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Wednesday 07 February 2007

DECRETO 18 gennaio 2007 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di

DECRETO 18 gennaio 2007 MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Individuazione del numero massimo di apparecchi
da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e
7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso
punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato

Visto il testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli
articoli 86, 88 e 110;

Visto l’Articolo 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;

Visto l’Articolo 22, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’Articolo 38, comma
5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;

Visto l’Articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto
interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l’individuazione del numero
massimo di apparecchi e congegni di cui all’Articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati
presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi
autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali
apparecchi;

Viste le
disposizioni introdotte dall’Articolo 38, commi 1 e 5, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
indirizzano verso l’ulteriore ottimizzazione della rete di vendita dei giochi
pubblici ed alla progressiva concentrazione della raccolta di gioco in punti di
vendita specializzati;

Viste le convenzioni di
concessione relative all’affidamento della raccolta delle scommesse e dei
giochi pubblici previsti dall’Articolo 38, commi 2 e 4,del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29, nonché della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da
intrattenimento;

Considerato che, in relazione al
combinato disposto dell’Articolo 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell’Articolo
22, comma 6, della predetta legge n. 289 del 2002, è demandata ad un provvedimento

dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la determinazione del numero massimo degli
apparecchi da installare presso punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici nonché le
prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, con riferimento alle
diverse tipologie;

Ritenuto che il richiamato comma
6 indica, quali criteri direttivi, la natura dell’attività prevalente svolta
presso l’esercizio o il locale e la superficie degli stessi, fermo restando, in
ogni caso, il possesso, da parte degli esercenti, delle licenze previste dal
T.U.L.P.S.;

Ritenuto, infine, di dover
individuare specifici parametri per le differenti tipologie di punti di
vendita, in ragione della coesistenza o meno di attività di raccolta di diversi
giochi, scommesse e concorsi ovvero delle differenti superfici dei locali
destinati alla raccolta;

Tenuto conto delle esigenze della
maggiore sicurezza dell’offerta di gioco e della migliore tutela dei
consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori;

Decreta:

Articolo 1.

Ambito di applicazione e
definizioni

1. Il decreto individua il numero
massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’Articolo 110, commi 6 e 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che

possono
essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai
sensi dell’Articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificato dall’Articolo 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le
prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.

2. I limiti quantitativi e le
prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di
vendita, individuati dall’Articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque,
di una delle licenze previste dall’Articolo 86 ovvero dall’Articolo 88 del
T.U.L.P.S.:

a) agenzie di scommessa ed altri
punti di vendita, previsti dall’Articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come
attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;

b) sale destinate al gioco di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

c) sale pubbliche da gioco ovvero
locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di
apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od
elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio,
bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.

3. Ai soli fini del presente
decreto, per area di vendita si intende la superficie dell’esercizio destinata
alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da
banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita
quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Articolo 2.

Numero massimo di apparecchi
installabili

1. In ciascun punto di
vendita di cui all’Articolo 1, comma 2, lettere a), è
installabile un apparecchio di cui all’Articolo 110, commi 6 o 7, del
T.U.L.P.S. ogni 5
metri quadrati dell’area di vendita, fino ad un massimo
di 24 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia
inferiore a 40
metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8
apparecchi.

2. In ciascun punto di
vendita di cui all’Articolo 1, comma 2, lettera b), è
installabile un apparecchio di cui all’Articolo 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati
dell’area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui
l’area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati
è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.

3. In ciascun punto di
vendita di cui all’Articolo 1, comma 2, lettera c), è
installabile un apparecchio di cui all’Articolo 110, commi 6 o 7, del
T.U.L.P.S. ogni 5
metri quadrati dell’area di vendita. Il numero di
apparecchi da intrattenimento di cui all’Articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero
di apparecchi da

intrattenimento
di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

Articolo 3.

Prescrizioni per l’installazione
degli apparecchi

1. In applicazione del
divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che
consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l’ingresso e la
permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all’Articolo 1, nelle
quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti
soggetti. Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto
anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento
valido.

2. In ciascun punto di
vendita di cui all’Articolo 1, comma 2, lettera b),
gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli
nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29.

3. Nel caso in cui in un punto di
vendita siano installati sia apparecchi di cui all’Articolo 110, comma 6, del
T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli
stessi sono collocati in aree

separate,
specificamente dedicate.

4. Relativamente agli apparecchi
di cui all’Articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.,
costituisce condizione imprescindibile per l’installazione degli apparecchi, ai
fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l’esercizio od il locale, di
punti di accesso alla rete telematica di cui all’Articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive
modificazioni ed integrazioni.

5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni
tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire:

a) la continuità del collegamento
tra apparecchio e rete telematica;

b) il rispetto delle prescrizioni
definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle
tecnologie elettroniche;

c) la protezione fisica degli
apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di
condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.

6. In nessun caso è
consentita l’installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all’esterno
dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

Articolo 4.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell’Articolo 22,
comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’Articolo
38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per
i punti di vendita di cui all’Articolo 1, comma 2,
lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003.