Penale

Thursday 24 November 2005

La sindrome ansio-depressiva che si traduca in patologia fisica è incompatibile con la detenzione carceraria e giustifica il differimento della pena

La sindrome ansio-depressiva che si traduca in patologia fisica è incompatibile con la detenzione carceraria e giustifica il differimento della pena

Cassazione Sezione prima penale (cc) sentenza 4 ottobre-22 novembre 2005, n. 41986

Presidente Sossi Relatore Pepino

Pg Delehaye ricorrente Veneruso

Osserva

1. Con ordinanza 13 ottobre 2004 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto listanza di rinvio dellesecuzione della pena ai sensi dellarticolo 147 del Cp proposta da Veneruso Filippo, detenuto in esecuzione di ergastolo inflittogli con sentenza 9 luglio 1999 dalla Corte di assise di Salerno. Il Tribunale, dopo aver dato atto, riprendendo conclusioni del consulente di parte, che il Veneruso presenta un gravissimo deperimento psico-organico ad andamento ingravescente, ha osservato che «larticolo 147 del Cp ammette la sospensione dellesecuzione della pena solo in caso di grave infermità di tipo fisico e che tale non può essere considerata quella grave debilitazione fisica conseguente a patologia anoressica».

Ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione, il Veneruso deducendo che erroneamente il Tribunale:

a1) ha ritenuto che la descritta infermità non integra una grave patologia:

a2) non ha disposto una perizia medica per approfondire il suo stato di salute;

a3) ha omesso di valutare e indicare ladeguatezza del trattamento sanitario praticato in regime detentivo;

a4) ha affermato lirrilevanza, ai fini del rinvio dellesecuzione della pena di un, pur rilevato, gravissimo deperimento psico-organico ad andamento ingravescente.

Il Pg ha concluso come in epigrafe.

2. Il ricorso è fondato.

Se, infatti, la debilitazione fisica conseguente ad anoressia non integra di per sé e in modo automatico una grave infermità fisica idonea a determinare il rinvio della esecuzione della pena (Cassazione 4574/97, Particò, rv 208423), è principio giurisprudenziale consolidato che una sindrome ansio-depressiva può costituire causa di differimento della pena quando assuma aspetti di tale gravità da indurre una patologia fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere lespiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze da essa derivanti, al senso di umanità (cfr. da ultimo, Cassazione, Sezione feriale, 35741/04, Foti). Su tali  punti lordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione, limitandosi allaffermazione di un principio di diritto parziale e ove generalizzato in modo acritico errato.

Ne consegue lannullamento con rinvio.

PQM

Annulla lordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.