Enti pubblici
Interpretazione autentica dell’ art. 10 del Codice della Strada in merito alla disciplina dei trasporti eccezionali MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 6 settembre 2005, n.189
Interpretazione autentica dellart. 10 del Codice della Strada in merito alla disciplina dei trasporti eccezionali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 6 settembre 2005, n.189
Interpretazione dell’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo codice della strada. (GU n. 213 del 13-9-2005)
A seguito di ripetute istanze presentate a questo Dipartimento
concernenti la corretta interpretazione dell’art. 10, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), si e’ reso opportuno predisporre la presente
circolare, al fine di garantire, per l’applicazione della norma in
questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari
delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali.
Si richiama per correntezza espositiva il testo del comma 2,
lettera b), in esame che dispone:
«E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalita’:
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, puo’ essere effettuato integrando il carico
con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero
non superiore a sei unita’, fino al completamento della massa
eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di
veicoli, qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 62, ma nel
rispetto dell’art. 61, il carico puo’ essere completato, con generi
della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie
utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell’osservanza dell’art. 164 e della massa eccezionale a
disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per
i quali ricorre sempre il limite delle sei unita’. In entrambi i casi
la predetta massa complessiva non potra’ essere superiore a 38
tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se
autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di
veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto
assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».
Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a
seconda dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la
eccezionalita’ del trasporto, sempre limitamente alle tre classi
merceologiche richiamate e segnatamente:
blocchi di pietra naturale;
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l’edilizia;
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.
A) Nel caso in cui il trasporto ecceda entrambi i limiti
stabilititi dagli articoli 61 e 62 e solo in tal caso,
nell’effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalita’ delle
merci sopra richiamate, al fine della possibilita’ di integrare il
carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e’ necessario
che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi
dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;
2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di
cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
3) che l’integrazione del carico avvenga comunque con un numero
complessivo di elementi non superiore a 6 degli stessi generi
merceologici, fmo al completamento della massa complessiva
dell’autoveicolo o del complesso di veicoli.
B) Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui
all’art. 62, ma nel rispetto dell’art. 61, sara’ possibile completare
il carico con «generi della stessa natura merceologica», al fine di
occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, ove ricorrano contemporaneamente le
seguenti condizioni:
1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi
dell’art. 10, comma 5, del decreto legisltivo n. 285/1992;
2) si osservino le condizioni stabilite dall’art. 164 del decreto
legislativo n. 285/1992;
3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di
cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
4) che per gli elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, le integrazioni
non superino le 6 unita’;
5) che l’occupazione della superficie utile del piano di carico
avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.
In entrambi i casi e’ quindi evidente che non e’ consentito il
trasporto di classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi
di pietra naturale con laminati grezzi, elementi prefabbricati
compositi con coils, ecc.) ovvero l’integrazione di carico con classi
merceologiche diverse da quelle espressamente indicate (per es.
blocchi di pietra naturale con pietra lavorata, coils con tondini o
travi in acciaio, ecc.).
Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per analogia
a quanto gia’ espresso nella circolare n. 2811 del 17 novembre 1997
dell’allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici, si ritiene utile
precisare che per «stessi generi merceologici» si deve intendere il
concetto di associazione per compatibilita’ ed uso – per esempio se
il trasporto eccezionale riguarda una trave esso potra’ integrarsi
solamente con altre travi.
Quindi, per «stessi generi merceologici», deve intendersi la
tipologia (come morfologia generale nonche’ come omogeneita’ di
destinazione d’uso) del materiale che e’ quindi dotato di una propria
caratteristica merceologica che ne consente una chiara
classificazione come ad esempio: serbatoio, turbina, macchina
industriale, mentre le strutture in cemento armato verranno
differenziate in due categorie:
trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e
pannello/lastra (due dimensioni prevalenti rispetto all’altra).
A titolo di esempio si rappresenta il caso del serbatoio che ha una
morfologia definita dal fatto di essere un contenitore (ancorche’ le
forme specifiche possono essere diverse), ed ha la destinazione d’uso
che e’ quella di contenere liquidi, aeriformi, materiali sciolti.
Sicche’ il trasporto eccezionale, di cui al caso A) sopra richiamato,
di un serbatoio, puo’ essere integrato solo con altri
serbatoi-contenitori, ed in numero non superiore alle 6 unita’.
Pertanto deve intendersi per il punto A) sopra esplicitato che gli
elementi trasportati sono dello stesso genere merceologico, quando
siano costituiti, ad esempio, sempre da travi o sempre da
pannelli/lastre indipendentemente dalla sezione o sempre da macchine
industriali (indipendentemente dall’allestimento).
La circolare richiamata, inoltre, puntualizza che per «natura» del
materiale deve intendersi l’insieme delle caratteristiche fisiche,
meccaniche (etc.) dello stesso (densita’, rigidezza, peso specifico,
etc.) che ne permettono la classificazione quale: calcestruzzo,
legno, ferro, etc.
Pertanto deve intendersi per il punto B) che gli elementi
trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati
sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.
Nel caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in
cemento armato (calcestruzzo + ferro) deve farsi riferimento alla
natura della componente principale, assimilando pertanto la natura
del calcestruzzo a quella del cemento armato.
Per entrambi i casi valutati, sono comunque condizioni essenziali:
che gli elementi trasportati di cui alla lettera a), punto 2, e
lettera b), punto 3, precedenti, non siano trasportabili nel rispetto
dei limiti prescritti dall’art. 62, comma 4, del decreto legislativo
n. 285/1992;
che la destinazione finale del trasporto sia unica, al fine di
evitare che surrettiziamente un trasporto eccezionale possa essere
giustificato dalla presenza dell’elemento eccezionale, che pero’
percorra un tragitto limitato, mentre poi il medesimo veicolo
eccezionale prosegua per effettuare un trasporto ordinario;
che le eccedenze consentite – e cioe’ i pezzi in piu’ che si
possono portare in ottemperanza alle disposizioni e limiti previsti –
risultino esplicitamente nell’autorizzazione rilasciata dall’ente
proprietario o concessionario della strada.
Roma, 6 settembre 2005
Il capo Dipartimento
per i trasporti terrestri
Fumero