Famiglia

Thursday 23 January 2003

Addebitabile al marito la separazione se, a causa della sua avarizia, la moglie è stata costretta a vivere in condizioni di indigenza. E’ il parere della Cassazione. Cassazione – Sezione prima civile – Sentenza 27 maggio 2002-17 gennaio 2003, n. 661

Addebitabile al marito la separazione se, a causa della sua avarizia, la moglie è stata costretta a vivere in condizioni di indigenza. E il parere della Cassazione

Cassazione Sezione prima civile Sentenza 27 maggio 2002-17 gennaio 2003, n. 661

Presidente Luccioli Relatore Fittipaldi

Pm Cesqui conforme Ricorrente Monte Controricorrente Falsaperla

Svolgimento del processo

Con due distinti ricorsi i coniugi Falsaperla Maria Grazie e Monte Luigi, chiedevano ciascuno la separazione personale, con addebito della stessa allaltro coniuge. La Falsaperla motivava la sua richiesta di addebito sulla base dellargomento secondo cui il marito, titolare di due avviati punti di vendita di materiale ottico, la avesse sottoposta, lungo larco del matrimonio, a violenze ed angherie varie e le avesse fatto mancare i mezzi di sussistenza, e chiedeva lassegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento di almeno lire 3.000.000 mensili.

Il Monte giustificava invece la sua richiesta di addebito adducendo che la gelosia della moglie aveva condotto questultima addirittura ad atti di violenza; negava di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza, e addiceva di aver dovuto lasciare lalloggio coniugale in quanto situato in un quartiere pericoloso.

Allesito della riunione dei due procedimenti e del fallimento del tentativo di conciliazione delladozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti (fissazione, in favore della Falsaperla, di un assegno di lire 1.300.000 mensili da portarsi a lire 2.300.000 nellipotesi in cui la stessa avesse perso luso gratuito dellalloggio coniugale, di proprietà del marito), il tribunale dichiarava la separazione, con addebito della stessa al Monte e confermava sostanzialmente il regime dellassegno in favore della Falsaperla fissandone limporto in lire 1.300.000 mensili, lievitabili a lire 2.000.000 in caso di restituzione dellalloggio al Monte.

Proponeva appello il Monte chiedendo la attribuzione delladdebito della separazione alla moglie, lassegnazione della casa coniugale e la determinazione dellimporto dellassegno di mantenimento in misura non superiore a lire 500.000 mensili.

Resisteva la Falsaperla.

La corte di appello, rigettava lappello, rilevando, quanto alladdebitabilità della separazione, come le deposizioni raccolte nel corso del primo grado di giudizio rendessero in equivoca laddebitabilità della stessa al Monte (vedi la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, la quale aveva reso necessaria lorganizzazione di vere e proprie collette in favore della moglie; le reiterate affermazioni di non provare nulla per la moglie, culminate poi nellabbandono dellalloggio coniugale; la inflazione, alla Falsaperla, di umiliazioni e violenze morali spinte fino al ferimento dellamor proprio della stessa, da ritenersi, in realtà, causa scatenante poi delle reazioni violente della medesima).

Aggiungeva la corte di appello che la decisione del tribunale meritasse conferma, in quanto frutto di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge, la quale era pervenuta a riconoscere nella condotta riprovevole del Monte una incidenza determinate nel verificarsi della crisi coniugale.

Quanto poi alla misura dellassegno mensile di mantenimento, la corte concludeva nel senso che la quantificazione operante dal tribunale si rivelasse adeguata, da un lato, alla totale mancanza di redditi o disponibilità patrimoniali della moglie, e, dallaltro, al livello reddituale del Monte, alle cui dichiarazioni fiscali non poteva che affidarsi rilievo meramente indicativo, siccome atti di parte; aggiungeva, fra laltro, la Corte di non ritenere conseguita la reale prova di un avvenuto rifiuto di un posto di lavoro da parte della Falsaperla, siccome tale prova risultava essere stata affidata ad una lettera di cui non vi era prova che la Falsaperla avesse avuto effettiva conoscenza e alla quale avesse opposto un consapevole rifiuto.

Quanto, infine, al profilo relativo allassegnazione della casa coniugale, la Corte di appello di Messina poneva in luce come il tribunale avesse in realtà concepito un meccanismo che contemplava esso stesso la eventualità che il Monte realizzasse, a sua sola volontà, il recupero dellimmobile costituente lalloggio coniugale; e come, in ogni caso, la mancata adozione di un provvedimento formale di assegnazione dellalloggio al Monte rappresentasse anche il frutto espresso delle dichiarate difficoltà del medesimo, per motivi di sicurezza, di utilizzare a fini abitativi lalloggio in questione.

Ricorre per Cassazione il Monte, sulla base di 4 motivi.

Controricorre la Falsaperla, la quale, nel richiedere in ogni caso il rigetto del ricorso, deduce in via preliminare lirritualità della procura apposta a margine del medesimo.

Motivi della decisione

Preliminare rispetto allesame dei motivi del ricorso si rende la valutazione delleccezione sollevata dalla controricorrente in ordine al dedotto difetto dei requisiti di specialità della procura ad litem rilasciata dal Monte a margine del ricorso.

Leccezione in questione va disattesa, posto che, conformemente al più volte ribadito indirizzo di questa Suprema Corte, va ancora una volta messo in rilievo come, allorché (come nel caso in specie) la procura si renda contestuale rispetto al ricorso, non vi sia spazio al dubbio sia in ordine al configurarsi dei requisiti di specialità della stessa, sia in ordine alla riconducibilità, in via presuntiva, dellavvenuto rilascio della stessa, alla stessa data del ricorso.

Venendo più propriamente invece allesame dei singoli motivi del ricorso, con il p rimo di essi, il ricorrente, nel dedurre violazione ed erronea applicazione dellarticolo 151 Cc e 143, secondo comma Cc, lamenta come la corte di appello non abbia a suo dire della separazione, posto che sempre a suo dire essa:

non avrebbe rettamente valutato i comportamenti posti in essere da essi coniugi;

avrebbe, più in particolare, sottolineato unicamente le risultanze testimoniali rese dai testi indicati dalla moglie;

c) in uno spirito di sostanziale disattenzione e superficialità di giudizio, non avrebbe colto la effettiva realtà dei fatti, in ragione della quale da un lato esso Monte non aveva fatto mai mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, né aveva abbandonato la casa coniugale, né aveva sottoposto il coniuge ad umiliazioni o violenze morali, e dallaltro lintollerabilità della vita coniugale era stata determinata, in realtà, solo ed esclusivamente dalle intemperanze caratteriali della Falsaperla, la quale aveva reiteratamente violato i suoi doveri di assistenza morale e di coabitazione.

Il motivo in esame si rende del tutto inammissibile, posto che, al di là dellapparente (e, non a caso, del tutto generica e non ulteriormente esplicitata) invocazione della avvenuta violazione di norme sostanziali, esso in realtà non si rivela teso ad altro che a sollecitare un inammissibile sindacato di fatto sulle conclusioni di merito tratte dalla Corte di appello di Messina in ordine al profilo delladdebitabilità della separazione, ed a chiamare questa corte ad una del tutto preclusa in questa sede riconsiderazione delle risultanze probatorie, di cui il ricorrente si limita a prospettare una ricostruzione del tutto alternativa rispetto a quella compiuta (e fatta propria) dai giudici di merito con un percorso logico argomentativo il quale si profila, di per sé, immune da vizi logico giuridici e, perciò, più che mai insindacabile in questa sede.

Conclusioni del tutto analoghe impone lesame del secondo motivo, con il quale il Monte, nel dedurre violazione e falsa applicazione dellarticolo 156 Cc secondo comma, lamenta, invece, lerronea a suo dire determinazione dellassegno periodico di mantenimento, posto che i giudici della corte di appello:

non avrebbero preso in effettiva considerazione sia la disponibilità economiche di esso Monte, sia le capacità di guadagno della Falsaperla;

pur in assenza di qualsiasi reale prova, avrebbero ritenuto la configurabilità di un trascorso alto tenore di vita dei coniugi, rispetto al quale si potrebbero, invece, come del tutto contraddittori i profili relativi alleffettivo e modesto contesto sociale di vita nel quale essi avevano trascorso la loro vita in comune;

avrebbero di conseguenza fissato un assegno di mantenimento del tutto onerosamente inadeguato, ed aggravato, nella sua portata, dalla concomitantemente avvenuta assegnazione della casa coniugale alla Falsaperla;

avrebbero, più in particolare, del tutto sopravvalutato le condizioni economiche di esso Monte, travisazione superficialmente le caratteristiche, e stravolgendo la stessa portata dei riferimenti da esso Monte effettuati, in sede di udienza presidenziale, allesistenza di un negozio in Messina (da ricondursi in realtà solo per il 21% ad esso Monte) e di due depositi siti rispettivamente in Catania e Messina,

e) avrebbero vagliato in modo del tutto approssimativo la documentata possibilità di svolgimento di unattività retribuita da parte della Falsaperla, trascurando di rilevare la esatta (e del tutto concreta) portata del documento epistolare da esso Monte prodotto.

Ed infatti anche in relazione ad un tal motivo va posto in luce come, al di là dellapparente invocazione della avvenuta violazione dellarticolo 156 Cc, il ricorrente non faccia nella sostanza altro proprio alla luce delleffettivo contenuto dato alle sue doglianze che sollecitare un inammissibile in questa sede sindacato di fatto sulle concrete valutazioni di merito compiute dalla corte di appello nella considerazione dei presupposti per la fissazione e la determinazione dellassegno a favore della moglie.

Sottolineato, più in particolare, come lo stesso ricorrente non si conduca daltronde neppure a dedurre, sul punto, lomesso esame di documenti o di prove concernenti punti decisivi, né a dedurre il difetto di motivazione, va posto in rilievo come il ricorrente non faccia altro che inammissibilmente contrapporre, alle conclusioni tratte dalla corte di appello, una sua personale ricostruzione del complesso delle emergenze documentali ed istruttorie, del tutto opposta e diversa, la quale non può trovare alcun ingresso in questa sede di legittimità.

Quanto poi al terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce, invece, in relazione al regime della casa coniugale disegnato dalla sentenza della Corte di appello di Messina, le a suo dire avvenute violazione e falsa applicazione dellarticolo 155 quarto comma Cc, va posta preliminarmente in luce una innegabile componente di ambiguità che caratterizza larticolazione stessa del (peraltro quanto mai conciso) motivo in questione, laddove si rende, ad esempio, del tutto arduo definire se oggetto di doglianza si renda, in esso, la mancata adozione di un provvedimento formale di assegnazione dellalloggio coniugale ad esso Monte, o non piuttosto la (in qualche modo, da esso Monte ritentua) avvenuta assegnazione dello stesso alla Falsaperla.

Orbene, premesso come il motivo si renderebbe del tutto inammissibile ove dovesse eventualmente ritenersi fondato davvero su di una tale ultima prospettazione (risulta, infatti, del tutto estranea ai contenuti della impugnata sentenza qualsivoglia statuizione di assegnazione della casa coniugale in favore della Falsaperla, essendosi, in realtà, limitata la corte messinese a confermare quello che rappresentava nullaltro che un duplice regime di contribuzione economica in favore della donna individuato già dal tribunale in ragione della prosecuzione o meno delluso meramente fattuale dellalloggio coniugale da parte della stessa), va posta in luce la totale infondatezza del motivo, ove esso debba intendersi teso a censurare invece lomessa adozione, da parte della corte di appello messinese, di un formale provvedimento di assegnazione dellalloggio coniugale in favore di esso Monte.

Ed infatti, sul punto va ribadito ancora una volta il più volte affermato principio in virtù del quale, nellipotesi in cui lalloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei due coniugi e, per lassenza di figli minori affidati allaltro coniuge o comunque con lo stesso conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), non vi siano pronunce da assumere in ordine al loro affido e/o mantenimento, il titolo di proprietà vantato dal coniuge, se preclude ogni eventuale assegnazione dellalloggio allaltro coniuge, rende altresì ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione dellalloggio medesimo in favore del coniuge proprietario.

Del tutto inammissibile ed in esaminabile si rende infine il quarto motivo del ricorso, con il quale il Monte lamenta, del tutto genericamente, leccessività delle spese processuali liquidate dalla corte di appello e ne chiede pertanto la riduzione.

Assorbente si rende infatti la considerazione per la quale, in sede di legittimità, la censura in tema di eccessività delle spese processuali liquidate dai giudici di merito si renda del tutto inammissibile ove (come nella specie) non si traduca nella deduzione di una specifica e precisa violazione dei limiti tariffari.

Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del Monte alla refusione delle spese di questa fase di giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di questa fase del giudizio in favore della Falsaperla, che liquida in euro 1.500,00 per onorari oltre a euro 67,14 per spese.