Tributario e Fiscale

Friday 01 December 2006

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006, il Decreto Fiscale è in vigore già dal 29 novembre 2006. Ecco il testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 230 del 3 ott

A seguito della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006, il Decreto Fiscale è in vigore già
dal 29 novembre 2006 Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 230 del 3 ottobre 2006), coordinato
con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 (in questo stesso
Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria.». (GU n. 277 del
28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223)

Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
(in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 230 del 3 ottobre 2006),
coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 (in questo
stesso Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria.». (GU n. 277 del
28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223)

Articolo 1.

Accertamento, contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale, nonchè
potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria .

1. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle
dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione
esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori,
qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali,
rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti
l’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande
alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli
5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) del documento di accompagnamento previsto per la
circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli
6, 10, 12, 61 e 62;

c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e
l’energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.

2. All’articolo 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331[1]
, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al
comma 1, anteriormente all’avvio della operatività quali depositi IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità
della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle
merci.”.

3. In
applicazione del disposto dell’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l’ufficio doganale competente, previo
consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante,
detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del
titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. è
fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono
definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.

4-bis. All’articolo 3 della
legge 19 marzo 2001, n. 92[2],
dopo il comma 1 è
inserito il seguente:

“1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al
mantenimento dei reperti, l’amministrazione competente alla custodia dei
tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla
distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità
definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente norma”.

5. All’articolo 34, comma
4, del decreto-legge 23 febbraio 1995,n.41[3]
, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’ultimo periodo, le parole: “di
cui all’articolo 52” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli
articoli 51 e 52”; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le
autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l’accesso di cui
al numero 7) del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l’Agenzia delle
dogane, dal Direttore regionale.”.

6. Dopo il comma
12 dell’articolo 110
del testo unico delle
imposte suiredditi[4]

di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

“12-bis. Le disposizioni dei
commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione
europea aventi regimi fiscali privilegiati.”.

7. All’articolo
35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223[5]
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:

“e dei contratti di
sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la
società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni
telematiche.”.

8. Il comma 2
dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è
sostituito dal seguente: “2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di
un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta
fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni
accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n.
472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un
periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è
immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un
periodo da un mese a sei mesi”.

8-bis. Dopo il comma
2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata
contestata la terza violazione.

2-ter. L’esecuzione e la verifica
dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata
dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi
dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.

2-quater. L’esecuzione della sospensione
di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo
dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero
con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali”.

8-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8
e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le
disposizioni previgenti.

9. Ai fini dell’immatricolazione o
della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario
a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24
per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero telaio e
l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale
fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al modello
F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

10. Per i veicoli di cui al comma 9,
oggetto di importazione, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione
della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente
il riferimento all’eventuale utilizzazione, da parte dell’importatore, della
facoltà prevista dall’articolo 8, secondo comma, del decreto del
Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633[6],
nei limiti ivi stabiliti.

11. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri
di esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.

12. Nel comma
380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,n.311[7]
, le parole da: “Con la
convenzione” a: “è definita” sono sostituite dalle seguenti:
“La convenzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce
anche”.

13. All’articolo
7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidentedella
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605[8]
, sono
soppresse le parole: “mediante posta elettronica certificata”.

14. Gli organismi preposti
all’attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono
impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione
della base imponibile evasa ed al contrasto dell’impiego del lavoro non
regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari
e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10
milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei
confronti del personale dell’Amministrazione economico-finanziaria, per metà
delle risorse, nonchè delle amministrazioni statali,
per la restante metà delle risorse,la concessione di
incentivi all’esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale,
l’erogazione di indennità di trasferta, nonchè uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di
attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione
integrativa.

15. Con il regolamento di
organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino
delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al
fine di razionalizzare l’ordinamento dell’Amministrazione
economico- finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa
e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa
pubblica e l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione
fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la
fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.

16. Lo schema di regolamento previsto
dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, è trasmesso alle
Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il
parere entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza
che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.

17. Al fine di ridurre gli oneri
derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura
interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola
superiore dell’economia e delle finanze nonchè la Commissione consultiva
per la riscossione sono soppressi. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, è soppressa. L’autorizzazione di spesa prevista
per l’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze
dall’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n.
350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie
previste dall’anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente
periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per
l’affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche
aventi ad oggetto il riordino dell’amministrazione economico-finanziaria.

18. All’articolo 67 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[9]
, e
successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono
sostituiti dai seguenti: “Metà dei componenti sono scelti tra i professori
universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica
competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I
restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia.”.

19. In sede di prima applicazione della
disposizione di cui al comma 18 i comitati di
gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.


Articolo 2.

1. All’articolo
3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203[10]
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole
da: “la maggioranza” fino a: “ed”
sono soppresse.

2. All’articolo
3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112[11]
,, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. L’attività di
riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata
dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione
coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a
quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in
attuazione dell’articolo 17”.

3. Al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 17:

1) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

“3. L’aggio di cui al comma 1 è
a carico del debitore:

a) in misura
determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore
al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso,
la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; b) integralmente,
in caso contrario”; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nel caso previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, l’aggio
di cui al commi 1 e 2 è a carico:

a) dell’ente creditore, se il
pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella; b) del debitore, in caso contrario”; 3) al comma 7-ter è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di cui al comma 6,
lettera a), sono a carico dell’ente creditore le spese vive di notifica della
stessa cartella di pagamento”; b) nell’articolo 20, comma 3, le parole:
“comma 6” sono sostituite dalle seguenti:
“commi 6 e 7-ter”.

4. All’articolo 3
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. A seguito dell’acquisto
dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo periodo, i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del venditore, nonchè le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di
locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il
loro grado a favore dell’acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale”.

5. All’articolo 3, comma 22, lettera
a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “commi
118 e 119” sono sostituite dalle seguenti: “comma 118”.

6. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
l’articolo 72-bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 72-bis (Pignoramento
dei crediti verso terzi). – 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo
restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del
codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore
verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543,
secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al
terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza
del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni
dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto
alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle
rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza
all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72,
comma 2″.

7. All’articolo 35
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente:

“25-bis. In caso di morosità nel
pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del
direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione
utile all’individua- zione
dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti
di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli
articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633”.

8. L’articolo 75-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

“Articolo 75-bis (Dichiarazione
stragiudiziale del terzo). – 1.

Decorso inutilmente il termine di cui
all’art. 50, comma 1, l’agente
della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del
presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile
ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari
previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del
soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto,
ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al
creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi
del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione
dell’agente della riscossione procedente e con le modalità
previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, l’ufficio
locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale
del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione
possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente
articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo
13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196″.

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo l’articolo 48 è inserito il seguente:

“Articolo 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,
verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo,
non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro
dell’economia e delle fmanze, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1″.

10. All’articolo 156 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n
.152[12],
il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La riscossione volontaria
della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia
delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può
altresì essere affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di
procedimento ad evidenza pubblica”.

11. All’articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46[13]
,
dopo la parola: “locali” sono aggiunte, in
fine, le seguenti: “, nonchè quella della
tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152”.

12. All’articolo 3, comma 28, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “comma
7,” sono inserite le seguenti: “complessivamente denominate agenti
della riscossione,”.

13. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-bis è inserito il
seguente:”Articolo 28-ter (Pagamento mediante
compensazione volontaria con crediti d’imposta). – 1. In sede di erogazione di
un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario
risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica
apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo,
mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al
comma 1, l’agente
della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il
credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di
recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende
accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della
proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo
complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta
proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti
della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della
riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha
ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.

5. All’agente della riscossione
spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonchè un
rimborso forfetario pari a quello di cui all’art. 24, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la
gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono
stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione
delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonchè le modalità di richiesta e di erogazione dei
rimborsi spese previsti dal comma 5″.

14. Nel decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

“Articolo 20-bis (Ambito di
applicazione dell’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602). – 1. Può essere effettuato mediante la
compensazione volontaria di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate
iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate. Tuttavia, l’agente della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso
articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte
le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

2. Le altre Agenzie fiscali e gli
enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l’Agenzia delle
entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della
segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il
beneficiario di un credito d’imposta sia iscritto a
ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche
la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti
all’agente della riscossione”.

15. Il comma 2
dell’articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è
sostituito dal seguente: “2.
L’agente della riscossione può essere rappresentato dai
dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio
personalmente, salvo che non debba procedersi
all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla
dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; b) al ricorso di cui all’articolo 499 del codice di
procedura civile; c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma,
numero 4, del codice di procedura civile”.

16. L’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241[14]
, si interpreta nel senso che le disposizioni nello
stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno
1973, n.311.

17. Per il servizio di riscossione
dei contributi e premi previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, è dovuto all’Agenzia delle
entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di
riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonchè il rimborso delle spese relativi alle operazioni di
riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle
entrate e gli enti interessati.

18. All’articolo 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[15]
, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal
seguente: “7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili
il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo
delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente
acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra
quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20
per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo
complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati
alla produzione o trasformazione di beni”; b) dopo il comma 7 è inserito
il seguente: “7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con
riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in
locazione finanziaria. Per la determinazione dell’acconto dovuto ai sensi del
comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente”; c)
il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. In deroga all’articolo 3,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e
7-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i
canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da
periodi d’imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del
valore delle aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della entrata in
vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le
percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante
dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati
e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore
ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle
quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul
costo complessivo”.

19. All’articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461[16]
,
le parole: “il mutuatario e il cessionario a
pronti hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi soltanto se tale
diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a
pronti” sono sostituite dalle seguenti: “al mutuatario e al cessionario
a pronti si applica il regime previsto dall’art. 89, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al
mutuante o al cedente a pronti”.

20. La disposizione
del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

21. All’articolo
1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005,n.266[17]
, le parole: “12,50 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento”.

22. Il comma
13 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223[18],
convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n.248, è sostituito dal
seguente:

“13. Le disposizioni della
lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi
d’imposta formatesi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre
periodi d’imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma
l’applicazione dell’art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”.

23. Il comma 11
dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248,
è sostituito dal seguente: “11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10
hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi
d’imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi
d’imposta precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600”.

24. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla
data del 3 luglio 2006.

25. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo l’articolo 188 è inserito il seguente:

“Articolo 188-bis (Campione
d’Italia). – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i
redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a
200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui
all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente
articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si
considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia,
sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della
Confederazione elvetica”.

26. Le disposizioni dell’articolo
188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere
dall’anno 2007. Per l’anno 2006, si applicano le disposizioni dell’articolo 188
del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

27. Il comma 31
dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248,
è abrogato.

28. Per l’anno 2007, il tasso
convenzionale di cambio di cui all’articolo 188-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, è pari a 0,52135 euro
per ogni franco svizzero.

29. I periodi
secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell’articolo 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell’art. 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: “La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che
l’opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati
regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni
successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di
opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione,
l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al
momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in
cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia”.

30.L’ultimo periodo
del comma 34 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito
dal seguente:

“Restano fermi gli obblighi di
certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall’art. 12 della legge 30
dicembre 1991, n.413, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonchè di emissione della fattura su
richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all’articolo 1,
commi da 429 a
430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

31. Il comma
6 dell’articolo 34 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633[19]
,
è sostituito dal seguente:

“6. I produttori agricoli che
nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività,
prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro,
costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma
dell’art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i
servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalità e
nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta,
determinata applicando le aliquotecorrispondenti alle
percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e
registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le
disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite
di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle
cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca si
esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.442,
e successive modificazioni”.

32. All’articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446[20]
,
recante individuazione dei soggetti passivi dell’imposta regionale sulle
attività produttive, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) i produttori agricoli
titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del predetto testo unico,
esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si
avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, semprechè non abbiano rinunciato
all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6
dell’articolo 34”.

33. Al fine di consentire la
semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati
dell’Agenzia del territorio all’attualità territoriale, a decorrere dal 1°
gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli
adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai
fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n.
1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n.
796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti
all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. A
tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di
cui al periodo precedente relativamente all’uso del suolo, deve contenere anche
gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e, conseguentemente,
risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione
colturale da rendere al catasto terreni stesso. All’atto della accettazione
della suddetta dichiarazione l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso
le procedure informatizzate rilasciate dall’Agenzia del territorio ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l’aggiornamento della banca dati.
L’AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei
nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di
notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona
diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle
variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi
ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni.
Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene
presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima
applicazione del comma 33, l’aggiornamento
della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati
nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA.
L’Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai
titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto
delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti
fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del territorio, sentita l’AGEA, sono stabilite le
modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione
operativa per l’attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l’AGEA si
avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione
applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L’Agenzia del territorio, anche sulla
base delle informazioni fornite dall’AGEAe delle
verifiche, amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri
compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per
i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonchè quelli che non risultano dichiarati al catasto e
richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di
aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli
elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti
interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta
giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in
catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in
conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza
di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta di
cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per
l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni.

37. All’articolo
9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre1993, n. 557[21]
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le
parole: “l’immobile è asservito” sono
inserite le seguenti: “, semprechè tali soggetti
rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,”.

38. I fabbricati per i quali a
seguito del disposto del comma 37 vengono meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralità devono
essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le
disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in
favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in
relazione all’imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e
modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i
trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari censite
nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono
essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,
industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi
presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per
effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono
una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere
dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni
degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella
misura aggiornata dal comma 338 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle
regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità
tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e
41, nonchè gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate
ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a
decorrere dal 1° gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di
nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l’articolo 1,
comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti
attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal
comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n.131, da applicare alle rendite
catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato
nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in
favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in
relazione all’imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e
modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i
trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.

47. E’ istituita l’imposta sulle
successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte,
per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di
destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre
2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti
per causa di morte sono soggetti all’imposta di cui al comma
47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a
favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b)
devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale
fino al terzo grado: 6 per cento; c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per
cento.

49. Per le donazioni e gli atti di
trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli
di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle
seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri
da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli
indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a
favore di piu’ soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi piu’ atti di disposizione a favore di
soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore
del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a
favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 6 per cento; c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

50. Per quanto non disposto dai commi
da 47 a
49 e da 51 a
54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo
vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si procede all’aggiornamento
degli importi esenti dall’imposta tenendo conto dell’indice del costo della
vita.

52. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:

a) articolo
7, commi da 1 a
2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346, e successive modificazioni; b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; c) articolo 56,
commi da 1 a
3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e
successive modificazioni; d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli
atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture
private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per
la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonchè per le successioni apertesi
dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e
catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di
cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai commi da 47
a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2007, 41 milioni di euro per l’anno 2008 e 50 milioni di euro per l’anno
2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il
livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da
istituire con la legge finanziaria per il 2007.

55. All’articolo 2, primo comma,
lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39[22], dopo le
parole: “per gli autoveicoli di peso complessivo
a pieno carico inferiore a 12 tonnellate” sono aggiunte le seguenti:
“ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come
N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per
i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza
effettiva dei motori”.

56. L’aliquota di accisa
sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante,
di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi
di prodotto.

57. L’aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I
citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di
prodotto.

58. Per i soggetti di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge28
dicembre2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57
è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici
dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento
recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni
di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10,
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a
promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione,
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto disposto dal testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dall’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, lettera
a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal
pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia
alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie
internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima
volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo
periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità
successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione,
restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti
regionali.

61. Le regioni possono esentare dal
pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive
i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a
GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

62. Le cinque annualità di cui al
comma 61 decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema
di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa
automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale
avviene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano se l’obbligo
del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti successivi
al 1° gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1
allegata al presente decreto.

64. I trasferimenti erariali in
favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

65. Alla tabella delle tasse
ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347[23], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero
d’ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: “55,00”;
b) al numero d’ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti:

“L’importo è
dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su
base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione
commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a piu’ di una circoscrizione o sezione staccata”; c) il
numero d’ordine 7 è sostituito dal seguente:

“7. Trasmissione telematica di
elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1. per
ogni soggetto: 4,00 – L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà
fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati
alla riutilizzazione commerciale. Fino all’attivazione del servizio di
trasmissione telematica l’elenco dei soggetti continua
ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo
pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto”.

66. A valere sulle maggiori entrate
derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per
l’anno 2006 e di 10 milioni di euro per 1’anno 2007, è istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le
attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo
di cui al presente comma è comunque incrementato, per l’anno 2008, di 10
milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A
allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito
dall’allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da
quello di cui alla tabella 2 allegata al presente
decreto.

68. Le consultazioni catastali sono
eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia del territorio.

69. All’articolo
14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005,n.
115[24]
, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: “31 ottobre
2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006”.

70. Nell’articolo
50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.
446[25]
, come modificato dall’articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: “30 novembre” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.

71. Al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917[26]
, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
nell’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: “30 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “50 per cento”; b) nell’articolo 164,
comma 1:

1) all’alinea, le parole: “secondo i seguenti criteri” sono sostituite dalle
seguenti: “solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle
successive lettere a), b) e b-bis)”; 2) alla lettera a), numero 2), le
parole: “o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta” sono soppresse; 3) alla lettera b), le parole da:
“nella misura del 50 per cento” fino a: “per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di
commercio” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell’80 per
cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette
lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai
ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o
di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera
a), numero 1)”; nella stessa lettera, le parole: “nella suddetta
misura del 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella
misura del 25 per cento”; 4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

“b-bis) per i veicoli dati in
uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l’importo costituente reddito di
lavoro”.

72. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le
norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a
quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente
articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione
all’Italia da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’autorizzazione, ai
sensi dell’articolo 27 della direttiva n.

77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977, a
stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul
valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in
particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle
misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.

73. Nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995[27], n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all’articolo 26,
comma 1, dopo le parole: “Si considerano compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas metano” sono aggiunte le seguenti: “nel settore della distribuzione commerciale,”.

74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del decreto- legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si
applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività
produttive, di cui all’articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge
23 dicembre 1996, n. 662.

75. Le proposte di contratti di
programma già approvate dal CIPE ai sensi dell’articolo 8 del citato
decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80
del 2005, in
assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle
modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal
comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal
Ministero dello sviluppo economico per l’eventuale concessione delle
agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al
comma 76.

76. In conseguenza degli effetti della
deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui
al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all’articolo
60 della legge 27 dicembre 2002, n.289, per il
finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di
utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle
disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico
per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già
disposti ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata
con la Tabella E
allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche
parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue,
unitamente a quelle di cui al comma 77, possono
essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di
agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
determinare, diminuendole, le intensità massime
degli aiuti concedibili.

77. In relazione alla ritardata
attivazione del Fondo di cui al comma 354
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di
spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1 della medesima legge n. 311 del
2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e
2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già
poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate
e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l’anno 2006, a 135 milioni per
l’anno 2007 ed a 100 milioni per l’anno 2008, affluiscono al Fondo unico per
gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 76.

78. Al fine di assicurare l’invarianza del limite di cui all’articolo 1, comma 33,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al
comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente,
l’ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso
gestiti.

79. Allo scopo di assicurare il
tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell’investimento mediante
agevolazioni a valere sui contratti d’area, per le quali sia stata necessaria
la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3
dell’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve
intendersi decorrere dall’ultima autorizzazione amministrativa necessaria per
l’esecuzione dell’opera,se posteriore alla ricezione
dell’autorizzazione della Comunità europea.

80. All’articolo
1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004,n.311[28]
, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo periodo, le parole:
“l’Agenzia del demanio” sono sostituite
dalle seguenti: “il Dipartimento del tesoro”; b) al secondo periodo,
le parole: “l’Agenzia del demanio” sono sostituite dalle seguenti:
“il Dipartimento del tesoro”; c) l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: “L’anticipazione è regolata con prelevamento dall’apposito conto
corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse
corrispondenti”.

81. All’articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351[29]
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:
“di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a.” sono inserite le seguenti: “o delle
società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate”;

b) il terzo periodo è soppresso.

82. In occasione del primo aggiornamento
del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della
prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonchè in
occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle
successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonchè
quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in
una convenzione unica, avente valore ricognitivo per
le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla
revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la
convenzione originaria, nonchè tutti i relativi atti
aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza
dell’aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti
per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la
convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

83. Le clausole della convenzione
unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in
modo da assicurare:

a) la
determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento
in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell’evoluzione del
traffico, della dinamica dei costi nonchè del tasso
di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari; b) la destinazione
della extraprofittabilità generata in virtu’ dello
svolgimento sui sedimi demaniali di attività
commerciali; c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a
impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel
periodo precedente; d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per
investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della
effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente; e)
la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari,
tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente,
anche telematicamente, ad ANAS S.p.a.
per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei
concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a.

rende analogamente
disponibili al Ministro delle infrastrutture per l’esercizio delle sue funzioni
di indirizzo, controllo nonchè vigilanza tecnica ed
operativa su ANAS S.p.a.; l’esercizio, da parte di
ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione
in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da
parte dei concessionari; f) la individuazione del momento successivamente al
quale l’eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra
nel rischio d’impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di
fatto del terzo; g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per
quanto riguarda l’utilizzo a fini reddituali ovvero
la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi
strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale; h)
l’introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole
della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la
graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento; i)
l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di
effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonchè
di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del
relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del
contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione unica,
redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83,
sentiti il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla
regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni
rappresentative delle società concessionarie, nonchè
le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine
di quindici giorni, sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in
caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di
iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle
eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni
dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le
convenzioni possono essere comunque adottate.

85. All’articolo 11 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498[30]
, il comma 5 è
sostituito dai seguenti: “5. Le società concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:

a)
certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.136,
in quanto applicabile; b) mantenere adeguati requisiti di solidità
patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture; c) agire a tutti gli
effetti come amministrazione aggiudicatrice negli
affidamenti di lavori, forniture servizi e in tale veste attuare gli
affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni; d) sottoporre all’approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di
aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei
contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che
abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza,
cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione
del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori
delle costruzioni e della mobilità; e) prevedere nel proprio statuto che
l’assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di
speciali requisiti di onorabilità,professionalità ed
indipendenza, ai sensi dell’articolo 2387 del codice civile e dell’articolo 10
della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003; f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara
per l’aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle
infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’articolo 6 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell’Autorità
è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente
dell’Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

5-bis. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da
realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica”.

86. ANAS S.p.a., nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143:

a) richiede informazioni ed effettua
controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di
cui alle convenzioni di concessione e all’articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonchè dei propri provvedimenti; b) emana direttive
concernenti l’erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in
particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione
da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori; c) emana direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra
l’altro, la loro corretta disaggregazione e
imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati; d) irroga, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle
convenzioni di concessione e di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n.498, come sostituito dal comma 85
del presente articolo, nonchè dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle
richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli,
ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro
25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è
ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro
competente la sospensione o la decadenza della concessione; e) segnala
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti
e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonchè di quelle che partecipano agli affidamenti di
lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di
violazione della legge 10 ottobre 1990, n.287.

87. Nel caso in cui il
concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario
ovvero della prima revisione della convenzione di cui al
comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla convenzione
unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a.
assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario
per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando
di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario
subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di
cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i
termini e le modalità per l’esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del
concessionario cessato.

88. Nel caso in cui la convenzione
unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma
83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto
imputabile al concessionario, quest’ultimo decade, previa contestazione
dell’addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio,
dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi
del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo
qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non
accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente
al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al
comma 82.

89. All’articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355[31]
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal
seguente:

“5. Il concessionario comunica
al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il
concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonchè una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e
dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni
nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale
termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente,
entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X
relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le
variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa
verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonchè una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione
espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione”; b) i commi 1, 2
e 6 sono abrogati.

90. Dall’attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. All’articolo
1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158[32]
, sono apportate
le seguenti modificazioni:a) nel primo comma, le
parole: “ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi
direttamente o indirettamente l’Istituto per la ricostruzione industriale con
almeno il 51 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “ad una
società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a..
le regioni Sicilia e Calabria, nonchè altre società
controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per
azioni è altresì autorizzata a svolgere all’estero, quale impresa di diritto
comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione,
progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse”; b) il secondo
comma è abrogato.

92. Le risorse finanziarie inerenti
agli impegni assunti da Fintecna S.p.a.
nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile
viario e ferroviario fra la
Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra
società controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell’economia e delle
finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
“Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali
e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria”.

93. Le risorse di cui al comma 92,
nel rispetto del principio di addizionalità, sono
assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali
e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del
suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi
nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione
Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli
interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte
relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

94. Ai fini della riduzione della
spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e
le attività culturali, l’articolo 54 deldecreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300[33]
, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

“Articolo 54 (Ordinamento). 1. –
Il Ministero si articola in non piu’ di dieci uffici
dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali
periferici, coordinati da un Segretario generale, nonchè
in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono
inoltre conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, due
incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di
direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell’articolo 4″.

95. L’articolazione di
cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all’adozione del nuovo regolamento di
organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili
con l’articolazione del Ministero.

96. Al decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368[34]
, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, le
parole: “dal Capo del dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici” sono sostituite dalle seguenti: “dal
Segretario generale del Ministero”; b) all’articolo 7, comma 2, le parole:
“del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici” sono
sostituite dalle seguenti: “del Ministero”; c) all’articolo 7, comma
3, le parole: “sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Segretario
generale del Ministero”.

97. All’articolo
6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.3[35]
,
le parole: “tre anni” sono sostituite dalle
seguenti:”sei anni”.

98. All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[36],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-bis, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: “Per l’esercizio di tali funzioni è
istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali
di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei
provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione
generale del turismo che è conseguentemente soppressa”;

b) al comma 19-quater, il primo
periodo è sostituito dal seguente: “Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono
trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa
derivante dall’attuazione del comma 1, nonchè le
dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del
turismo del Ministero delle attività produttive”;

c) al comma 19-quater, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:

“Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti,
al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse
finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonchè
delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo”.

99. Le modalità di attuazione dei
commi da 94 a
98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l’invarianza
della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente
soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle
amministrazioni interessate.

100. Per fronteggiare indifferibili
esigenze di funzionamento del sistema museale statale
ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali,
con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, dellalegge
30 dicembre 2004, n. 311[37]
, il Ministero per i beni e le
attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il
reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente
di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

101. Per le finalità di cui al comma
100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 4 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2007.

102. Per l’anno 2007, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3,
commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43.

103. La localizzazione degli
interventi di Arcus S.p.a., nonchè il controllo e la vigilanza
sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai
Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con
modalità che saranno definite con decreto interministeriale. è
affidata ad Arcus S.p.a. la
prosecuzione delle opere di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio
1999, n. 237, utilizzando l’attuale stazione appaltante. Al fine di cui al
precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.

104. All’articolo
1 della legge 11 novembre 2003, n. 310[38]
, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le
parole: “tre anni” sono sostituite dalle
seguenti: “cinque anni” e, al secondo periodo, la parola:
“2008” è sostituita dalla seguente: “2010”; b) il comma 6 è
abrogato.

105. Al fine di garantire la celere
ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell’intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse
tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione
e diritti di terzi.

106. Con uno o piu’ provvedimenti, il
prefetto di Bari determina l’indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della
vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già
liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro
Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l’immediata
immissione del comune di Bari nel possesso dell’intero immobile, da trasferire
nella proprietà comunale ai sensi del comma 105.

107. è
assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 8
milioni di euro per l’anno 2007 per il completamento dei lavori di
ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

108. All’articolo
9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12è aggiunto il seguente:[39]

“12-bis. Ai Presidenti, ai vice
presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonchè
ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi
quelli di cui al comma 1 dell’articolo 35, spetta
un’indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di
presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della
Giunta esecutiva, nell’ammontare fissato con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001”.

109. Al fine di garantire la
razionalizzazione dei controlli ambientali e l’efficienza dei relativi
interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le
istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province
autonome, l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l’APAT è persona giuridica di
diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica,
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile; b) sono organi dell’Agenzia:

1) il presidente, con funzioni di
rappresentanza dell’Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone
aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 2) il consiglio di
amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi
comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su
proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio
di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su
proposta del presidente, il direttore generale. Gli
emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono
fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 3) il
collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) il direttore generale dirige la
struttura dell’Agenzia ed è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza
ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato
del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con il regolamento previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell’APAT, che tiene conto delle
modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in
vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in
quanto compatibili con le presenti disposizioni; e) all’attuazione delle
lettere a) e b) si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
dell’APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

110. All’articolo 3 del
decreto legislativo 23 april
e 2004, n.124[40], sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. La Commissione centrale
di coordinamento dell’attività di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di
orientamenti, linee e priorità dell’attività di vigilanza”; b) dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La Commissione, sulla
base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni
anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità
dell’attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi
strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da
apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell’attività di
vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale
anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell’articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243”; c) al comma 2, dopo le parole: “Comandante
generale della Guardia di finanza;” sono inserite
le seguenti: “dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
finanza; dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri; dal Comandante del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro;”; d) al comma 3, dopo le
parole: “invitati a partecipare” sono inserite le seguenti: “i
Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale,” ed il secondo periodo è sostituito dal
seguente: “Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti
alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della
Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza”.

111. All’articolo 4 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n
.124[41],
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: “comandante regionale della Guardia di finanza;” sono
inserite le seguenti: “dal comandante regionale dell’Arma dei
carabinieri;”; b) al comma 4, le parole: “ed il comandante regionale
dell’Arma dei carabinieri” sono soppresse.

112. All’articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124[42]
,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:
“Comandante provinciale della Guardia di finanza,”
sono inserite le seguenti: “il Comandante provinciale dell’Arma dei
carabinieri,”; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alle
sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore”.

113. L’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124[43]
, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9 (Diritto di
interpello). – 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonchè,
di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare
alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di
ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi
chiarimenti d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti
gli enti previdenziali.

2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte
ai quesiti di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative sanzioni
penali, amministrative e civili”.

114. All’articolo 11, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: “con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale” fino a: “dell’INAIL” sono sostituite dalle seguenti:
“su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi
con il Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla
legge, con il Ministero della salute”.

115. All’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n.266[44], le parole: “50
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “170 milioni”.
Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l’anno 2006, si provvede con
l’utilizzo della somma di pari importo già affluita all’I.N.P.S. ai sensi
dell’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all’entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e successive modificazioni, all’onere del pagamento di ogni contributo o premio
di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all’interesse di differimento e di dilazione
pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede
al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai
contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di
quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella
disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:

a)
razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto
conto dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in
coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri
di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo
dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed
erogazione, nonchè dei controlli da effettuare, anche
attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre
amministrazioni dello Stato; c) particolare attenzione al perseguimento, da
parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e
qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con
particolare riguardo a:

1)
occupazione; 2) tutela del prodotto editoriale primario; 3) livelli ottimali di
costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale; d)
coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti
previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri
delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta
giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie
previste dall’articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All’articolo
11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n.67[45],
le parole: “a decorrere dal 1°
gennaio 1991” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dal 1°
gennaio 2007” e alla lettera b) le parole: “al rimborso dell’80 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “al rimborso del 60 per
cento”.

121. All’articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990,n.250[46], le parole: “a decorrere
dal 1° gennaio 1991” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal
1° gennaio 2007” e alla lettera b) le parole: “al rimborso dell’80
per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al rimborso del 60 per
cento”.

122. Il secondo
comma dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n.416[47]
,
è sostituito dal seguente: “Sono considerate a diffusione nazionale le
agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo
oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici
testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma
del contratto nazionale di lavoro piu’ di dieci
giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo,
ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al
giorno per almeno cinque giorni alla settimana”.

123. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni
tariffarie, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25
febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito
esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società
autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006, all’articolo 3della legge 7 agosto 1990, n. 250[48],
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera a), le parole:
“della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi” sono sostituite dalle seguenti: “dei costi
risultanti dal bilancio”; b) al comma 9, le parole: “della
media” sono soppresse; c) al comma 10, lettera a), le parole: “della
media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi” sono
sostituite dalle seguenti: “dei costi risultanti dal bilancio”.

125. All’articolo 3, comma 2, lettera
c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole:
“precedente a quello” sono soppresse.

126. All’articolo 3, comma 3, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: “fino
a 40 mila copie di tiratura media” sono sostituite dalle seguenti:
“fino a 30.000 copie di tiratura media”.

127. Qualora nella liquidazione dei
contributi relativi all’anno 2004 sia stato disposto,
in dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di
contributi relativi all’anno 2003, non si procede all’ulteriore recupero e si
provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza previsto
dall’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende
riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All’articolo
1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n.266[49]
,
le parole: “dei costi complessivamente
ammissibili” sono sostituite dalle seguenti: “degli altri costi in base
ai quali è calcolato il contributo”.

130. Il comma 458 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n.266, si interpreta
nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l’accesso
alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l’erogazione dei
contributi relativi all’anno 2006, qualora realizzata
nel corso del medesimo anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle
convenzioni aggiuntive di cui all’articolo 20, terzo comma, della stessa legge,
con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è
effettuato nell’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle
convenzioni. Nell’ambito del progetto di audiovideoteca
di cui all’articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla
conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle
sedute del Parlamento.

132. In recepimento
della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19
novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito
dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è
autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l’anno 2006, di 2,2 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per
l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo
per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli
aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di
ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte
le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di
quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni
ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti.

All’articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n.633[50], e successive modificazioni, le
parole: “, al quale non è dovuta alcuna remunerazione” sono
soppresse.

133. All’onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l’anno 2006, a 2,2 milioni di euro
per l’anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si
provvede quanto a euro 250.000 per l’anno 2006, euro 1,2 milioni per l’anno
2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2008 mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione
per l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2006, utilizzando per l’anno 2007 la proiezione
dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute a Poste
italiane S.p.a. ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione
effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e
con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All’articolo
98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cuial
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259[51]
, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: “da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00” sono sostituite
dalle seguenti: “da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00” e le parole:
“di euro 5.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “di euro
50.000,00”; b) al comma 5, le parole: “al doppio dei” sono
sostituite dalle seguenti: “a venti volte i”; c) al comma 8, le
parole: “da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00” sono sostituite dalle
seguenti: “da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00”; d) al comma 9, dopo
le parole: “articolo 32,” sono inserite le seguenti: “ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu’
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione
generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000,00 ad euro 600.000,00;” e le parole: “da euro 1.500,00 ad euro
115.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 15.000,00 ad
euro 1.150.000,00”; e) al comma 11, le parole: “da euro 12.000,00 ad
euro 250.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 120.000,00
ad euro 2.500.000,00”; f) al comma 13, le parole: “da euro 17.000,00
ad euro 250.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 170.000,00
ad euro 2.500.000,00”; g) al comma 14, le parole: “da euro 17.000,00
ad euro 250.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00”; h) al comma 16, le parole: “da euro
5.800,00 ad euro 58.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro
58.000,00 ad euro 580.000,00”; i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
“17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in
misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”.

137. Al comma
8 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233[52]
,
è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19,
comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni”. Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge
n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le
parole: “, il Ministero dell’università e della ricerca” sono soppresse.

138. Al fine di razionalizzare il
sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli
enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonchè dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali
di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di
innovazione, è costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto
pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a)
valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti
di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate
ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c)
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di
valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione
dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legg 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’università e
della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento
dell’ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e
pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e
contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato;

b) la nomina e la durata in carica
dei componenti dell’organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennità.

141. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 140,
contestualmente alla effettiva operatività dell’ANVUR, sono soppressi il Comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall’articolo
5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall’articolo 2 della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dei commi da 138
a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui,
si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del
soppresso CNVSU nonchè, per la quota rimanente,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n.537.

143. Allo scopo di razionalizzare le
attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli
enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad
adottare, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o piu’
regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla
ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere
non strumentale, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca,
disponendo anche lo scorporo di strutture e l’attribuzione di personalità
giuridica, l’accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei
principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d),
14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997. n. 59, e
successive modificazioni.

144. I regolamenti di cui al comma
143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti
relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

145. Dall’attuazione dei regolamenti
di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.

146. 11 comma
2-ter dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è
sostituito dal seguente:

“2-ter. Le disposizioni di cui
al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti
didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dallanno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia,
adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, l’ordinamento
didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di
un anno”.

147. All’articolo 22, comma 13, della
legge 28 dicembre 2001, n.

448, nel primo periodo, le parole:
“è riconosciuto” sono sostituite dalle
seguenti: “può essere riconosciuto”. Le università disciplinano nel
proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali,
certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonchè
le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero
di tali crediti non può essere superiore a sessanta.

148. Per le finalità di cui
all’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con
regolamento del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima
disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)
sull’attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già
abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento, non può essere autorizzata l’istituzione di nuove
università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

149. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica e di razionalizzazione dell’uso delle risorse energetiche, gli
enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel
rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per
l’individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica,
monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all’ottenimento di riduzioni di
costi di acquisto dell’energia, sia termica che elettrica.

150. Il corrispettivo delle società
assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali
titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell’attività svolta.

151. Nell’ambito delle autorità
nazionali competenti, ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera b),
del regolamento (CE) n.

1338/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, l’Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’economia e delle
finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonchè
le relative informazioni, in applicahone degli
articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

152. I soggetti obbligati al ritiro
dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette
di falsità, in applicazione dell’articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge
n.

350 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero
dell’economia e delle finanze – Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento, per via telematica,idati
tecnici e le informazioni inerenti all’identificazione dei sospetti casi di
falsità, secondo modalità stabilite nell’ambito delle rispettive competenze,
dalla Banca d’Italia e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

153. Nelle more dell’adozione delle
misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e
delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all’inoltro all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalità di cui alle
vigenti disposizioni.

154. Per tener conto delle ulteriori
esigenze poste dalla applicazione dell’articolo 8 della legge 17 agosto 2005,
n. 166, in
merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di
sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui
mezzi di pagamento e sugli strumenti per l’erogazione del credito al consumo, è
autorizzata la spesa di euro 758.000 per l’anno 2007, di euro 614.000 per
l’anno 2008 e di euro 618.000 per l’anno 2009.

155. Il comma
4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303[53]
,
e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“4. Per lo svolgimento di
particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio
decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non
superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto
istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di
missione già operanti: in tale caso si applica l’articolo 18, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato
nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il
Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che
implicano l’azione unitaria di piu’ dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente
può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Dall’attuazione del presente comma
non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato”.

156. Al comma
22-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233[54]
,
dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “L’Unità per la
semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia
funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata
qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”.

157. Al fine di monitorare il
rispetto dei principi di invarianza e contenimento
degli oneri connessi all’applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del
presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l’anno 2006 previste
dall’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla
costituzione, presso il Dipartimento per l’attuazione del programma di Governo,
di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale,
giuridica, economico-finanziaria e amministrativa. di
non piu’ di dieci componenti, per curare la
transizione fino al pieno funzionamento dell’assetto istituzionale conseguente
al predetti provvedimenti normativi. L’attività della struttura, in quanto
aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente
con tali prioritarie funzioni.

158. All’articolo
16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n.48[55]
,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e
dai Ministri dell’università e della ricerca e della pubblica istruzione”.

159. All’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165[56]
, dopo le parole:
“gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3” sono
inserite le seguenti: “, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23, e al comma 6,”.

160. Le disposizioni di cui
all’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 159 del presente articolo, si
applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione
dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli
incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non
confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da
pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le
disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti
incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L’eventuale
maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo
automaticamente le disponibilità del fondo di cui all’articolo 24, comma 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove
necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario.
In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi
attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5
per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli
incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. In via transitoria le nomine
degli organi dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni,
cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle disposizioni di
cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro
il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi
resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il
piano reca anche linee guida per l’adozione, da parte delle amministrazioni
interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di
misurazione della qualità dei servizi resi all’utenza.

164. Al comma 2
dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto
periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel
caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero
altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di
polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale
di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione”; b) il sesto periodo è sostituito dal seguente:
“Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000”.

165. 11 punteggio
decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del
proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente
responsabile della violazione, è riattribuito
d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore,
che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati
motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei
trasporti.

Fatti salvi gli effetti degli esami
di revisione già sostenuti, perdono efficacia i
provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di
perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da
riattribuire a norma del presente comma.

166. All’articolo 97 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n
.285[57],
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: “il certificato di circolazione” sono inserite le
seguenti: “, quando previsto,”;

b) il comma 14 è sostituito dal
seguente:

“14. Alle violazioni previste
dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione
del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale
di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista
dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di
reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo
del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8
e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”.

167. All’articolo
170 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285[58]
, e successive modificazioni, il
comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Alle violazioni previste dal
comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo
sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai
commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta
giorni”.

168. All’articolo
171 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285[59]
, e successive modificazioni, il
comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Alla sanzione pecuniaria
amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del
veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte,
una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per
novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello
stesso”.

169. All’articolo
213 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285[60]
, e successive modificazioni, il
comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

“2-sexies. è
sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o
un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato
sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
un conducente minorenne”.

170. Il Registro italiano dighe
(RID), istituito ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, è soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni
facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma
1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonchè
dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n.

136, sono trasferiti al Ministero
delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative
individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai
sensi dell’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino
all’adozione del citato regolamento, l’attività facente capo agli uffici
periferici del Registro italiano dighe continua ad
essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

172. Le spese
occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al
Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli
utenti dei servizi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a
carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale
di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
Nella medesima unità previsionale di base
confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del
Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle
attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di
cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6
della legge 1° agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la
continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro
italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione
disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario
straordinario per l’espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati
all’ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in
servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed
economico in godimento.

176. La Consulta degli iscritti,
di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai
sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture
organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai
sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

177. All’articolo
29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223[61]
,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248,
le parole: “centoventi giorni” sono
sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”.

178. Agli oneri derivanti
dall’articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107,
116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di
euro per l’anno 2006, a
390,5 milioni di euro per l’anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l’anno 2008, a 391,3 milioni di
euro per l’anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.

179. Parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per
l’anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, è iscritta
sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

181. Le disposizioni del presente
decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione. Articolo 3 – 47 (soppressi).

Allegati

Tabelle 1 e 2

(…)

Articolo 48.

Entrata in vigore 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.