Enti pubblici
A volte non ritornano. Il CSM blocca la riammissione di Borrelli in magistratura. Consiglio Superiore della Magistratura – Protocollo n. 37/477-356 dell’ 11 aprile 2003
A volte non ritornano. Il CSM blocca la riammissione di Borrelli in magistratura
Consiglio Superiore della Magistratura
Documento 7/Ro/2003 «Dottor Francesco Borrelli, già magistrato con funzioni di procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, collocato a riposo per raggiunto limite di età a decorrere dal 13 aprile 2002 con delibera del 17 aprile 2002. Istanza di riammissione nellordine giudiziario».
Protocollo n. 37/477-356 dell11 aprile 2003
Relatore Dottor Mammone
Roma, 8 maggio 2003
Il Consiglio,
rileva che sulla disposizione introdotta dallarticolo 34, comma 12, della legge 289/02, che consente la permanenza in servizio dei magistrati fino a 75 anni, per la quale è avanzata la richiesta di riammissione nellordine giudiziario, il Csm ha già avuto modo di esprimere un giudizio negativo con la delibera. A prescindere da questa valutazione di ordine generale, comunque, lesame dellistanza richiede un preliminare inquadramento della disposizione di legge nel contesto normativo suo proprio.
Larticolo 5 del regio decreto legislativo 511/46 prevede che «tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età».
Il decreto legislativo 503/92, articolo 16, comma 1, prevede che «è facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti e età per il collocamento a riposo per essi previsti». La norma è applicabile anche ai magistrati (si veda la risoluzione adottata dal Csm il 14 gennaio 1993) e consente agli stessi di permanere in servizio oltre il raggiungimento del settantesimo anno di età.
La legge 289/02, articolo 34, comma 12, ha inserito nellarticolo 16 del decreto legislativo 503/92, dopo il primo comma, il comma 1bis, il quale prevede che «per le categorie di personale di cui allarticolo 1 della legge 27/1981, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età». Considerato che tra le categorie di cui allarticolo 1 della detta legge 27/1981 sono ricompresi i magistrati ordinari, deve ritenersi che per i medesimi la facoltà di prolungare il rapporto di servizio è estesa fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età.
Lesercizio della facoltà concessa dalla legge postula, tuttavia, la esistenza in vita del rapporto di servizio in cui la facoltà stessa si inserisce e nel quale può essere concretamente fatta valere. Tale affermazione è conseguenza obbligata del dato testuale dellarticolo 16 sopra citato, che costituisce la norma base della fattispecie in esame, per la quale il dipendente può esercitare la facoltà di permanere in servizio, prolungando un rapporto in atto e non ancora cessato.
A conclusione non diversa si perviene considerato la modifica apportata dallarticolo 34 della legge 289/02. Tale modifica legislativa, infatti, comporta sul piano giuridico solamente lampliamento del periodo in relazione al quale può essere esercitata la facoltà di promulgare il rapporto di servizio, senza ulteriori innovazioni di carattere normativo, di modo che lesercizio della facoltà continua ad essere limitato alla permanenza in servizio e non alla ricostruzione del rapporto, ove lo stesso sia cessato. La modifica in questione è sicuramente mossa dallobiettivo di far fronte alle carenze dellorganico della magistratura; tale scopo, tuttavia, la legge intende perseguire consentendo solo il prolungamento del servizio e non anche con la ricostruzione del rapporto di coloro che siano già stati collocati riposo.
Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che il dottor Saverio Borrelli aveva già esercitato la facoltà di rimanere in servizio fino al 72° anno e che dopo il raggiungimento di questa età avvenuto il 12 aprile 2002 è stato collocato a riposo con delibera di questo Consiglio del 17 aprile 2002. Il dottor Borrelli, pertanto, con listanza proposta in data 16 marzo 2003 chiede non di permanere in servizio, ma di ricostruire il rapporto, esercitando una facoltà non prevista dal complesso normativo sopra indicato. Deve, conseguentemente, ritenersi impossibile la ricostruzione del rapporto di servizio.
Ritiene il Consiglio che nella specie non possa essere invocato larticolo 132 del Dpr 3/1957, recante il Testo unico dello statuto dei dipendenti civili dello Stato, per il quale «limpiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dallimpiego, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del consiglio di amministrazione». Lordinamento giudiziario regio decreto 12/1941 contiene una disposizione speciale, larticolo 211, con la quale sono specificamente regolati i casi di riammissione dei magistrati che sono cessati dal servizio, di modo che, per larticolo 276 dello stesso regio decreto 12/1941, larticolo 132 sopra nominato sarebbe contrario alla normativa dellordinamento e, pertanto, inapplicabile ai magistrati ordinari. Ed, infatti, la norma in questione è stata applicata per la riammissione non dei magistrati collocati a riposo di ufficio per raggiungimento del limite massimo di età, ma dei magistrati decaduti dallimpiego per ingiustificata assenza del servizio, tanto che tutti i precedenti di richiesta di riammissione a seguito dellintroduzione della facoltà di rimanere in servizio fino a 72 anni (nel regime della precedente disciplina) dei magistrati collocati a riposo per raggiungimento del limite massimo di età sono di segno negativo.
In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti,
Delibera
il rigetto dellistanza.