime
forme, della sottoscrizione di un apposito elenco, da presentare unitamente
alle comunicazioni, ove le stesse siano elencate, in numero progressivo, con
indicazione degli estremi delle formalità cui si riferiscono.
8. La comunicazione priva di uno
dei requisiti di cui al presente provvedimento è inefficace ai fini della
cancellazione di cui all’articolo 13, comma 8-decies, del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, ed è pertanto irricevibile; il responsabile del servizio di
pubblicità immobiliare dà formale comunicazione della irricevibilità al
creditore.
9. La comunicazione è trasmessa
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata di persona al
competente servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio
Articolo 5
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in
vigore il 2 giugno 2007.