Tributario e Fiscale

Friday 11 May 2007

AGENZIA DEL TERRITORIO Decreto 4 maggio 2007 Accesso al sistema telematico dell’ Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale

AGENZIA DEL TERRITORIO Decreto 4
maggio 2007 Accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la
consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto il decreto legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n.
869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo
decreto, da ultimo modificata dalla Tabella 2 allegata
al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 febbraio 1985,
n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio
ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, ed in
particolare gli articoli 16 e 20;

Visto il decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la
concessione dell’utenza del servizio di informatica per l’accesso alla base
informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto
geometrico;

Visto il decreto del Ministro
delle finanze 10 ottobre 1992, relativo alla istituzione nelle conservatorie
dei registri immobiliari del servizio telematico per la trasmissione via cavo
delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per
le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o più
conservatorie automatizzate nonché procedure e specifiche tecniche;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati
personali;

Visto l’articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;

Visto il decreto del Direttore
dell’Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210;

Visto l’articolo 1, comma 5, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del Direttore
dell’Agenzia del territorio, sono stabilite le modalità attuative dell’accesso
ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;

Visto il decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed
in particolare l’art. 2, comma 68;

Visto il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalità di
esecuzione delle visure catastali;

Visto il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, concernente il pagamento di servizi
telematici erogati dall’Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme
versate su conto corrente unico a livello nazionale;

Acquisito il parere favorevole
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, espresso con nota del 3 maggio 2007, prot. n. 57877;

Considerata la necessità di
disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali ed ipotecarie
effettuate per via telematica;

DECRETA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Accesso
telematico alle banche dati ipotecaria e catastale)

1. L’accesso al sistema
telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle
banche dati ipotecaria e catastale è consentito a chiunque con accesso
diretto o su base convenzionale, nel rispetto della normativa vigente, anche in
tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, secondo le
modalità previste nei seguenti Capi.

2. La consultazione telematica
della banca dati ipotecaria effettuata in esenzione da tributi, in virtù di
espressa disposizione di legge, è consentita esclusivamente su base
convenzionale.

CAPO II

Accesso telematico diretto

Articolo 2

(Informazioni
catastali censuarie)

1. L’Agenzia del territorio rende
disponibili, sul proprio sito internet, le sole informazioni relative al
classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente tramite
gli estremi di identificazione catastale.

Articolo 3

(Consultazione
telematica ipotecaria e catastale)

1. Dal 1° giugno 2007, l’accesso
diretto al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione
della banca dati ipotecaria è consentito, in via sperimentale, previa
registrazione del richiedente tramite il servizio "Porta dei
Pagamenti" di Poste Italiane S.p.A., con il
pagamento telematico delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente
per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento.

2. Dal 1° giugno 2007, l’accesso
diretto al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione
della banca dati catastale è consentito, in via sperimentale, previo
accreditamento del richiedente con le modalità previste per i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate.

3. L’accesso è disciplinato dalle
Condizioni Generali, di cui agli allegati A1 e A2 al presente decreto, del
quale costituiscono parte integrante, che dovranno essere accettate all’atto
della richiesta di consultazione.

Articolo 4

(Inibizione
all’accesso telematico)

1. La violazione degli obblighi
di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con l’accettazione
delle Condizioni Generali comporta l’inibizione all’accesso telematico.

CAPO III

Accesso telematico su base
convenzionale

Articolo 5

(Disciplina
convenzionale)

1. Dal 1° gennaio 2008 l’accesso
telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su
base convenzionale è consentito dall’Agenzia del territorio, su istanza di
parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema
di cui all’allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte
integrante, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.

Articolo 6

(Durata
della convenzione)

1. La convenzione ha durata
triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza.

2. Le parti possono inoltre
recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso.

Articolo 7

(Importi
dovuti)

1. Fatto salvo quanto previsto in
materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali ed ipotecari, per
l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su
base convenzionale è previsto il pagamento:

dell’importo
di € 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese
amministrative connesse alla convenzione;

dell’importo
di € 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile
all’utente nell’anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per
l’implementazione e la gestione dei sistemi informatici;

delle
tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione
ipotecaria effettuata.

2. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del territorio gli importi di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 sono aggiornati periodicamente, con cadenza almeno triennale, sulla
base delle intervenute variazioni dei costi per la gestione del servizio.

3. Le spese della convenzione
sono ad esclusivo carico del richiedente.

Articolo 8

(Convenzioni
speciali)

1. L’Agenzia del territorio può
stipulare convenzioni speciali, anche in deroga alle disposizioni del presente
Capo, con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L’Agenzia del territorio può
stipulare convenzioni speciali con altri enti pubblici, nonché con enti
rappresentativi di categorie professionali.

Articolo 9

(Sportelli
catastali decentrati)

1. Le disposizioni di cui al
presente decreto non si applicano alle convenzioni speciali di cui al decreto
del Direttore dell’Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005.

Articolo 10

(Risoluzione
della convenzione)

1. La violazione degli obblighi
di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con la convenzione
comporta l’immediata risoluzione della convenzione stessa, con conseguente
inibizione all’accesso al servizio.

Articolo 11

(Norma
transitoria)

1. Fatto salvo quanto previsto
dall’art. 9, tutte le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1991, n. 305, e del decreto ministeriale 10 ottobre
1992 e relativi provvedimenti di attuazione, mantengono la loro validità fino
al 31 dicembre 2007.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Articolo 12

(Modalità
di pagamento)

1. Gli importi di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, sono versati
contestualmente all’attivazione del servizio da parte dell’Utente, con le
modalità indicate nella convenzione.

2. Gli importi di cui alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 sono dovuti per
anno o frazione di anno solare e sono versati contestualmente all’attivazione
del servizio e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le
modalità indicate nella convenzione.

3. Le tasse ipotecarie di cui
all’art. 3, comma 1, e di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera c), sono versate anticipatamente con modalità telematiche sul conto
corrente postale unico a livello nazionale di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del territorio 2 marzo 2007. Le somme così riscosse sono
riversate dall’Agente contabile per le riscossioni telematiche alla Tesoreria
centrale dello Stato ed agli Istituti tesorieri delle regioni Sicilia e
Sardegna, per la quota di pertinenza delle stesse regioni, entro il terzo
giorno lavorativo successivo a quello della riscossione.

Articolo 13

(Gestione
sistemi informativi)

1. L’Agenzia del territorio ha
l’esclusiva competenza di definire o modificare i sistemi di elaborazione,
ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le
informazioni memorizzate, ferma rimanendo la piena titolarità delle informazioni
stesse in capo all’Amministrazione finanziaria.

2. L’Agenzia del territorio ha
inoltre la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze
istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al
proprio sistema informativo. Nessuna responsabilità deriva all’Agenzia del
territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le
variazioni suddette, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

Articolo 14

(Utilizzazione
dei dati)

1. I dati acquisiti per via
telematica ai sensi del presente decreto possono essere utilizzati
esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia protezione dei dati personali,
nonché in materia di riutilizzazione commerciale dei dati e delle
informazioni ipotecari e catastali.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 15

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione.